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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
( , in persona del legale Parte_1 PartitaIVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Bentivegna (P.E.C.: ; Email_1 appellante contro
TR
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliato ex lege (P.E.C.:
; Email_2 appellato – appellante incidentale
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2972/2018, del 12-19 giugno 2025, emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica;
pagina 1 di 11 OGGETTO: altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento, alternativamente o cumulativamente, dei motivi di appello sopra indicati ed in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare che la odierna appellante ha acquisito il diritto alla erogazione dei contributi previsti dall'art. 10 L.R.27/91 e, conseguenzialmente, condannare
[...]
, in persona dell'Assessore pro-tempore Controparte_2
a pagare detti contributi nella misura complessiva di € 139.230,39, oltre interessi e rivalutazione dalla data della diffida.
- in subordine, riconoscere e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha cagionato all'attrice, con la sua condotta, un notevole ed ingiusto danno economico, conseguenzialmente condannandola stessa al risarcimento del danno di natura extra-contrattuale da calcolarsi nella misura corrispondente all'entità dei contributi non corrisposti, e quindi nella misura complessiva di € 139.230,39 o in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge vigenti, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per l'appellato-appellante incidentale:
“Voglia la Corte
Preliminarmente, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione;
nel merito, confermare la sentenza rigettare tutte le domande proposte dagli odierni attori in quanto prescritte e/o infondate;
condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio (a parte le spese prenotate a debito)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2015 Parte_2 [...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l' Pt_3 [...]
, chiedendo, in primo TR luogo, che venisse dichiarato il proprio diritto all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 10
L.R. 27/1991 e, conseguentemente, che controparte venisse condannata al pagamento dei contributi stessi, nella misura complessiva di € 139.230,39; in via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna dell'Assessorato al risarcimento dei danni da essa patiti, calcolati in pagina 2 di 11 misura corrispondente ai contributi non corrisposti, oltre interessi a far data dall'1 ottobre di ogni anno di competenza.
1.1. La società attrice precisava che:
- dalla data dell'emanazione e fino a tutto l'anno 1999, l'art. 10 della Legge Regionale n. 27 del 1991 aveva riconosciuto in favore delle imprese che assumevano dipendenti con contratti di formazione e lavoro, sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione
Regionale per l'impiego, il diritto ad un contributo sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in applicazione dei relativi contratti di categoria, calcolato in misura percentuale sulle stesse;
- in forza di tale normativa, aveva presentato un'istanza di accesso ai contributi di cui alla lett.
A) dell'articolo 10 L.R. n. 27/1991, per il periodo 1/1/1995-31/12/1996, e quattro istanze di accesso ai contributi di cui alla lett. B) per i periodi 1/6/1996-31/5/1997, 1/6/1997-
31/5/1998, 1/6/1998-31/5/1999, 1/6/1999-31/12/1999;
- tuttavia, l'Amministrazione convenuta le aveva comunicato l'ammissione soltanto al beneficio di cui alla lett. A), per il periodo 1995/1996, per l'importo di Lire 13.892.000, e al beneficio di cui alla lett. B), per il periodo 1996/1997, per l'importo di Lire 91.309.000
(importi corrispondenti a quanto richiesto nelle prime due istanze), rimanendo le altre tre istanze prive di verifica ispettiva a causa dell'inerzia dell'Amministrazione;
- stante il perdurante inadempimento dell'Amministrazione nel versamento di quanto dovuto, era costretta ad agire in giudizio, al fine di ottenere la condanna dell'Assessorato al pagamento dei contributi in questione ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento del danno, oltre che al pagamento degli interessi.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l
[...]
, il quale, in via preliminare, eccepiva il TR difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la prescrizione del diritto azionato, stante il decorso del termine ordinario;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa in materia in data 20 maggio 2010, nonché della circostanza che i fondi autorizzati per il pagamento dei contributi richiesti erano da tempo esauriti.
3. Istruita la causa con la produzione documentale, con sentenza del 12-19 giugno 2018 il
Tribunale di Palermo rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, limitatamente alla domanda proposta in via principale, l'eccezione di prescrizione, dichiarando invece prescritta la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata. Nel merito, il Tribunale pagina 3 di 11 rigettava la domanda attrice, volta ad ottenere il riconoscimento dei contributi ex art. 10 L.R.
27/1991.
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 18/1/2019,
[...] ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei Parte_1 termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito l'Assessorato, chiedendo, in via preliminare ed incidentale, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto di tutte le domande attrici, in quanto prescritte e/o infondate, con conseguente la conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del giorno 16/4/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/4/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata, in via incidentale, dall il quale ha richiamato l'articolo 133, comma 1, del TR codice del processo amministrativo.
8. L'eccezione non è fondata.
Vanno infatti ribaditi, in questa sede, i principi espressi, in materia, dalle S.U. della Suprema
Corte (già richiamati nella sentenza impugnata) nella ordinanza n. 21062 del 13 ottobre 2011
e nella sentenza n. 6494 del 26 aprile 2012: «Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, da tempo, stabilito, senza mai discostarsi dal predetto indirizzo (in termini S.U. ord. 13.10.2011 n. 21062; v. anche nella diversa, ma affine materia dei contributi all'autotrasporto locale, S.U. ord.
