TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/04/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962/24 R.G.
Tra
elett.te dom.to in Rionero in Vulture presso lo Parte_1 studio dell'avv. Carmela Consiglio che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Luigi Claps che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha proposto ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. nei Parte_1 confronti dell'ex coniuge per la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile.
Ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli e che, secondo le condizioni concordate in sede di separazione e, successivamente, in sede di divorzio, egli è tenuto al versamento dell'assegno divorzile di
500,00 euro mensili, avendo già versato la somma una tantum di
20.000 euro, concordata quale rimborso delle spese sostenute dalla coniuge per i lavori eseguiti nell'abitazione familiare;
che, dapprima nell'accordo di separazione e, successivamente, nell'accordo di divorzio, non si è dato atto dei beni mobili e degli oggetti di sua proprietà, di valore complessivamente pari a 20.000 euro, che la resistente ha tenuto per sé; che egli fino al 2020 ha sempre versato l'assegno alla ex coniuge;
che nel 2020 ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, determinato dalla chiusura temporanea dell'azienda in cui lavora e da debiti verso l'Erario pari a
21.572,82 euro;
che, a decorrere dal 2020, la resistente ha notificato molti atti di pignoramento nei suoi confronti e nei confronti della azienda datrice di lavoro “Brose , vantando pretese Parte_2 creditorie superiori rispetto agli effettivi importi dovuti;
che oggi i procedimenti esecutivi sono stati tutti definiti;
che egli dal 2014 è direttore dell'azienda , la quale gli ha Controparte_2 comunicato una modifica del calcolo del bonus annuo a lui spettante, sospendendolo a decorrere dal 2023; che la sua situazione economica attuale è notevolmente peggiorata in considerazione della possibile chiusura dell'azienda presso cui lavora, essendo quest'ultima strettamente legata alle sorti della che la resistente è Controparte_3 responsabile e coordinatrice presso l'azienda Sanatrix di Rionero in
Vulture, quindi è economicamente autosufficiente avendo svolto tale attività già prima del matrimonio.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente la quale ha ribadito il divario reddituale tra gli ex coniugi, allegando di percepire una retribuzione mensile di 1.800 euro quale dipendente del “Centro
Medico Sanatrix s.r.l.”; che, in caso di perdita del lavoro, la sua età non le consentirebbe di trovare una nuova occupazione;
che il ricorrente lamenta e pone a base della sua richiesta una circostanza futura e incerta, quale la perdita dell'occupazione lavorativa;
che la riduzione del bonus annuo dedotta dal ricorrente non è dimostrata, non avendo il ricorrente specificato se essa provenga dalla Direzione
Generale della in Germania o dalla sede italiana della Parte_2 [...]
, di cui il è amministratore delegato con poteri CP_2 Parte_1 di modifica unilaterale del proprio contratto lavorativo;
che il proprio stipendio mensile è gravato dalle rata di restituzione di un mutuo e di un finanziamento, oltre che dalle spese correnti;
che ella ha portato via dalla casa coniugale soltanto gli oggetti e i regali ricevuti in dono per il matrimonio;
che la somma di € 20.000 rappresenta solo una parte del valore della ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
che la propria condizione economica è rimasta immutata.
Ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conferma dell'assegno in suo favore ovvero, in via subordinata, con la mera riduzione dell'importo.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza di discussione del
26.02.2025 le parti hanno concluso riportandosi alle richieste e deduzioni dei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
A norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità - come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970 - i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca dell'assegno divorzile sul peggioramento delle proprie condizioni economiche a decorrere dal 2020. Egli ha tuttavia prodotto certificazioni uniche relative agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 da cui la dedotta flessione reddituale non emerge.
Ed invero, i redditi ivi riportati sono rispettivamente pari a 133.204,35 euro (2020), 137.050,05 euro (2021), 135.072,60 euro (2022) e
135.646, 90 euro (2023). Anzi, per l'annualità 2020 - anno dal quale, secondo le deduzioni del ricorrente, sarebbe iniziato il lamentato peggioramento - è documentato un miglioramento delle condizioni economiche, essendo attestato un reddito maggiore di 5.000 euro rispetto alla media reddituale degli anni immediatamente precedenti e successivi.
Quanto alla riduzione del bonus annuale, il ricorrente ha prodotto comunicazioni da cui risulta che i vertici aziendali hanno inteso garantire al detto emolumento (v. pag. 2 dell'allegato Parte_1
“modifica unilaterale contratto Brose”, in produzione ricorrente, nella parte in cui si legge “despite the difficult economic situation, we guarantee you will receive a profit-sharing bonus, of a minimum amount, for the fiscal years of 2021 and 2022, provided your employment relationship remains unchanged from previously”, ossia
“nonostante la difficile situazione economica noi ti garantiremo quale bonus la partecipazione agli utili di un importo minimo per l'anno fiscale del 2021 e 2022 a condizione che il rapporto di lavoro permanga invariato nella stessa forma precedente…” e l'allegato “bonus 2024” che quantifica in 11.391 euro l'importo della premialità per il detto anno).
A giudizio del Tribunale, la prodotta documentazione dimostra, al più, una rimodulazione al ribasso del bonus annuale riconosciuto dalla società al proprio dirigente, ma non dà conto né dell'importo dei bonus percepiti per gli anni immediatamente antecedenti al 2024, né della differenza tra il bonus del 2024 e quelli percepiti all'epoca dell'accordo divorzile.
Dalla rilevata lacuna probatoria già discende l'insussistenza dei presupposti necessari per la chiesta modifica, come sopra indicati.
Ma anche a fronte di una generica riduzione del bonus annuale, la circostanza non sarebbe comunque idonea ad incidere sensibilmente sulla capacità reddituale ordinaria del ricorrente - che permane cospicua e invariata anche nelle annualità in cui è stato allegato il peggioramento delle condizioni economiche - e sulla sua complessiva condizione economica, che si avvale anche del patrimonio immobiliare di cui alla documentazione prodotta dalla resistente (v. visura catastale allegata alla memoria di costituzione).
Esaminata anche la situazione reddituale della resistente (v. dichiarazioni prodotte, da cui risultano redditi di 35.459 euro per l'anno
2021, di 32.992 euro per l'anno 2022 e di 36.489 euro per l'anno
2023), dalla necessaria valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi discende che la variazione lamentata dal ricorrente non è tale da giustificare la chiesta modifica.
Per le ragioni esposte, la domanda è rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, secondo il d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle di trattazione e decisionale, relativi alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa non superiore ad € 26.000.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
25.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in € 3,387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 14.04.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1962/24 R.G.
Tra
elett.te dom.to in Rionero in Vulture presso lo Parte_1 studio dell'avv. Carmela Consiglio che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Luigi Claps che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. ha proposto ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. nei Parte_1 confronti dell'ex coniuge per la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile.
Ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli e che, secondo le condizioni concordate in sede di separazione e, successivamente, in sede di divorzio, egli è tenuto al versamento dell'assegno divorzile di
500,00 euro mensili, avendo già versato la somma una tantum di
20.000 euro, concordata quale rimborso delle spese sostenute dalla coniuge per i lavori eseguiti nell'abitazione familiare;
che, dapprima nell'accordo di separazione e, successivamente, nell'accordo di divorzio, non si è dato atto dei beni mobili e degli oggetti di sua proprietà, di valore complessivamente pari a 20.000 euro, che la resistente ha tenuto per sé; che egli fino al 2020 ha sempre versato l'assegno alla ex coniuge;
che nel 2020 ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche, determinato dalla chiusura temporanea dell'azienda in cui lavora e da debiti verso l'Erario pari a
21.572,82 euro;
che, a decorrere dal 2020, la resistente ha notificato molti atti di pignoramento nei suoi confronti e nei confronti della azienda datrice di lavoro “Brose , vantando pretese Parte_2 creditorie superiori rispetto agli effettivi importi dovuti;
che oggi i procedimenti esecutivi sono stati tutti definiti;
che egli dal 2014 è direttore dell'azienda , la quale gli ha Controparte_2 comunicato una modifica del calcolo del bonus annuo a lui spettante, sospendendolo a decorrere dal 2023; che la sua situazione economica attuale è notevolmente peggiorata in considerazione della possibile chiusura dell'azienda presso cui lavora, essendo quest'ultima strettamente legata alle sorti della che la resistente è Controparte_3 responsabile e coordinatrice presso l'azienda Sanatrix di Rionero in
Vulture, quindi è economicamente autosufficiente avendo svolto tale attività già prima del matrimonio.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente la quale ha ribadito il divario reddituale tra gli ex coniugi, allegando di percepire una retribuzione mensile di 1.800 euro quale dipendente del “Centro
Medico Sanatrix s.r.l.”; che, in caso di perdita del lavoro, la sua età non le consentirebbe di trovare una nuova occupazione;
che il ricorrente lamenta e pone a base della sua richiesta una circostanza futura e incerta, quale la perdita dell'occupazione lavorativa;
che la riduzione del bonus annuo dedotta dal ricorrente non è dimostrata, non avendo il ricorrente specificato se essa provenga dalla Direzione
Generale della in Germania o dalla sede italiana della Parte_2 [...]
, di cui il è amministratore delegato con poteri CP_2 Parte_1 di modifica unilaterale del proprio contratto lavorativo;
che il proprio stipendio mensile è gravato dalle rata di restituzione di un mutuo e di un finanziamento, oltre che dalle spese correnti;
che ella ha portato via dalla casa coniugale soltanto gli oggetti e i regali ricevuti in dono per il matrimonio;
che la somma di € 20.000 rappresenta solo una parte del valore della ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale;
che la propria condizione economica è rimasta immutata.
Ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conferma dell'assegno in suo favore ovvero, in via subordinata, con la mera riduzione dell'importo.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza di discussione del
26.02.2025 le parti hanno concluso riportandosi alle richieste e deduzioni dei rispettivi atti introduttivi e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
A norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità - come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970 - i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca dell'assegno divorzile sul peggioramento delle proprie condizioni economiche a decorrere dal 2020. Egli ha tuttavia prodotto certificazioni uniche relative agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 da cui la dedotta flessione reddituale non emerge.
Ed invero, i redditi ivi riportati sono rispettivamente pari a 133.204,35 euro (2020), 137.050,05 euro (2021), 135.072,60 euro (2022) e
135.646, 90 euro (2023). Anzi, per l'annualità 2020 - anno dal quale, secondo le deduzioni del ricorrente, sarebbe iniziato il lamentato peggioramento - è documentato un miglioramento delle condizioni economiche, essendo attestato un reddito maggiore di 5.000 euro rispetto alla media reddituale degli anni immediatamente precedenti e successivi.
Quanto alla riduzione del bonus annuale, il ricorrente ha prodotto comunicazioni da cui risulta che i vertici aziendali hanno inteso garantire al detto emolumento (v. pag. 2 dell'allegato Parte_1
“modifica unilaterale contratto Brose”, in produzione ricorrente, nella parte in cui si legge “despite the difficult economic situation, we guarantee you will receive a profit-sharing bonus, of a minimum amount, for the fiscal years of 2021 and 2022, provided your employment relationship remains unchanged from previously”, ossia
“nonostante la difficile situazione economica noi ti garantiremo quale bonus la partecipazione agli utili di un importo minimo per l'anno fiscale del 2021 e 2022 a condizione che il rapporto di lavoro permanga invariato nella stessa forma precedente…” e l'allegato “bonus 2024” che quantifica in 11.391 euro l'importo della premialità per il detto anno).
A giudizio del Tribunale, la prodotta documentazione dimostra, al più, una rimodulazione al ribasso del bonus annuale riconosciuto dalla società al proprio dirigente, ma non dà conto né dell'importo dei bonus percepiti per gli anni immediatamente antecedenti al 2024, né della differenza tra il bonus del 2024 e quelli percepiti all'epoca dell'accordo divorzile.
Dalla rilevata lacuna probatoria già discende l'insussistenza dei presupposti necessari per la chiesta modifica, come sopra indicati.
Ma anche a fronte di una generica riduzione del bonus annuale, la circostanza non sarebbe comunque idonea ad incidere sensibilmente sulla capacità reddituale ordinaria del ricorrente - che permane cospicua e invariata anche nelle annualità in cui è stato allegato il peggioramento delle condizioni economiche - e sulla sua complessiva condizione economica, che si avvale anche del patrimonio immobiliare di cui alla documentazione prodotta dalla resistente (v. visura catastale allegata alla memoria di costituzione).
Esaminata anche la situazione reddituale della resistente (v. dichiarazioni prodotte, da cui risultano redditi di 35.459 euro per l'anno
2021, di 32.992 euro per l'anno 2022 e di 36.489 euro per l'anno
2023), dalla necessaria valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi discende che la variazione lamentata dal ricorrente non è tale da giustificare la chiesta modifica.
Per le ragioni esposte, la domanda è rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato, secondo il d.m. 55/2014, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quelle di trattazione e decisionale, relativi alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa non superiore ad € 26.000.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
25.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese processuali, che liquida in € 3,387,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 14.04.2025
La Presidente est.