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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12452 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 3 DICEMBRE
2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 429, 1° comma c.p.c. nel giudizio iscritto al n. 12052 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , rappresentati e difesi dall'avv. Clara Ferrario Parte_9 Parte_10
per procura in atti
Ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Raffaele De Luca Tamajo,
ZO UC, AD De OS e ND Di AS, per procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica per immagine
Resistente
Oggetto: Pagamento Indennità di volo minima garantita nella tredicesima mensilità. Conclusioni dei ricorrenti : - accertare e dichiarare il loro diritto alle differenze retributive, a titolo di tredicesima mensilità, maturate dal 13.01.2009 al
31.12.2014, nella misura per ciascuno di seguito specificata: 1. : Parte_1 euro 18.347,04; 2. : euro 8.828,61; 3. : euro Parte_2 Parte_3
15.522,33; 4. euro 18.748,39; Parte_4
5. : euro 19.357,79; 6. euro 16.632,77; Parte_5 Parte_6
7. : euro 16.561,68; 8. : euro 14.191,67; 9. Parte_7 Parte_8
: euro 12.040,03; 10 : euro 18.699,76; Parte_9 Parte_10
- per l'effetto, condannare la resistente, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai medesimi tali somme, o le minori somme accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.”
Conclusione della resistente;
“ in via preliminare, dichiarare improponibili e/o inammissibili le domande proposte dai ricorrenti , Pt_2 Parte_3
e per illegittimo Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 Pt_10
frazionamento delle stesse;
- sempre in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dai ricorrenti ex art. 937 cod. nav. o, in subordine, ex art. 2948 c.c.; - nel merito, rigettare integralmente il ricorso”
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 24.03.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio la Controparte_2
al fine di sentir accertare il diritto al pagamento delle differenze
[...] retributive relative alla tredicesima mensilità per il periodo dal 13 gennaio 2009
Pag. 2 di 13 al 31 dicembre 2014, secondo la quantificazione riportata nelle conclusioni, con condanna della resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso.
2. In particolare i ricorrenti hanno dedotto di essere stati dipendenti di CP_2
fino al 31 dicembre 2014 e che dal 1° gennaio 2015 il loro rapporto di lavoro era proseguito con AL – Società Aerea Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2112 c.c., in forza di un atto di conferimento di ramo d'azienda del 22 dicembre 2014, preceduto da accordi sindacali che avevano riconosciuto la continuità dei rapporti di lavoro già instaurati col la cedente, mantenendo le rispettive qualifiche, gradi e mansioni già attribuite dalla cedente. Hanno altresì dedotto che nella corresponsione della 13° mensilità per il periodo dal 2009 al 2014, CP_2
non aveva incluso l'indennità di volo minima garantita, in applicazione degli
[...] art. 22 del CCNL Dirigenti per il personale navigante, . 30 CCNL Cai Sezione A
Piloti e 24 CCNL Trasporto areo 2024 che escludono dal calcolo della 13° mensilità, l'indennità di volo minima garantita, percepita invece costantemente nel corso del rapporto di lavoro e facente parte della retribuzione mensile.
I ricorrenti hanno allegato al riguardo che, le citate disposizioni convenzionali, devono ritenersi nulle perché in contrasto con l'art. 17 comma 2 dell'Accordo interconfederale del 1946, divenuto norma imperativa per effetto del DPR
1070/60 ( Cass. del 24 giugno 1981 n. 4119) e che stabilisce il principio di c.d. omnicomprensività della 13° mensilità.
I ricorrenti hanno altresì precisato in ricorso le singole date di assunzione in CP_2
le date di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento
[...] di Sai PA, ad eccezione del ricorrente per il quale il rapporto di lavoro Parte_3
era ancora in corso e depositato conteggi analitici, redatti sottraendo quanto percepito a titolo di 14° mensilità nel corso degli anni.
I ricorrenti hanno inoltre allegato che il credito non poteva ritenersi prescritto, atteso che ai sensi dell'art. 937 codice della navigazione la prescrizione aveva
Pag. 3 di 13 iniziato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro con Sai PA e nel termine biennale, era stata interrotta dal deposito del ricorso.
Hanno concluso come sopra indicato.
2. Si è costituita , che in via preliminare per tutti ricorrenti ad eccezione di CP_2
e ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità delle domande Pt_9 Pt_1
per frazionamento del credito, avendo i ricorrenti indicati a pag. 4 e 5 della memoria già azionato avanti al Tribunale di Civitavecchia giudizi volti a richiedere differenze per indennità di volo da ricomprendere nella retribuzione feriale e che pertanto già all'epoca della instaurazione dei predetti giudizi i ricorrenti indicati avevano tutti gli elementi per poter azionare anche le domande formulate col ricorso per cui è giudizio ed ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni Unite n. 4091/17, seguito da altre sentenze ed in particolare dalle sentenze n. 18562/21 e 28847.
Sempre in via preliminare parte ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei CP_2
crediti prospettati, essendo cessati i rapporti di lavoro instaurati con la cedente stessa alla data del 31 dicembre 2014 per effetto della cessione di ramo di azienda da a Sai PA, dovendo trovare applicazione l'art. 937 del codice CP_2 della navigazione che prende in considerazione espressamente la cessazione del contratto di lavoro e resta indifferente ad eventuali vicende traslative di azienda.
Parte resistente ha inoltre richiamato precedenti a sé favorevoli di questo
Tribunale che avevano ritenuto maturata la prescrizione dei diritti alla data di cessazione del contratto di lavoro con CP_2
Nel merito parte resistente ha contestato l'avversa prospettazione con articolata difesa e chiesto il rigetto delle domande.
3. Invitata parte ricorrente a prendere posizione sulle eccezioni preliminari e depositate memorie a detto fine da entrambe le parti, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa sulle eccezioni preliminari che sentenza non definitiva, disponendosi con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Pag. 4 di 13 4. Eccezione di prescrizione
Ad avviso della scrivente l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento tenuto conto che, nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro tutti i ricorrenti, ad eccezione del ricorrente per il quale il rapporto di Parte_3
lavoro con la cessionaria Sai PA era ancora in corso all'epoca del deposito del ricorso, hanno notificato il ricorso per cui è giudizio, con atto perfezionatisi l' 8 aprile 2024, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti, con allegati.
In particolare dalle allegazioni svolte e dai documenti depositati, i rapporti di lavoro risultano così cessati;
per il 27 dicembre 2023 per Parte_11
licenziamento, per il 9 novembre 2023 per dimissioni per Parte_12
il 5 ottobre 2023 per dimissioni, per il 27 Persona_1 Parte_13 dicembre 2023 per licenziamento, per il 27 dicembre 2023 per Parte_14
licenziamento, per R. il 1 giugno 2022 per dimissioni, per il Pt_7 Persona_2
27 dicembre 2023 oer licenziamento, per il 27 dicembre 2023 per Pt_15
licenziamento e per R. il 16 marzo 2023 per dimissioni. Pt_10
Si osserva in proposito che, l'interpretazione offerta da parte resistente, argomentata con richiamo anche all'esigenza di certezza del diritto, che resterebbe vanificata ove non condivisa, non è stata tuttavia finora a sua volta condivisa dall'orientamento maggioritario formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità ; in particolare se è vero che l'art. 937 del codice della navigazione prevede : “ I diritti derivanti dal contrato di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbraco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto “ e tale norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima, nel caso concreto non sembra spiegare effetti sui diritti retributivi prospettati perché non tiene conto che per effetto dell'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro alla data del 1 gennaio 2015
Pag. 5 di 13 sono continuati con la cessionaria, che i crediti sono stati prospettati per il periodo dal 13 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 anteriore al trasferimento e che l'art 2112 c.c. al secondo comma, rimette alle procedure di cui agli artt. 410 e
411 cp.c. la liberazione del cedente dall'obbligazione solidale per i crediti maturati dal lavoratore fino al tempo del trasferimento e nella presente controversia tanto risulta intervenuto.
Né quanto eccepito da parte resistente sulla mancata ricorrenza nel caso concreto di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. perché concluso accordo con le rappresentanze sindacali di trasferimento ex art. 47 commi 4 bis L. 428/90, merita di essere condiviso, atteso da un canto, l'Accordo sindacale concluso il 16 dicembre 2014 e prodotto sub. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente prevede soltanto il passaggio in Sai PA del personale già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di senza introdurre esclusione della responsabilità CP_2 solidale di cedente e cessionario per i diritti di credito, garantita dall'art. 2112
c.c. secondo comma. Al contempo si rileva che la Corte di Cassazione già con la pronuncia n. 10414 del 2020 aveva avuto modo di chiarire la possibilità per le parti sociali di derogare alla previsione di cui all'art. 2112 1 primo comma c.c. qualora si verta in ipotesi di trasferimento a fini liquidatori e non di trasferimento con continuità aziendale così ritenendo :… ” Assume invece centralità dirimente l'espressione, di cui al comma 4-bis, secondo cui "trova applicazione" l'art. 2112
c.c., diametralmente opposta a quella contenuta nel comma 5, secondo cui "non trova applicazione" l'art. 2112 c.c. Nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore;
la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe. Al contrario, nel comma 4-bis la
Pag. 6 di 13 regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l' articolata Ordinanza n. 23499/24 ha avuto modo di ribadire che qualora vi sia stata continuità dell'attività aziendale,
l'accordo sindacale concluso ai sensi del comma 4 bis L. 428/90 non può essere interpretato, nel senso che resti esclusa la responsabilità prevista dall'art. 2112 cc, per ragioni di interpretazione conforme al diritto dell'Unione e della già subita dall'Italia procedura di infrazione in argomento. Con la citata pronuncia la
Corte di Cassazione si è così espressa : “ ..4.2. Questa Corte già con le sentenze n.3963 del 2022 e n. 6842 del 2023 ha ricordato che l'art. 47 della legge n.428 del 1990, nella formulazione vigente al tempo dei fatti per cui oggi è causa, prevedeva, al comma 4-bis, che «nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività», e disponeva, al successivo comma 5, che «qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti
Pag. 7 di 13 commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore», aggiungendo infine che «il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante».
4.3. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, rientra nell'ambito dell'art. 47, comma 4-bis, ricordato. Il successivo comma 5 disciplina, infatti, i tre casi in cui «la continuazione dell'attività [aziendale] non sia stata disposta o sia cessata» e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda «il mantenimento anche parziale dell'occupazione», ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
4.4. Tanto premesso ritiene il
Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5°, lett. c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del d.lgs. n.
270/1999.
4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn.
10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della
Direttiva 2001/23/CE, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non
Pag. 8 di 13 finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4-bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4-bis da parte dell'art. 19-quater, d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la Direttiva cit.. “
Si osserva infine, che anche la Corte Costituzionale con la recente sentenza n.99/2025 ha avuto modo di precisare la differenza sostanziale tra accordi sindacali conclusi ex art. 47 comma 4 bis e comma 5 così rimarcando : … pag. 9 della sentenza “12.– Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma
5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19- quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito.
Non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì
Pag. 9 di 13 prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020)13.– In definitiva, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa.Tali nozioni devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione …13.1.– Una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori» (CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile
2025, causa C-431/23, punto 47).” Persona_3
Ne consegue, che proprio in ragione della continuità aziendale che ha interessato la vicenda del trasferimento dei rapporti di lavoro dei ricorrenti non è possibile convenire con la difesa prospettata da parte resistente sulla non continuità dell'attività aziendale tra cedente e cessionaria e sulla sua liberazione dall'obbligo solidale gravante per effetto dell'art. 2112 c.c. secondo comma, attesa la portata di norma generale di quest'ultima disposizione, cui è sottesa ratio di protezione dei soli crediti del lavoratore sorti prima del trasferimento di azienda, che prevale sulla lettera del disposto di cui all'art. 937 codice della navigazione.
5. Eccezione di infrazionabilità del credito
In relazione a tale eccezione sollevata, si premette che il principio espresso dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.4090 del 16 febbraio 2017 è il
Pag. 10 di 13 seguente : “ Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. “
Con la memoria in replica autorizzata, parte ricorrente ha nel caso concreto precisato che non è ravvisabile abuso dello strumento processuale, atteso che le controversie attivate dai ricorrenti e Parte_3 Pt_5 Parte_4 Pt_10 avanti al Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell'attuale resistente sono state proposte per richiedere la condanna al pagamento di differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 e per dal dicembre Pt_6
2010 al 31 gennaio 2015 e sempre pertinenti alla retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, essendo da considerarsi nulle le disposizioni del CCNL applicato “ nella parte in cui stabiliscono che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie sia composta solo da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza includere gli elementi variabili della retribuzione intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore, ovvero compensativi di uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette
Pag. 11 di 13 mansioni, ovvero ancora correlati al peculiare status personale o professionale del lavoratore interessato”
I ricorrenti e risultano invece aver azionato avanti al Tribunale Pt_7 Parte_8 di Roma analoghi ricorsi per medesimo periodo e sui medesimi presupposti sopra indicati.
Parte ricorrente ha tenuto altresì a precisare di aver azionato le controversie sopra indicate nell'ambito di distinti ricorsi, presentati specificatamente dal con altri 83 ricorrenti, dal con altri 75 ricorrenti, dal Parte_3 Pt_6 Pt_5 con altri 76 ricorrenti e da e con altri 6 ricorrenti e che i Parte_4 Pt_10
conteggi depositati in quei giudizi erano molto complessi, sussistendo così anche ragioni di oggettiva estrema difficoltà a far valere in quella sede le pretese creditorie avanzate con l'odierno giudizio, attesa la complessità anche dei conteggi allora depositati ed oggi posti all'attenzione del Tribunale. Sotto il profilo dell'interesse ad agire, hanno inoltre evidenziato che la necessità di recuperare il credito era sorta solo in epoca successiva ai precedenti giudizi, a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro instaurati con AL SAI S.p.A.
Accanto a tali ragioni di fatto che sono fondate alla luce della lettura del contenuto dei ricorsi depositati da parte resistente, si osserva che il titolo in relazione al quale è stato prospettato il credito nel presente giudizio, non coincide con quelli azionati negli altri giudizi. Nella presente controversia sono stati infatti svolte deduzioni su altri altre disposizioni del CCNL applicato ( pag. 22 nullità delle clausole dei contratti collettivi di Lavoro ) che nel prendere in considerazione per la liquidazione della 13° mensilità, il solo stipendio mensile con esclusione dell'indennità di volo minima garantita, sarebbero nulle perché in contrasto con l'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 che al comma 2 stabilisce “Per gli impiegati dell'industria la tredicesima mensilità a
Pag. 12 di 13 partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto” , recepita dal DPR n. 1070 del 28 luglio 1960 e con efficacia erga omnes.
Ne consegue che essendo non identiche né analoghe le questioni posti nei diversi giudizi non è ravvisabile abuso del processo da parte dei ricorrenti, a parere della scrivente, non essendovi quel rischio preso in considerazione dalle Sezioni Unite di “ dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale”, apparendo diverse sia in fatto che in diritto le pretese fatte valere dai ricorrenti nei diversi giudizi azionati.
Le sollevate eccezioni preliminari non sono pertanto dirimenti ai fini del decidere e si dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Respinge le eccezioni preliminari di estinzione del credito per prescrizione e di improponibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti.
Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Roma,3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 3 DICEMBRE
2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 429, 1° comma c.p.c. nel giudizio iscritto al n. 12052 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , rappresentati e difesi dall'avv. Clara Ferrario Parte_9 Parte_10
per procura in atti
Ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Raffaele De Luca Tamajo,
ZO UC, AD De OS e ND Di AS, per procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica per immagine
Resistente
Oggetto: Pagamento Indennità di volo minima garantita nella tredicesima mensilità. Conclusioni dei ricorrenti : - accertare e dichiarare il loro diritto alle differenze retributive, a titolo di tredicesima mensilità, maturate dal 13.01.2009 al
31.12.2014, nella misura per ciascuno di seguito specificata: 1. : Parte_1 euro 18.347,04; 2. : euro 8.828,61; 3. : euro Parte_2 Parte_3
15.522,33; 4. euro 18.748,39; Parte_4
5. : euro 19.357,79; 6. euro 16.632,77; Parte_5 Parte_6
7. : euro 16.561,68; 8. : euro 14.191,67; 9. Parte_7 Parte_8
: euro 12.040,03; 10 : euro 18.699,76; Parte_9 Parte_10
- per l'effetto, condannare la resistente, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ai medesimi tali somme, o le minori somme accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.”
