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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2856/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
VI AL Presidente
AR EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2856/2025 promosso da: nata il [...] a [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. PAOLO CAMPANATI, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
2. la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento pari ad € 150,00 previsto Parte_1 dalla sentenza di separazione dei coniugi pronunciata nell'ambito del procedimento n. 388/2019 R.G., dal Tribunale Civile di Ancona in data 26/06/2019;
3. entrambe le parti dichiarano di non avanzare reciproche richieste di mantenimento;
4. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni altra questione di natura economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Senigallia (AN) il 13/02/1972.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 9/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. cronol. 8511 del 26/06/2019, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 7/06/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/1970; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia (AN) il 13/02/1972 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A dell'anno 1972.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non recano elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico e appaiono conformi alle condizioni delle parti, che hanno dichiarato di avere definito ogni questione economica tra loro pendente e di essere economicamente autosufficienti, tanto da rinunciare a reciproche forme di mantenimento.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Senigallia (AN) il 13/02/1972 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A dell'anno 1972; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR EC VI AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
VI AL Presidente
AR EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2856/2025 promosso da: nata il [...] a [...]; Parte_1
e
, nato il [...] a [...]; Controparte_1
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. PAOLO CAMPANATI, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con facoltà per ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto più opportuno;
2. la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento pari ad € 150,00 previsto Parte_1 dalla sentenza di separazione dei coniugi pronunciata nell'ambito del procedimento n. 388/2019 R.G., dal Tribunale Civile di Ancona in data 26/06/2019;
3. entrambe le parti dichiarano di non avanzare reciproche richieste di mantenimento;
4. i coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni altra questione di natura economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
5. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a Senigallia (AN) il 13/02/1972.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 9/10/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. cronol. 8511 del 26/06/2019, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 7/06/2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della L. n. 898/1970; inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Senigallia (AN) il 13/02/1972 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A dell'anno 1972.
5. Le condizioni di divorzio prospettate non recano elementi contrari a norme imperative o all'ordine pubblico e appaiono conformi alle condizioni delle parti, che hanno dichiarato di avere definito ogni questione economica tra loro pendente e di essere economicamente autosufficienti, tanto da rinunciare a reciproche forme di mantenimento.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate stante l'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Senigallia (AN) il 13/02/1972 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune al n. 19, parte 2, serie A dell'anno 1972; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR EC VI AL