TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 371/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter per udienza figurata del 7/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to BATTOLU NICOLA resistente c.f rappresentato e difeso dall'Avv.to dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
GIULIANA MURINO resistente
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA CP_3 P.IVA_3
ANTONIETTA CANU resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 8/7/2024 ha evocato nanti Parte_1
il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l CP_1
, l e l proponendo ricorso avverso preavviso di iscrizione
[...] CP_3 CP_2
ipotecaria n. 10276202400000454000 recapitato a mezzo posta il 13.05.2024, con cui gli veniva intimato il pagamento, entro 30 gg, della somma di euro 224.489,09, degli avvisi di addebito e/o intimazioni di pagamento e relativi ruoli, rientranti nella competenza per materia e per valore del Tribunale adito, per i seguenti 1) Cartella n.
10220150012659830000 asseritamente notificata 9.10.2015 di euro
1981,67 per contributi anno 2013 – 2014.2) Cartella CP_2
n.10220160018934376000 asseritamente notificata 3.10.2016 di euro 87,58 per contributi anno 2015.3) Avviso addebito n. CP_2
40220150000245432000 asseritamente notificato 3.10.2018 di euro
2375,27 per contributi anno 2014.4) Avviso addebito CP_3
n.40220160000698582000 asseritamente notificato 8.7.2016 di euro
2766,95 per contributi anno 2015.5) Avviso addebito CP_3
n.40220160002800887000 asseritamente notificato 29.12.2016 di euro
2741,13 per contributi anno 2015. 6) Avviso addebito n. CP_3
40220230000214956000 asseritamente notificato 16.6.2023 di euro
6704,17 per contributi anno 2015. CP_3
Ha affermato di aver appreso della esistenza di detti avvisi di addebito e cartelle unicamente dalla lettura del preavviso di iscrizione ipotecaria, non avendo mai ricevuto notifica di tali atti e quindi stante la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria ne conseguiva la nullità dello stesso.
Ha eccepito altresì la prescrizione dei crediti.
Ha affermato che: 1)Quanto alla cartella n. 10220150012659830000 asseritamente notificata il 9.10.2015, anche in ipotesi di regolarità di notifica della stessa, il relativo credito sarebbe comunque prescritto a far data dal 04.04.2022 (5 anni dalla notifica della cartella + 542 gg
Pag. 2 di 14 sospensione Covid).2) la cartella n. 10220160018934376000 per contributi
2015 era stata asseritamente notificata il 3.10.2016 mediante deposito CP_2
presso la camera di commercio il 24.08.2016; dalla consultazione del sito risultava che la relativa raccomandata informativa n. CP_4
67217957850-4 destinatario ma non era Parte_2
stata ad oggi spedita (all. 4, 5), con conseguente prescrizione del credito alla data dell'1.01.2021. Anche in ipotesi di notifica della cartella il credito sarebbe comunque prescritto fin dal 29.03.2023 (considerata anche la sospensione Covid). 3) Quanto all'avviso di addebito
40220150000245432000 asseritamente notificato il 3.10.2018, per contributi anno 2014 il relativo credito si era prescritto in data CP_3
01.1.2020; la notifica infatti non si era perfezionata per omesso invio del
Can stante la consegna ad un familiare in assenza del destinatario;
non si applicava la sospensione Covid in quanto il credito era stato affidato al ruolo in data antecedente all'8.3.2020.4) Quanto all'avviso di addebito
40220160000698582000 asseritamente notificato in data 8.7.2016 per contributi anno 2015 il relativo credito si era prescritto in data CP_3
01.01.2021; anche in ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito il credito sarebbe prescritto fin dall'1.02.2023 (con sospensione Covid).5)
Quanto all'avviso di addebito 40220160002800887000 asseritamente notificato il 29.12.2016 per contributi anno 2015, il relativo credito si CP_3
era prescritto in data 1.01.2021; anche in ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito il credito sarebbe prescritto fin dal 29.12.2021, con sospensione Covid 26.06.2023.6) Quanto all'avviso di addebito n.
40220230000214956000 asseritamente notificato il 16.6.2023, per contributi anno 2015, il relativo credito si era prescritto in data CP_3
Pag. 3 di 14 1.01.2021, quindi ancora prima della asserita notifica dell'avviso di addebito;
di conseguenza l'atto non aveva efficacia interruttiva della prescrizione di un diritto ormai estinto.
Ha altresì eccepito l'omessa notifica della intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 decreto n. 602/1973 ai sensi dell'art.50 comma 2, d.p.r. 602/73
e la genericità e conseguente Illegittimità della comunicazione preventiva per omessa indicazione dei beni o diritti su cui intende procedere ad iscrizione ipotecaria.
Ha chiesto:”
1. Sospendere l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire un grave e irreparabile danno;
2. per le ragioni esposte in premessa, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e gli atti presupposti (cartelle di pagamento, avvisi addebito, intimazioni di pagamento) e dichiarare infondata/parzialmente prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, e con condanna al rimborso, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenza dell'atto impugnato;
3. con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e con condanna al rimborso del contributo unificato”.
Si è costituita tardivamente in giudizio in data 2/12/2024, ed ha CP_5
eccepito la tardività del ricorso in quanto l'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, prevede che l'opposizione venga depositata entro 40 giorni dalla ricezione dell'atto e ha come legittimato passivo l'ente previdenziale impositore e , convenuti in giudizio. CP_3 CP_2
Ha altresì eccepito la carenza di legittimazione passiva a contraddire sulle
Pag. 4 di 14 questioni attinenti al merito delle pretese degli enti creditori, in quanto la sua legittimazione era limitata all'eccezione che censurava il suo operato, ovvero la asserita carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Ha affermato che le notifiche delle cartelle, invece, erano state correttamente eseguite;
ha contestato l'eccezione di prescrizione;
Ha dedotto che erano stati notificati i seguenti atti interruttivi: Avviso di intimazione n. 102 2018 9002681269000 in data 14/06/2018; Avviso di intimazione n. 102 2019 9007353387000 in data 28/02/2020; Avviso di intimazione n. 102 2022 9003588149000 in data 27/01/2024; Avviso di intimazione n. 102 2024 9000669329000 in data 12/01/2024 e che in data
10/04/2017 il contribuente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016), prontamente accolta.
Ha precisato che nel calcolo della prescrizione doveva tenersi conto del fatto che, in presenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
COVID-SARS 19, erano stati sospesi i termini di prescrizione.
Ha da ultimo contestato che non vi sarebbe stata la notifica di una ingiunzione di pagamento entro l'anno dalla notifica dell'atto per cui è causa, in violazione dell'art. 50 e 77 del DPR 602/1973, in quanto in data
27/01/2024 era stato notificato a mani della compagna convivente del ricorrente, la sig.ra l'intimazione di pagamento n. 102 Parte_3
Pag. 5 di 14 e sugli incombenti di esclusiva competenza dell'Ente creditore, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta.- Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
- sempre ed in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta.
- In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche in misura parziale, l'opposizione di parte ricorrente, accertare e dichiarare la mancanza responsabilità in capo all' con ogni conseguenza anche in Controparte_6
ordine alla regolazione delle spese di lite che devono essere messe in danno dell'Ente impositore soccombente e devono essere liquidate in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne fa espressa richiesta.
Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito l'inammissibilita' della CP_3
impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria e del ruolo esattoriale ex l.215/21 di conversione del d.l. 146/21; inammissibilita' dell'azione per carenza di interesse ad agire e inammissibilita' per decadenza dal diritto di impugnativa in quanto la domanda sarebbe inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione ai sensi dell'art. 24, V comma D.Lgs n.
42/1999 e sull'omessa rituale notificazione degli atti prodromici atteso il decorso di un termine maggiore di venti giorni (operante, ex art.617 c.p.c)
Ha contestato la eccezione di prescrizione quinquennale dei titoli esecutivi di cui si controverteva e con riferimento alla eccepita prescrizione c.d. intermedia, ossia maturata dopo la notifica dei titoli esecutivi (nella specie
AVVISI DI ADDEBITO) sottesi agli estratti di ruolo impugnati, ha
Pag. 6 di 14 eccepito il difetto di legittimazione passiva dell in ragione della CP_3
esclusiva titolarità in capo al Concessionario per la Riscossione di qualsivoglia atto e/o iniziativa volta al recupero delle somme a vario titolo dovute.
Ha esposto che da un documento estratto dall'archivio informatico nella disponibilità dell' si evinceva che in relazione a svariati avvisi di CP_3
addebito erano stati eseguiti pagamenti ovvero procedure di c.d sgravio.
Ha da ultimo affermato che nel computo dei termini prescrizionali, doveva poi tenersi conto delle sospensioni della prescrizione dovute alle disposizioni urgenti, emanate nel periodo emergenziale a causa deII'epidemia del Covid—19,
Ha chiesto IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE accertare e dichiarare: - l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva- il difetto di legittimazione passiva dell con riferimento CP_3
alle contestazioni afferenti l'attività del Concessionario- la tardività del giudizio ex artt. 24 Dlgs n.46/199 art.617 c.p.c e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte NEL MERITO, in via di mero subordine, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed agli avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese.
Si è costituito tardivamente in giudizio l ed ha preliminarmente CP_2
precisato che tutte le contestazioni avanzate dal ricorrente e relativamente al momento successivo in cui il ruolo era stato trasmesso all'Agente della riscossione (quali comunicazioni della cartella esattoriale e degli atti di notificazione della stessa) rientravano nella competenza del concessionario,
Pag. 7 di 14 costituito da . Controparte_7
Per il merito della questione ha dedotto che: per la , Controparte_8
titolare del Codice Cliente 13492124/24, attivo nel periodo dal 22.01.2002 al 31.12.2015, con posizioni assicurative n. 21728604-90849162, erano presenti debiti iscritti a ruolo nelle due cartelle esattoriali oggetto della presente opposizione, come da relazione della sede Sassari del 6/09/2024.
Ha chiesto:” rigettare la domanda poichè infondata”.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza e motivazione.
Come noto il preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77, comma 2-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973) è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del
1992.( Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/09/2024, n. 23528).
Sui termini per l'opposizione si osserva che “La domanda volta a contestare la legittimità di un preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., bensì deve essere individuata come un'azione di accertamento negativo del credito sottostante, non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11703) e come azione di accertamento negativo del credito “non soggetta ad alcun termine decadenziale” (Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021).
Non fondata l'eccezione in relazione alla carenza di legittimazione passiva;
infatti per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' e Controparte_1
segnatamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10276202400000454000, in tal modo rendendo l Controparte_1
Pag. 8 di 14 legittimata passiva sul punto.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva degli enti impositori in ragione della titolarità dei crediti azionati.
Non fondata altresì l' eccezione sulla inutilizzabilità della documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione prodotta da CP_1
costituitasi tardivamente;
infatti secondo la giurisprudenza della
[...]
Suprema Corte” In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
16/08/2022, n. 24813); ed ancora “nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, e gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 28/02/2024) 15/05/2024, n. 13486).
Venendo al merito della controversia, preliminarmente si osserva che verranno esaminate le questioni riguardanti le cartelle di competenza di questo giudice del lavoro e precisamente gli avvisi nn.
40220150000245432000, 40220160002800887000,
Pag. 9 di 14 40220160000698582000, 40220230000214956000 e le cartelle nn.
10220150012659830000 e . 10220160018934376000.
Quanto all'avviso di addebito n. 40220150000245432000 notificato il
3.10.2018, per contributi anno 2014, si rileva che la notifica è CP_3
avvenuta a mani della compagna convivente, in assenza del destinatario, ma non si è perfezionata per omesso invio della raccomandata informativa.
La raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso.
Stessa sorte per l'avviso di addebito n. 40220160002800887000 notificato il 29/12/2016 a mani di “ .” senza l'indicazione della qualità del Pt_4
ricevente, omesso invio della raccomandata informativa.
Quanto agli avvisi di addebito n. 40220160000698582000 risulta notificato per non curato ritiro in data 8.7.2016 e n. 40220230000214956000 risulta notificato il 16.6.2023, per non curato ritiro;
La cartella n. 10220160018934376000 per anno 2015 è stata notificata CP_2
il 3.10.2016 presso la Camera di Commercio e la relativa raccomandata informativa è stata restituita per compiuta giacenza, ma risulta che la stessa
è stata spedita ad indirizzo diverso da quello di residenza, in quanto dal
2009 il ha residenza in via Sirio ( v.cert. residenza). Pt_1
La notifica è una fase essenziale del procedimento amministrativo;
infatti essa rappresenta la fase conclusiva di formazione degli atti impositivi e di regolare instaurazione del contraddittorio.
Senza di essa, infatti, il contribuente non può essere in grado di conoscere
Pag. 10 di 14 la pretesa erariale nei propri riguardi e, quindi, di difendersi nel merito, contestando ovvero giustificando le proprie ragioni. Pertanto, ogni atto fiscale è legittimo solo se l'atto medesimo e prima ancora quelli pregressi e ad esso collegati ( atti presupposto ), gli siano stati validamente consegnati.
Da un lato ai sensi del comma 1 art. 60 d.P.R n. 600/1973 “la notifica non eseguita a mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio fiscale di quest'ultimo, che, in forza del precedente art. 58, secondo comma, per le persone fisiche residenti nel territorio coincide con il
Comune nella cui anagrafe sono iscritte.”
Ebbene, a mente dell'art. 58 comma 3 d.P.R 600/1973, la variazione di residenza è opponibile all'Ufficio, senza obbligo di comunicarla, dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui detta variazione si è verificata.
Pertanto, da un lato è previsto l'obbligo per il contribuente di comunicare il trasferimento all . Se non lo fa, le notifiche sono Controparte_1
valide anche al vecchio indirizzo, ma pur sempre entro i 60 giorni indicati dalla normativa indicata.
Dopo il 60° giorno dal trasferimento, anche le notifiche degli atti fiscali fatte in assenza della comunicazione all' , devono Controparte_1
avvenire al nuovo indirizzo, gravando dunque sul notificante l'onere di previamente accertare e documentare la effettiva residenza “attuale” del contribuente.
Successivamente ai 60 gg, il ritardo diventa per così dire non scusabile, invalidando l'intera procedura di notificazione.
È, pertanto, nulla, statuisce la Cassazione, la notifica alla vecchia residenza anche se il contribuente non ha fornito alcuna comunicazione all'ufficio.
Pag. 11 di 14 (Cass. sent. N.5798/2020).
Nel caso in specie la notifica al vecchio indirizzo è avvenuta a distanza di circa 7 anni dalla variazione di residenza e pertanto nulla.
La cartella n. 10220150012659830000, anno 2013 – 2014 risulta CP_2
notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 9/10/2015, ma non è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito presso la Casa Comunale;
Venendo ora a scrutinare gli allegati atti interruttivi si osserva:
L'Intimazione di pagamento n. 10220189002681269000 contenente fra le altre la cartella n.10220160018934376000 e n. 10220150012659830000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 14.06.2018, tuttavia la raccomandata informativa n. 0725007715635 risulta ritirata da un soggetto non identificabile, senza indicazione della sua qualifica;
pertanto anche per tale motivo la notifica è nulla
L'intimazione di pagamento n. 102 2019 90073533 87/000 contenente fra le altre la cartella n. 10220150012659830000, e la n.
n.10220160018934376000, notificata il 28/2/2020 risulta ricevuta da
[...]
qualificatasi come moglie, tuttavia non vi è la prova di chi ha Parte_3
ricevuto l'informativa.
In relazione all'intimazione di pagamento n. 102 2022 90035881 49/000 ricevuta da ma non vi è la prova del ricevimento della Parte_3
raccomandata informativa.
In relazione all'intimazione di pagamento n 102 2024 90006693 29/000 contenente fra le altre le cartelle n. 10220150012659830000 e n.
022017000896395000 non vi è agli atti la prova della notifica.
In relazione poi all'accoglimento dell'stanza di definizione agevolata n.
Pag. 12 di 14 10290201701275555 del 10.4.2024, riferita, fra tutte le cartelle, anche alla n. 10220160018934376000, in contestazione, non risulta prova di invio né di ricevimento della raccomandata n. 649112555915 di comunicazione al ricorrente dell'accoglimento della predetta istanza.
In conclusione, anche tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo Covid, l e gli Enti impositori non hanno Controparte_1
utilmente interrotto la prescrizione del credito portato dalle cartelle nn
10220150012659830000 e . 10220160018934376000 e gli avvisi di addebito nn. 40220150000245432000, 40220160002800887000,
40220160000698582000 per i motivi sopra esposti.
La cartella n. 40220230000214956000 per contributi anno 2015 risulta CP_3
notificata il 16/6/2023, per compiuta giacenza, non opposta nei termini, e non ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica.
Il ricorso pertanto è parzialmente fondato.
Le spese alla luce della parziale reciproca soccombenza devono essere compensate per 1/3 ed il restante 2/3 deve essere posto a carico dei resistenti, in solido, liquidate come in dispositivo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-annulla il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10276202400000454000 notificato il 13.05.2024, emesso da , Controparte_1
limitatamente agli avvisi di addebito nn 40220150000245432000,
40220160002800887000, 40220160000698582000, e alle cartelle nn.
Pag. 13 di 14 10220150012659830000 e 10220160018934376000, nonché annulla i predetti avvisi e cartelle.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna i resistenti, in solido a pagare in favore del ricorrente il restante 2/3 che liquida in euro 3.600,00, nonché
CU in euro 43,00, da distrarsi in favore dell'avv. Marcella Muzzu antistatario
22/06/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 9003588149000, ed ulteriore intimazione era stata notificata il
12/01/2024, ovvero entro i dodici mesi come prescritto per legge
Ha chiesto:” In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione per carenza di legittimazione passiva a contraddire dell' sul merito delle pretese Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 371/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter per udienza figurata del 7/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to BATTOLU NICOLA resistente c.f rappresentato e difeso dall'Avv.to dall'Avv. CP_2 P.IVA_2
GIULIANA MURINO resistente
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to MARIA CP_3 P.IVA_3
ANTONIETTA CANU resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 8/7/2024 ha evocato nanti Parte_1
il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l CP_1
, l e l proponendo ricorso avverso preavviso di iscrizione
[...] CP_3 CP_2
ipotecaria n. 10276202400000454000 recapitato a mezzo posta il 13.05.2024, con cui gli veniva intimato il pagamento, entro 30 gg, della somma di euro 224.489,09, degli avvisi di addebito e/o intimazioni di pagamento e relativi ruoli, rientranti nella competenza per materia e per valore del Tribunale adito, per i seguenti 1) Cartella n.
10220150012659830000 asseritamente notificata 9.10.2015 di euro
1981,67 per contributi anno 2013 – 2014.2) Cartella CP_2
n.10220160018934376000 asseritamente notificata 3.10.2016 di euro 87,58 per contributi anno 2015.3) Avviso addebito n. CP_2
40220150000245432000 asseritamente notificato 3.10.2018 di euro
2375,27 per contributi anno 2014.4) Avviso addebito CP_3
n.40220160000698582000 asseritamente notificato 8.7.2016 di euro
2766,95 per contributi anno 2015.5) Avviso addebito CP_3
n.40220160002800887000 asseritamente notificato 29.12.2016 di euro
2741,13 per contributi anno 2015. 6) Avviso addebito n. CP_3
40220230000214956000 asseritamente notificato 16.6.2023 di euro
6704,17 per contributi anno 2015. CP_3
Ha affermato di aver appreso della esistenza di detti avvisi di addebito e cartelle unicamente dalla lettura del preavviso di iscrizione ipotecaria, non avendo mai ricevuto notifica di tali atti e quindi stante la omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria ne conseguiva la nullità dello stesso.
Ha eccepito altresì la prescrizione dei crediti.
Ha affermato che: 1)Quanto alla cartella n. 10220150012659830000 asseritamente notificata il 9.10.2015, anche in ipotesi di regolarità di notifica della stessa, il relativo credito sarebbe comunque prescritto a far data dal 04.04.2022 (5 anni dalla notifica della cartella + 542 gg
Pag. 2 di 14 sospensione Covid).2) la cartella n. 10220160018934376000 per contributi
2015 era stata asseritamente notificata il 3.10.2016 mediante deposito CP_2
presso la camera di commercio il 24.08.2016; dalla consultazione del sito risultava che la relativa raccomandata informativa n. CP_4
67217957850-4 destinatario ma non era Parte_2
stata ad oggi spedita (all. 4, 5), con conseguente prescrizione del credito alla data dell'1.01.2021. Anche in ipotesi di notifica della cartella il credito sarebbe comunque prescritto fin dal 29.03.2023 (considerata anche la sospensione Covid). 3) Quanto all'avviso di addebito
40220150000245432000 asseritamente notificato il 3.10.2018, per contributi anno 2014 il relativo credito si era prescritto in data CP_3
01.1.2020; la notifica infatti non si era perfezionata per omesso invio del
Can stante la consegna ad un familiare in assenza del destinatario;
non si applicava la sospensione Covid in quanto il credito era stato affidato al ruolo in data antecedente all'8.3.2020.4) Quanto all'avviso di addebito
40220160000698582000 asseritamente notificato in data 8.7.2016 per contributi anno 2015 il relativo credito si era prescritto in data CP_3
01.01.2021; anche in ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito il credito sarebbe prescritto fin dall'1.02.2023 (con sospensione Covid).5)
Quanto all'avviso di addebito 40220160002800887000 asseritamente notificato il 29.12.2016 per contributi anno 2015, il relativo credito si CP_3
era prescritto in data 1.01.2021; anche in ipotesi di regolare notifica dell'avviso di addebito il credito sarebbe prescritto fin dal 29.12.2021, con sospensione Covid 26.06.2023.6) Quanto all'avviso di addebito n.
40220230000214956000 asseritamente notificato il 16.6.2023, per contributi anno 2015, il relativo credito si era prescritto in data CP_3
Pag. 3 di 14 1.01.2021, quindi ancora prima della asserita notifica dell'avviso di addebito;
di conseguenza l'atto non aveva efficacia interruttiva della prescrizione di un diritto ormai estinto.
Ha altresì eccepito l'omessa notifica della intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 decreto n. 602/1973 ai sensi dell'art.50 comma 2, d.p.r. 602/73
e la genericità e conseguente Illegittimità della comunicazione preventiva per omessa indicazione dei beni o diritti su cui intende procedere ad iscrizione ipotecaria.
Ha chiesto:”
1. Sospendere l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire un grave e irreparabile danno;
2. per le ragioni esposte in premessa, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e gli atti presupposti (cartelle di pagamento, avvisi addebito, intimazioni di pagamento) e dichiarare infondata/parzialmente prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, e con condanna al rimborso, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenza dell'atto impugnato;
3. con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario e con condanna al rimborso del contributo unificato”.
Si è costituita tardivamente in giudizio in data 2/12/2024, ed ha CP_5
eccepito la tardività del ricorso in quanto l'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, prevede che l'opposizione venga depositata entro 40 giorni dalla ricezione dell'atto e ha come legittimato passivo l'ente previdenziale impositore e , convenuti in giudizio. CP_3 CP_2
Ha altresì eccepito la carenza di legittimazione passiva a contraddire sulle
Pag. 4 di 14 questioni attinenti al merito delle pretese degli enti creditori, in quanto la sua legittimazione era limitata all'eccezione che censurava il suo operato, ovvero la asserita carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Ha affermato che le notifiche delle cartelle, invece, erano state correttamente eseguite;
ha contestato l'eccezione di prescrizione;
Ha dedotto che erano stati notificati i seguenti atti interruttivi: Avviso di intimazione n. 102 2018 9002681269000 in data 14/06/2018; Avviso di intimazione n. 102 2019 9007353387000 in data 28/02/2020; Avviso di intimazione n. 102 2022 9003588149000 in data 27/01/2024; Avviso di intimazione n. 102 2024 9000669329000 in data 12/01/2024 e che in data
10/04/2017 il contribuente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016), prontamente accolta.
Ha precisato che nel calcolo della prescrizione doveva tenersi conto del fatto che, in presenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del
COVID-SARS 19, erano stati sospesi i termini di prescrizione.
Ha da ultimo contestato che non vi sarebbe stata la notifica di una ingiunzione di pagamento entro l'anno dalla notifica dell'atto per cui è causa, in violazione dell'art. 50 e 77 del DPR 602/1973, in quanto in data
27/01/2024 era stato notificato a mani della compagna convivente del ricorrente, la sig.ra l'intimazione di pagamento n. 102 Parte_3
Pag. 5 di 14 e sugli incombenti di esclusiva competenza dell'Ente creditore, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta.- Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
- sempre ed in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore che ne fa espressa richiesta.
- In estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento, anche in misura parziale, l'opposizione di parte ricorrente, accertare e dichiarare la mancanza responsabilità in capo all' con ogni conseguenza anche in Controparte_6
ordine alla regolazione delle spese di lite che devono essere messe in danno dell'Ente impositore soccombente e devono essere liquidate in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne fa espressa richiesta.
Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito l'inammissibilita' della CP_3
impugnativa del preavviso di iscrizione ipotecaria e del ruolo esattoriale ex l.215/21 di conversione del d.l. 146/21; inammissibilita' dell'azione per carenza di interesse ad agire e inammissibilita' per decadenza dal diritto di impugnativa in quanto la domanda sarebbe inammissibile per decorrenza dei termini di impugnazione ai sensi dell'art. 24, V comma D.Lgs n.
42/1999 e sull'omessa rituale notificazione degli atti prodromici atteso il decorso di un termine maggiore di venti giorni (operante, ex art.617 c.p.c)
Ha contestato la eccezione di prescrizione quinquennale dei titoli esecutivi di cui si controverteva e con riferimento alla eccepita prescrizione c.d. intermedia, ossia maturata dopo la notifica dei titoli esecutivi (nella specie
AVVISI DI ADDEBITO) sottesi agli estratti di ruolo impugnati, ha
Pag. 6 di 14 eccepito il difetto di legittimazione passiva dell in ragione della CP_3
esclusiva titolarità in capo al Concessionario per la Riscossione di qualsivoglia atto e/o iniziativa volta al recupero delle somme a vario titolo dovute.
Ha esposto che da un documento estratto dall'archivio informatico nella disponibilità dell' si evinceva che in relazione a svariati avvisi di CP_3
addebito erano stati eseguiti pagamenti ovvero procedure di c.d sgravio.
Ha da ultimo affermato che nel computo dei termini prescrizionali, doveva poi tenersi conto delle sospensioni della prescrizione dovute alle disposizioni urgenti, emanate nel periodo emergenziale a causa deII'epidemia del Covid—19,
Ha chiesto IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE accertare e dichiarare: - l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva- il difetto di legittimazione passiva dell con riferimento CP_3
alle contestazioni afferenti l'attività del Concessionario- la tardività del giudizio ex artt. 24 Dlgs n.46/199 art.617 c.p.c e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte NEL MERITO, in via di mero subordine, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed agli avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese.
Si è costituito tardivamente in giudizio l ed ha preliminarmente CP_2
precisato che tutte le contestazioni avanzate dal ricorrente e relativamente al momento successivo in cui il ruolo era stato trasmesso all'Agente della riscossione (quali comunicazioni della cartella esattoriale e degli atti di notificazione della stessa) rientravano nella competenza del concessionario,
Pag. 7 di 14 costituito da . Controparte_7
Per il merito della questione ha dedotto che: per la , Controparte_8
titolare del Codice Cliente 13492124/24, attivo nel periodo dal 22.01.2002 al 31.12.2015, con posizioni assicurative n. 21728604-90849162, erano presenti debiti iscritti a ruolo nelle due cartelle esattoriali oggetto della presente opposizione, come da relazione della sede Sassari del 6/09/2024.
Ha chiesto:” rigettare la domanda poichè infondata”.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa con sentenza e motivazione.
Come noto il preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77, comma 2-bis, del
D.P.R. n. 602 del 1973) è atto autonomamente impugnabile, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del
1992.( Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/09/2024, n. 23528).
Sui termini per l'opposizione si osserva che “La domanda volta a contestare la legittimità di un preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., bensì deve essere individuata come un'azione di accertamento negativo del credito sottostante, non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11703) e come azione di accertamento negativo del credito “non soggetta ad alcun termine decadenziale” (Cass. n. 10272 del 19 aprile 2021).
Non fondata l'eccezione in relazione alla carenza di legittimazione passiva;
infatti per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' e Controparte_1
segnatamente, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
10276202400000454000, in tal modo rendendo l Controparte_1
Pag. 8 di 14 legittimata passiva sul punto.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva degli enti impositori in ragione della titolarità dei crediti azionati.
Non fondata altresì l' eccezione sulla inutilizzabilità della documentazione relativa ad atti interruttivi della prescrizione prodotta da CP_1
costituitasi tardivamente;
infatti secondo la giurisprudenza della
[...]
Suprema Corte” In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
16/08/2022, n. 24813); ed ancora “nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi addotti dalle parti e decisivi per la definizione della lite, e gli elementi probatori così acquisiti possono fondare anche una ricostruzione fattuale diversa dalle allegazioni delle parti, purché nel rispetto del principio della domanda (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 28/02/2024) 15/05/2024, n. 13486).
Venendo al merito della controversia, preliminarmente si osserva che verranno esaminate le questioni riguardanti le cartelle di competenza di questo giudice del lavoro e precisamente gli avvisi nn.
40220150000245432000, 40220160002800887000,
Pag. 9 di 14 40220160000698582000, 40220230000214956000 e le cartelle nn.
10220150012659830000 e . 10220160018934376000.
Quanto all'avviso di addebito n. 40220150000245432000 notificato il
3.10.2018, per contributi anno 2014, si rileva che la notifica è CP_3
avvenuta a mani della compagna convivente, in assenza del destinatario, ma non si è perfezionata per omesso invio della raccomandata informativa.
La raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso (Cass. VI sez. Ord. 17235/2018), il suo difetto in questo caso rende illegittimo il procedimento stesso.
Stessa sorte per l'avviso di addebito n. 40220160002800887000 notificato il 29/12/2016 a mani di “ .” senza l'indicazione della qualità del Pt_4
ricevente, omesso invio della raccomandata informativa.
Quanto agli avvisi di addebito n. 40220160000698582000 risulta notificato per non curato ritiro in data 8.7.2016 e n. 40220230000214956000 risulta notificato il 16.6.2023, per non curato ritiro;
La cartella n. 10220160018934376000 per anno 2015 è stata notificata CP_2
il 3.10.2016 presso la Camera di Commercio e la relativa raccomandata informativa è stata restituita per compiuta giacenza, ma risulta che la stessa
è stata spedita ad indirizzo diverso da quello di residenza, in quanto dal
2009 il ha residenza in via Sirio ( v.cert. residenza). Pt_1
La notifica è una fase essenziale del procedimento amministrativo;
infatti essa rappresenta la fase conclusiva di formazione degli atti impositivi e di regolare instaurazione del contraddittorio.
Senza di essa, infatti, il contribuente non può essere in grado di conoscere
Pag. 10 di 14 la pretesa erariale nei propri riguardi e, quindi, di difendersi nel merito, contestando ovvero giustificando le proprie ragioni. Pertanto, ogni atto fiscale è legittimo solo se l'atto medesimo e prima ancora quelli pregressi e ad esso collegati ( atti presupposto ), gli siano stati validamente consegnati.
Da un lato ai sensi del comma 1 art. 60 d.P.R n. 600/1973 “la notifica non eseguita a mani proprie del contribuente deve essere fatta nel domicilio fiscale di quest'ultimo, che, in forza del precedente art. 58, secondo comma, per le persone fisiche residenti nel territorio coincide con il
Comune nella cui anagrafe sono iscritte.”
Ebbene, a mente dell'art. 58 comma 3 d.P.R 600/1973, la variazione di residenza è opponibile all'Ufficio, senza obbligo di comunicarla, dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui detta variazione si è verificata.
Pertanto, da un lato è previsto l'obbligo per il contribuente di comunicare il trasferimento all . Se non lo fa, le notifiche sono Controparte_1
valide anche al vecchio indirizzo, ma pur sempre entro i 60 giorni indicati dalla normativa indicata.
Dopo il 60° giorno dal trasferimento, anche le notifiche degli atti fiscali fatte in assenza della comunicazione all' , devono Controparte_1
avvenire al nuovo indirizzo, gravando dunque sul notificante l'onere di previamente accertare e documentare la effettiva residenza “attuale” del contribuente.
Successivamente ai 60 gg, il ritardo diventa per così dire non scusabile, invalidando l'intera procedura di notificazione.
È, pertanto, nulla, statuisce la Cassazione, la notifica alla vecchia residenza anche se il contribuente non ha fornito alcuna comunicazione all'ufficio.
Pag. 11 di 14 (Cass. sent. N.5798/2020).
Nel caso in specie la notifica al vecchio indirizzo è avvenuta a distanza di circa 7 anni dalla variazione di residenza e pertanto nulla.
La cartella n. 10220150012659830000, anno 2013 – 2014 risulta CP_2
notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 9/10/2015, ma non è stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito presso la Casa Comunale;
Venendo ora a scrutinare gli allegati atti interruttivi si osserva:
L'Intimazione di pagamento n. 10220189002681269000 contenente fra le altre la cartella n.10220160018934376000 e n. 10220150012659830000 risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 14.06.2018, tuttavia la raccomandata informativa n. 0725007715635 risulta ritirata da un soggetto non identificabile, senza indicazione della sua qualifica;
pertanto anche per tale motivo la notifica è nulla
L'intimazione di pagamento n. 102 2019 90073533 87/000 contenente fra le altre la cartella n. 10220150012659830000, e la n.
n.10220160018934376000, notificata il 28/2/2020 risulta ricevuta da
[...]
qualificatasi come moglie, tuttavia non vi è la prova di chi ha Parte_3
ricevuto l'informativa.
In relazione all'intimazione di pagamento n. 102 2022 90035881 49/000 ricevuta da ma non vi è la prova del ricevimento della Parte_3
raccomandata informativa.
In relazione all'intimazione di pagamento n 102 2024 90006693 29/000 contenente fra le altre le cartelle n. 10220150012659830000 e n.
022017000896395000 non vi è agli atti la prova della notifica.
In relazione poi all'accoglimento dell'stanza di definizione agevolata n.
Pag. 12 di 14 10290201701275555 del 10.4.2024, riferita, fra tutte le cartelle, anche alla n. 10220160018934376000, in contestazione, non risulta prova di invio né di ricevimento della raccomandata n. 649112555915 di comunicazione al ricorrente dell'accoglimento della predetta istanza.
In conclusione, anche tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo Covid, l e gli Enti impositori non hanno Controparte_1
utilmente interrotto la prescrizione del credito portato dalle cartelle nn
10220150012659830000 e . 10220160018934376000 e gli avvisi di addebito nn. 40220150000245432000, 40220160002800887000,
40220160000698582000 per i motivi sopra esposti.
La cartella n. 40220230000214956000 per contributi anno 2015 risulta CP_3
notificata il 16/6/2023, per compiuta giacenza, non opposta nei termini, e non ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale successivo alla notifica.
Il ricorso pertanto è parzialmente fondato.
Le spese alla luce della parziale reciproca soccombenza devono essere compensate per 1/3 ed il restante 2/3 deve essere posto a carico dei resistenti, in solido, liquidate come in dispositivo.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-annulla il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10276202400000454000 notificato il 13.05.2024, emesso da , Controparte_1
limitatamente agli avvisi di addebito nn 40220150000245432000,
40220160002800887000, 40220160000698582000, e alle cartelle nn.
Pag. 13 di 14 10220150012659830000 e 10220160018934376000, nonché annulla i predetti avvisi e cartelle.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna i resistenti, in solido a pagare in favore del ricorrente il restante 2/3 che liquida in euro 3.600,00, nonché
CU in euro 43,00, da distrarsi in favore dell'avv. Marcella Muzzu antistatario
22/06/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 9003588149000, ed ulteriore intimazione era stata notificata il
12/01/2024, ovvero entro i dodici mesi come prescritto per legge
Ha chiesto:” In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione per carenza di legittimazione passiva a contraddire dell' sul merito delle pretese Controparte_1