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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/08/2024, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
R.G.L. 6499/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6499 /2022 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Zontini Anna e elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Parisi Tommaso, domiciliata presso l'avvocatura distrettuale dell'Istituto sita in
Torino, via dell'Arcivescovado 9, come da procura notarile richiamata in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente è iscritto alla gestione commercianti dell' svolgendo attività di CP_1
agente di commercio.
2. Nel 2014 era soggetto al regime fiscale dei c.d. “minimi”; nonostante tale regime sia stato abrogato a decorrere dal 2015, l'articolo 1, comma 88, legge 190/2014 prevedeva la possibilità di continuare ad avvalersi di tale trattamento fiscale sino al termine del quinquennio e comunque sino al compimento del 35° anno di età per coloro che ne stavano già fruendo.
3. Nel 2015 presentava domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 1, commi 77-84 legge 190/2014, che prevedevano una riduzione contributiva pari al 35% per chi aderiva al regime fiscale c.d. forfettario, mantenendo tale regime anche per gli anni successivi.
1 R.G.L. 6499/2022
4. Nel marzo 2021 riceveva un avviso di addebito con cui gli veniva contestata l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato per l'anno 2016; tale avviso non veniva impugnato.
5. Ad agosto 2022 riceveva l'avviso di addebito contro cui veniva svolto l'odierno ricorso, avente ad oggetto il recupero della contribuzione fissa del 2015 del 2020.
6. Dopo una serie di rinvii per valutare l'adesione alla definizione agevolata, venivano sentiti la consulente di parte attrice ed il responsabile del reparto di vigilanza dell' la prima affermava che nel 2015 il ricorrente avrebbe versato il doppio dei CP_1
contributi, per un errore materiale, importo di cui l' non aveva tenuto conto. Tale CP_2
affermazione non veniva confermata dall' e, mancando ogni tempestiva CP_2
allegazione in tal senso, non poteva essere sottoposta ad accertamento istruttorio.
7. Sono pacifici i seguenti elementi:
7a. il ricorrente ha applicato il regime dei minimi sino al 2017, regime che non aveva agevolazioni contributive;
7b. nonostante abbia continuato ad avvalersi di tale regime fiscale grazie alla disposizione transitoria di cui all'articolo 1, comma 88, legge 190/2014, ha pagato i propri contributi applicando la decurtazione prevista dai commi 77 e seguenti del suddetto articolo;
7c. terminato il quinquennio che la normativa prevedeva quale termine massimo per la proroga del regime fiscale agevolato, il ricorrente avrebbe avuto i requisiti per rientrare nel regime forfettario;
l' gli negava tale possibilità sulla CP_1
base dell'articolo 1, comma 82, legge 190/2014, che prevede una decadenza latu sensu sanzionatoria nel caso di precedente fruizione del regime forfettario senza averne diritto.
8. Chiarito ciò, il ricorrente sostiene:
8a. di poter fruire dell'agevolazione contributiva prevista per il regime forfettario nonostante applicasse il regime dei minimi;
8b. di aver avuto diritto, in ogni caso, a tale agevolazione per gli anni 2018 e successivi;
8c. la mancanza del presupposto per l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva.
Come si vedrà, la prima pretesa è infondata, mentre si possono condividere le altre due argomentazioni.
2 R.G.L. 6499/2022
9. Il comma 76 dell'art. 1 della L. 190/2014 che stabilisce che “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”; secondo la tesi attrice, permette di affermare che le agevolazioni previdenziali potevano essere applicate non solo ai contribuenti inseriti nel regime fiscale dei forfettari, ma anche a coloro inseriti in un diverso regime, a patto che possedessero i requisiti previsti per il regime forfettario.
Tale tesi non può essere accolta.
9a. La legge 190/2014 istituisce infatti un regime fiscale e contributivo unico
(ossia quello c.d. forfettario): il comma 76 nel richiamare, per l'appunto, il comma 54, restringe la possibilità di godere dei benefici previdenziali soltanto coloro che aderiscono a detto regime;
tale affermazione viene dimostrata dalla lettura dei commi 86 e 88 del medesimo articolo.
9b. Il comma 86 prevede che i soggetti che nel periodo d'imposta 2014, come il ricorrente, fruivano del regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), applichino il regime forfettario;
ma il comma 88 prevede per i medesimi soggetti la facoltà di continuare ad avvalersi del precedente regime fiscale, entro il quinquennio ed il
35° anno di età.
9c. La lettura combinata delle due disposizioni è evidente: chi si avvaleva del regime dei minimi dell'anno 2014 passava, ope legis, al regime forfettario;
veniva però contemplata la possibilità (per chi era al di sotto dei 35 anni) di continuare ad applicare il regime dei minimi anche dopo la sua abrogazione.
9d. Il contribuente era quindi chiamato ad una scelta: se continuare ad avvalersi del regime precedente, sussistendone i requisiti, oppure se passare al regime forfettario. Ciò che vorrebbe fare il ricorrente, e che non trova riscontro nella previsione legislativa, è utilizzare un regime ibrido che combini i benefici di quello previsto dal d.l.
98/2011 con le agevolazioni contributive introdotte dalla legge 190/2014.
Pertanto, la scelta del di continuare ad applicare il previgente regime fiscale Pt_1
esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste dalla legge successiva.
10. È invece infondata la tesi dell' che ha escluso il ricorrente dall'applicazione CP_1
del regime forfettario a decorrere dal 2018.
Secondo l' , osterebbe il comma 82 dell'articolo 1 più volte richiamato, che prevede CP_2
3 R.G.L. 6499/2022
“il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57”.
10a. In realtà, nell'atto costitutivo dell' non viene affatto CP_1
contestato che il ricorrente possedesse, per tutto il periodo in esame, i requisiti sanciti dal comma 54, circostanza espressamente affermata nel ricorso introduttivo. Pertanto, la prima ipotesi di esclusione non trova riscontro negli atti di causa.
10b. Parimenti, non è stata indicata quale circostanza prevista dal comma 57 si sarebbe realizzata in capo alla ricorrente. In mancanza di indicazioni da parte dell' , appaiono del tutto inconferenti le lettere b) e seguenti di tale comma, CP_2
poiché il è residente in Italia, non effettua in via prevalente cessioni di fabbricati, Pt_1
non è stato dedotto che partecipi a società di persone, associazioni o imprese familiari né risulta abbia percepito redditi da lavoro dipendente.
10c. L'unica ipotesi astrattamente applicabile è quella di cui alla lettera a) di tale comma, per cui non si possono avvalere del regime forfettario “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
10d. Tale previsione non sembra potersi applicare nel caso di specie, in quanto la compatibilità tra il regime fiscale del d.l. 98/2011 e quello introdotto dalla legge
190/14 è disciplinata dai commi 86 e seguenti dell'art. 1 di tale legge, che devono essere considerati prevalenti per specialità. Come rilevato in precedenza, infatti, la compatibilità tra chi applicava il regime di cui al D.L. 98/2011 e il nuovo regime fiscale forfettario trova una compiuta disciplina nei commi appena citati, il che esclude la possibilità di utilizzare la decadenza di cui al comma 57, lettera a).
10e. In conclusione, poiché dal 2018 in poi il aveva i requisiti per Pt_1
rientrare nel regime forfettario, una volta terminato l'effetto della norma transitoria di cui al comma 88, deve essere riconosciuto il suo diritto alla riduzione dei contributi per quell'anno e per gli anni successivi, con conseguente nullità dell'avviso di addebito opposto.
11. Infine, non vi sono i presupposti per le sanzioni per evasione applicate dall' nell'avviso di addebito oggi impugnato. L'art. 116, comma 8, lett. b), legge CP_1
388/2000 prevede l'ipotesi più gravosa nel “caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con
4 R.G.L. 6499/2022
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”.
11a. È evidente che tale ipotesi non si applichi al caso di specie. Il non ha omesso né falsificato alcuna dichiarazione;
al contrario, compilando la Pt_1
Sezione I del quadro LM, ha sostanzialmente ammesso di non applicare il regime forfettario.
11b. Deve quindi trovare applicazione l'art. 116, comma 8, lett. b), legge
388/2000 che prevede le c.d. sanzioni civili per omissione, “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”. Infatti, l' poteva verificare (come in effetti ha fatto) il CP_1
parziale pagamento dei contributi dalla lettura della dichiarazione dei redditi del ricorrente.
12. In conclusione, l'avviso di addebito, per i motivi fin qui esposti, deve essere revocato;
il ricorrente deve essere dichiarato debitore dei contributi non versati per gli anni precedenti al 2018, con applicazione delle sanzioni per omissione. L'ammontare degli stessi è stato quantificato dall' e tale indicazione non è stata adeguatamente CP_1
contestata.
13. Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- revoca l'avviso di addebito opposto;
- accerta che il ricorrente è debitore di € 3.091,18 oltre accessori, da calcolarsi applicando le sanzioni per omissione contributiva;
- compensa tra le parti le spese di lite
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 16/07/2024
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6499 /2022 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Zontini Anna e elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Parisi Tommaso, domiciliata presso l'avvocatura distrettuale dell'Istituto sita in
Torino, via dell'Arcivescovado 9, come da procura notarile richiamata in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente è iscritto alla gestione commercianti dell' svolgendo attività di CP_1
agente di commercio.
2. Nel 2014 era soggetto al regime fiscale dei c.d. “minimi”; nonostante tale regime sia stato abrogato a decorrere dal 2015, l'articolo 1, comma 88, legge 190/2014 prevedeva la possibilità di continuare ad avvalersi di tale trattamento fiscale sino al termine del quinquennio e comunque sino al compimento del 35° anno di età per coloro che ne stavano già fruendo.
3. Nel 2015 presentava domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 1, commi 77-84 legge 190/2014, che prevedevano una riduzione contributiva pari al 35% per chi aderiva al regime fiscale c.d. forfettario, mantenendo tale regime anche per gli anni successivi.
1 R.G.L. 6499/2022
4. Nel marzo 2021 riceveva un avviso di addebito con cui gli veniva contestata l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato per l'anno 2016; tale avviso non veniva impugnato.
5. Ad agosto 2022 riceveva l'avviso di addebito contro cui veniva svolto l'odierno ricorso, avente ad oggetto il recupero della contribuzione fissa del 2015 del 2020.
6. Dopo una serie di rinvii per valutare l'adesione alla definizione agevolata, venivano sentiti la consulente di parte attrice ed il responsabile del reparto di vigilanza dell' la prima affermava che nel 2015 il ricorrente avrebbe versato il doppio dei CP_1
contributi, per un errore materiale, importo di cui l' non aveva tenuto conto. Tale CP_2
affermazione non veniva confermata dall' e, mancando ogni tempestiva CP_2
allegazione in tal senso, non poteva essere sottoposta ad accertamento istruttorio.
7. Sono pacifici i seguenti elementi:
7a. il ricorrente ha applicato il regime dei minimi sino al 2017, regime che non aveva agevolazioni contributive;
7b. nonostante abbia continuato ad avvalersi di tale regime fiscale grazie alla disposizione transitoria di cui all'articolo 1, comma 88, legge 190/2014, ha pagato i propri contributi applicando la decurtazione prevista dai commi 77 e seguenti del suddetto articolo;
7c. terminato il quinquennio che la normativa prevedeva quale termine massimo per la proroga del regime fiscale agevolato, il ricorrente avrebbe avuto i requisiti per rientrare nel regime forfettario;
l' gli negava tale possibilità sulla CP_1
base dell'articolo 1, comma 82, legge 190/2014, che prevede una decadenza latu sensu sanzionatoria nel caso di precedente fruizione del regime forfettario senza averne diritto.
8. Chiarito ciò, il ricorrente sostiene:
8a. di poter fruire dell'agevolazione contributiva prevista per il regime forfettario nonostante applicasse il regime dei minimi;
8b. di aver avuto diritto, in ogni caso, a tale agevolazione per gli anni 2018 e successivi;
8c. la mancanza del presupposto per l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva.
Come si vedrà, la prima pretesa è infondata, mentre si possono condividere le altre due argomentazioni.
2 R.G.L. 6499/2022
9. Il comma 76 dell'art. 1 della L. 190/2014 che stabilisce che “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”; secondo la tesi attrice, permette di affermare che le agevolazioni previdenziali potevano essere applicate non solo ai contribuenti inseriti nel regime fiscale dei forfettari, ma anche a coloro inseriti in un diverso regime, a patto che possedessero i requisiti previsti per il regime forfettario.
Tale tesi non può essere accolta.
9a. La legge 190/2014 istituisce infatti un regime fiscale e contributivo unico
(ossia quello c.d. forfettario): il comma 76 nel richiamare, per l'appunto, il comma 54, restringe la possibilità di godere dei benefici previdenziali soltanto coloro che aderiscono a detto regime;
tale affermazione viene dimostrata dalla lettura dei commi 86 e 88 del medesimo articolo.
9b. Il comma 86 prevede che i soggetti che nel periodo d'imposta 2014, come il ricorrente, fruivano del regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), applichino il regime forfettario;
ma il comma 88 prevede per i medesimi soggetti la facoltà di continuare ad avvalersi del precedente regime fiscale, entro il quinquennio ed il
35° anno di età.
9c. La lettura combinata delle due disposizioni è evidente: chi si avvaleva del regime dei minimi dell'anno 2014 passava, ope legis, al regime forfettario;
veniva però contemplata la possibilità (per chi era al di sotto dei 35 anni) di continuare ad applicare il regime dei minimi anche dopo la sua abrogazione.
