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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3261 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Vicenza in Strada della Coltura Camisana 16 e 14 è così
catastalmente descritta: N.C.E.U. Comune di Vicenza a) foglio 12, particella 588, subalterno
12, categoria A/3, classe 5, consistenza 5 vani, mq 85 totali, mq 83 escluse le aree scoperte,
rendita 387,84 €, indirizzo Strada della Coltura Camisana 16, piano 1 a Vicenza;
b) foglio
12, particella 588, subalterno 8, categoria C/6, classe 5, consistenza 19 mq, totale 19 mq,
rendita 78,50 €, in Strada della Coltura Camisana 14, piano T, a Vicenza.
Essa rimane assegnata alla IG.ra , la quale è usufruttuaria dell'immobile dal Parte_1
07.11.2023, in ottemperanza agli accordi di separazione. Ivi la IG.ra manterrà Parte_1
la propria residenza unitamente alla figlia , nuda proprietaria dell'immobile dal Per_1
07.11.2023 come dai citati accordi, maggiore d'età, ma non autosufficiente dal punto di vista economico, atteso che la stessa frequenta l'Università di Ferrara ed è al quarto anno accademico. Si è all'uopo dimesso al fascicolo l'atto notarile di cessione di immobile a titolo gratuito in esecuzione degli accordi presi in procedimento di separazione consensuale,
Repertorio 41.060, Raccolta n. 24.708 a rogito del Notaio Dott. del 07.11.2023, Per_2
trascritto presso la competente Conservatoria con nota del registro generale 25944, registro particolare n. 18920, presentata al n. 102 del 23.11.2023
3) il IG. , pur avendo ancora la residenza a Vicenza in Strada della Coltura CP_1
Camisana 14-16, dal mese di giugno 2023 ha preso dimora a Vicenza in Via Bartolomeo
Panizza 38;
4) il IG. , quale contributo al mantenimento della figlia continuerà a CP_1 Per_1
corrispondere direttamente alla stessa la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario avente le coordinate
[...] intestato alla figlia e ciò sino al Persona_3 raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia;
5) le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche,…) saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso da parte del genitore che le ha anticipate, previa esibizione di idonee pezze giustificative e ciò sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia. Relativamente alle spese straordinarie le parti confermano di aderire al Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le parti concordano che saranno a carico del IG. nella misura del 100% CP_1
tutte le spese e tutti gli oneri relativi al veicolo in uso a , attualmente targato FY295FC Per_1
e i successivi dei quali la stessa si dovesse dotare sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica;
4) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, come si evince dalle rispettive dichiarazioni dei redditi 2021-2022-2023;
6) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 25/06/1994.
All'esito dell'udienza del 03/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 01/06/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere direttamente alla figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro
400,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- la casa coniugale, sita in Vicenza in Strada della Coltura Camisana 16 e 14, rimane assegnata a , quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma Parte_1
economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Vicenza il 25/06/1994 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 191, parte II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3261 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avvocato FILOTTO SILVIA MARIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita a Vicenza in Strada della Coltura Camisana 16 e 14 è così
catastalmente descritta: N.C.E.U. Comune di Vicenza a) foglio 12, particella 588, subalterno
12, categoria A/3, classe 5, consistenza 5 vani, mq 85 totali, mq 83 escluse le aree scoperte,
rendita 387,84 €, indirizzo Strada della Coltura Camisana 16, piano 1 a Vicenza;
b) foglio
12, particella 588, subalterno 8, categoria C/6, classe 5, consistenza 19 mq, totale 19 mq,
rendita 78,50 €, in Strada della Coltura Camisana 14, piano T, a Vicenza.
Essa rimane assegnata alla IG.ra , la quale è usufruttuaria dell'immobile dal Parte_1
07.11.2023, in ottemperanza agli accordi di separazione. Ivi la IG.ra manterrà Parte_1
la propria residenza unitamente alla figlia , nuda proprietaria dell'immobile dal Per_1
07.11.2023 come dai citati accordi, maggiore d'età, ma non autosufficiente dal punto di vista economico, atteso che la stessa frequenta l'Università di Ferrara ed è al quarto anno accademico. Si è all'uopo dimesso al fascicolo l'atto notarile di cessione di immobile a titolo gratuito in esecuzione degli accordi presi in procedimento di separazione consensuale,
Repertorio 41.060, Raccolta n. 24.708 a rogito del Notaio Dott. del 07.11.2023, Per_2
trascritto presso la competente Conservatoria con nota del registro generale 25944, registro particolare n. 18920, presentata al n. 102 del 23.11.2023
3) il IG. , pur avendo ancora la residenza a Vicenza in Strada della Coltura CP_1
Camisana 14-16, dal mese di giugno 2023 ha preso dimora a Vicenza in Via Bartolomeo
Panizza 38;
4) il IG. , quale contributo al mantenimento della figlia continuerà a CP_1 Per_1
corrispondere direttamente alla stessa la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario avente le coordinate
[...] intestato alla figlia e ciò sino al Persona_3 raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia;
5) le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche,…) saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso da parte del genitore che le ha anticipate, previa esibizione di idonee pezze giustificative e ciò sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della figlia. Relativamente alle spese straordinarie le parti confermano di aderire al Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Le parti concordano che saranno a carico del IG. nella misura del 100% CP_1
tutte le spese e tutti gli oneri relativi al veicolo in uso a , attualmente targato FY295FC Per_1
e i successivi dei quali la stessa si dovesse dotare sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica;
4) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, come si evince dalle rispettive dichiarazioni dei redditi 2021-2022-2023;
6) Spese di causa compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 25/06/1994.
All'esito dell'udienza del 03/12/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 01/06/2023 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere direttamente alla figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro
400,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- la casa coniugale, sita in Vicenza in Strada della Coltura Camisana 16 e 14, rimane assegnata a , quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma Parte_1
economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Vicenza il 25/06/1994 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 191, parte II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo