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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025
Nella causa per opposizione a precetto
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Carbone come da mandato in Parte_1
atti
contro
in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. D. D'Amato come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c., regolarmente notificato, la sig.ra ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto notificato in data 20.10.2020, con il quale la ha intimato il CP_1
pagamento della complessiva somma di € €8.618,75 in forza di n. 02 effetti cambiari emessi dalla sig.ra Pt_1
Con comparsa di risposta del 10.01.2021 si costituiva la , in CP_1 persona del suo legale rappresentante p.t., per contestare la pretesa attorea e chiederne il rigetto.
Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli azionati ed espletate le prove orali, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
L'opponente contesta la insussistenza del credito azionato attesa la nullità del rapporto sottostante per contrarietà a norme imperative e per illeicità della causa.
Asserisce che i titoli cambiari azionati furono emessi dalla er ripagare Pt_1
gli interessi usurari illecitamente pretesi dal signor a fronte di Parte_2
alcuni successivi prestiti effettuati in favore del genero della opponente. Per_1
L'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr.
Cass. Civ. 20 marzo 2012 n. 4380).
Pertanto l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., configurandosi come accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, fa sì che spetti al debitore opponente, in quanto attore, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso. (cfr.: Cass., Sez. III, 07 marzo 2017, n. 5635).
Nel caso di specie, dunque, incombe all'attore opponente, sig. dare la Pt_1
prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel
2 titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituivano i motivi di opposizione.
Risultano ormai consolidati i principi per cui “..al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale (Cass. n. 5734/2004; n. 15476/2007). L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica, infatti, l'esercizio dell'azione causale inerente al rapporto stesso e la presunzione di esistenza della «causa debendi», giustificatrice dell'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che, in applicazione dell'art.
1988 c.c., grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale.” Cassazione
Civile, Sez. II, 6 novembre 2015, n. 22695.
Cio premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso che le cambiali furono emesse per l'acquisto di un'autovettura ed un'imbarcazione a motore con annesso carrello, successivamente restituita alla società opposta.
In sede di prova testimoniale,il teste hanno dichiarato che Testimone_1
“furono venduti al un'autovettura ed una barca con annesso motore e Per_1
carrello” e che “il sig. restituì solo barca, carrello e motore trattenendo la Per_1
Mitsubishi” ed ancora che allo storno della “proforma di fattura furono emessi dalla sig.ra n. 2 effetti cambiari a garanzia della somma di €8000,00 non Parte_1
corrisposta”.
Il teste sig. , genero della opponente, ha confermato l'acquisto della Per_1
vettura e dell'imbarcazione con annesso motore e carrello e che successivamente provvide a restituire questi ultimi trattenendo la sola vettura. Egli ha precisato di aver acquistato l'auto nel febbraio 2019 e di aver restituito l'imbarcazione con annesso carrello nel giugno 2019.
3 Orbene, la sig.ra ha dedotto ma non provato la illeceità/nullità per Pt_1
usurarietà del rapporto sottostante che ha determinato la emissione dei titoli di credito azionati.
Inoltre, dalla documentazione offerta alla valutazione del Giudicante risulta che i titoli oggetto di giudizio non rientrano tra quelli sottoposti a sequestro da parte della
Guardia di Finanza al soggetto diverso dalla parte opposta nei cui Parte_3
confronti sono stati emessi i titoli azionati.
Per le medesime ragioni non puo trovare accogliento la istanza di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario
Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione,così provvede:
1) Rigetta la opposizione promossa dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'atto di precetto notificato in data 27.10.2020;
2) Condanna la sig.ra alla refusione delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in complessive € 2.540,00 di cui € 2.540,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 10 dicembre 2025
4 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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