9d. Il contribuente era quindi chiamato ad una scelta: se continuare ad avvalersi del regime precedente, sussistendone i requisiti, oppure se passare al regime forfettario. Ciò che vorrebbe fare il ricorrente, e che non trova riscontro nella previsione legislativa, è utilizzare un regime ibrido che combini i benefici di quello previsto dal d.l.
98/2011 con le agevolazioni contributive introdotte dalla legge 190/2014.
Pertanto, la scelta del di continuare ad applicare il previgente regime fiscale Pt_1
esclude la possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste dalla legge successiva.
10. È invece infondata la tesi dell' che ha escluso il ricorrente dall'applicazione CP_1
del regime forfettario a decorrere dal 2018.
Secondo l' , osterebbe il comma 82 dell'articolo 1 più volte richiamato, che prevede CP_2
3 R.G.L. 6499/2022
“il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57”.
10a. In realtà, nell'atto costitutivo dell' non viene affatto CP_1
contestato che il ricorrente possedesse, per tutto il periodo in esame, i requisiti sanciti dal comma 54, circostanza espressamente affermata nel ricorso introduttivo. Pertanto, la prima ipotesi di esclusione non trova riscontro negli atti di causa.
10b. Parimenti, non è stata indicata quale circostanza prevista dal comma 57 si sarebbe realizzata in capo alla ricorrente. In mancanza di indicazioni da parte dell' , appaiono del tutto inconferenti le lettere b) e seguenti di tale comma, CP_2
poiché il è residente in Italia, non effettua in via prevalente cessioni di fabbricati, Pt_1
non è stato dedotto che partecipi a società di persone, associazioni o imprese familiari né risulta abbia percepito redditi da lavoro dipendente.
10c. L'unica ipotesi astrattamente applicabile è quella di cui alla lettera a) di tale comma, per cui non si possono avvalere del regime forfettario “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
10d. Tale previsione non sembra potersi applicare nel caso di specie, in quanto la compatibilità tra il regime fiscale del d.l. 98/2011 e quello introdotto dalla legge
190/14 è disciplinata dai commi 86 e seguenti dell'art. 1 di tale legge, che devono essere considerati prevalenti per specialità. Come rilevato in precedenza, infatti, la compatibilità tra chi applicava il regime di cui al D.L. 98/2011 e il nuovo regime fiscale forfettario trova una compiuta disciplina nei commi appena citati, il che esclude la possibilità di utilizzare la decadenza di cui al comma 57, lettera a).
10e. In conclusione, poiché dal 2018 in poi il aveva i requisiti per Pt_1
rientrare nel regime forfettario, una volta terminato l'effetto della norma transitoria di cui al comma 88, deve essere riconosciuto il suo diritto alla riduzione dei contributi per quell'anno e per gli anni successivi, con conseguente nullità dell'avviso di addebito opposto.
11. Infine, non vi sono i presupposti per le sanzioni per evasione applicate dall' nell'avviso di addebito oggi impugnato. L'art. 116, comma 8, lett. b), legge CP_1
388/2000 prevede l'ipotesi più gravosa nel “caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con
4 R.G.L. 6499/2022
l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”.
11a. È evidente che tale ipotesi non si applichi al caso di specie. Il non ha omesso né falsificato alcuna dichiarazione;
al contrario, compilando la Pt_1
Sezione I del quadro LM, ha sostanzialmente ammesso di non applicare il regime forfettario.
11b. Deve quindi trovare applicazione l'art. 116, comma 8, lett. b), legge
388/2000 che prevede le c.d. sanzioni civili per omissione, “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”. Infatti, l' poteva verificare (come in effetti ha fatto) il CP_1
parziale pagamento dei contributi dalla lettura della dichiarazione dei redditi del ricorrente.
12. In conclusione, l'avviso di addebito, per i motivi fin qui esposti, deve essere revocato;
il ricorrente deve essere dichiarato debitore dei contributi non versati per gli anni precedenti al 2018, con applicazione delle sanzioni per omissione. L'ammontare degli stessi è stato quantificato dall' e tale indicazione non è stata adeguatamente CP_1
contestata.
13. Le spese di lite, vista la reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- revoca l'avviso di addebito opposto;
- accerta che il ricorrente è debitore di € 3.091,18 oltre accessori, da calcolarsi applicando le sanzioni per omissione contributiva;
- compensa tra le parti le spese di lite
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 16/07/2024
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