Articolo 111 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 110Articolo 112
Versione
15 marzo 1973
Art. 111.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144 , l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 6.200.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973