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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 02/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2871/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467552 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12888/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accolgimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omesso pagamento di TARI e TEFA per gli anni d'imposta dal 2018 al 2023, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 per l'importo complessivo di 2.370,00.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per avvenuto pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018 e 2019 e che il Comune di Roma non ha dato alcun riscontro all'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato. Precisa inoltre che i pagamenti sono stati effettuati in nome della sua defunta madre, Nominativo_1 , dalla quale ha ereditato l'immobile accertato;
2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancato possesso dell'immobile in quanto concesso in locazione a Nominativo_2 a far data dall'1/06/2019 e fino al 2023. Pertanto, il pagamento della TARI e della TEFA non poteva e non doveva essere richiesto né alla defunta Nominativo_1 né tantomeno all'ereda di lei Ricorrente_1.
Parte ricorrente chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 12.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, il quale dichiara che, a seguito del riesame della posizione della ricorrente, ha emesso in data 29/01/2025 il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, che allega in copia. Chiede, quindi, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza in camera di consiglio, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'avvenuto totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della volontà delle parti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, come da richiesta del Comune di Roma, non contrastata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia. Compensa le spese di lite. Così deciso il 15 dicembre
2025 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2871/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401467552 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12888/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accolgimento del ricorso con vittoria di spese;
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omesso pagamento di TARI e TEFA per gli anni d'imposta dal 2018 al 2023, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 per l'importo complessivo di 2.370,00.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
1. Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per avvenuto pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018 e 2019 e che il Comune di Roma non ha dato alcun riscontro all'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso impugnato. Precisa inoltre che i pagamenti sono stati effettuati in nome della sua defunta madre, Nominativo_1 , dalla quale ha ereditato l'immobile accertato;
2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancato possesso dell'immobile in quanto concesso in locazione a Nominativo_2 a far data dall'1/06/2019 e fino al 2023. Pertanto, il pagamento della TARI e della TEFA non poteva e non doveva essere richiesto né alla defunta Nominativo_1 né tantomeno all'ereda di lei Ricorrente_1.
Parte ricorrente chiede quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 12.12.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Roma Capitale, il quale dichiara che, a seguito del riesame della posizione della ricorrente, ha emesso in data 29/01/2025 il provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento impugnato, che allega in copia. Chiede, quindi, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza in camera di consiglio, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'avvenuto totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della volontà delle parti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, come da richiesta del Comune di Roma, non contrastata dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia. Compensa le spese di lite. Così deciso il 15 dicembre
2025 Il giudice Antonio Di Stazio