4.3.2011 n.
5168; S.U. ord. 11.1.2011 n. 397; S.U.
8.11.2010 n. 22621; S.U.
1.6.2010 n. 13338), che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento
è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (Cass. nn. 66 del 2001, 10689 del 2002,
21100 del 2005 e 16896 del 2006). Ne caso in esame, la misura del contributo è stata fissata direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto e, cioè, in misura pari al 30% della retribuzione lorda (o al 50% nel caso di assunzione di lavoratori appartenenti a determinate categorie svantaggiate) per ciascuno dei due anni di durata dei contratti di formazione e lavoro ed in misura rispettivamente pari al 50%, al 40% ed al 25%
pagina 4 di 11 (o al 65%, 50% e 50% nel caso di lavoratori svantaggiati) per i primi tre anni successivi alla loro trasformazione in rapporti a tempo indeterminato. Ne deriva la correttezza della decisione impugnata, che ha ritenuto, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario.»
Contrariamente a quanto dedotto dall'Assessorato, i principi in questione devono ritenersi validi anche dopo l'introduzione della lettera z-sexies nell'art. 133 codice processo amministrativo, che devolve al Giudice Amministrativo le controversie in materia di aiuti di stato illegittimi (fattispecie non corrispondente a quella all'esame di questa Corte).
9. Venendo al merito dell'appello principale, va premesso che il Giudice di primo ha richiamato, incidentalmente, la citata sentenza delle S.U. n. 6494/2012, nella parte in cui questa, a sua volta, richiama i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 20.05.2010 (causa C-138/09), senza, tuttavia, farne discendere alcuna conseguenza.
Ed invero, il Giudice ha rigettato la domanda, in primo luogo, per la mancanza degli esiti del procedimento ispettivo dell'Ufficio Provinciale del Lavoro sulle istanze presentate dalla società, di cui all'art. 3 del decreto assessoriale n. 488/1992; in secondo luogo perché
[...]
«non ha offerto al Tribunale elementi documentali idonei a consentire la verifica del Parte_1 rispetto delle condizioni previste dal citato art. 3, sì da superare le conseguenze dell'allegata inerzia dell'amministrazione nell'espletamento di tale controllo»; infine, perché le istanze «non risultano corredate della dichiarazione di conformità in essa prevista, ma semplicemente autenticate ai sensi dell'art. 20 l. 15/68».
10. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in cinque profili di doglianza,
[...] ha censurato la sentenza per error in iudicando, contraddittorietà e carenza Parte_1 nella motivazione, violazione e/o erronea applicazione dell'art. 10 della L.R. 27/1991, del
Decreto Assessoriale 488/1992 e della L.R. 6/1997, art. 69, nonché violazione dell'art. 115
c.p.c.
10.1. Nello specifico, con il primo profilo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda per mancanza degli esiti del procedimento ispettivo dell'Ufficio
Provinciale del Lavoro, di prove documentali e delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 69, co. 3, L.R. 6/1997; ha rilevato, al riguardo, che la procedura di cui all'art. 10 della Legge
Regionale 15 maggio 1991, n. 27, attribuiva all'Assessorato competente o ai suoi uffici periferici esclusivamente il potere/dovere di esercitare i controlli e le verifiche sulla materiale pagina 5 di 11 sussistenza e sulla successiva permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, escludendo qualsiasi potestà discrezionale nella valutazione sull'an debeatur del diritto al contributo, trattandosi di un procedimento avente natura meramente istruttoria.
L'appellante ha poi rilevato che l'intero percorso motivazionale del Giudice sarebbe erroneo e contraddittorio, sia sotto il profilo logico che sotto quello più strettamente giuridico, atteso che il Giudice avrebbe dapprima richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte (che riconosce, nella materia in esame, una posizione di diritto soggettivo, tale da radicare la giurisdizione del g.o.), e successivamente rigettato la domanda, a causa del mancato completamento della procedura amministrativa prevista dal D.A. 488/1992, imputabile, in realtà, a colpa dell'amministrazione procedente.
10.2 Con il secondo profilo di doglianza ha dedotto che la sentenza Parte_1 sarebbe ingiusta, erronea e frutto di una motivazione carente ed illogica, poiché il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda quantomeno parzialmente, con riferimento agli importi oggetto delle due istanze per le quali l'Amministrazione regionale aveva completato i controlli e le verifiche previste, comunicandone l'esito nelle forme dettate dalla normativa di riferimento.
Sul punto, ha precisato l'appellante, il Tribunale sarebbe incorso in ulteriore errore di valutazione, laddove ha argomentato che essa appellante avrebbe dichiarato, negli scritti difensivi, di aver ricevuto dei pagamenti da parte dell' convenuto (pagamenti mai CP_1 avvenuti, neppure con riferimento alle due istanze per i quali i controlli erano stati espletati, e tantomeno dichiarati negli scritti difensivi).
10.3 Con il terzo profilo ha dedotto che la sentenza sarebbe erronea Parte_1 anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova sugli importi oggetto di istanza, per mancanza delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 69, co. 3, L.R. 6/1997; sul punto il Giudice avrebbe totalmente omesso di considerare che per due delle cinque istanze presentate l'Amministrazione aveva completato la procedura di verifica e riconosciuto formalmente la congruità e l'esattezza degli importi dei contributi.
10.4 Con il quarto profilo l'appellante ha rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo l' mai eccepito alcunché in CP_1 relazione alla presunta assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del riconoscimento dei pagina 6 di 11 contributi, né, tantomeno, sulla congruità e veridicità del quantum azionato;
il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto ritenere tali fatti pacifici e non contestati.
10.5 Con l'ultimo profilo in cui è articolato il primo motivo di appello la società ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 69 comma 3 della L.R. 6/1997, non essendo l'erogazione dei contributi in alcun modo subordinata alla presentazione, in allegato alle istanze, delle dichiarazioni di conformità; ed invero, né la norma istitutiva delle agevolazioni in parola (art. 10 L.R. 27/91), né le sue norme applicative (D.A. 488/92), né
l'art.69 comma 3 della L.R. 6/1997 imporrebbero di corredare le istanze di accesso ai benefici ex art. 10 L.R. 27/91 con tali dichiarazioni di conformità.
11. Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata laddove, incidentalmente, ha fatto riferimento al divieto di cumulo degli emolumenti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 10 L.R. n. 27/1991, “che al contrario risultano entrambe integralmente autorizzate dalla Decisione C.E. del 1995 (SG ( 95) D/1597 5”.
12. Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione l'odierna appellante ha dedotto l'“error in procedendo” del Giudice di primo grado e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata.
13. L'articolato primo motivo di impugnazione (i cui profili vanno congiuntamente esaminati)
è fondato.
14. Risulta evidente, in primo luogo, l'errore in cui è incorso il giudice, laddove, nello svolgimento del fatto, ha affermato: «(…) allega parte attrice che l'assessorato corrispose solo parte delle somme richieste, sulla scorta degli esiti di una verifica ispettiva preventiva posta in essere solo con riferimento a due delle complessive cinque istanze presentate (…)».
In realtà, l'odierna appellante non ha mai dedotto di aver ricevuto il pagamento delle prime due istanze ed ha agito in giudizio il totale dei contributi di cui alle cinque istanze elencate in citazione. Erroneamente, quindi, il Giudice ha ritenuto il thema decidendum limitato alle ultime tre istanze.
15. La motivazione della sentenza impugnata non è poi condivisibile laddove ha rilevato la carenza di documentazione idonea «a consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste dal citato art. 3, sì da superare le conseguenze dell'allegata inerzia dell'amministrazione nell'espletamento di tale controllo», senza tenere conto, da un lato, che due delle istanze, come premesso, erano pagina 7 di 11 corredate dall'esito positivo dei controlli dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro (cfr. docc. nn. 6 e 7 della produzione di parte appellante); dall'altro, che nessuna specifica contestazione era stata sollevata dal convenuto sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e CP_1 soggettivi per l'erogazione degli emolumenti.
Ed invero, l'Assessorato, in primo grado come in appello, si è limitato ad eccepire il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto, a richiamare il divieto di cumulo dei benefici di cui alle lettere A) e B) dell'art. 10 della L.R. n. 27/1991 e ad eccepire, in via del tutto generica, la
“infondatezza” della domanda, senza tuttavia nulla dedurre sul merito delle singole istanze.
16. Del tutto erroneo, poi, è il riferimento all'art. 69 della L.R. n. 6/1997 (emanata successivamente alla presentazione delle istanze di cui è causa).
Il terzo comma della norma in questione, ai dichiarati fini “dell'accelerazione della spesa, nelle more delle verifiche degli ispettorati provinciali del lavoro”, prevedeva l'erogazione “immediata” delle istanze, ove corredate da dichiarazione di conformità di soggetto abilitato, mentre il quarto comma prevedeva la mera facoltà (e non l'obbligo) di integrare con tale dichiarazione di conformità le istanze già presentate (come quelle oggetto di causa) alla data di entrata in vigore della legge.
17. Ciò posto, prima di esaminare nel merito le cinque istanze di contributi presentate da
[...]
è necessario premettere che la Corte di Giustizia dell'Unione Parte_4 europea, già interpellata dal Tribunale di Palermo, nell'ambito di un'altra causa, in merito alla questione relativa alla interpretazione delle decisioni della Commissione europea sul regime di aiuti alle imprese, introdotto dalla , ha stabilito, con sentenza del 20/5/2010 TR
(causa C-138/09), che il sistema di sovvenzioni previsto dall'art. 10 della L.R. n. 27/1991 è compatibile con il mercato comune, ma che le due misure, previste dalla L. n. 27 del 1991, art. 10, comma 1, lett. a) e b), non possono essere cumulate, e il relativo evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, deve essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla CP_3
18. La previsione di versamenti successivi al 31/12/1996, in adempimento al regime di aiuti, introdotto dalla L.R. n. 27/1991, è stata ritenuta, dunque, non contrastante con i principi pagina 8 di 11 comunitari, purché le assunzioni dei lavoratori interessati o la trasformazione del loro rapporto di lavoro siano avvenute entro il mese di dicembre 1996, al fine di impedire la permanenza del regime preesistente dopo tale data.
19. Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che spetta al legislatore nazionale determinare su quale parte in giudizio grava l'onere di provare l'eventuale esaurimento dello stanziamento di bilancio concesso per tali misure dalla L.R. n. 27/1991.
20. Ed ancora, va evidenziato che, se l'assunzione del lavoratore è avvenuta entro il
31/12/1996, ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento del contributo all'impresa, è rilevante esclusivamente l'approvazione dello stanziamento da parte della Commissione europea e non anche l'eventuale esaurimento delle somme giacenti sui capitoli autorizzati (cfr. in tal senso Cass. n. 6494/2012, cit.).
21. Tanto premesso, venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione relativa ai rapporti di lavoro per cui viene chiesta l'erogazione dei contributi si ricava che:
- il dipendente , assunto con contratto di formazione e lavoro in data Parte_5
3/1/1994, è stato assunto a tempo indeterminato in data 1/1/1997; per tale dipendente, quindi, può essere riconosciuto esclusivamente il contributo maturato ai sensi della lettera A), di cui all'istanza n. 1, relativa al periodo 1 gennaio 1995-31 agosto 1995, per £ 13.892.000, pari a € 7.174,62;
- quanto alle istanze nn. 2, 3, 4 e 5 [tutte relative a richieste di contributo ai sensi della lettera
B), per il mantenimento in servizio a tempo intedeterminato], tutti i lavoratori ( Pt_6
, e
[...] Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, con l'esclusione di , risultano assunti a tempo indeterminato in CP_4 Parte_5 data 1/1/1996; i contributi spettanti per tale istanza, quindi, vanno rideterminati come segue:
- istanza n. 2: £ 83.062.672, pari a € 42.898,29;
- istanza n. 3: £ 73.776.749, pari a € 38.102,51;
- istanza n. 4: £ 40.728.421, pari a € 21.034,47;
- istanza n. 5: £ 7.112.952, pari a € 3.673,53.
22. In conclusione, tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte e dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, e considerato che l non ha dimostrato, TR come era suo onere ai sensi dell'art. 2697, comma 2 c.c., di avere esaurito le somme destinate al pagamento dei contributi di cui alla L.R. n. 27/1991, in riforma della sentenza di primo pagina 9 di 11 grado, la domanda attrice va accolta, per il complessivo importo di euro 112.883,42, oltre interessi legali dal 13/12/2002 (data della prima diffida).
23. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato l'argomentazione
(meramente incidentale= del Giudice di primo grado sul cumulo dei benefici, deve ritenersi superato da quanto sopra esposto in ordine al divieto di cumulo degli emolumenti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 10 L.R. n. 27/1991.
24. Il terzo motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito;
in ogni caso, esso risulta totalmente infondato, atteso che, come già premesso, il Tribunale ha rilevato la prescrizione della domanda risarcitoria spiegata in via subordinata e non è ravvisabile, quindi, alcuna omissione di pronuncia (cfr. pag. 3 della sentenza: «Fondata – ma solo con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata – è invece l'eccezione di prescrizione»).
25. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, in complessivi euro 7.838,00, quanto al giudizio di primo grado, di cui euro 7.052,00 per compensi e euro 786,00 per spese, e in complessivi euro 6.162,50 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 4.997,00 per compensi e euro
1.165,50 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello spiegato da nei confronti Parte_1 dell' TR
, in riforma della sentenza n. 2972/2018 del 12-19 giugno 2018 del Tribunale di
[...]
Palermo, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della CP_1 complessiva somma di euro 112.883,42, oltre interessi legali dal 13/12/2002;
- condanna l TR
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado
[...] di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.838,00, quanto al giudizio di primo grado, di cui euro 7.052,00 per compensi e euro 786,00 per spese, e in complessivi euro 6.162,50 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 4.997,00 per compensi e euro 1.165,50 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.
pagina 10 di 11 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
( , in persona del legale Parte_1 PartitaIVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Bentivegna (P.E.C.: ; Email_1 appellante contro
TR
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_2 dell'Assessore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliato ex lege (P.E.C.:
; Email_2 appellato – appellante incidentale
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 2972/2018, del 12-19 giugno 2025, emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica;
pagina 1 di 11 OGGETTO: altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento, alternativamente o cumulativamente, dei motivi di appello sopra indicati ed in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere e dichiarare che la odierna appellante ha acquisito il diritto alla erogazione dei contributi previsti dall'art. 10 L.R.27/91 e, conseguenzialmente, condannare
[...]
, in persona dell'Assessore pro-tempore Controparte_2
a pagare detti contributi nella misura complessiva di € 139.230,39, oltre interessi e rivalutazione dalla data della diffida.
- in subordine, riconoscere e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha cagionato all'attrice, con la sua condotta, un notevole ed ingiusto danno economico, conseguenzialmente condannandola stessa al risarcimento del danno di natura extra-contrattuale da calcolarsi nella misura corrispondente all'entità dei contributi non corrisposti, e quindi nella misura complessiva di € 139.230,39 o in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di legge vigenti, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per l'appellato-appellante incidentale:
“Voglia la Corte
Preliminarmente, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione;
nel merito, confermare la sentenza rigettare tutte le domande proposte dagli odierni attori in quanto prescritte e/o infondate;
condannare gli attori al pagamento delle spese di giudizio (a parte le spese prenotate a debito)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2015 Parte_2 [...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l' Pt_3 [...]
, chiedendo, in primo TR luogo, che venisse dichiarato il proprio diritto all'erogazione dei contributi previsti dall'art. 10
L.R. 27/1991 e, conseguentemente, che controparte venisse condannata al pagamento dei contributi stessi, nella misura complessiva di € 139.230,39; in via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna dell'Assessorato al risarcimento dei danni da essa patiti, calcolati in pagina 2 di 11 misura corrispondente ai contributi non corrisposti, oltre interessi a far data dall'1 ottobre di ogni anno di competenza.
1.1. La società attrice precisava che:
- dalla data dell'emanazione e fino a tutto l'anno 1999, l'art. 10 della Legge Regionale n. 27 del 1991 aveva riconosciuto in favore delle imprese che assumevano dipendenti con contratti di formazione e lavoro, sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione
Regionale per l'impiego, il diritto ad un contributo sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in applicazione dei relativi contratti di categoria, calcolato in misura percentuale sulle stesse;
- in forza di tale normativa, aveva presentato un'istanza di accesso ai contributi di cui alla lett.
A) dell'articolo 10 L.R. n. 27/1991, per il periodo 1/1/1995-31/12/1996, e quattro istanze di accesso ai contributi di cui alla lett. B) per i periodi 1/6/1996-31/5/1997, 1/6/1997-
31/5/1998, 1/6/1998-31/5/1999, 1/6/1999-31/12/1999;
- tuttavia, l'Amministrazione convenuta le aveva comunicato l'ammissione soltanto al beneficio di cui alla lett. A), per il periodo 1995/1996, per l'importo di Lire 13.892.000, e al beneficio di cui alla lett. B), per il periodo 1996/1997, per l'importo di Lire 91.309.000
(importi corrispondenti a quanto richiesto nelle prime due istanze), rimanendo le altre tre istanze prive di verifica ispettiva a causa dell'inerzia dell'Amministrazione;
- stante il perdurante inadempimento dell'Amministrazione nel versamento di quanto dovuto, era costretta ad agire in giudizio, al fine di ottenere la condanna dell'Assessorato al pagamento dei contributi in questione ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento del danno, oltre che al pagamento degli interessi.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l
[...]
, il quale, in via preliminare, eccepiva il TR difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e la prescrizione del diritto azionato, stante il decorso del termine ordinario;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, deducendone l'infondatezza, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa in materia in data 20 maggio 2010, nonché della circostanza che i fondi autorizzati per il pagamento dei contributi richiesti erano da tempo esauriti.
3. Istruita la causa con la produzione documentale, con sentenza del 12-19 giugno 2018 il
Tribunale di Palermo rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione e, limitatamente alla domanda proposta in via principale, l'eccezione di prescrizione, dichiarando invece prescritta la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata. Nel merito, il Tribunale pagina 3 di 11 rigettava la domanda attrice, volta ad ottenere il riconoscimento dei contributi ex art. 10 L.R.
27/1991.
4. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 18/1/2019,
[...] ha impugnato la sentenza, chiedendone la riforma nei Parte_1 termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
5. Si è costituito l'Assessorato, chiedendo, in via preliminare ed incidentale, di accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, il convenuto ha chiesto il rigetto di tutte le domande attrici, in quanto prescritte e/o infondate, con conseguente la conferma della sentenza impugnata.
6. Sostituita l'udienza del giorno 16/4/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 23/4/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
7. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, reiterata, in via incidentale, dall il quale ha richiamato l'articolo 133, comma 1, del TR codice del processo amministrativo.
8. L'eccezione non è fondata.
Vanno infatti ribaditi, in questa sede, i principi espressi, in materia, dalle S.U. della Suprema
Corte (già richiamati nella sentenza impugnata) nella ordinanza n. 21062 del 13 ottobre 2011
e nella sentenza n. 6494 del 26 aprile 2012: «Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, da tempo, stabilito, senza mai discostarsi dal predetto indirizzo (in termini S.U. ord. 13.10.2011 n. 21062; v. anche nella diversa, ma affine materia dei contributi all'autotrasporto locale, S.U. ord.
4.3.2011 n.
5168; S.U. ord. 11.1.2011 n. 397; S.U.
8.11.2010 n. 22621; S.U.
1.6.2010 n. 13338), che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento
è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (Cass. nn. 66 del 2001, 10689 del 2002,
21100 del 2005 e 16896 del 2006). Ne caso in esame, la misura del contributo è stata fissata direttamente dalla legge regionale con riferimento alla categoria dei lavoratori assunti, alla tipologia dei contratti ed alle varie annualità del rapporto e, cioè, in misura pari al 30% della retribuzione lorda (o al 50% nel caso di assunzione di lavoratori appartenenti a determinate categorie svantaggiate) per ciascuno dei due anni di durata dei contratti di formazione e lavoro ed in misura rispettivamente pari al 50%, al 40% ed al 25%
pagina 4 di 11 (o al 65%, 50% e 50% nel caso di lavoratori svantaggiati) per i primi tre anni successivi alla loro trasformazione in rapporti a tempo indeterminato. Ne deriva la correttezza della decisione impugnata, che ha ritenuto, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario.»
Contrariamente a quanto dedotto dall'Assessorato, i principi in questione devono ritenersi validi anche dopo l'introduzione della lettera z-sexies nell'art. 133 codice processo amministrativo, che devolve al Giudice Amministrativo le controversie in materia di aiuti di stato illegittimi (fattispecie non corrispondente a quella all'esame di questa Corte).
9. Venendo al merito dell'appello principale, va premesso che il Giudice di primo ha richiamato, incidentalmente, la citata sentenza delle S.U. n. 6494/2012, nella parte in cui questa, a sua volta, richiama i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 20.05.2010 (causa C-138/09), senza, tuttavia, farne discendere alcuna conseguenza.
Ed invero, il Giudice ha rigettato la domanda, in primo luogo, per la mancanza degli esiti del procedimento ispettivo dell'Ufficio Provinciale del Lavoro sulle istanze presentate dalla società, di cui all'art. 3 del decreto assessoriale n. 488/1992; in secondo luogo perché
[...]
«non ha offerto al Tribunale elementi documentali idonei a consentire la verifica del Parte_1 rispetto delle condizioni previste dal citato art. 3, sì da superare le conseguenze dell'allegata inerzia dell'amministrazione nell'espletamento di tale controllo»; infine, perché le istanze «non risultano corredate della dichiarazione di conformità in essa prevista, ma semplicemente autenticate ai sensi dell'art. 20 l. 15/68».
10. Con il primo motivo di impugnazione, articolato in cinque profili di doglianza,
[...] ha censurato la sentenza per error in iudicando, contraddittorietà e carenza Parte_1 nella motivazione, violazione e/o erronea applicazione dell'art. 10 della L.R. 27/1991, del
Decreto Assessoriale 488/1992 e della L.R. 6/1997, art. 69, nonché violazione dell'art. 115
c.p.c.
10.1. Nello specifico, con il primo profilo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda per mancanza degli esiti del procedimento ispettivo dell'Ufficio
Provinciale del Lavoro, di prove documentali e delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 69, co. 3, L.R. 6/1997; ha rilevato, al riguardo, che la procedura di cui all'art. 10 della Legge
Regionale 15 maggio 1991, n. 27, attribuiva all'Assessorato competente o ai suoi uffici periferici esclusivamente il potere/dovere di esercitare i controlli e le verifiche sulla materiale pagina 5 di 11 sussistenza e sulla successiva permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, escludendo qualsiasi potestà discrezionale nella valutazione sull'an debeatur del diritto al contributo, trattandosi di un procedimento avente natura meramente istruttoria.
L'appellante ha poi rilevato che l'intero percorso motivazionale del Giudice sarebbe erroneo e contraddittorio, sia sotto il profilo logico che sotto quello più strettamente giuridico, atteso che il Giudice avrebbe dapprima richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte (che riconosce, nella materia in esame, una posizione di diritto soggettivo, tale da radicare la giurisdizione del g.o.), e successivamente rigettato la domanda, a causa del mancato completamento della procedura amministrativa prevista dal D.A. 488/1992, imputabile, in realtà, a colpa dell'amministrazione procedente.
10.2 Con il secondo profilo di doglianza ha dedotto che la sentenza Parte_1 sarebbe ingiusta, erronea e frutto di una motivazione carente ed illogica, poiché il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda quantomeno parzialmente, con riferimento agli importi oggetto delle due istanze per le quali l'Amministrazione regionale aveva completato i controlli e le verifiche previste, comunicandone l'esito nelle forme dettate dalla normativa di riferimento.
Sul punto, ha precisato l'appellante, il Tribunale sarebbe incorso in ulteriore errore di valutazione, laddove ha argomentato che essa appellante avrebbe dichiarato, negli scritti difensivi, di aver ricevuto dei pagamenti da parte dell' convenuto (pagamenti mai CP_1 avvenuti, neppure con riferimento alle due istanze per i quali i controlli erano stati espletati, e tantomeno dichiarati negli scritti difensivi).
10.3 Con il terzo profilo ha dedotto che la sentenza sarebbe erronea Parte_1 anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova sugli importi oggetto di istanza, per mancanza delle dichiarazioni di conformità di cui all'art. 69, co. 3, L.R. 6/1997; sul punto il Giudice avrebbe totalmente omesso di considerare che per due delle cinque istanze presentate l'Amministrazione aveva completato la procedura di verifica e riconosciuto formalmente la congruità e l'esattezza degli importi dei contributi.
10.4 Con il quarto profilo l'appellante ha rilevato che il Giudice di primo grado avrebbe violato il principio di cui all'art. 115 c.p.c., non avendo l' mai eccepito alcunché in CP_1 relazione alla presunta assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del riconoscimento dei pagina 6 di 11 contributi, né, tantomeno, sulla congruità e veridicità del quantum azionato;
il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto ritenere tali fatti pacifici e non contestati.
10.5 Con l'ultimo profilo in cui è articolato il primo motivo di appello la società ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'art. 69 comma 3 della L.R. 6/1997, non essendo l'erogazione dei contributi in alcun modo subordinata alla presentazione, in allegato alle istanze, delle dichiarazioni di conformità; ed invero, né la norma istitutiva delle agevolazioni in parola (art. 10 L.R. 27/91), né le sue norme applicative (D.A. 488/92), né
l'art.69 comma 3 della L.R. 6/1997 imporrebbero di corredare le istanze di accesso ai benefici ex art. 10 L.R. 27/91 con tali dichiarazioni di conformità.
11. Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata laddove, incidentalmente, ha fatto riferimento al divieto di cumulo degli emolumenti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 10 L.R. n. 27/1991, “che al contrario risultano entrambe integralmente autorizzate dalla Decisione C.E. del 1995 (SG ( 95) D/1597 5”.
12. Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione l'odierna appellante ha dedotto l'“error in procedendo” del Giudice di primo grado e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata.
13. L'articolato primo motivo di impugnazione (i cui profili vanno congiuntamente esaminati)
è fondato.
14. Risulta evidente, in primo luogo, l'errore in cui è incorso il giudice, laddove, nello svolgimento del fatto, ha affermato: «(…) allega parte attrice che l'assessorato corrispose solo parte delle somme richieste, sulla scorta degli esiti di una verifica ispettiva preventiva posta in essere solo con riferimento a due delle complessive cinque istanze presentate (…)».
In realtà, l'odierna appellante non ha mai dedotto di aver ricevuto il pagamento delle prime due istanze ed ha agito in giudizio il totale dei contributi di cui alle cinque istanze elencate in citazione. Erroneamente, quindi, il Giudice ha ritenuto il thema decidendum limitato alle ultime tre istanze.
15. La motivazione della sentenza impugnata non è poi condivisibile laddove ha rilevato la carenza di documentazione idonea «a consentire la verifica del rispetto delle condizioni previste dal citato art. 3, sì da superare le conseguenze dell'allegata inerzia dell'amministrazione nell'espletamento di tale controllo», senza tenere conto, da un lato, che due delle istanze, come premesso, erano pagina 7 di 11 corredate dall'esito positivo dei controlli dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro (cfr. docc. nn. 6 e 7 della produzione di parte appellante); dall'altro, che nessuna specifica contestazione era stata sollevata dal convenuto sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e CP_1 soggettivi per l'erogazione degli emolumenti.
Ed invero, l'Assessorato, in primo grado come in appello, si è limitato ad eccepire il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto, a richiamare il divieto di cumulo dei benefici di cui alle lettere A) e B) dell'art. 10 della L.R. n. 27/1991 e ad eccepire, in via del tutto generica, la
“infondatezza” della domanda, senza tuttavia nulla dedurre sul merito delle singole istanze.
16. Del tutto erroneo, poi, è il riferimento all'art. 69 della L.R. n. 6/1997 (emanata successivamente alla presentazione delle istanze di cui è causa).
Il terzo comma della norma in questione, ai dichiarati fini “dell'accelerazione della spesa, nelle more delle verifiche degli ispettorati provinciali del lavoro”, prevedeva l'erogazione “immediata” delle istanze, ove corredate da dichiarazione di conformità di soggetto abilitato, mentre il quarto comma prevedeva la mera facoltà (e non l'obbligo) di integrare con tale dichiarazione di conformità le istanze già presentate (come quelle oggetto di causa) alla data di entrata in vigore della legge.
17. Ciò posto, prima di esaminare nel merito le cinque istanze di contributi presentate da
[...]
è necessario premettere che la Corte di Giustizia dell'Unione Parte_4 europea, già interpellata dal Tribunale di Palermo, nell'ambito di un'altra causa, in merito alla questione relativa alla interpretazione delle decisioni della Commissione europea sul regime di aiuti alle imprese, introdotto dalla , ha stabilito, con sentenza del 20/5/2010 TR
(causa C-138/09), che il sistema di sovvenzioni previsto dall'art. 10 della L.R. n. 27/1991 è compatibile con il mercato comune, ma che le due misure, previste dalla L. n. 27 del 1991, art. 10, comma 1, lett. a) e b), non possono essere cumulate, e il relativo evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, deve essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla CP_3
18. La previsione di versamenti successivi al 31/12/1996, in adempimento al regime di aiuti, introdotto dalla L.R. n. 27/1991, è stata ritenuta, dunque, non contrastante con i principi pagina 8 di 11 comunitari, purché le assunzioni dei lavoratori interessati o la trasformazione del loro rapporto di lavoro siano avvenute entro il mese di dicembre 1996, al fine di impedire la permanenza del regime preesistente dopo tale data.
19. Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che spetta al legislatore nazionale determinare su quale parte in giudizio grava l'onere di provare l'eventuale esaurimento dello stanziamento di bilancio concesso per tali misure dalla L.R. n. 27/1991.
20. Ed ancora, va evidenziato che, se l'assunzione del lavoratore è avvenuta entro il
31/12/1996, ai fini del riconoscimento del diritto al pagamento del contributo all'impresa, è rilevante esclusivamente l'approvazione dello stanziamento da parte della Commissione europea e non anche l'eventuale esaurimento delle somme giacenti sui capitoli autorizzati (cfr. in tal senso Cass. n. 6494/2012, cit.).
21. Tanto premesso, venendo al caso di specie, dall'esame della documentazione relativa ai rapporti di lavoro per cui viene chiesta l'erogazione dei contributi si ricava che:
- il dipendente , assunto con contratto di formazione e lavoro in data Parte_5
3/1/1994, è stato assunto a tempo indeterminato in data 1/1/1997; per tale dipendente, quindi, può essere riconosciuto esclusivamente il contributo maturato ai sensi della lettera A), di cui all'istanza n. 1, relativa al periodo 1 gennaio 1995-31 agosto 1995, per £ 13.892.000, pari a € 7.174,62;
- quanto alle istanze nn. 2, 3, 4 e 5 [tutte relative a richieste di contributo ai sensi della lettera
B), per il mantenimento in servizio a tempo intedeterminato], tutti i lavoratori ( Pt_6
, e
[...] Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, con l'esclusione di , risultano assunti a tempo indeterminato in CP_4 Parte_5 data 1/1/1996; i contributi spettanti per tale istanza, quindi, vanno rideterminati come segue:
- istanza n. 2: £ 83.062.672, pari a € 42.898,29;
- istanza n. 3: £ 73.776.749, pari a € 38.102,51;
- istanza n. 4: £ 40.728.421, pari a € 21.034,47;
- istanza n. 5: £ 7.112.952, pari a € 3.673,53.
22. In conclusione, tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte e dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, e considerato che l non ha dimostrato, TR come era suo onere ai sensi dell'art. 2697, comma 2 c.c., di avere esaurito le somme destinate al pagamento dei contributi di cui alla L.R. n. 27/1991, in riforma della sentenza di primo pagina 9 di 11 grado, la domanda attrice va accolta, per il complessivo importo di euro 112.883,42, oltre interessi legali dal 13/12/2002 (data della prima diffida).
23. Il secondo motivo di appello, con cui l'appellante ha censurato l'argomentazione
(meramente incidentale= del Giudice di primo grado sul cumulo dei benefici, deve ritenersi superato da quanto sopra esposto in ordine al divieto di cumulo degli emolumenti di cui alle lettere A) e B) dell'art. 10 L.R. n. 27/1991.
24. Il terzo motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito;
in ogni caso, esso risulta totalmente infondato, atteso che, come già premesso, il Tribunale ha rilevato la prescrizione della domanda risarcitoria spiegata in via subordinata e non è ravvisabile, quindi, alcuna omissione di pronuncia (cfr. pag. 3 della sentenza: «Fondata – ma solo con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata – è invece l'eccezione di prescrizione»).
25. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, in complessivi euro 7.838,00, quanto al giudizio di primo grado, di cui euro 7.052,00 per compensi e euro 786,00 per spese, e in complessivi euro 6.162,50 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 4.997,00 per compensi e euro
1.165,50 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello spiegato da nei confronti Parte_1 dell' TR
, in riforma della sentenza n. 2972/2018 del 12-19 giugno 2018 del Tribunale di
[...]
Palermo, condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della CP_1 complessiva somma di euro 112.883,42, oltre interessi legali dal 13/12/2002;
- condanna l TR
al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado
[...] di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.838,00, quanto al giudizio di primo grado, di cui euro 7.052,00 per compensi e euro 786,00 per spese, e in complessivi euro 6.162,50 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 4.997,00 per compensi e euro 1.165,50 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
con distrazione in favore del procuratore costituito, che si è dichiarato antistatario.
pagina 10 di 11 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 2 luglio 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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