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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2462/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
All'esito dell'udienza del 13.03.2025, il Giudice, Dott.ssa Maura Manzi, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al
n. 2462 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
TRA nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Luco dei Marsi, Via A. Torlonia n. C.F._1
10, presso lo studio dell'Avv. Loreta Massaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
Parte ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege a Via Buccio di Ranallo CP_1
n. 65/A, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che lo CP_1
rappresenta e difende ex lege, in persona del Procuratore dello Stato, CP_2
.
[...]
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 29, comma 1, lett.re a-b), T.U.I., 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024, diva, ai sensi degli artt. Parte_1
20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento di Controparte_1
diniego impugnato - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta funzionale all'adozione del visto d'ingresso ex art. 29, comma 1, lett.re a-b), D. Lgs.
286/1998 per il ricongiungimento con il coniuge e la figlia, minore degli anni 14.
Con provvedimento dell'8.10.2024, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 12.12.2024 da sostituirsi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
All'udienza di trattazione, la difesa di parte ricorrente depositava regolarmente le note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Con memoria depositata in data 20.12.2024 il Controparte_3
, patrocinato dall'Avvocatura dello Stato di si costituiva in giudizio
[...] CP_1
insistendo nel rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14.1.2025, a scioglimento della riserva assunta in data
12.12.2024, ritenuta la necessità di acquisire documentazione aggiornata al fine di vagliare la sussistenza attuale del presupposto reddituale previsto dalla legge, veniva fissata nuova udienza di comparizione per il giorno 13.03.2025, sempre da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La difesa di parte ricorrente depositava regolarmente le note scritte, integrando la produzione documentale richiesta e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il non depositava memorie. Controparte_1
Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della vicenda che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
2 L'art. 29, comma 1, T.U.Imm. così recita: “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
Il comma 3, dell'art. 29 T.U.Imm. sancisce - quale requisito per il rilascio del nulla osta richiesto - la prova della disponibilità: a) “di un alloggio conforme ai requisiti igienico- sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali […]Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
1. Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente ha inteso dolersi dell'indicazione, di cui al provvedimento gravato, del termine per proporre ricorso dinanzi all'Autorità competente (“Avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza entro 60 giorni”).
Avverso i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'art. 30, comma 6, T.U.Imm., nessun termine di decadenza contempla per la proposizione della domanda (“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”).
Pa
2. Quanto alla doglianza di carattere sostanziale secondo cui la avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il presupposto reddituale, la stessa è infondata.
3 Dall'analisi della documentazione in atti emerge infatti la non conformità dei redditi del ricorrente al dato normativo.
Ai fini del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e la figlia, minore degli anni 14, e residenti in [...], l'istante avrebbe dovuto dimostrare, in relazione all'anno 2022, il possesso di un reddito, personale o congiunto con familiare convivente, pari ad € 18.238,35 (importo calcolato ex art. 29, comma 3, T.U.Imm. in base alla misura dell'assegno sociale per l'anno 2022, tenuto conto della presenza dei genitori di costui, richiedente e 4 familiari).
Il MOD 730/2023, allegato in atti, certifica il reddito personale dello stesso in €
15.805,02, dunque non sufficiente perché al di sotto della soglia minima prevista dalla legge.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto l'erroneo conteggio operato dalla P.A. circa l'integrazione reddituale del fratello familiare con lo stesso convivente Persona_1
(cfr.: Certificato contestuale di residenza e famiglia rilasciato dal Comune di Luco dei
Marsi in data 15.5.2023). In particolare, l'istante ha affermato che la Prefettura di nel determinare la quota di integrazione reddituale disponibile, avrebbe CP_1
erroneamente sottratto al reddito del fratello convivente sig. ed Persona_1
ammontante a € 17.386,00, la somma di € 9.813,76 – importo ritenuto dalla P.A. dovuto per il suo mantenimento e della di lui moglie, non residente in Italia – mentre la somma da decurtarsi doveva essere pari solamente ad € 6.085,00, coincidente alla misura dell'assegno sociale necessaria esclusivamente al suo personale sostentamento. In tale prospettiva, il reddito del fratello del migrante, rilevante ai fini della spiegata domanda, in realtà ammonterebbe ad € 11.301,00 e porterebbe il reddito complessivo, per l'anno
2022 di riferimento, a € 27.106,00, somma dunque addirittura superiore al minimo di legge.
Tale argomentazione non convince e non può trovare accoglimento.
L'asserito erroneo conteggio sulla posizione reddituale del fratello convivente non risulta infatti nella motivazione del provvedimento di rigetto impugnato né è dimostrata dalla documentazione offerta a sostegno dell'odierna domanda.
Premesso, in astratto, il condivisibile assunto di parte ricorrente per cui ai fini della determinazione del reddito valutabile debba aversi riguardo al nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia (nucleo familiare in cui alla data di rilascio del 15.5.2023 il Comune
4 di Luco dei Marsi attestava oltre al ricorrente, il solo fratello), l'argomentazione difensiva non merita, nel caso di specie, accoglimento.
Emerge infatti dal provvedimento impugnato che anche la moglie e i due figli minori del germano del migrante hanno fatto ingresso in Italia, sempre a titolo di Persona_1
ricongiungimento familiare, nel mese di maggio del 2024 (cfr.: anche certificato di stato di famiglia e residenza da ultimo allegato, Comune di Luco dei Marsi del 19.2.2025). È dunque evidente che il sig. ha presentato anch'egli una domanda analoga Persona_1
a quella per cui si procede. Anche ha dovuto dunque dimostrare, pure in Persona_1
relazione l'anno reddituale 2022, il possesso di una entrata pari almeno ad € 15.198,64
(importo calcolato sulla base dell'ammontare della misura dell'assegno sociale per l'anno
2022: richiedente più tre familiari, ossia moglie e due figli).
Ne consegue che la disponibilità del reddito residuo del sig. da Persona_1
ricongiungere per l'anno 2022, non poteva che ammontare che alla differenza di introito ossia di € 2.187,36, il cui cumulo non sarebbe stato sufficiente ad integrare il reddito del ricorrente ai fini della domanda amministrativa da quest'ultimo spiegata Parte_1 in data 6.6.2023 (cfr.: Mod. 730/2023 € 17.386,00 - € 15.198,64 importo Persona_1 per ricongiungimento = € 2.187,36 residuo + Mod. 730/2023, : € Parte_1
15.805,02 - Tot. complessivo € 17.992,38, importo inferiore ad € 18.238,35, di cui sopra;
cfr.: ricevuta istanza ricongiungimento).
In ogni caso, salvo che per l'anno retributivo 2023 (per il quale il ricorrente ha dimostrato il possesso di un reddito personale pari ad € 15.451,00, capiente rispetto all'importo di €
13.085,00 richiesto per il ricongiungimento per tale anno), dalle allegazioni ultime del ricorrente non risulta all'attualità dimostrato il presupposto reddituale legittimante il rilascio del nulla osta richiesto.
Quanto poi all'anno 2024, il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa attestante l'impiego, nel settore primario, quale bracciante agricolo, alle dipendenze di
[...]
con decorrenza dal 20.03.2024 al 31.10.2024, dimostrando la percezione di Persona_2
un reddito netto pari ad € 10.733,47 (cfr.: comunicazione Unilav e buste paga per le mensilità di retribuzione da aprile ad ottobre 2024), a fronte di una misura reddituale ai fini del ricongiungimento per il 2024 di € 13.894,66. Tale reddito mai avrebbe potuto ritenersi capiente, neppure per integrazione con il reddito del germano, certificato in €
4.473,00, essendo quest'ultimo tenuto al mantenimento dei propri congiunti, mogli e i
5 figli (cfr. buste paga per le mensilità di retribuzione di maggio, aprile, Persona_1
giugno e luglio 2024).
Quanto all'anno 2025, egli ha prodotto la sola comunicazione Unilav di assunzione alle dipendenze della , per la durata di mesi tre, quale bracciante Controparte_4
agricolo senza offrire nessuna busta paga di riferimento e reddito quantificabile. Identica comunicazione di assunzione e per il medesimo periodo è stata allegata in favore del germano, anche in tal caso senza produrre buste paga di riferimento (cfr.: all. di parte ricorrente).
Non risulta, quindi, provato, anche ai fini di una valutazione prospettica cui il Tribunale
è chiamato ad operare, il possibile raggiungimento del requisito economico previsto ex lege, pari, per il 2025 ad almeno € 14.005,68.
Sulla base di quanto precede, il Tribunale rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, stante la novità e particolarità della questione del cui esame si controverte, ritiene il Tribunale giustificata per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2462/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
All'esito dell'udienza del 13.03.2025, il Giudice, Dott.ssa Maura Manzi, deposita la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al
n. 2462 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
TRA nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato a Luco dei Marsi, Via A. Torlonia n. C.F._1
10, presso lo studio dell'Avv. Loreta Massaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso.
Parte ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege a Via Buccio di Ranallo CP_1
n. 65/A, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di che lo CP_1
rappresenta e difende ex lege, in persona del Procuratore dello Stato, CP_2
.
[...]
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 29, comma 1, lett.re a-b), T.U.I., 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente concludeva come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024, diva, ai sensi degli artt. Parte_1
20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento di Controparte_1
diniego impugnato - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta funzionale all'adozione del visto d'ingresso ex art. 29, comma 1, lett.re a-b), D. Lgs.
286/1998 per il ricongiungimento con il coniuge e la figlia, minore degli anni 14.
Con provvedimento dell'8.10.2024, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 12.12.2024 da sostituirsi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
All'udienza di trattazione, la difesa di parte ricorrente depositava regolarmente le note scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione sulla base della documentazione allegata al ricorso.
Con memoria depositata in data 20.12.2024 il Controparte_3
, patrocinato dall'Avvocatura dello Stato di si costituiva in giudizio
[...] CP_1
insistendo nel rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 14.1.2025, a scioglimento della riserva assunta in data
12.12.2024, ritenuta la necessità di acquisire documentazione aggiornata al fine di vagliare la sussistenza attuale del presupposto reddituale previsto dalla legge, veniva fissata nuova udienza di comparizione per il giorno 13.03.2025, sempre da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La difesa di parte ricorrente depositava regolarmente le note scritte, integrando la produzione documentale richiesta e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il non depositava memorie. Controparte_1
Tanto premesso, prima di procedere all'esame del merito della vicenda che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.
2 L'art. 29, comma 1, T.U.Imm. così recita: “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
Il comma 3, dell'art. 29 T.U.Imm. sancisce - quale requisito per il rilascio del nulla osta richiesto - la prova della disponibilità: a) “di un alloggio conforme ai requisiti igienico- sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali […]Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
1. Ciò posto, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della doglianza di parte ricorrente ha inteso dolersi dell'indicazione, di cui al provvedimento gravato, del termine per proporre ricorso dinanzi all'Autorità competente (“Avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza entro 60 giorni”).
Avverso i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'art. 30, comma 6, T.U.Imm., nessun termine di decadenza contempla per la proposizione della domanda (“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”).
Pa
2. Quanto alla doglianza di carattere sostanziale secondo cui la avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il presupposto reddituale, la stessa è infondata.
3 Dall'analisi della documentazione in atti emerge infatti la non conformità dei redditi del ricorrente al dato normativo.
Ai fini del rilascio del nulla osta per il ricongiungimento con la moglie e la figlia, minore degli anni 14, e residenti in [...], l'istante avrebbe dovuto dimostrare, in relazione all'anno 2022, il possesso di un reddito, personale o congiunto con familiare convivente, pari ad € 18.238,35 (importo calcolato ex art. 29, comma 3, T.U.Imm. in base alla misura dell'assegno sociale per l'anno 2022, tenuto conto della presenza dei genitori di costui, richiedente e 4 familiari).
Il MOD 730/2023, allegato in atti, certifica il reddito personale dello stesso in €
15.805,02, dunque non sufficiente perché al di sotto della soglia minima prevista dalla legge.
Sul punto, il ricorrente ha dedotto l'erroneo conteggio operato dalla P.A. circa l'integrazione reddituale del fratello familiare con lo stesso convivente Persona_1
(cfr.: Certificato contestuale di residenza e famiglia rilasciato dal Comune di Luco dei
Marsi in data 15.5.2023). In particolare, l'istante ha affermato che la Prefettura di nel determinare la quota di integrazione reddituale disponibile, avrebbe CP_1
erroneamente sottratto al reddito del fratello convivente sig. ed Persona_1
ammontante a € 17.386,00, la somma di € 9.813,76 – importo ritenuto dalla P.A. dovuto per il suo mantenimento e della di lui moglie, non residente in Italia – mentre la somma da decurtarsi doveva essere pari solamente ad € 6.085,00, coincidente alla misura dell'assegno sociale necessaria esclusivamente al suo personale sostentamento. In tale prospettiva, il reddito del fratello del migrante, rilevante ai fini della spiegata domanda, in realtà ammonterebbe ad € 11.301,00 e porterebbe il reddito complessivo, per l'anno
2022 di riferimento, a € 27.106,00, somma dunque addirittura superiore al minimo di legge.
Tale argomentazione non convince e non può trovare accoglimento.
L'asserito erroneo conteggio sulla posizione reddituale del fratello convivente non risulta infatti nella motivazione del provvedimento di rigetto impugnato né è dimostrata dalla documentazione offerta a sostegno dell'odierna domanda.
Premesso, in astratto, il condivisibile assunto di parte ricorrente per cui ai fini della determinazione del reddito valutabile debba aversi riguardo al nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia (nucleo familiare in cui alla data di rilascio del 15.5.2023 il Comune
4 di Luco dei Marsi attestava oltre al ricorrente, il solo fratello), l'argomentazione difensiva non merita, nel caso di specie, accoglimento.
Emerge infatti dal provvedimento impugnato che anche la moglie e i due figli minori del germano del migrante hanno fatto ingresso in Italia, sempre a titolo di Persona_1
ricongiungimento familiare, nel mese di maggio del 2024 (cfr.: anche certificato di stato di famiglia e residenza da ultimo allegato, Comune di Luco dei Marsi del 19.2.2025). È dunque evidente che il sig. ha presentato anch'egli una domanda analoga Persona_1
a quella per cui si procede. Anche ha dovuto dunque dimostrare, pure in Persona_1
relazione l'anno reddituale 2022, il possesso di una entrata pari almeno ad € 15.198,64
(importo calcolato sulla base dell'ammontare della misura dell'assegno sociale per l'anno
2022: richiedente più tre familiari, ossia moglie e due figli).
Ne consegue che la disponibilità del reddito residuo del sig. da Persona_1
ricongiungere per l'anno 2022, non poteva che ammontare che alla differenza di introito ossia di € 2.187,36, il cui cumulo non sarebbe stato sufficiente ad integrare il reddito del ricorrente ai fini della domanda amministrativa da quest'ultimo spiegata Parte_1 in data 6.6.2023 (cfr.: Mod. 730/2023 € 17.386,00 - € 15.198,64 importo Persona_1 per ricongiungimento = € 2.187,36 residuo + Mod. 730/2023, : € Parte_1
15.805,02 - Tot. complessivo € 17.992,38, importo inferiore ad € 18.238,35, di cui sopra;
cfr.: ricevuta istanza ricongiungimento).
In ogni caso, salvo che per l'anno retributivo 2023 (per il quale il ricorrente ha dimostrato il possesso di un reddito personale pari ad € 15.451,00, capiente rispetto all'importo di €
13.085,00 richiesto per il ricongiungimento per tale anno), dalle allegazioni ultime del ricorrente non risulta all'attualità dimostrato il presupposto reddituale legittimante il rilascio del nulla osta richiesto.
Quanto poi all'anno 2024, il ricorrente ha prodotto documentazione lavorativa attestante l'impiego, nel settore primario, quale bracciante agricolo, alle dipendenze di
[...]
con decorrenza dal 20.03.2024 al 31.10.2024, dimostrando la percezione di Persona_2
un reddito netto pari ad € 10.733,47 (cfr.: comunicazione Unilav e buste paga per le mensilità di retribuzione da aprile ad ottobre 2024), a fronte di una misura reddituale ai fini del ricongiungimento per il 2024 di € 13.894,66. Tale reddito mai avrebbe potuto ritenersi capiente, neppure per integrazione con il reddito del germano, certificato in €
4.473,00, essendo quest'ultimo tenuto al mantenimento dei propri congiunti, mogli e i
5 figli (cfr. buste paga per le mensilità di retribuzione di maggio, aprile, Persona_1
giugno e luglio 2024).
Quanto all'anno 2025, egli ha prodotto la sola comunicazione Unilav di assunzione alle dipendenze della , per la durata di mesi tre, quale bracciante Controparte_4
agricolo senza offrire nessuna busta paga di riferimento e reddito quantificabile. Identica comunicazione di assunzione e per il medesimo periodo è stata allegata in favore del germano, anche in tal caso senza produrre buste paga di riferimento (cfr.: all. di parte ricorrente).
Non risulta, quindi, provato, anche ai fini di una valutazione prospettica cui il Tribunale
è chiamato ad operare, il possibile raggiungimento del requisito economico previsto ex lege, pari, per il 2025 ad almeno € 14.005,68.
Sulla base di quanto precede, il Tribunale rigetta il ricorso.
Quanto alle spese di lite, stante la novità e particolarità della questione del cui esame si controverte, ritiene il Tribunale giustificata per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2462/2024
e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maura Manzi
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