Conclusione della resistente;
“ in via preliminare, dichiarare improponibili e/o inammissibili le domande proposte dai ricorrenti , Pt_2 Parte_3
e per illegittimo Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 Pt_10
frazionamento delle stesse;
- sempre in via preliminare, accertare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dai ricorrenti ex art. 937 cod. nav. o, in subordine, ex art. 2948 c.c.; - nel merito, rigettare integralmente il ricorso”
Motivi in fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 24.03.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio la Controparte_2
al fine di sentir accertare il diritto al pagamento delle differenze
[...] retributive relative alla tredicesima mensilità per il periodo dal 13 gennaio 2009
Pag. 2 di 13 al 31 dicembre 2014, secondo la quantificazione riportata nelle conclusioni, con condanna della resistente al pagamento degli importi indicati in ricorso.
2. In particolare i ricorrenti hanno dedotto di essere stati dipendenti di CP_2
fino al 31 dicembre 2014 e che dal 1° gennaio 2015 il loro rapporto di lavoro era proseguito con AL – Società Aerea Italiana S.p.A. ai sensi dell'art. 2112 c.c., in forza di un atto di conferimento di ramo d'azienda del 22 dicembre 2014, preceduto da accordi sindacali che avevano riconosciuto la continuità dei rapporti di lavoro già instaurati col la cedente, mantenendo le rispettive qualifiche, gradi e mansioni già attribuite dalla cedente. Hanno altresì dedotto che nella corresponsione della 13° mensilità per il periodo dal 2009 al 2014, CP_2
non aveva incluso l'indennità di volo minima garantita, in applicazione degli
[...] art. 22 del CCNL Dirigenti per il personale navigante, . 30 CCNL Cai Sezione A
Piloti e 24 CCNL Trasporto areo 2024 che escludono dal calcolo della 13° mensilità, l'indennità di volo minima garantita, percepita invece costantemente nel corso del rapporto di lavoro e facente parte della retribuzione mensile.
I ricorrenti hanno allegato al riguardo che, le citate disposizioni convenzionali, devono ritenersi nulle perché in contrasto con l'art. 17 comma 2 dell'Accordo interconfederale del 1946, divenuto norma imperativa per effetto del DPR
1070/60 ( Cass. del 24 giugno 1981 n. 4119) e che stabilisce il principio di c.d. omnicomprensività della 13° mensilità.
I ricorrenti hanno altresì precisato in ricorso le singole date di assunzione in CP_2
le date di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento
[...] di Sai PA, ad eccezione del ricorrente per il quale il rapporto di lavoro Parte_3
era ancora in corso e depositato conteggi analitici, redatti sottraendo quanto percepito a titolo di 14° mensilità nel corso degli anni.
I ricorrenti hanno inoltre allegato che il credito non poteva ritenersi prescritto, atteso che ai sensi dell'art. 937 codice della navigazione la prescrizione aveva
Pag. 3 di 13 iniziato a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro con Sai PA e nel termine biennale, era stata interrotta dal deposito del ricorso.
Hanno concluso come sopra indicato.
2. Si è costituita , che in via preliminare per tutti ricorrenti ad eccezione di CP_2
e ha eccepito l'improponibilità o inammissibilità delle domande Pt_9 Pt_1
per frazionamento del credito, avendo i ricorrenti indicati a pag. 4 e 5 della memoria già azionato avanti al Tribunale di Civitavecchia giudizi volti a richiedere differenze per indennità di volo da ricomprendere nella retribuzione feriale e che pertanto già all'epoca della instaurazione dei predetti giudizi i ricorrenti indicati avevano tutti gli elementi per poter azionare anche le domande formulate col ricorso per cui è giudizio ed ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni Unite n. 4091/17, seguito da altre sentenze ed in particolare dalle sentenze n. 18562/21 e 28847.
Sempre in via preliminare parte ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei CP_2
crediti prospettati, essendo cessati i rapporti di lavoro instaurati con la cedente stessa alla data del 31 dicembre 2014 per effetto della cessione di ramo di azienda da a Sai PA, dovendo trovare applicazione l'art. 937 del codice CP_2 della navigazione che prende in considerazione espressamente la cessazione del contratto di lavoro e resta indifferente ad eventuali vicende traslative di azienda.
Parte resistente ha inoltre richiamato precedenti a sé favorevoli di questo
Tribunale che avevano ritenuto maturata la prescrizione dei diritti alla data di cessazione del contratto di lavoro con CP_2
Nel merito parte resistente ha contestato l'avversa prospettazione con articolata difesa e chiesto il rigetto delle domande.
3. Invitata parte ricorrente a prendere posizione sulle eccezioni preliminari e depositate memorie a detto fine da entrambe le parti, la causa è stata discussa all'odierna udienza e decisa sulle eccezioni preliminari che sentenza non definitiva, disponendosi con ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Pag. 4 di 13 4. Eccezione di prescrizione
Ad avviso della scrivente l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento tenuto conto che, nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro tutti i ricorrenti, ad eccezione del ricorrente per il quale il rapporto di Parte_3
lavoro con la cessionaria Sai PA era ancora in corso all'epoca del deposito del ricorso, hanno notificato il ricorso per cui è giudizio, con atto perfezionatisi l' 8 aprile 2024, come da ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti, con allegati.
In particolare dalle allegazioni svolte e dai documenti depositati, i rapporti di lavoro risultano così cessati;
per il 27 dicembre 2023 per Parte_11
licenziamento, per il 9 novembre 2023 per dimissioni per Parte_12
il 5 ottobre 2023 per dimissioni, per il 27 Persona_1 Parte_13 dicembre 2023 per licenziamento, per il 27 dicembre 2023 per Parte_14
licenziamento, per R. il 1 giugno 2022 per dimissioni, per il Pt_7 Persona_2
27 dicembre 2023 oer licenziamento, per il 27 dicembre 2023 per Pt_15
licenziamento e per R. il 16 marzo 2023 per dimissioni. Pt_10
Si osserva in proposito che, l'interpretazione offerta da parte resistente, argomentata con richiamo anche all'esigenza di certezza del diritto, che resterebbe vanificata ove non condivisa, non è stata tuttavia finora a sua volta condivisa dall'orientamento maggioritario formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità ; in particolare se è vero che l'art. 937 del codice della navigazione prevede : “ I diritti derivanti dal contrato di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbraco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto “ e tale norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima, nel caso concreto non sembra spiegare effetti sui diritti retributivi prospettati perché non tiene conto che per effetto dell'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro alla data del 1 gennaio 2015
Pag. 5 di 13 sono continuati con la cessionaria, che i crediti sono stati prospettati per il periodo dal 13 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 anteriore al trasferimento e che l'art 2112 c.c. al secondo comma, rimette alle procedure di cui agli artt. 410 e
411 cp.c. la liberazione del cedente dall'obbligazione solidale per i crediti maturati dal lavoratore fino al tempo del trasferimento e nella presente controversia tanto risulta intervenuto.
Né quanto eccepito da parte resistente sulla mancata ricorrenza nel caso concreto di responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. perché concluso accordo con le rappresentanze sindacali di trasferimento ex art. 47 commi 4 bis L. 428/90, merita di essere condiviso, atteso da un canto, l'Accordo sindacale concluso il 16 dicembre 2014 e prodotto sub. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente prevede soltanto il passaggio in Sai PA del personale già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di senza introdurre esclusione della responsabilità CP_2 solidale di cedente e cessionario per i diritti di credito, garantita dall'art. 2112
c.c. secondo comma. Al contempo si rileva che la Corte di Cassazione già con la pronuncia n. 10414 del 2020 aveva avuto modo di chiarire la possibilità per le parti sociali di derogare alla previsione di cui all'art. 2112 1 primo comma c.c. qualora si verta in ipotesi di trasferimento a fini liquidatori e non di trasferimento con continuità aziendale così ritenendo :… ” Assume invece centralità dirimente l'espressione, di cui al comma 4-bis, secondo cui "trova applicazione" l'art. 2112
c.c., diametralmente opposta a quella contenuta nel comma 5, secondo cui "non trova applicazione" l'art. 2112 c.c. Nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore;
la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe. Al contrario, nel comma 4-bis la
Pag. 6 di 13 regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.”
Più di recente la Corte di Cassazione con l' articolata Ordinanza n. 23499/24 ha avuto modo di ribadire che qualora vi sia stata continuità dell'attività aziendale,
l'accordo sindacale concluso ai sensi del comma 4 bis L. 428/90 non può essere interpretato, nel senso che resti esclusa la responsabilità prevista dall'art. 2112 cc, per ragioni di interpretazione conforme al diritto dell'Unione e della già subita dall'Italia procedura di infrazione in argomento. Con la citata pronuncia la
Corte di Cassazione si è così espressa : “ ..4.2. Questa Corte già con le sentenze n.3963 del 2022 e n. 6842 del 2023 ha ricordato che l'art. 47 della legge n.428 del 1990, nella formulazione vigente al tempo dei fatti per cui oggi è causa, prevedeva, al comma 4-bis, che «nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività», e disponeva, al successivo comma 5, che «qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti
Pag. 7 di 13 commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore», aggiungendo infine che «il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante».
4.3. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, rientra nell'ambito dell'art. 47, comma 4-bis, ricordato. Il successivo comma 5 disciplina, infatti, i tre casi in cui «la continuazione dell'attività [aziendale] non sia stata disposta o sia cessata» e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda «il mantenimento anche parziale dell'occupazione», ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
4.4. Tanto premesso ritiene il
Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5°, lett. c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del d.lgs. n.
270/1999.
4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn.
10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della
Direttiva 2001/23/CE, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non
Pag. 8 di 13 finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4-bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4-bis da parte dell'art. 19-quater, d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la Direttiva cit.. “
Si osserva infine, che anche la Corte Costituzionale con la recente sentenza n.99/2025 ha avuto modo di precisare la differenza sostanziale tra accordi sindacali conclusi ex art. 47 comma 4 bis e comma 5 così rimarcando : … pag. 9 della sentenza “12.– Diametralmente opposta è la regola che si evince dal comma
5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, parzialmente modificato dall'art. 19- quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2009, come convertito.
Non trovano applicazione le garanzie dell'art. 2112 cod. civ., allorché il trasferimento abbia ad oggetto «imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione». Sono fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dall'accordo, il quale «può altresì
Pag. 9 di 13 prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante». Emerge nitida la differente formulazione rispetto alla fattispecie tipizzata dall'art. 47, comma 4-bis della legge n. 428 del 1990 e contraddistinta dall'applicazione delle tutele dell'art. 2112 cod. civ.: in quest'àmbito, per contro, il principio ispiratore è l'esclusione di tali tutele per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario (Cass., n. 10414 del 2020)13.– In definitiva, il sistema normativo ha la sua pietra angolare nella summa divisio tra procedure liquidatorie e procedure improntate alla continuità dell'attività d'impresa.Tali nozioni devono essere interpretate in stretta correlazione con il diritto dell'Unione …13.1.– Una procedura ha come finalità la continuazione dell'attività dell'impresa, quando «mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie», e tende, invece, alla liquidazione dei beni dell'impresa, quando «mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori» (CGUE, terza sezione, sentenza 3 aprile
2025, causa C-431/23, punto 47).” Persona_3
Ne consegue, che proprio in ragione della continuità aziendale che ha interessato la vicenda del trasferimento dei rapporti di lavoro dei ricorrenti non è possibile convenire con la difesa prospettata da parte resistente sulla non continuità dell'attività aziendale tra cedente e cessionaria e sulla sua liberazione dall'obbligo solidale gravante per effetto dell'art. 2112 c.c. secondo comma, attesa la portata di norma generale di quest'ultima disposizione, cui è sottesa ratio di protezione dei soli crediti del lavoratore sorti prima del trasferimento di azienda, che prevale sulla lettera del disposto di cui all'art. 937 codice della navigazione.
5. Eccezione di infrazionabilità del credito
In relazione a tale eccezione sollevata, si premette che il principio espresso dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n.4090 del 16 febbraio 2017 è il
Pag. 10 di 13 seguente : “ Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. “
Con la memoria in replica autorizzata, parte ricorrente ha nel caso concreto precisato che non è ravvisabile abuso dello strumento processuale, atteso che le controversie attivate dai ricorrenti e Parte_3 Pt_5 Parte_4 Pt_10 avanti al Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell'attuale resistente sono state proposte per richiedere la condanna al pagamento di differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 e per dal dicembre Pt_6
2010 al 31 gennaio 2015 e sempre pertinenti alla retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, essendo da considerarsi nulle le disposizioni del CCNL applicato “ nella parte in cui stabiliscono che la retribuzione del personale navigante durante il periodo di ferie sia composta solo da stipendio e indennità di volo minima garantita, senza includere gli elementi variabili della retribuzione intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore, ovvero compensativi di uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette
Pag. 11 di 13 mansioni, ovvero ancora correlati al peculiare status personale o professionale del lavoratore interessato”
I ricorrenti e risultano invece aver azionato avanti al Tribunale Pt_7 Parte_8 di Roma analoghi ricorsi per medesimo periodo e sui medesimi presupposti sopra indicati.
Parte ricorrente ha tenuto altresì a precisare di aver azionato le controversie sopra indicate nell'ambito di distinti ricorsi, presentati specificatamente dal con altri 83 ricorrenti, dal con altri 75 ricorrenti, dal Parte_3 Pt_6 Pt_5 con altri 76 ricorrenti e da e con altri 6 ricorrenti e che i Parte_4 Pt_10
conteggi depositati in quei giudizi erano molto complessi, sussistendo così anche ragioni di oggettiva estrema difficoltà a far valere in quella sede le pretese creditorie avanzate con l'odierno giudizio, attesa la complessità anche dei conteggi allora depositati ed oggi posti all'attenzione del Tribunale. Sotto il profilo dell'interesse ad agire, hanno inoltre evidenziato che la necessità di recuperare il credito era sorta solo in epoca successiva ai precedenti giudizi, a seguito della cessazione dei rapporti di lavoro instaurati con AL SAI S.p.A.
Accanto a tali ragioni di fatto che sono fondate alla luce della lettura del contenuto dei ricorsi depositati da parte resistente, si osserva che il titolo in relazione al quale è stato prospettato il credito nel presente giudizio, non coincide con quelli azionati negli altri giudizi. Nella presente controversia sono stati infatti svolte deduzioni su altri altre disposizioni del CCNL applicato ( pag. 22 nullità delle clausole dei contratti collettivi di Lavoro ) che nel prendere in considerazione per la liquidazione della 13° mensilità, il solo stipendio mensile con esclusione dell'indennità di volo minima garantita, sarebbero nulle perché in contrasto con l'art. 17 dell'Accordo interconfederale del 27 ottobre 1946 che al comma 2 stabilisce “Per gli impiegati dell'industria la tredicesima mensilità a
Pag. 12 di 13 partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto” , recepita dal DPR n. 1070 del 28 luglio 1960 e con efficacia erga omnes.
Ne consegue che essendo non identiche né analoghe le questioni posti nei diversi giudizi non è ravvisabile abuso del processo da parte dei ricorrenti, a parere della scrivente, non essendovi quel rischio preso in considerazione dalle Sezioni Unite di “ dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale”, apparendo diverse sia in fatto che in diritto le pretese fatte valere dai ricorrenti nei diversi giudizi azionati.
Le sollevate eccezioni preliminari non sono pertanto dirimenti ai fini del decidere e si dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Respinge le eccezioni preliminari di estinzione del credito per prescrizione e di improponibilità e/o inammissibilità delle domande proposte dai ricorrenti.
Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Roma,3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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