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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5411/2024
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] e
[...] Parte_3
nato a [...] il [...], n.q. di eredi di
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
16.08.2024, rappresentati e difesi dall'avv.to Giuseppe Marrazzo, presso il cui studio elettivamente domiciliano, come in atti ricorrenti
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Roberto
Iovine, domiciliato come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 26.04.2024, ha dedotto Persona_1
quanto segue:
- di aver ottenuto dall' il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e CP_1
della condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 all'esito di domande amministrative presentate in data 28.01.2020;
1 - di essere stato sottoposto a visita di revisione in data 10.11.2021 all'esito della quale, con verbali definiti in pari data, veniva riconosciuto in condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/1992, nonché invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, con conseguente revoca dell'indennità di accompagnamento;
- di essere stato sottoposto nuovamente a visita di revisione in data 02.10.2023, all'esito della quale veniva riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente ripristino dell'indennità di accompagnamento in precedenza revocata;
- di aver ricevuto dall' comunicazione di indebito con riguardo all'indennità di CP_1
accompagnamento percepita e non dovuta per il periodo dal 01.12.2021 al
28.02.2023 per un importo di € 7.866,34;
- di aver quindi impugnato il verbale di revisione del 10.11.2021 mediante ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi il Tribunale di Napoli Nord, n. 1569/2024 R.G. dichiarato inammissibile in quanto presentato oltre i termini di legge;
- di non essere, in realtà, incorso in alcuna decadenza per non aver mai ricevuto detto verbale, come confermato dalla raccomandata di inoltro dello stesso depositata dall' in sede di a.t.p., risultata inesitata per “destinatario sconosciuto”; CP_1
- di aver quindi percepito in buona fede i ratei di accompagnamento successivi alla visita di revisione del 10.11.2021, non avendone mai conosciuto l'esito se non dopo il ricevimento della comunicazione di indebito.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92, per il periodo dal 01.12.2021 al 28.02.2023 al fine di ottenere, per l'effetto, l'annullamento dell'indebito contestatogli dall' . Il tutto con CP_1
vittoria di spese e attribuzione.
Nelle more del giudizio, all'esito del decesso in data 16.08.2024 del ricorrente, si sono costituiti in giudizio gli eredi di quest'ultimo con comparsa di intervento del 15.10.2024 insistendo per l'accoglimento della domanda.
In data 07.01.2025 si è, poi, costituito l' chiedendo, tra l'altro, il rigetto del ricorso CP_1
per intervenuta decadenza ex art. 42, co. 3 D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003. Ha, inoltre, contestato l'avversa domanda nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del
25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. a tutte le parti costituite, lette le note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Secondo quanto già rappresentato con l'ordinanza del 16.04.2024, con la quale è stata rigettata l'istanza ex art. 445 bis c.p.c. n. 1569/2024 R.G., in tale istanza il de cuius non ha allegato di non aver ricevuto il verbale di revisione del 10.11.2021, avendone anzi indicato la data di definizione (10.11.2021) ed avendo allegato lo stesso in atti.
In assenza di alcuna allegazione circa la mancata ricezione del verbale, non avendo, altresì, parte ricorrente fornito alcuna ricostruzione alternativa circa l'avvenuta conoscenza dell'esito della visita di revisione, pur impugnato col giudizio di e CP_2
tenuto conto, infine, che la sussistenza dei presupposti per la proposizione di quest'ultimo (tra i quali rientra il mancato decorso della decadenza di cui all'art. 42, comma 3, d.l. 30/09/2003 n. 269, conv. in l. 24/11/03 n. 326) deve essere dedotta e provata dalla parte che agisce in giudizio, deve desumersi che il fosse venuto Pt_2
a conoscenza dell'esito della revisione del 10.11.2021.
Ne discende che alla data del 06.02.2024 di iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis
c.p,c, fosse intervenuta la decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 42, co. 3
D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003.
Alla luce delle considerazioni esposte, rilevato che neppure nel presente giudizio – il quale non può essere diretto a svolgere l'accertamento in elusione delle regole riguardanti le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali relativi alla fase obbligatoria di a.t.p. – i ricorrenti hanno offerto alcuna ricostruzione alternativa su come il de cuius fosse venuto a conoscenza del verbale impugnato, essendosi limitati a rappresentare il mancato ricevimento della relativa raccomandata, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
3 b) Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Aversa, 26.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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