Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3623 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Musto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del D.R. n. -OMISSIS-, reso disponibile sulla piattaforma di Ateneo a partire dal -OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura per il riconoscimento degli scatti stipendiali biennali nella parte in cui non menziona il nominativo del ricorrente e non indica alcuna motivazione del rigetto dell’istanza con cui era stata chiesta la progressione stipendiale;
b) dell’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione n. -OMISSIS- richiesta accesso -OMISSIS-, inviato al ricorrente a mezzo mail in -OMISSIS-, con il quale viene negata al ricorrente l’attribuzione degli scatti biennali;
c) di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto del ricorrente di conseguire l’attribuzione degli scatti stipendiali maturati durante il periodo di aspettativa parlamentare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Napoli Parthenope;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente, professore ordinario per il settore -OMISSIS-, collocato in aspettativa per mandato parlamentare dal -OMISSIS- (quale Senatore -OMISSIS-), ha impugnato i provvedimenti adottati dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope in epigrafe indicati, con i quali l’Ateneo, ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento, a suo beneficio, durante il periodo di aspettativa parlamentare, degli scatti stipendiali biennali, ne ha disconosciuto l’attribuzione, respingendo la relativa istanza.
2. – Secondo la prospettazione di parte ricorrente il periodo di aspettativa sarebbe, di contro, del tutto equipollente allo svolgimento della normale attività didattica e di ricerca funzionale all'integrità della carriera accademica, degli scatti stipendiali, del trattamento previdenziale e di fine rapporto, con conseguente illegittimità degli atti impugnati (motivo sub I).
2.1. – A tale conclusione – secondo la quale l’aspettativa parlamentare esonererebbe da tutti i compiti professionali utili, in costanza di normale svolgimento del rapporto di lavoro, alla progressione stipendiale – indurrebbe, ad avviso del ricorrente, la lettura complessiva della cornice normativa di riferimento (l’art. 88 del D.P.R. n. 361/1957, norma speciale, dettata esclusivamente per regolare l'aspettativa parlamentare; l’art. 13 D.P.R. n. 382/1980, che regola l’aspettativa obbligatoria dei docenti universitari per situazioni di incompatibilità e, sullo sfondo, l’art. 51 Cost., ult. comma, interpretato nel senso che la tutela della funzione parlamentare implicherebbe che il Deputato o il Senatore “ possa destinare tutto il suo tempo ” all’adempimento del relativo mandato).
2.2. – La diversa ricostruzione dell’Ateneo – secondo cui, in caso di aspettativa per mandato parlamentare, l’esonero dallo svolgimento dell’attività professionale riguarderebbe, ai fini, per quanto qui di interesse, del conseguimento degli scatti stipendiali biennali, unicamente l’attività didattica, non anche l'attività di ricerca, atteso che l'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 menziona il progresso di carriera e non, invece, gli scatti di stipendio durante il periodo di aspettativa, con conseguente esclusione, in proposito, di qualsivoglia automatismo – sarebbe dunque erronea e pregiudizievole, finendo “ con recare un vulnus alla funzione parlamentare del professore universitario eletto ”.
2.3. – Ne deriverebbe, per l’effetto, l’illegittimità della motivazione posta a sostegno del diniego opposto dall’Ateneo resistente all’istanza di adeguamento stipendiale avanzata dal ricorrente, fondata sul mancato soddisfacimento del requisito richiesto dal Regolamento di Ateneo (art. -OMISSIS-) riguardante il possesso della pubblicazione di due lavori scientifici nel periodo sottoposto a valutazione, non risultando ancora pubblicato, bensì solo “ in corso di pubblicazione ” (sul fascicolo n. -OMISSIS- della rivista “ -OMISSIS- ”) – il dato è incontestato – il suo lavoro “ -OMISSIS- ”.
3. – Sotto ulteriore, distinto profilo, il diniego sarebbe viziato, deduce ancora il ricorrente, per difetto di motivazione, non essendo percepibili dagli atti impugnati “ le ragioni per le quali l’istanza è stata rigettata, rese palesi solo nei colloqui informali che sono seguiti all’emissione dei provvedimenti gravati ” (motivo sub II).
4. – L’Università Parthenope si è costituita in giudizio replicando alle censure articolate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione, siccome a suo avviso infondato, ribadendo, quanto al motivo sub I, come il riconoscimento della progressione stipendiale del docente in aspettativa per mandato parlamentare resti assoggettata a procedure di valutazione rispetto al possesso di requisiti minimi, così come previsto dall’art. 6, comma 14, della L. n. 240/2010, che rimette alla competenza delle singole Università la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali (poi trasformati in regime di progressione biennale per classi dal 2020, con legge n. 205/2017) di cui all’art. 8, prevedendo la presentazione di una relazione (ora) biennale “ sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale ”.
5. – All’udienza pubblica del 2 aprile 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo per l’accoglimento delle domande, per come rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Per una migliore intelligenza della questione giuridica sottesa alla controversia che occupa, conviene prendere le mosse dal dato normativo.
Viene in rilievo, anzitutto, il D.P.R. n. 382/1980 “ Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica ”, che all’art. 13 (“ Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ”) prevede che: “ Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi: “Elezione al Parlamento nazionale od europeo; […] Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. […] Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. […]”.
L’art. 88 del D.P.R. n. 361/1957 – norma speciale, dettata esclusivamente per regolare l’aspettativa parlamentare – “ Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati ” dispone, inoltre, che “ I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. […] Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio. […] Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. […] Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati ”.
Infine, l’art. 6, comma 14, della L. 30 dicembre 2010, n, 340 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ”), rubricato “ Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo ”, ha previsto che “ 14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
7. – Ciò premesso, secondo quanto di recente ritenuto – e condiviso dal Collegio – l’art. 6, comma 14, della legge da ultimo citata, “ ha subordinato il riconoscimento e l’attribuzione del beneficio (lo scatto stipendiale) ai professori e ricercatori universitari di ruolo, soltanto all’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale svolto nel triennio (e dal 2020, dal biennio) precedente alla maturazione dell’anzianità di servizio richiesta per il passaggio alla classe stipendiale superiore ”; ne deriva che alla “ questione giuridica sottesa, dalla quale dipende la legittimità dell’operato dell’Ateneo […] se l’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 debba essere interpretato nel senso che il periodo di tempo durante il quale l’interessato è collocato in aspettativa consenta o meno di superare con esito positivo la valutazione richiesta ai fini del riconoscimento ” degli scatti stipendiali “ si deve rispondere in senso negativo ” (Cons. Stato, Sez. VII, 22 febbraio 2023, n. 1796).
7.1. – L’equipollenza del periodo di aspettativa per mandato parlamentare allo svolgimento del servizio di docente universitario non può estendersi, in altri termini, sino al punto da supplire alla positiva valutazione richiesta ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della legge n. 240/2010: “ le formalità previste dalla norma (richiesta di attribuzione, presentazione della relazione triennale, procedura di valutazione) sono tipiche e non ammettono equipollenti ” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1796/2923, cit .).
7.2. – Il professore universitario con mandato parlamentare, dunque, ha certamente il diritto all’attribuzione degli scatti stipendiali ma l’equipollenza del servizio non può comportare, né fondare, alcun automatismo in virtù del quale possa darsi per conseguito l’esito positivo della valutazione – imposta dall’art. 6, comma 14 cit . “ senza prevedere alcuna deroga a questo principio ” – avente a oggetto il complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale svolto dal docente nel biennio precedente.
7.3. – Non persuade, conclusivamente, sulla scorta di quanto sopra osservato, la diversa tesi di parte ricorrente, secondo la quale “ il riconoscimento dello scatto stipendiale del professore universitario in aspettativa parlamentare non può essere subordinato ad una valutazione dell’Ateneo ”, conclusione che peraltro comporta una interpretatio abrogans della sopravvenuta norma di cui al cit . art. 6, comma 14, viceversa espressione del principio, di rango costituzionale, del riconoscimento e della salvaguardia dell’autonomia universitaria, dalla quale si traggono i corollari, da un lato, dell’assenza di automatismi nella progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, che resta infatti subordinata alla presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale e all’esito positivo della relativa valutazione e, dall’altro, della rimessione all’autonomia regolamentare dei singoli atenei della definizione della procedura per il riconoscimento del suddetto incremento retributivo (in tal senso si v. Cons. Stato, Sez. VII, n. 1796/2923, cit .).
Il motivo sub I è pertanto infondato.
8. – Va parimenti disattesa la censura sub II, con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati – in particolare del D.R. n. -OMISSIS- – per deficit della motivazione, non essendo dato comprendere, secondo quanto dedotto, dalla lettura dei medesimi, “ le ragioni per le quali l’istanza è stata rigettata ”.
8.1. – Deve, sul punto, convenirsi con quanto osservato dalla difesa erariale in ordine al legittimo assolvimento, nella specie, da parte dell’Ateneo, dell’obbligo motivazionale ex art. 3 L. n. 241/90 per relationem , risultando le ragioni del diniego ricavabili non dal corpo del provvedimento finale, bensì dagli atti precedentemente compiuti nel corso dell' iter procedimentale, segnatamente dai pareri espressi dal Nucleo di Valutazione nel verbale -OMISSIS-, richiamati nell’impugnato D.R. -OMISSIS- e suscettibili di formare oggetto di accesso documentale, in conformità a quanto preteso dalla giurisprudenza, che esclude la configurabilità di un obbligo di motivazione contestuale del provvedimento amministrativo, “ essendo sufficiente ad assolvere l'obbligo di una motivazione adeguata anche il richiamo per relationem alle ragioni espresse in un precedente atto ”, senza che possa pretendersi la notifica “ all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato ” (si v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2025, n. 2129).
9. – Per le ragioni di cui s’è dato sinteticamente conto supra , il ricorso, siccome infondato, è immeritevole di accoglimento.
10. – La peculiarità della materia del contendere induce il Collegio, cionondimeno, a ravvisare eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.