Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 15/12/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carola Treccani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- delle note in data 21 agosto 2024 (doc. 1) e 21 ottobre 2024 (doc. 2) del Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia e Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, recanti il diniego della domanda di trasferimento per motivi di salute presentata dalla ricorrente in data 7/8/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa NC AN e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L’esponente, che ha riferito di essere regolarmente iscritta al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze, ha allegato e documentato in atti di causa di avere presentato il 16 maggio 2024 alla predetta Università un’istanza di trasferimento, per gravi motivi di salute, in vista dell’iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’omonima Facoltà dell’Università degli Studi di Milano.
Solo il 1° agosto 2024 l’Università degli Studi di Firenze avrebbe fornito il dovuto riscontro all’istanza succitata, rilasciando il nulla-osta al trasferimento. Indi, l’esponente si sarebbe rivolta il 7 agosto 2024 all’Università degli Studi di Milano, istando per la ridetta iscrizione, non senza avere ribadito e documentato i gravi motivi a fondamento della richiesta.
Sennonché, con nota del 21 agosto 2024 l’intimata Università avrebbe rigettato detta richiesta, sul presupposto che l’istanza sarebbe stata presentata al di fuori dei termini previsti per le richieste di trasferimento ordinario, non essendo agli atenei consentito ammettere studenti in sovrannumero rispetto alla quota fissata dal Ministero.
L’esponente avrebbe allora presentato un’istanza di autotutela, riscontrata dall’Università di Milano il 21 ottobre 2024 con la conferma del diniego di dare corso all’iscrizione al secondo anno di corso, atteso che « le Università non hanno autonomia di azione sulle iscrizioni ai corsi ad accesso programmato nazionale, essendo di esclusiva competenza ministeriale la determinazione dei posti e l’assegnazione degli stessi ai singoli Atenei » e che, « conformemente a questo, il nulla osta dell’Università degli Studi di Firenze è condizionato alla disponibilità di posto presso l’Ateneo di destinazione ».
2) Da ciò il ricorso straordinario, notificato da parte ricorrente il 12/12/2024, quindi trasmesso il 18/12/2024 al Ministero dell’Istruzione, volto all’annullamento del diniego di iscrizione, in epigrafe specificato. A seguire, il 9/04/2025 l’esponente ha depositato l’atto di costituzione in giudizio dinanzi a questo Tribunale, dopo che, in data 10/02/2025, l’Università degli Studi di Milano ha richiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.
3) Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.1) Con il primo, rubricato « Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 9 r.d. 1269/1938. Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria e travisamento dei fatti », l’esponente invoca l’applicazione della succitata norma che, siccome in tesi vigente e applicabile anche ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, consentirebbe tuttora il trasferimento “ straordinario ” per (gravi) motivi di salute, evidenziando, così, l’illegittimità della posizione sfavorevole assunta al riguardo da parte resistente, facendo leva sulla disciplina del trasferimento “ ordinario ”.
3.2) Con il secondo motivo, rubricato « Violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 », si contesta anche sul piano procedurale il diniego per cui è causa, siccome non preceduto da alcun preavviso e, dunque, irrimediabilmente viziato e non ‘sanabile’, poiché l’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990 non sarebbe applicabile all’omissione del preavviso di rigetto.
3.3) Con il terzo motivo, rubricato « Eccesso di potere per carenza dell’istruttoria, contraddittorietà della motivazione e manifesta irragionevolezza », si lamenta, infine, la mancata istruttoria sulle (gravi) ragioni a sostegno della richiesta di trasferimento della ricorrente, che si sarebbe tradotta nella pretermissione delle esigenze di tutela della salute della studentessa medesima, che avrebbe chiesto il trasferimento per poter continuare i propri studi, quantunque affetta da una grave patologia. L’impossibilità assoluta di accogliere (e, prima ancora, di valutare) l’istanza di trasferimento per gravi motivi si porrebbe, per tale via, in contrasto sia con il diritto « fondamentale » alla salute (di cui all’art. 32 Cost.) che con il diritto all’istruzione « aperta a tutti » (di cui all’art. 34 Cost.), soprattutto se considerati in combinato fra loro.
Il patrocinio attoreo, quindi, per l’ipotesi in cui si ritenesse corretta l’interpretazione fatta propria dall’Ateneo milanese, ha richiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge 2 agosto 1999, n. 264, nella parte in cui non consentirebbe il trasferimento ad altro Ateneo per gravi motivi.
4) Si è costituita l’Università degli Studi di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del gravame.
In particolare, la difesa dell’Ateneo ha rimarcato come la domanda per cui è causa sarebbe stata presentata al di fuori delle procedure all’uopo previste dal Ministero (con D.M. n. 472, del 23.02.2024, e relativi Allegati, da 1 a 4), che, per l’anno accademico d’interesse (2024/2025), per le domande di iscrizione ad anni successivi al primo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, avrebbero imposto come termine finale di presentazione il 2 luglio 2024. Invero, la stessa Università, al fine di accogliere le domande di trasferimento, avrebbe articolato una procedura pubblica (come previsto dal Regolamento e dagli Avvisi-Istruzioni pubblicati sul sito dell’Ateneo), ricordando - anche ai sensi e per gli effetti del divieto di iscrizione in sovrannumero, di cui All. 3, punto 12, D.M. 472/2024 – il divieto di qualsiasi autonoma azione delle Università sulle iscrizioni ai corsi ad accesso programmato nazionale, essendo di esclusiva competenza ministeriale la determinazione dei posti e l’assegnazione degli stessi ai singoli Atenei. Sicché, neppure i gravi motivi riferiti dalla ricorrente potrebbero rimodulare e/o alterare l’iter di iscrizione/trasferimento ad anni successivi al primo disciplinato dalla legge, iter che non è diverso né straordinario come vorrebbe parte ricorrente, ma è il medesimo di quello seguito allorquando viene allegata una invalidità superiore al 66% o, comunque, una disabilità, apparendo invero innegabile che, anche in tale ultimo caso, ricorrerebbero “ gravi motivi ”. Conseguentemente, sempre nel medesimo All. 3, D.M. 472/2024, punto 10, verrebbe precisato quanto segue: “ i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie ”. Lo stesso punto 10, poi, escluderebbe con fermezza che gli Atenei siano tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. In virtù di quanto detto, quindi, l’Università degli Studi di Milano non avrebbe potuto accogliere la domanda della ricorrente, poiché “ presentata al di fuori delle procedure previste dal Ministero: per l’anno accademico 2024/2025 ”.
Da tutto quanto sopra esposto emergerebbe, quindi, l’insussistenza della violazione dell’invocato art. 9, siccome peraltro volto a disciplinare il trasferimento chiesto all’Università di afferenza, ove la presenza dei “ gravi motivi ” sarebbe volta a scriminare il mancato rispetto del termine entro il quale lo studente in corso dovrebbe proporre l’istanza. Anche l’eccezione di parte ricorrente circa l’entrata in vigore del D.M. 472/2024 solo nel febbraio 2024 sarebbe priva di pregio, atteso che la legittimità del provvedimento amministrativo finale dovrebbe essere accertata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione, in ossequio al principio del “tempus regit actum ”, e che il provvedimento finale impugnato dalla ricorrente sarebbe del 21.8.2024.
In considerazione di quanto suesposto, dunque, l'Amministrazione, avuto riguardo alla perentorietà del termine per la presentazione delle domande di iscrizione e all'esito vincolato del procedimento, non avrebbe potuto emanare un provvedimento diverso da quello in concreto adottato il 21.8.2024, palesando, così, anche l’insussistenza del lamentato eccesso di potere per carenza dell’istruttoria, contraddittorietà della motivazione e manifesta irragionevolezza, stante la manifesta natura vincolata dell’attività svolta dalla P.A.
5) Con ordinanza dell’11/06/2025, n. 642, la V Sezione, « Considerato che:
- diversamente da quanto i provvedimenti impugnati sembrano presupporre, l’applicazione della norma invocata da parte ricorrente (art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269) non appare, ad un primo esame, preclusa dalla normativa con cui sono stati istituiti i corsi di laurea a numero programmato, di cui alla legge 02/08/1999, n. 264 (cfr. TAR Sicilia, Catania, 22-05-2023, n. 1673; id., 24-01-2024, n. 340; TAR Sicilia, Palermo, 08-05-2024, n. 1527; TAR Lombardia, Milano, V, ord. 07-06-2024, n. 572; Cons. Stato, VII, ord. 03-08-2023, n. 3266);
- la predetta norma (art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269) lascia peraltro intravedere, in presenza di una domanda di trasferimento giustificata da “gravi motivi”, una doppia valutazione discrezionale, tanto dell’Ateneo di provenienza quanto di quello verso cui lo studente intenda trasferirsi (cfr. TAR Sicilia, Palermo, 11-11-2021, n. 3061);
- sono, in astratto, ascrivibili fra i “gravi motivi” quelli riconducibili allo stato di salute dell’istante, sempre che risultanti, in concreto, idonei a compromettere il proficuo svolgimento della carriera universitaria dello studente (cfr. TAR Molise, Campobasso, 11-04-2024, n. 43);
Rilevato che, nella specie, l’Ateneo resistente sembra avere illegittimamente omesso qualsiasi attività istruttoria e valutativa diretta all’apprezzamento della fondatezza delle gravi ragioni di salute addotte da parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che:
- al periculum in mora prospettato da parte ricorrente è possibile in questa sede ovviare, ordinando all’Università degli Studi di Milano di riesaminare l’istanza di trasferimento avanzata da parte ricorrente alla luce delle suesposte considerazioni (cfr. Cons. Stato, VII, 03-08-2023, n. 3266), previo coinvolgimento della ricorrente stessa al relativo procedimento;
- di assegnare alla parte resistente il termine di giorni trenta (30) decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la conclusione del predetto procedimento;
- di fissare per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11/11/2025;
Ritenuto, infine, che la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase (…)» ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso « ai fini di un motivato riesame, nei sensi e nei termini di cui in motivazione » i provvedimenti dell’Università degli Studi di Milano oggetto d’impugnazione, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11/11/2025.
6) In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato, VII sezione, con ordinanza del 03/09/2025, n. 3228, « Ritenuto che,
impregiudicato un più approfondito esame nella sede propria del merito delle problematiche interpretative riferite all’applicabilità dell’art. 9 del RD n. 1269/1938 con precipuo riferimento all’accesso ai corsi di laura in medicina e chirurgia per i quali detto accesso è specificamente disciplinato dalla l. n. 264 del 1999 e dalla relativa normativa attuativa (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 3737/2025), non è stato allegato dall’Ateneo appellante un pregiudizio connotato dai requisiti della gravità e irreparabilità, avuto riguardo anche alla calendarizzazione da parte del primo giudice dell’udienza pubblica di definizione del giudizio nella data dall’11 novembre 2025;
Ritenuto che in considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti della presente fase cautelare (…)», ha respinto l’appello, compensando tra le parti le spese della fase cautelare di appello.
7) In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni e conclusioni, stigmatizzando la mancata esecuzione dell’ordinanza di remand.
8) All’udienza pubblica dell’11/11/2025, presenti l’avv. C. Treccani, per la parte ricorrente, e l’avv. D. Iavarone, dell’Avvocatura dello Stato, per l’Università degli studi di Milano, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Il Collegio, tenuto conto delle indicazioni contenute nella sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato, n. 3228 del 2025, ad un più meditato esame della controversia, ritiene di dovere rivedere l’orientamento espresso in sede di sommaria cognizione (con la succitata ordinanza n. 642 del 2025), in ordine all’impatto della normativa con cui sono stati istituiti i corsi di laurea a numero programmato, di cui alla legge 02/08/1999, n. 264, sull’art. 9 del Regio decreto 04/06/1938, n. 1269.
9.1) Difatti, stando all’orientamento ormai costante del giudice d’appello:
- «(…) deve in primo luogo ribadirsi che presupposto per l’immatricolazione in anni successivi al primo in corsi di laurea ad accesso programmato in base alla legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari) è l’esistenza di posti disponibili. Per quanto nello specifico concerne il caso oggetto del presente giudizio la regola è stata riaffermata dal sopra citato decreto 16 giugno 2020, n. 218, laddove si prevede che «le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca» (punto 13 dell’allegato 2). Di seguito il decreto ministeriale precisa che gli atenei «procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi», in assenza dei quali gli stessi «non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute» (…) è pertanto erroneo l’automatismo che la sentenza appellata ha tratto dall’annullamento del numero programmato per i corsi di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2018/2019 sugli anni accademici successivi, con riguardo alle disponibilità di trasferimenti da altri corsi di laurea. Il principio affermato dalla sentenza urta infatti contro l’impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle università ai sensi della sopra citata legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per il quale secondo le citate previsioni del decreto ministeriale non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell’ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico » (così, Cons. Stato, VII, 3-03-2022, n. 1538);
- «(…) con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto che sia possibile ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione. Come correttamente osservato dall’amministrazione appellante, il giudice di primo grado erroneamente non ha tenuto conto del D.M. n. 218 del 2020. Con il D.M. 218/2020 si è cercato di arginare il ricorso indiscriminato all’Autorità Giudiziaria per ottenere l’iscrizione agli anni successivi al primo nei CdL di Medicina e Chirurgia e segnatamente con le previsioni di cui all’Allegato n. 2, art. 13 (che in precedenza sono state richiamate de extenso). Sulla base del quadro regolatorio finora esaminato è pertanto erroneo l'automatismo che la sentenza appellata ha tratto dall'annullamento del numero programmato per i corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2018/2019 sugli anni accademici successivi, con riguardo alle disponibilità di trasferimenti da altri corsi di laurea. Il principio affermato dalla sentenza urta infatti contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle università ai sensi della sopra citata L. 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per il quale secondo le citate previsioni del decreto ministeriale non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n° 1538 e 1544 del 3 marzo 2022) » (così, Consiglio di Stato, VII, 27-04-2022, n. 3358);
- «(…) Il T.A.R. non ha correttamente interpretato né il DM n. 218 del 16 giugno 2018 (contenente i criteri e i principi da applicare per i trasferimenti) né il DM n. 243 del 30 giugno 2020, il quale contiene la programmazione del contingente per l'a.a. 2020/2021 del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (…) Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi, che ratione temporis, possono essere emanati solo dopo lo scorrimento definitivo della graduatoria relativa all'aa di riferimento. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi. Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di "ripetente" i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l'anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili" (...) con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione. Il principio affermato dalla sentenza urta infatti contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle università ai sensi della L. 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali, secondo le citate previsioni del decreto ministeriale, non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII. n.n. 1538 e 1544/2022; 11647/2022, 1821/2023). Le conclusioni che precedono si pongono in linea, peraltro, con le statuizioni dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 28 gennaio 2015 la quale, nel concludere per la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo, trasferendosi da altre sedi (anche in quel caso straniere), senza dover necessariamente superare il test d'ingresso, normativamente prescritto solo per studenti che si affacciano per la prima volta all'esperienza universitaria, ha ritenuto che gli atenei, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare, debbano stabilire, anche eventualmente condizionando l'iscrizione-trasferimento al superamento di una qualche prova di verifica del percorso formativo già compiuto, le modalità di valutazione dell'offerta potenziale dell'ateneo "ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola "coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato" ... e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna "coorte"", stabilendo le modalità di graduazione delle domande "nell'ambito delle disponibilità per trasferimenti". La sentenza dell'Adunanza plenaria precisa che la disponibilità di posti per trasferimenti è da verificare sulla base "delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna "coorte" è, dunque, un presupposto indefettibile per l'accettazione di iscrizioni ad anni successivi, non essendo possibile "creare" o "prevedere" o "programmare" altrimenti posti da destinare ai trasferimenti ma dovendo tale contingente sempre essere determinato "sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola "coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato". (…) L’appello deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza riformata (...)» (così, Cons. Stato, VII, 7-08-2023, n. 7618);
- «(…) all’Università appellante non è imputabile alcun difetto di istruttoria, in quanto la pubblica amministrazione non spende alcun potere discrezionale nella determinazione dei posti disponibili per iscrizioni ad anni successivo al primo, dovendosi limitare, di anno in anno, alla mera ricognizione dei posti che si sono liberati e, se ve ne sono stati, alla pubblicazione di un avviso o di un bando a cui possono partecipare studenti provenienti da altri corsi o da altri Atenei che intendano trasferirsi, iscrivendosi ad anni successivi al primo, nel rispetto di ulteriori requisiti (…)» (così, Cons. Stato, VII, 8-05-2023, n. 4639, che poi aggiunge «Il Collegio osserva altresì che si determinerebbe un grave pregiudizio organizzativo e finanziario cui andrebbe incontro la pubblica amministrazione qualora si avallassero ipotesi di ammissione di studenti in seguito a richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, da effettuare in assenza di posti liberi. Ciò, infatti, significherebbe legittimare un insostenibile “sforamento” della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito a livello centrale dal Dicastero. Si determinerebbe «una irreversibile carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione con irrimediabile compromissione del diritto allo studio, che non si traduce nella sola garanzia di accesso all’istruzione ma altresì nel diritto a che il suo livello sia idoneo al raggiungimento di un elevato grado di formazione » (Cons. St., sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11656) »).
Con specifico riguardo, poi, ad un caso, analogo a quello in esame, di domanda di trasferimento anche in sovrannumero ad anno successivo al primo, motivata sulla base dei gravi motivi di salute, facendo leva sull’art. 9 del R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938, il Consiglio di Stato, VII sezione, nella sentenza del 2-05-2025, n. 3737, ha ribadito che:
«(…) con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante.
Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (…). Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n° 264 del 1999. Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore. L’accesso all’anno accademico di cui al caso di specie è stato disciplinato dal decreto ministeriale n° 1925/2022, il cui allegato 2 prevede che le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell'Ateneo di destinazione, potrebbero avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi in merito alla suddetta disponibilità. Così il punto 9 dell’allegato 2 del d. m. n° 1905/2022 stabilisce che gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Il Collegio osserva altresì che si determinerebbe un grave pregiudizio organizzativo e finanziario cui andrebbe incontro la pubblica amministrazione qualora si avallassero ipotesi di ammissione di studenti in seguito a richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, da effettuare in assenza di posti liberi. Ciò, infatti, significherebbe legittimare un insostenibile “sforamento” della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito. Si determinerebbe una irreversibile carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione con irrimediabile compromissione del diritto allo studio, che non si traduce nella sola garanzia di accesso all’istruzione ma altresì nel diritto a che il suo livello sia idoneo al raggiungimento di un elevato grado di formazione (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio 2023). Priva di pregio è la deduzione di parte appellata, fatta propria dal Tar, secondo cui i gravi motivi di salute legittimerebbero l’iscrizione agli anni successivi al primo.
Al riguardo il collegio osserva che i motivi di salute possono essere valorizzati nella procedura di iscrizione previo bando nelle modalità previste dal citato decreto ministeriale n° 1925/2022 che prevede quanto segue:
I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie.
Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 3, comma 3. Tuttavia nel caso di specie parte appellata non ha partecipato ad un bando in cui avrebbe eventualmente fatto valere tali titoli di preferenza ove riconosciuti. Ne consegue che l’Università ha agito correttamente e che, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado ».
9.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, i suesposti motivi risultano infondati, poiché deve anzitutto escludersi la lamentata violazione dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, risultando nella specie applicabile la legge 2 agosto 1999, n. 264 (« Norme in materia di accessi ai corsi universitari »), che (all’art.1) ha imposto la programmazione degli accessi, tra gli altri, al Corso di Laurea per cui è causa, demandando (all’art. 3) al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la « a) determinazione annuale (…) del numero di posti a livello nazionale con decreto (…);» e la « b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; (…)».
Per l'anno accademico 2024/2025, qui d’interesse, è stato adottato il D.M. 472, del 23.02.2024, che all’Allegato 3, ha previsto quanto riportato nella memoria di parte resistente, poc’anzi richiamata, essendo stato ben chiarito, da un lato, che « Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni (…) » (così, il punto 9 dell’All. 3 citato); e, dall’altro, che « Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 9, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca (…). I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all’iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene preferito il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi (…)» (così, il punto 10 dell’All. 3, citato); aggiungendosi in chiusura (al punto 12 del medesimo Allegato) che « Per nessun motivo è consentita l’iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono ».
In tale contesto, sono legittimi i dinieghi avversati, siccome assunti in piana attuazione della succitata normativa che, disciplinando in modo tassativo le modalità di accesso all’iscrizione ad anni successivi al primo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, non lascia spazio al dispiegarsi della discrezionalità dell’intimato Ateneo in caso di mancato rispetto della procedura poc’anzi decritta.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza sia della dedotta violazione di legge sia delle censure di eccesso di potere, svolte tanto nel primo quanto nel terzo motivo, poiché, al cospetto di provvedimenti di natura vincolata, quali sono, stando a quanto sin qui emerso, quelli qui gravati, deve escludersi la configurabilità del vizio di eccesso di potere « trattandosi di un vizio proprio dell’attività discrezionale dell’Amministrazione, in radice non configurabile in ipotesi, come nel caso di specie, di attività vincolata » (così, Cons. Stato, I, n. 519/2024 del 24-04-2024; TAR Sicilia, Catania, I, 24-07-2025, n. 2422; TAR Lombardia, Milano, V, 25-11-2025, n. 3825).
Né, del resto, può dubitarsi dell’applicabilità, nella specie, del succitato D.M., atteso che, come correttamene evidenziato da parte resistente, è lo stesso principio del tempus regit actum ad imporre l’indicata soluzione, in quanto al provvedimento amministrativo si applica la normativa in vigore al momento della sua adozione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, III, 12-09-2023, n. 8269; id., V, 12-05-2016, n. 1900). D’altro canto, preme ribadire come gli atenei procedano periodicamente a rendere note le disponibilità di posti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi, che ratione temporis , possono essere emanati solo dopo lo scorrimento definitivo della graduatoria relativa all'a.a. di riferimento, sicché, i candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi.
Da quanto sin qui esposto consegue l’infondatezza anche del restante (secondo) motivo (con cui si deduce la violazione dell’art. 10- bis ), poiché il contestato diniego non è annullabile in quanto, per la natura vincolata dello stesso, risulta « palese », ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, prima parte, legge n. 241/1990, « che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
Non si ravvisano, infine, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge 2 agosto 1999, n. 264, nella parte in cui non consentirebbe il trasferimento ad altro Ateneo per gravi motivi, poiché, così come prospettata, la questione appare manifestamente infondata, atteso che, in base al suesposto, costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, detti motivi « possono essere valorizzati nella procedura di iscrizione previo bando nelle modalità previste dal citato decreto ministeriale » (cfr., tra le altre, la sentenza n. 3737/2025); procedura che, come ricordato anche dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 1/2015, richiede il rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola « coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato », mentre la disponibilità di posti per trasferimenti è da verificare sulla base « delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna "coorte" ». Diversamente, infatti, si andrebbe a « legittimare un insostenibile “sforamento” della capacità formativa degli Atenei e del contingente a loro attribuito a livello centrale dal Dicastero » (così, fra le altre, la sentenza n. 4639/2023, sopra citata), cui si correlerebbe « una irreversibile carenza di strumenti, strutture e servizi a discapito degli stessi studenti frequentanti il corso di destinazione con irrimediabile compromissione del diritto allo studio, che non si traduce nella sola garanzia di accesso all’istruzione ma altresì nel diritto a che il suo livello sia idoneo al raggiungimento di un elevato grado di formazione » (così, la sentenza n. 3737/2025, succitata).
10) Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto.
11) Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda contenziosa e alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
NC AN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC AN | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.