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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 336 /2023 R.G. Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 26/09/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Alessandra Formisano in sostituzione dell'Avv. STAMPIGI MARZIA e per l'avv. Elisabetta Valvo, in CP_2 sostituzione dell'avv. GIARDINA AMILCARE
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:18 , rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 26/09/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 336/2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Stampigi Marzia , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. GIARDINA AMILCARE, giusta P.IVA_1 procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/02/2023 l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso la Cartella di pagamento n. 29820220021767978 000, afferente a
“Conguaglio Contrib. integrativo “interessi e Sanzioni Contributo Integrativo” dovute a per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 eccependo l'inesistenza, nullità e/o CP_4 irritualità insanabile della notifica avvenuta a mezzo pec proveniente da un indirizzo PEC
“non istituzionale” nonché la illegittimità della cartella per omessa, nulla, illegittima e/o irrituale notifica del presupposto avviso di accertamento, e infine la illegittimità della sanzione irrogata. Ciò eccepito ha chiesto annullare la cartella e dichiarare non dovuta alcuna somma.
Costituitosi ritualmente ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_3 per infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella, rilevando, in ogni caso, la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo.
Inoltre ha evidenziato che l'eccezione di illegittimità della sanzione irrogata e di omessa notifica del presupposto avviso di accertamento avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti dell'ente impositore.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I. L'eccezione di inesistenza e nullità insanabile della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo pec non istituzionale è infondata.
La questione è stata oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale. Tra le opposte conclusioni formatesi, l'indirizzo favorevole ai contribuenti riteneva inesistente la notificazione eseguita a mezzo Pec effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia.
Il giudice di legittimità ha però rigettato tale teorema sotto diversi profili . Con la pronuncia n. 11052/2018 la Cassazione ha statuito che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (come l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento). In tema di notificazione a mezzo PEC la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica (cfr Cassazione SS. UU. Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) ha statuito che la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 (che prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi") detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P. A. , può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Pertanto secondo tale indirizzo, è stato sottolineato che utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per
l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere 10 (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994.
Non solo, infatti, l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis. Tanto
è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del 2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita "all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente, l'art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria.
La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali. I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata. 11 Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente, a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….>> (CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020).
Da ultimo con la recente pronuncia 982/2023 la Corte di Cassazioe ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri così argomentando: “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr. Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_1 ( t), relativamente al quale però è Email_3 evidente ictu oculi la provenienza dall (Corte di cassazione sentenza Controparte_3
n. 982 del 16 gennaio 2023).
Nel caso in esame il ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dall'indirizzo pec come presente nei pubblici registri.
In ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione a considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente dichiarato di avere ricevuto l'atto in notifica, ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l' che lo ha emesso. In tal senso, si è espressa anche la Controparte_5
Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n.
23620 del 2018 e da ultimo con la citata sentenza n. 15979 del 2022, affermando che "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.” Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione nei termini, ha avuto l'effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto.
II. l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento dei contributi non versati e di violazione della procedura prevista normativamente per la riscossione delle entrate degli enti previdenziali, che avrebbe determinato secondo la prospettazione di parte ricorrente la illegittimità derivata della cartella impugnata, è inammissibilmente proposta nei confronti dell'Agente della Riscossione, trattandosi di eccezione che avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti dell'Ente impositore che però non è stato evocato in giudizio e rispetto alla quale non è legittimato passivo. Controparte_3 Va rilevato che il difetto di legittimatio ad causam, allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016
n. 295).
Nel caso in cui il ricorrente impugna una intimazione di pagamento, una cartella esattoriale,
o un semplice ruolo, per contestare la non debenza dei contributi richiesti ( ad esempio per prescrizione del credito richiesto) le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto che l'azione abbia natura di opposizione all'esecuzione - e per-tanto, azione di accertamento negativo del credito- e che ci sia carenza di legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione convenuto in giudizio.
Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez. Un., n.
7514 del 8.3.2022), chiamata appositamente a risolvere i contrasti interpretativi della giurisprudenza sulla questione, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Nel caso in esame, l'eccepita omessa notifica dell'atto presupposto è funzionale alla domanda avanzata nelle conclusioni di dichiarare “conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo” . ne consegue che l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria e la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
Certamente, attinente al merito è inoltre l'eccezione di “mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata” al fine di ottenerne la “disapplicazione e annullamento” ( conclusioni del ricorso) rispetto alla quale l'agente della riscossione, unico soggetto chiamato in giudizio dal ricorrente, non ha legittimazione passiva.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per infondatezza della eccezione di nullità della notifica e per difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3 con riferimento agli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai sensi del D.M. 55/2014 compensi secondo i valori medi per la fase di studio (€ 131) la fase introduttiva (€ 121) e decisionale (€247) e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (€ 90) tenuto conto dell'istruttoria documentale .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t, che liquida in complessivi Controparte_3
Euro 599,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 26/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino