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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2108/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare CP_1 il diritto in capo alla Sig.ra a percepire i ratei maturati e non riscossi Parte_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI relativa alla domanda in modalità online prot. n.
.6091.02/01/2024.0000061, presentata in data 02.01.2024, e, per l'effetto, ordinare CP_1 all' , in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Pescara (PE) alla via Paolucci n. 35, di voler riconoscere la suddetta prestazione in favore della ricorrente fino alla data della sua rioccupazione e, comunque, per il lasso temporale che risulterà di giustizia, e di voler provvedere alla erogazione del relativo trattamento economico in favore della medesima, oltre agli oneri accessori come per legge. Condannare l convenuto alla rifusione delle spese di lite da CP_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.”.
Deduceva la ricorrente: di aver presentato, a seguito della cessazione in data 31.12.2023 del suo rapporto di lavoro con la in data 2.01.2024 all domanda per NASPI CP_3 CP_1 dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti di legge;
che tale domanda veniva accolta in data 15.02.2024; che il successivo 22.07.2024 presentava domanda di anticipazione NASPI la quale veniva accolta con provvedimento del 9.08.2024; che in data 5.09.2024 comunicava all'Istituto previdenziale la propria rinuncia all'anticipazione, rinuncia, però, non presa in alcuna considerazione;
che, ciò nonostante, alcuna somma era stata percepita da essa ricorrente la quale si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memora difensiva l , il quale rappresentava che, a seguito dei CP_1 controlli di legge per i pagamenti di importi pubblici superiori ad € 5.000, era emersa la sussistenza di un debito della nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
dunque, liquidata in Pt_1 favore della stessa la somma lorda di € 7.969,90, questa veniva integralmente pignorata dall' a parziale soddisfacimento del proprio credito. Alcunchè, quindi, poteva essere CP_4 corrisposto all'odierna ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa di natura prettamente documentale e vertente su questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Dalla documentazione versata in atti risulta che:
in data 2.01.2024 la presentava domanda amministrativa all finalizzata Pt_1 CP_1 all'erogazione della NASPI;
tale domanda veniva accolta in data 15.02.2024 con decorrenza dei ratei dall'8.01.2024; il successivo 22.07.2024 la stessa inoltrava all' domanda per Pt_1 CP_1 anticipazione NASPI;
tale domanda, inizialmente respinta per irreperibilità del destinatario, veniva poi accolta con provvedimento del 9.08.2024 comunicato alla ricorrente in data
19.08.2024. A seguito della simulazione di calcolo per la quantificazione dell'importo spettante alla a titolo di anticipazione, emergeva che esso era superiore ad € 5.000. Dunque, in Pt_1 ossequio al disposto dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (il quale recita: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), l' procedeva alla CP_1 verifica circa la sussistenza di eventuali inadempienze o situazioni debitorie in capo alla nei Pt_1 confronti di enti pubblici. Dunque, inviava comunicazione all'Agenzia delle Entrate ove rappresentava di avere un debito nei confronti della per un importo pari ad € 6.136,82. Pt_1
Nella schermata relativa a tale comunicazione l'importo indicato dall'Agenzia delle Entrate risulta pari a zero non perché la ricorrente non fosse debitrice della stessa bensì perché, all'esito della riscossione a mezzo pignoramento dell'importo spettante alla comunque non Pt_1 rimaneva alcun importo in eccedenza da poter corrispondere alla stessa. E ciò in quanto, come si evince dall'atto di pignoramento prodotto, il credito complessivo vantato da era di gran CP_4 lunga superiore a seimila euro.
Pur volendosi ritenere, come asserito dalla difesa della ricorrente, che nella suddetta comunicazione non veniva indicato alcun debito della nei confronti dell' tuttavia è Pt_1 CP_4 chiaro che, una volta iniziata la procedura di controllo, l' di certo non avrebbe potuto CP_1 procedere all'accoglimento della domanda di revoca dell'anticipazione Naspi;
ciò avrebbe potuto eventualmente fare soltanto se l'iter dei controlli si fosse concluso con esito positivo per la Pt_1
e fosse stata rilevata l'assenza di qualsivoglia situazione debitoria in capo alla stessa. Essendo stata la domanda di revoca dell'anticipazione presentata allorquando la procedura finalizzata ai controlli era in itinere, è chiaro che l' alcuna determinazione sul punto avrebbe potuto CP_1 prendere. Di qui la mancata risposta. Peraltro, valga osservare che la domanda de qua veniva inoltrata dalla in data 5.09.2024 e che l' , soltanto quattro giorni dopo ovvero in data Pt_1 CP_1
9.09.2024, veniva reso edotto dall'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di una procedura esecutiva a carico della ricevendo contestualmente atto di pignoramento presso terzi ex art. Pt_1 72 del D.P.R. 602/1973; dunque, è chiaro che non avrebbe potuto positivamente riscontrare la sua richiesta.
Circa la pignorabilità dell'intero importo corrisposto o spettante a titolo di anticipazione Naspi, si richiama corposa giurisprudenza di legittimità e di merito che, negatane la natura di prestazione previdenziale pensionistica ed affermatene quella di contributo finanziario, la ammette senza riduzioni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 2857/2015) è intervenuta sul punto prima precisando e chiarendo le peculiarità della particolare procedura di pagamento diretto prevista dall'art. 72 sopra richiamato. Ha, infatti, affermato il Supremo Consesso che: “La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sè un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento. Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode.”
L'adempimento da parte del terzo all'ordine di pagamento ha, secondo la Corte di Cassazione, efficacia equiparabile a quella dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria CP_
- dall'art. 553 c.p.c. (cfr. Cass. 2857/15). Il pacifico e documentato pagamento fatto dall' verso l'Agenzia delle Entrate nella sua veste di terzo pignorato libera l'ente da ogni pretesa da CP_ parte del destinatario della prestazione e ciò non solo per il fatto che l' ha adempiuto a quanto ordinatogli in forza del citato art. 72, concludendo così la procedura, ma anche in quanto CP_ il credito che l'odierno ricorrente aveva nei confronti dell' aveva per oggetto una somma interamente e non solo parzialmente pignorabile.
È stato, altresì, chiarito che allorquando la Naspi viene erogata ex art. 8 dlgs 22/15, in una unica soluzione e in via anticipata, essa costituisce un contributo che non è funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e che non ha la connotazione di ”tipica prestazione di sicurezza sociale”, ma, al contrario, assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge (cfr. sul punto anche Cass. n. 12746/10 CP_ citato anche dalla difesa . La diversa natura e funzione dell'indennità mensile di disoccupazione rispetto a quella erogata in un'unica soluzione consente di escludere quest'ultima dalle erogazioni che soggiacciono a limiti di pignorabilità.
Al riguardo deve essere citata la sentenza n. 81/15 della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sull'indennità di disoccupazione mensile, ha stabilito i seguenti principi mutuabili nel caso in esame: “L'operatività di tali tutele si è tradotta nel diritto positivo anche nella predisposizione di deroghe al regime dell'espropriazione forzata quando quest'ultima viene rivolta ai crediti da pensione o da emolumenti assimilati. Per le ragioni successivamente specificate tali deroghe sono tassative e non possono operare al di là delle situazioni giuridiche per le quali vengono espressamente previste. Le norme limitative della pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti assimilati sono contenute, insieme ad altre ipotesi di deroga, nell'art. 545 cod. proc. civ. – come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) il quale dispone:
«Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge». La pronuncia della Corte Costituzionale è utile per due ordini di ragioni: da un lato, in quanto nello stabilire l'eccezionalità dei limiti alla pignorabilità totale delle erogazioni sancisce il principio in base al quale le disposizioni non possono essere estese oltre i casi previsti.; dall'altro lato, in quanto, nel richiamare l'art. 545 c.p.c. consente di comprendere che i limiti al pignoramento riguardano erogazioni con precise finalità.
Per quanto sopra detto e ribadito dalla Corte di Cassazione, l'indennità di disoccupazione erogata a sostegno dell'imprenditorialità risponde ad esigenze e finalità affatto diverse da quelle previste dalla norma a giustificazione dei limiti da essa indicati. Sicchè si deve ritenere che le somme CP_ versate dall' all'Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato non possono subire alcun limite
(Trib. Milano Sentenza n. 915/2021 pubbl. il 31/03/2021 RG n. 6576/2020)
Conforme a tale orientamento, si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. una pronuncia del
Tribunale di Torino (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 2859/2024 del 14.05.2024), secondo cui “con riferimento ad identica fattispecie, ossia al pignoramento di credito relativo al c.d.
“anticipo Naspi”, la Corte di Appello di Torino, Sez. prima, nella sentenza pubblicata in data 9 giugno 2023, ha spiegato che il credito relativo all'anticipo NASPI ai sensi del d.lgs n. 22/2015
e, in particolare, del suo art. 8, ha natura di contributo finanziario che, come tale, non soggiace al limite di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., e ciò “alla luce della giurisprudenza di legittimità
e costituzionale in tema di analoghi - e anteriori - incentivi all'imprenditorialità: la corresponsione anticipata dell'ASPI di cui all'art. 2 comma 19 legge n. 92/2012 e l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7 comma 5 legge n. 223/1991”. Precisamente, si è chiarito che “in relazione all'indennità di mobilità erogata in via anticipata, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative (Cassazione sez. L n. 24951 del
15.09.2021; Cassazione Sez. L n. 7470 del 19.03.2020; Cassazione sez. L n. 12746 del
25.05.2010: L'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla "ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire. Ne consegue che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono essere restituite per intero, e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione). Né può ragionevolmente affermarsi che la NASPI erogata in via anticipata abbia finalità diversa dall'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, atteso che - come precipuamente osservato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2021- l'incentivo alla imprenditorialità di cui all'art. 8 d.lgs 22/2015 ha un duplice precedente: uno più diretto costituito dalla corresponsione anticipata dell'ASpI, di cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
l'altro, in epoca più risalente e in un contesto normativo diverso, costituito dall'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991. Il presupposto di questi benefici, che si sono succeduti nel tempo, è analogo: l'anticipazione, in favore del lavoratore "disoccupato", è prevista per agevolare quest'ultimo nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa. La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. Si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione "alternativa" rispetto al lavoro dipendente, "convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo. La finalità della NASPI erogata in via anticipata e in un'unica soluzione e la sua conseguente natura (diversa dalla NASPI mensile) è resa evidente dalla previsione dell'obbligo restitutorio di cui al comma 4 dell'art. 8 citato…L'obbligo restitutorio ha una specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica. Il contrasto dell'elusione è, quindi, al fondo dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata. Come sottolineato dalla
Corte Costituzionale, se da una parte il disegno del legislatore è stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in attività diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attività di lavoro autonomo o d'impresa, dall'altra la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica.
In questa prospettiva, la Corte Costituzionale richiama la giurisprudenza di legittimità - relativa al non dissimile, almeno negli scopi e tratti essenziali, istituto dell'indennità di mobilità anticipata- che ha affermato che il beneficio dell'anticipazione ha lo scopo di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, sì da perdere la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, configurandosi piuttosto come un contributo finanziario, destinato a far fronte alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ha quindi affermato che in quest'ottica l'obbligo restitutorio non è una "sanzione" per il fatto che il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio
- ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo - secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all'Istituto previdenziale un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato”.
Alla luce della corposa giurisprudenza sin qui richiamata, deve, pertanto, ritenersi che l'erogazione in un'unica soluzione in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell'obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un'ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinché i nuovi soggetti assumano l'iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale" (cfr. in motivazione la Cassazione n. 6943/2020)".
In ragione di ciò, va esclusa la riconducibilità dell'indennità in questione alle previsioni dell'art. 545 c.p.c. e, dunque, la sua impignorabilità integrale sì che l'agire dell' va ritenuto immune CP_1 da censure.
Il ricorso va, pertanto, rigettato nulla disponendosi sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. depositata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2108/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Pescara in data 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TRESCA MATTEO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: - accertare e dichiarare CP_1 il diritto in capo alla Sig.ra a percepire i ratei maturati e non riscossi Parte_1 dell'indennità di disoccupazione NASPI relativa alla domanda in modalità online prot. n.
.6091.02/01/2024.0000061, presentata in data 02.01.2024, e, per l'effetto, ordinare CP_1 all' , in persona del Presidente e legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Pescara (PE) alla via Paolucci n. 35, di voler riconoscere la suddetta prestazione in favore della ricorrente fino alla data della sua rioccupazione e, comunque, per il lasso temporale che risulterà di giustizia, e di voler provvedere alla erogazione del relativo trattamento economico in favore della medesima, oltre agli oneri accessori come per legge. Condannare l convenuto alla rifusione delle spese di lite da CP_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.”.
Deduceva la ricorrente: di aver presentato, a seguito della cessazione in data 31.12.2023 del suo rapporto di lavoro con la in data 2.01.2024 all domanda per NASPI CP_3 CP_1 dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti di legge;
che tale domanda veniva accolta in data 15.02.2024; che il successivo 22.07.2024 presentava domanda di anticipazione NASPI la quale veniva accolta con provvedimento del 9.08.2024; che in data 5.09.2024 comunicava all'Istituto previdenziale la propria rinuncia all'anticipazione, rinuncia, però, non presa in alcuna considerazione;
che, ciò nonostante, alcuna somma era stata percepita da essa ricorrente la quale si era trovata costretta ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memora difensiva l , il quale rappresentava che, a seguito dei CP_1 controlli di legge per i pagamenti di importi pubblici superiori ad € 5.000, era emersa la sussistenza di un debito della nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
dunque, liquidata in Pt_1 favore della stessa la somma lorda di € 7.969,90, questa veniva integralmente pignorata dall' a parziale soddisfacimento del proprio credito. Alcunchè, quindi, poteva essere CP_4 corrisposto all'odierna ricorrente.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa di natura prettamente documentale e vertente su questione di diritto, veniva decisa all'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Dalla documentazione versata in atti risulta che:
in data 2.01.2024 la presentava domanda amministrativa all finalizzata Pt_1 CP_1 all'erogazione della NASPI;
tale domanda veniva accolta in data 15.02.2024 con decorrenza dei ratei dall'8.01.2024; il successivo 22.07.2024 la stessa inoltrava all' domanda per Pt_1 CP_1 anticipazione NASPI;
tale domanda, inizialmente respinta per irreperibilità del destinatario, veniva poi accolta con provvedimento del 9.08.2024 comunicato alla ricorrente in data
19.08.2024. A seguito della simulazione di calcolo per la quantificazione dell'importo spettante alla a titolo di anticipazione, emergeva che esso era superiore ad € 5.000. Dunque, in Pt_1 ossequio al disposto dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (il quale recita: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), l' procedeva alla CP_1 verifica circa la sussistenza di eventuali inadempienze o situazioni debitorie in capo alla nei Pt_1 confronti di enti pubblici. Dunque, inviava comunicazione all'Agenzia delle Entrate ove rappresentava di avere un debito nei confronti della per un importo pari ad € 6.136,82. Pt_1
Nella schermata relativa a tale comunicazione l'importo indicato dall'Agenzia delle Entrate risulta pari a zero non perché la ricorrente non fosse debitrice della stessa bensì perché, all'esito della riscossione a mezzo pignoramento dell'importo spettante alla comunque non Pt_1 rimaneva alcun importo in eccedenza da poter corrispondere alla stessa. E ciò in quanto, come si evince dall'atto di pignoramento prodotto, il credito complessivo vantato da era di gran CP_4 lunga superiore a seimila euro.
Pur volendosi ritenere, come asserito dalla difesa della ricorrente, che nella suddetta comunicazione non veniva indicato alcun debito della nei confronti dell' tuttavia è Pt_1 CP_4 chiaro che, una volta iniziata la procedura di controllo, l' di certo non avrebbe potuto CP_1 procedere all'accoglimento della domanda di revoca dell'anticipazione Naspi;
ciò avrebbe potuto eventualmente fare soltanto se l'iter dei controlli si fosse concluso con esito positivo per la Pt_1
e fosse stata rilevata l'assenza di qualsivoglia situazione debitoria in capo alla stessa. Essendo stata la domanda di revoca dell'anticipazione presentata allorquando la procedura finalizzata ai controlli era in itinere, è chiaro che l' alcuna determinazione sul punto avrebbe potuto CP_1 prendere. Di qui la mancata risposta. Peraltro, valga osservare che la domanda de qua veniva inoltrata dalla in data 5.09.2024 e che l' , soltanto quattro giorni dopo ovvero in data Pt_1 CP_1
9.09.2024, veniva reso edotto dall'Agenzia delle Entrate dell'esistenza di una procedura esecutiva a carico della ricevendo contestualmente atto di pignoramento presso terzi ex art. Pt_1 72 del D.P.R. 602/1973; dunque, è chiaro che non avrebbe potuto positivamente riscontrare la sua richiesta.
Circa la pignorabilità dell'intero importo corrisposto o spettante a titolo di anticipazione Naspi, si richiama corposa giurisprudenza di legittimità e di merito che, negatane la natura di prestazione previdenziale pensionistica ed affermatene quella di contributo finanziario, la ammette senza riduzioni.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 2857/2015) è intervenuta sul punto prima precisando e chiarendo le peculiarità della particolare procedura di pagamento diretto prevista dall'art. 72 sopra richiamato. Ha, infatti, affermato il Supremo Consesso che: “La norma prevede un ordine di pagamento rivolto al terzo dall'agente della riscossione. Si tratta di un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale (fatto salvo quanto si dirà sugli incidenti cognitivi volti a realizzare il diritto di difesa dell'esecutato). L'atto iniziale di questo procedimento ha natura complessa, compendiando in sè un ordine di pagamento, che è anche un atto di pignoramento. Quest'ultimo riveste perciò una forma particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 543 cod. proc. civ. Tuttavia, trattandosi di atto di pignoramento, così definito dalla norma e funzionalmente preordinato all'espropriazione, esso produce, come si dirà, gli effetti conservativi ordinari del pignoramento nei confronti del debitore esecutato ed impone al terzo pignorato, come pure si dirà, gli obblighi che la legge impone al custode.”
L'adempimento da parte del terzo all'ordine di pagamento ha, secondo la Corte di Cassazione, efficacia equiparabile a quella dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria CP_
- dall'art. 553 c.p.c. (cfr. Cass. 2857/15). Il pacifico e documentato pagamento fatto dall' verso l'Agenzia delle Entrate nella sua veste di terzo pignorato libera l'ente da ogni pretesa da CP_ parte del destinatario della prestazione e ciò non solo per il fatto che l' ha adempiuto a quanto ordinatogli in forza del citato art. 72, concludendo così la procedura, ma anche in quanto CP_ il credito che l'odierno ricorrente aveva nei confronti dell' aveva per oggetto una somma interamente e non solo parzialmente pignorabile.
È stato, altresì, chiarito che allorquando la Naspi viene erogata ex art. 8 dlgs 22/15, in una unica soluzione e in via anticipata, essa costituisce un contributo che non è funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e che non ha la connotazione di ”tipica prestazione di sicurezza sociale”, ma, al contrario, assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge (cfr. sul punto anche Cass. n. 12746/10 CP_ citato anche dalla difesa . La diversa natura e funzione dell'indennità mensile di disoccupazione rispetto a quella erogata in un'unica soluzione consente di escludere quest'ultima dalle erogazioni che soggiacciono a limiti di pignorabilità.
Al riguardo deve essere citata la sentenza n. 81/15 della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sull'indennità di disoccupazione mensile, ha stabilito i seguenti principi mutuabili nel caso in esame: “L'operatività di tali tutele si è tradotta nel diritto positivo anche nella predisposizione di deroghe al regime dell'espropriazione forzata quando quest'ultima viene rivolta ai crediti da pensione o da emolumenti assimilati. Per le ragioni successivamente specificate tali deroghe sono tassative e non possono operare al di là delle situazioni giuridiche per le quali vengono espressamente previste. Le norme limitative della pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti assimilati sono contenute, insieme ad altre ipotesi di deroga, nell'art. 545 cod. proc. civ. – come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) il quale dispone:
«Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge». La pronuncia della Corte Costituzionale è utile per due ordini di ragioni: da un lato, in quanto nello stabilire l'eccezionalità dei limiti alla pignorabilità totale delle erogazioni sancisce il principio in base al quale le disposizioni non possono essere estese oltre i casi previsti.; dall'altro lato, in quanto, nel richiamare l'art. 545 c.p.c. consente di comprendere che i limiti al pignoramento riguardano erogazioni con precise finalità.
Per quanto sopra detto e ribadito dalla Corte di Cassazione, l'indennità di disoccupazione erogata a sostegno dell'imprenditorialità risponde ad esigenze e finalità affatto diverse da quelle previste dalla norma a giustificazione dei limiti da essa indicati. Sicchè si deve ritenere che le somme CP_ versate dall' all'Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato non possono subire alcun limite
(Trib. Milano Sentenza n. 915/2021 pubbl. il 31/03/2021 RG n. 6576/2020)
Conforme a tale orientamento, si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c. una pronuncia del
Tribunale di Torino (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 2859/2024 del 14.05.2024), secondo cui “con riferimento ad identica fattispecie, ossia al pignoramento di credito relativo al c.d.
“anticipo Naspi”, la Corte di Appello di Torino, Sez. prima, nella sentenza pubblicata in data 9 giugno 2023, ha spiegato che il credito relativo all'anticipo NASPI ai sensi del d.lgs n. 22/2015
e, in particolare, del suo art. 8, ha natura di contributo finanziario che, come tale, non soggiace al limite di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c., e ciò “alla luce della giurisprudenza di legittimità
e costituzionale in tema di analoghi - e anteriori - incentivi all'imprenditorialità: la corresponsione anticipata dell'ASPI di cui all'art. 2 comma 19 legge n. 92/2012 e l'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7 comma 5 legge n. 223/1991”. Precisamente, si è chiarito che “in relazione all'indennità di mobilità erogata in via anticipata, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative (Cassazione sez. L n. 24951 del
15.09.2021; Cassazione Sez. L n. 7470 del 19.03.2020; Cassazione sez. L n. 12746 del
25.05.2010: L'anticipazione dell'indennità di mobilità, prevista dall'art. 7, comma quinto, della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere una attività lavorativa autonoma, risponde alla "ratio" di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio, e che il lavoratore, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme, deve restituire. Ne consegue che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione, le somme percepite dal lavoratore devono essere restituite per intero, e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione). Né può ragionevolmente affermarsi che la NASPI erogata in via anticipata abbia finalità diversa dall'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, atteso che - come precipuamente osservato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2021- l'incentivo alla imprenditorialità di cui all'art. 8 d.lgs 22/2015 ha un duplice precedente: uno più diretto costituito dalla corresponsione anticipata dell'ASpI, di cui all'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
l'altro, in epoca più risalente e in un contesto normativo diverso, costituito dall'indennità di mobilità erogata in via anticipata ex art. 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991. Il presupposto di questi benefici, che si sono succeduti nel tempo, è analogo: l'anticipazione, in favore del lavoratore "disoccupato", è prevista per agevolare quest'ultimo nell'intraprendere un'attività autonoma o avviare un'impresa. La finalità perseguita dal legislatore, quindi, è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. Si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione "alternativa" rispetto al lavoro dipendente, "convertendo" in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo. La finalità della NASPI erogata in via anticipata e in un'unica soluzione e la sua conseguente natura (diversa dalla NASPI mensile) è resa evidente dalla previsione dell'obbligo restitutorio di cui al comma 4 dell'art. 8 citato…L'obbligo restitutorio ha una specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa, che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica. Il contrasto dell'elusione è, quindi, al fondo dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata. Come sottolineato dalla
Corte Costituzionale, se da una parte il disegno del legislatore è stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore "disoccupato" in attività diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attività di lavoro autonomo o d'impresa, dall'altra la ratio dell'obbligo restitutorio, previsto dalla disposizione censurata, è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di lavoro autonomo o di impresa. L'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica.
In questa prospettiva, la Corte Costituzionale richiama la giurisprudenza di legittimità - relativa al non dissimile, almeno negli scopi e tratti essenziali, istituto dell'indennità di mobilità anticipata- che ha affermato che il beneficio dell'anticipazione ha lo scopo di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, sì da perdere la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, configurandosi piuttosto come un contributo finanziario, destinato a far fronte alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ha quindi affermato che in quest'ottica l'obbligo restitutorio non è una "sanzione" per il fatto che il beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio
- ossia dell'inizio, e poi prosecuzione, di un'impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un'attività di lavoro autonomo - secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all'Istituto previdenziale un'indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato”.
Alla luce della corposa giurisprudenza sin qui richiamata, deve, pertanto, ritenersi che l'erogazione in un'unica soluzione in via anticipata dei vari ratei dell'indennità non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolgerà in proprio (ovvero associandosi a una cooperativa) nell'obiettivo perseguito dalla citata disposizione legislativa (configurante un'ipotesi tipica di legislazione promozionale) di creare i presupposti affinché i nuovi soggetti assumano l'iniziativa di attività di natura imprenditoriale o professionale" (cfr. in motivazione la Cassazione n. 6943/2020)".
In ragione di ciò, va esclusa la riconducibilità dell'indennità in questione alle previsioni dell'art. 545 c.p.c. e, dunque, la sua impignorabilità integrale sì che l'agire dell' va ritenuto immune CP_1 da censure.
Il ricorso va, pertanto, rigettato nulla disponendosi sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. depositata dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 2108/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Pescara in data 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT