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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5142 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 5118/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5118/2023, promossa da: (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Leonardo ZANETTI (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna alla Via Aristide Busi n. 1 attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore convenuta-opposta/contumace OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio inerisce alla fase di merito dell'opposizione svolta in sommaria nell'ambito del procedimento esecutivo rubricato all'R.G.E. 3862/2022, interposta da avverso la ordinanza resa a verbale di udienza del 10.02.2023. L'opponente Parte_1 ha censurato detto provvedimento, sostenendo, anche in questa fase, che fosse stato emesso in violazione dell' art. 548 c.p.c., avendo il GE respinto l'istanza di assegnazione dei crediti di cui alle dichiarazioni omesse e ritenuto che l'allegazione della società non consentisse l'identificazione dei medesimi crediti. Ha, quindi, così concluso Pt_1
“I) nel merito: A) riformare e/o revocare e/o annullare il provvedimento sub doc. 20 meglio descritto in epigrafe, stante la violazione dell' art. 548 c.p.c., per aver respinto l'istanza di assegnazione dei crediti di cui alle dichiarazioni omesse e, in particolare, per aver ritenuto che l'allegazione di non Pt_1 consentisse l'identificazione di tali crediti;
B) per l'effetto, a norma dell'art. 548 c.p.c., accogliere l'istanza di assegnazione dei crediti di cui alle dichiarazioni omesse, con specifico riguardo ai nr. 8 terzi qui meglio indicati nel punto 11 della narrativa in fatto;
II) in via di istruttoria : A) ricevere in comunicazione i documenti meglio descritti nell'elenco in calce al presente atto;
B) al bisogno, ordinare alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo della “sottostante” causa Trib. Salerno, Sez. civ. (procedure esecutive mobiliari), Dott. r.g. n. 3862/2022; III) circa gli oneri di lite , porli integralmente a carico di Persona_1 controparte (includendovi compenso, spese generali 15%, Cassa forense 4%, Iva 22%, contributo unificato, diritti forfetizzati, altre anticipazioni)”. Nonostante ritualmente evocata in lite, con atto notificato a mezzo pec in data 03.07.2023, la convenuta ha omesso di costituirsi, di talché ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia. Il giudizio, istruito documentalmente, è pervenuto alla udienza del 10.12.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa è stata introitata in decisione.
*** Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e, dunque, vada reietta. Onde addivenire a siffatta declaratoria, preme, in apertura, chiarire come nel pignoramento di crediti del debitore l'accertamento della titolarità dell'oggetto dell'azione esecutiva in capo all'esecutato avviene: a) o attraverso un'attività dichiarativa da parte del debitore debitoris; b) o attraverso l'operatività del c.d. principio di non contestazione (subordinata alla ricorrenza di presupposti ben precisi); c) o, infine, all'esito di un incidente di cognizione, affidato allo stesso Giudice dell'esecuzione il quale si conclude con una ordinanza che accerta, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, che il terzo (che non abbia reso la dichiarazione o sulla cui dichiarazione siano sorte contestazioni o, ancora, laddove – a fronte di una indicazione generica dei beni da sottoporre ad esecuzione da parte del creditore – non vi siano i presupposti perché operi il riconoscimento implicito) sia effettivamente il debitor debitoris, (il che costituisce, a ben vedere, il presupposto del provvedimento conclusivo di tale tipologia di esecuzione che, secondo l'insegnamento tradizionale si compendia in una cessione pro solvendo fatta su ordine del Giudice dell'esecuzione – v. Cass. 26.1.2006, n. 1544). Ed ancora, aldilà del pignoramento di crediti alimentari o di crediti retributivi per cause di alimenti (art. 545, commi 1 e 3, c.p.c.), che richiede l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, la quale – a sua volta – presuppone la specificazione della natura del credito vantato dal procedente e la causa del credito oggetto di espropriazione altrimenti sarebbe nullo, ai sensi dell'art. 543, comma 1, n. 2, c.p.c., il pignoramento presso il terzo deve contenere «l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice». Ebbene, la “almeno generica” individuazione delle somme dovute dal terzo costituisca la naturale conseguenza del fatto che il creditore è estraneo al rapporto tra debitore e terzo, ma l'espressione non esclude, anzi implica, che il terzo debba aver cognizione della causa del credito e del titolo per cui le cose sono dovute. Da tanto discende che la “assoluta genericità” dell'atto di pignoramento, intesa come mancata indicazione (quanto meno) del titolo in base al quale il debitore esecutato è creditore di somme nei confronti del terzo, non preclude a tale atto di raggiungere il proprio scopo, ciò in quanto tale iniziale (assoluta) genericità potrebbe trovare rimedio (e quindi lo scopo dell'atto di pignoramento essere comunque raggiunto) o nella stessa dichiarazione del terzo ovvero – se del caso – nel giudizio di accertamento del relativo obbligo ex art. 549 c.p.c.. Invero l'art. 549 c.p.c. è stato modificato (dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 - Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria - c.d. “decreto giustizia per la crescita”) anche al fine di poter prevedere che il procedimento in questione (rectius il giudizio di accertamento del relativo obbligo) possa essere instaurato anche quando «a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito». Detto procedimento “postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata – nelle forme di cui all'art. 486 cod. proc. civ. – che deve contenere l'allegazione del petitum e della causa petendi propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo e del titolo dell'obbligazione da accertare” (cfr Cassazione civile, Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926, Pres. De , Est. Rossi). CP_2
È' chiaro, quindi, che vi sono argomenti testuali e sistematici utili per sostenere che il pignoramento c.d. generico non sia affetto da nullità insanabile, ciò in quanto non è escluso che alla “specificazione” della indicazione del titolo e dell'importo del debito del terzo possa pervenirsi anche in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, in particolare (ad esempio) quando all'udienza di comparizione sia riscontrata – come avutosi nel caso in esame - la mancanza della dichiarazione di quantità, ed il creditore intenda conseguire l'effetto del “riconoscimento implicito”: a tal riguardo il procedente potrà notificare, unitamente all'ordinanza ex art. 548, comma 2, c.p.c., un “atto di significazione” contenente una “allegazione specifica” che consenta la individuazione del credito, con l'avvertimento che la mancata fornitura, anche alla successiva udienza appositamente fissata, della dichiarazione potrà determinare la “non contestazione” nei termini affermati dal creditore. Da tanto si ricava che la indicazione assolutamente generica del titolo del rapporto tra debitore e terzo e (ancor di più) dell'importo dovuto (si pensi al pignoramento ove si aggrediscono “tutte le somme dovute e debende dal terzo” o “tutte le somme che risulteranno dovute dal terzo”) non riceve altra sanzione, dunque, se non quella della non operatività del principio di non contestazione, laddove il creditore procedente, che voglia superare l'impasse, non intraprenda il giudizio di accertamento (endoesecutivo) dell'obbligo del terzo;
ciò in quanto – secondo quanto anzidetto - è doveroso consentire la esatta individuazione dell'oggetto del pignoramento a fronte della istituzionale inidoneità dell'atto iniziale dell'esecuzione ad assolvere detta indispensabile funzione individuatrice, onde acquisire un indizio della esistenza del credito aggredito o della sua appartenenza al debitore esecutato, evitando che l'esecuzione si sviluppi su un bene la cui esistenza, meramente affermata dal creditore all'avvio della procedura esecutiva, risulti in seguito in tutto o in parte esclusa. A voler semplificare, il creditore darà corso all'accertamento in questione: a) in caso di contestazione della dichiarazione resa dal terzo, nell'ipotesi in cui la stessa sia negativa o, ad esempio, pur essendo positiva, riguardi un importo inferiore a quello che il creditore ritiene dovuto da parte del debitor debitoris (in questo ambito si ritiene rientrino anche le contestazioni relative alla opponibilità al procedente del pagamento o di altre cause estintive del rapporto obbligatorio sussistente tra il debitore ed il terzo); b) in caso di mancata fornitura della dichiarazione, affinché operi il meccanismo del riconoscimento implicito (v. supra). Ora, venendo al caso in esame, dal fascicolo di esecuzione si rileva: a) che la società opponente ha inizialmente notificato atto di pignoramento ad un cospicuo numero di terzi esecutati (ovvero ad Agenzia Delle Entrate, Istituto Nazionale Per La Previdenza Sociale, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Roccadaspide, Intesa San Paolo S.P.A., Unicredit S.P.A., Banco Bpm S.P.A, Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A., Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A., Crédit Agricole Cariparma S.P.A., Bper Banca S.P.A., Credito Emiliano S.P.A., Chebanca! Pt_1 CP_3 Controparte_4
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, , CP_26 CP_27 Controparte_28 Controparte_29
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[...] CP_39 Controparte_40 CP_41 Controparte_42
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[...] Controparte_47 Controparte_48 CP_49 Controparte_51 [...]
CP_52 Controparte_53 Controparte_54 [...]
, Controparte_55 CP_56 CP_57 CP_58 [...]
Controparte_59 Controparte_60 Controparte_61
b) che, successivamente, la medesima opponente ha notificato “a taluni di
[...] questi ultimi” (cfr. atto in pct il 19.09.2022) l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della esecuzione per cui vi era stato atto di pignoramento presso terzi;
c) il GE, con l'ordinanza per cui è causa, ha provveduto ad assegnare i crediti dei terzi secondo le sole dichiarazioni positive di quantità pervenute (“1) INTESA SANPAOLO Spa ha reso dichiarazione positiva di quantità in misura di €. 218,08; 2) ha reso dichiarazione positiva di quantità Controparte_28 in misura di €. 5.630,04; 3) ha reso dichiarazione positiva di quantità in misura di €. CP_34
47.868,41; 4) LA a reso dichiarazione positiva di quantità in misura di €. 26,76; CP_62
5) ha reso dichiarazione positiva di quantità Controparte_53 in misura di €. 728,00; 6) SIVAM Spa ha reso dichiarazione positiva di quantità in misura di €. 364,00”), non procedendo “ad alcuna assegnazione nei confronti degli ulteriori terzi pignorati, meglio in atti indicati, poiché – fatta eccezione per quelli che hanno reso una dichiarazione negativa ovvero quelli nei cui confronti vi è stata una espressa rinunzia del creditore – nei confronti di quei terzi che non hanno reso la dichiarazione il credito indicato non può considerarsi non contestato mancando in atti specifiche allegazioni, che sono a carico del creditore, che ne consentano l'identificazione ovvero che consentano di dichiarare non contestato tale credito”. E' chiaro, nella odierna sede, come emerga dai riportati ultimi incisi che il GE si sia correttamente determinato, non rinvenendosi nel fascicolo di esecuzione opportuni scritti dell'opponente volti ad intraprendere giudizio di accertamento (endoesecutivo) degli obblighi di quei terzi rimasti “impassibili” alla esecuzione che ci occupa: detto giudizio avrebbe sì consentito di individuare l'oggetto del pignoramento in riferimento a costoro e, dunque, le somme dai medesimi dovute al debitore e di cui l'opponente rivendica l'assegnazione, sebbene non vi sia allo stato (sostanzialmente) prova né della loro entità e finanche della loro esistenza. Per le ragioni innanzi esplicitate, quindi, la domanda va rigettata. In ordine al regime delle spese, nulla si statuisce sul punto, attesa la mancata costituzione della parte che sarebbe risultata vincitrice, non avendo questa sopportato alcuna spesa di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 5118/2023, promossa da contro Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.te Controparte_1
p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia di in persona del legale rappte p.t.; Controparte_1
- respinge l'opposizione;
- nulla sulle spese. Così deciso in Salerno, 16.12.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5118/2023, promossa da: (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Leonardo ZANETTI (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna alla Via Aristide Busi n. 1 attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate pro tempore convenuta-opposta/contumace OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il presente giudizio inerisce alla fase di merito dell'opposizione svolta in sommaria nell'ambito del procedimento esecutivo rubricato all'R.G.E. 3862/2022, interposta da avverso la ordinanza resa a verbale di udienza del 10.02.2023. L'opponente Parte_1 ha censurato detto provvedimento, sostenendo, anche in questa fase, che fosse stato emesso in violazione dell' art. 548 c.p.c., avendo il GE respinto l'istanza di assegnazione dei crediti di cui alle dichiarazioni omesse e ritenuto che l'allegazione della società non consentisse l'identificazione dei medesimi crediti. Ha, quindi, così concluso Pt_1
“I) nel merito: A) riformare e/o revocare e/o annullare il provvedimento sub doc. 20 meglio descritto in epigrafe, stante la violazione dell' art. 548 c.p.c., per aver respinto l'istanza di assegnazione dei crediti di cui alle dichiarazioni omesse e, in particolare, per aver ritenuto che l'allegazione di non Pt_1 consentisse l'identificazione di tali crediti;
B) per l'effetto, a norma dell'art. 548 c.p.c., accogliere l'istanza di assegnazione dei crediti di cui alle dichiarazioni omesse, con specifico riguardo ai nr. 8 terzi qui meglio indicati nel punto 11 della narrativa in fatto;
II) in via di istruttoria : A) ricevere in comunicazione i documenti meglio descritti nell'elenco in calce al presente atto;
B) al bisogno, ordinare alla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo della “sottostante” causa Trib. Salerno, Sez. civ. (procedure esecutive mobiliari), Dott. r.g. n. 3862/2022; III) circa gli oneri di lite , porli integralmente a carico di Persona_1 controparte (includendovi compenso, spese generali 15%, Cassa forense 4%, Iva 22%, contributo unificato, diritti forfetizzati, altre anticipazioni)”. Nonostante ritualmente evocata in lite, con atto notificato a mezzo pec in data 03.07.2023, la convenuta ha omesso di costituirsi, di talché ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia. Il giudizio, istruito documentalmente, è pervenuto alla udienza del 10.12.2025, celebratasi ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale la causa è stata introitata in decisione.
*** Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e, dunque, vada reietta. Onde addivenire a siffatta declaratoria, preme, in apertura, chiarire come nel pignoramento di crediti del debitore l'accertamento della titolarità dell'oggetto dell'azione esecutiva in capo all'esecutato avviene: a) o attraverso un'attività dichiarativa da parte del debitore debitoris; b) o attraverso l'operatività del c.d. principio di non contestazione (subordinata alla ricorrenza di presupposti ben precisi); c) o, infine, all'esito di un incidente di cognizione, affidato allo stesso Giudice dell'esecuzione il quale si conclude con una ordinanza che accerta, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, che il terzo (che non abbia reso la dichiarazione o sulla cui dichiarazione siano sorte contestazioni o, ancora, laddove – a fronte di una indicazione generica dei beni da sottoporre ad esecuzione da parte del creditore – non vi siano i presupposti perché operi il riconoscimento implicito) sia effettivamente il debitor debitoris, (il che costituisce, a ben vedere, il presupposto del provvedimento conclusivo di tale tipologia di esecuzione che, secondo l'insegnamento tradizionale si compendia in una cessione pro solvendo fatta su ordine del Giudice dell'esecuzione – v. Cass. 26.1.2006, n. 1544). Ed ancora, aldilà del pignoramento di crediti alimentari o di crediti retributivi per cause di alimenti (art. 545, commi 1 e 3, c.p.c.), che richiede l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, la quale – a sua volta – presuppone la specificazione della natura del credito vantato dal procedente e la causa del credito oggetto di espropriazione altrimenti sarebbe nullo, ai sensi dell'art. 543, comma 1, n. 2, c.p.c., il pignoramento presso il terzo deve contenere «l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice». Ebbene, la “almeno generica” individuazione delle somme dovute dal terzo costituisca la naturale conseguenza del fatto che il creditore è estraneo al rapporto tra debitore e terzo, ma l'espressione non esclude, anzi implica, che il terzo debba aver cognizione della causa del credito e del titolo per cui le cose sono dovute. Da tanto discende che la “assoluta genericità” dell'atto di pignoramento, intesa come mancata indicazione (quanto meno) del titolo in base al quale il debitore esecutato è creditore di somme nei confronti del terzo, non preclude a tale atto di raggiungere il proprio scopo, ciò in quanto tale iniziale (assoluta) genericità potrebbe trovare rimedio (e quindi lo scopo dell'atto di pignoramento essere comunque raggiunto) o nella stessa dichiarazione del terzo ovvero – se del caso – nel giudizio di accertamento del relativo obbligo ex art. 549 c.p.c.. Invero l'art. 549 c.p.c. è stato modificato (dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 - Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria - c.d. “decreto giustizia per la crescita”) anche al fine di poter prevedere che il procedimento in questione (rectius il giudizio di accertamento del relativo obbligo) possa essere instaurato anche quando «a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito». Detto procedimento “postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata – nelle forme di cui all'art. 486 cod. proc. civ. – che deve contenere l'allegazione del petitum e della causa petendi propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo e del titolo dell'obbligazione da accertare” (cfr Cassazione civile, Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926, Pres. De , Est. Rossi). CP_2
È' chiaro, quindi, che vi sono argomenti testuali e sistematici utili per sostenere che il pignoramento c.d. generico non sia affetto da nullità insanabile, ciò in quanto non è escluso che alla “specificazione” della indicazione del titolo e dell'importo del debito del terzo possa pervenirsi anche in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, in particolare (ad esempio) quando all'udienza di comparizione sia riscontrata – come avutosi nel caso in esame - la mancanza della dichiarazione di quantità, ed il creditore intenda conseguire l'effetto del “riconoscimento implicito”: a tal riguardo il procedente potrà notificare, unitamente all'ordinanza ex art. 548, comma 2, c.p.c., un “atto di significazione” contenente una “allegazione specifica” che consenta la individuazione del credito, con l'avvertimento che la mancata fornitura, anche alla successiva udienza appositamente fissata, della dichiarazione potrà determinare la “non contestazione” nei termini affermati dal creditore. Da tanto si ricava che la indicazione assolutamente generica del titolo del rapporto tra debitore e terzo e (ancor di più) dell'importo dovuto (si pensi al pignoramento ove si aggrediscono “tutte le somme dovute e debende dal terzo” o “tutte le somme che risulteranno dovute dal terzo”) non riceve altra sanzione, dunque, se non quella della non operatività del principio di non contestazione, laddove il creditore procedente, che voglia superare l'impasse, non intraprenda il giudizio di accertamento (endoesecutivo) dell'obbligo del terzo;
ciò in quanto – secondo quanto anzidetto - è doveroso consentire la esatta individuazione dell'oggetto del pignoramento a fronte della istituzionale inidoneità dell'atto iniziale dell'esecuzione ad assolvere detta indispensabile funzione individuatrice, onde acquisire un indizio della esistenza del credito aggredito o della sua appartenenza al debitore esecutato, evitando che l'esecuzione si sviluppi su un bene la cui esistenza, meramente affermata dal creditore all'avvio della procedura esecutiva, risulti in seguito in tutto o in parte esclusa. A voler semplificare, il creditore darà corso all'accertamento in questione: a) in caso di contestazione della dichiarazione resa dal terzo, nell'ipotesi in cui la stessa sia negativa o, ad esempio, pur essendo positiva, riguardi un importo inferiore a quello che il creditore ritiene dovuto da parte del debitor debitoris (in questo ambito si ritiene rientrino anche le contestazioni relative alla opponibilità al procedente del pagamento o di altre cause estintive del rapporto obbligatorio sussistente tra il debitore ed il terzo); b) in caso di mancata fornitura della dichiarazione, affinché operi il meccanismo del riconoscimento implicito (v. supra). Ora, venendo al caso in esame, dal fascicolo di esecuzione si rileva: a) che la società opponente ha inizialmente notificato atto di pignoramento ad un cospicuo numero di terzi esecutati (ovvero ad Agenzia Delle Entrate, Istituto Nazionale Per La Previdenza Sociale, Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Roccadaspide, Intesa San Paolo S.P.A., Unicredit S.P.A., Banco Bpm S.P.A, Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A., Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A., Crédit Agricole Cariparma S.P.A., Bper Banca S.P.A., Credito Emiliano S.P.A., Chebanca! Pt_1 CP_3 Controparte_4
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Controparte_59 Controparte_60 Controparte_61
b) che, successivamente, la medesima opponente ha notificato “a taluni di
[...] questi ultimi” (cfr. atto in pct il 19.09.2022) l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della esecuzione per cui vi era stato atto di pignoramento presso terzi;
c) il GE, con l'ordinanza per cui è causa, ha provveduto ad assegnare i crediti dei terzi secondo le sole dichiarazioni positive di quantità pervenute (“1) INTESA SANPAOLO Spa ha reso dichiarazione positiva di quantità in misura di €. 218,08; 2) ha reso dichiarazione positiva di quantità Controparte_28 in misura di €. 5.630,04; 3) ha reso dichiarazione positiva di quantità in misura di €. CP_34
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 5118/2023, promossa da contro Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rapp.te Controparte_1
p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara la contumacia di in persona del legale rappte p.t.; Controparte_1
- respinge l'opposizione;
- nulla sulle spese. Così deciso in Salerno, 16.12.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO