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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.262 del Ruolo Generale dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata il 30.4.2013, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Paci ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Lo Franco Antonio, sito in Potenza alla Via Ettore Ciccotti n. 10; APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Parte_2
( ), ) e CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 Pt_4
(c.f. ), tutti in qualità di eredi di ,
[...] C.F._5 ON rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Antonio Auletta e Valentino Auletta ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Pascale, sito in Potenza al Viale Marconi n. 167; APPELLATI
trattenuta in decisione il 29.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 28.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.7.2005 il sig. conveniva in giudizio ON
dinanzi al Tribunale di Matera il sig. affinchè fosse dichiarata la sussistenza del Parte_1 proprio diritto di prelazione ex art.7 della legge n.817/1971 all'acquisto di un terreno di proprietà dei coniugi e sito in C.da Parata, agro di Garaguso, e Controparte_2 Controparte_3
distinto in catasto al foglio 6, p.lle nn. 195, 201 e 202, ed al foglio 18, p.lle nn. 17, 18 e 271, fosse dichiarata la legittimità del contratto di compravendita del terreno medesimo, stipulato dallo stesso con i predetti coniugi, e fosse pronunciata la condanna di , che ON Parte_1 occupava abusivamente il fondo, al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento dei danni derivati all'attore dal mancato godimento del fondo, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. contestava la fondatezza delle avverse pretese Parte_1
assumendo di essere affittuario del fondo da più di due anni e, quindi, di essere titolare di un diritto di prelazione ex art. 8 legge n.590/65 prevalente rispetto a quello riconosciuto ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817/71 al mero proprietario del fondo confinante. Peraltro, il convenuto evidenziava la pendenza dinanzi al medesimo Tribunale di un distinto giudizio promosso per l'accertamento della nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita concluso tra l'attore ed i coniugi – CP_2
in quanto perfezionato in violazione del diritto di prelazione da lui vantato, e per il CP_3
conseguente riscatto del fondo. Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda proposta da
, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. ON
Con sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 e pubblicata il 30.4.2013 il Tribunale di Matera in composizione monocratica, accogliendo parzialmente la domanda avanzata dall'attore, condannava all'immediata restituzione del terreno oggetto di causa e rigettava ogni altra pretesa Parte_1 dell'attore, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il giorno 11.7.2013, il sig. proponeva appello avverso Parte_1
la suindicata sentenza lamentando, innanzitutto, che il Tribunale di Matera non avesse fatto luogo alla riunione del processo a quello n.815/2005 R.G. già pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario ed avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita concluso tra ed i coniugi – Pertanto, ON CP_2 CP_3
chiedeva che il giudizio fosse sospeso ai sensi dell'art.295 c.p.c. fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del predetto processo iscritto al n.815/2005 R.G. ancora pendente dinanzi al
Tribunale di Matera.
Nel merito, il sig. contestava la decisione del primo giudice sostenendo che egli Parte_1
detenesse il fondo in virtù di un valido contratto di affitto stipulato con i coniugi – CP_2
e che, in quanto coltivatore diretto affittuario del fondo in contesa, egli fosse titolare, ai CP_3 sensi dell'art.8 della Legge n.590/1965 e succ. mod., di un diritto di prelazione prevalente su quello vantato da , il quale poteva far valere esclusivamente la propria qualità di ON
proprietario del fondo confinante con quello oggetto di causa, con la conseguenza che lo stesso
, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Matera, non potesse considerarsi un Parte_1 occupante senza titolo dell'immobile.
Su tali basi, il sig. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il sig. Parte_1 [...]
affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e ON
previa sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio di impugnazione fino alla definizione con sentenza pag. 2 passata in giudicato del distinto processo iscritto al n.815/2005 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Matera, in parziale riforma della sentenza appellata fosse accertato il diritto dello stesso Pt_1
a detenere il fondo con conseguente rigetto della domanda del volta
[...] ON
ad ottenere il rilascio immediato del terreno e con vittoria delle spese di lite
Con comparsa depositata il 20.9.2013 si costituiva in giudizio il sig. , il ON
quale contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione sostenendo che il mancato riconoscimento del diritto di prelazione vantato dal dipendesse dalla piena validità del Parte_1
contratto di compravendita stipulato dallo stesso con i coniugi – ON CP_2
ed assumendo la sostanziale inutilità della sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio stante CP_3
l'autonomia dei due processi nonché l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma.
Pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
Con ordinanza emessa il 10.10.2013 e pubblicata in pari data la Corte di Appello di Potenza disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza del 18.2.2014, pubblicata il 24.2.2014, la Corte di Appello di Potenza, ritenuta la pregiudizialità della decisione sull'accertamento del diritto di prelazione in capo al sig.
e del diritto di quest'ultimo, in qualità di affittuario, al subentro nel contratto di Parte_1
compravendita concluso tra ed i coniugi – ON CP_2 CP_3
accertamento che costituiva oggetto di un distinto giudizio ancora pendente dinanzi al Tribunale di
Matera, disponeva la sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Con decreto presidenziale dell'8.4.2022, pubblicato l'11.4.2022, il Presidente del collegio, avuto riguardo al tempo trascorso dalla sospensione del processo, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 7.6.2022 al fine di verificare se fosse cessata o meno la causa di sospensione.
All'udienza del 7.6.2022, la Corte di Appello di Potenza, preso atto dell'intervenuto decesso di come dichiarato dal suo difensore con nota scritta depositata l'1.6.2022, ON dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione depositato il 10.10.2022 il sig. chiedeva la fissazione Parte_1 dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ed a tanto seguiva in data 17.10.2022 il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 22.11.2022.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.11.2022 si costituivano nel giudizio riassunto i sigg. e tutti Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di , i quali si riportavano integralmente alle difese, ON
eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti difensivi dal loro dante causa.
Con ordinanza emessa il 20.12.2022 e depositata in pari data la Corte di Appello di Potenza, verificata la persistenza della causa di sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c. come ritenuta con pag. 3 pregressa ordinanza del 18.2.2014, pubblicata il 24.2.2014, atteso che pendeva dinanzi alla Corte di
Cassazione il giudizio di legittimità avente ad oggetto la sentenza n.808/2021 depositata il
22.12.2021 con la quale la Corte di Appello di Potenza aveva deciso l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera a definizione del giudizio pregiudicante iscritto al n.815/2005 R.G., disponeva nuovamente la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 c.p.c.
Con ricorso depositato il 25.3.2024 il sig. , documentando che il giudizio di legittimità Parte_1
dinanzi alla Corte di Cassazione era stato definito con decreto presidenziale in data 16.1.2024 con il quale era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente, chiedeva la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della prosecuzione del presente giudizio di impugnazione.
Fissata con decreto presidenziale del 26.3.2024 l'udienza del 21.5.2024 per la prosecuzione del giudizio, con ordinanza emessa il 22.5.2024 ai sensi dell'art.127 ter co.3 c.p.c. la Corte di Appello di Potenza designava, in qualità di nuovo relatore, il Cons. Dott. Michele Videtta e fissava l'udienza del 18.6.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 4.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 18.6.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 17.6.2024, con provvedimento emesso il 18.6.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del Presidente di Sezione in data 20.3.2025 veniva rappresentato che il Giudice
Ausiliare, Avv. Roberta Ciotti, che componeva il collegio che aveva trattenuto in decisione la causa con provvedimento del 18.6.2024, aveva nelle more rassegnato le proprie dimissioni con contestuale dichiarazione di cessazione dall'ufficio, con la conseguenza che, non potendo più costituirsi il collegio nelle persone dei magistrati che avevano adottato il provvedimento del
18.6.2024, la causa dovesse essere rimessa sul ruolo con la fissazione di nuova udienza per la precisazione delle conclusioni da celebrarsi dinanzi a collegio in diversa composizione, udienza che veniva individuata in quella del 29.4.2025.
Per effetto di decreto presidenziale reso l'8.4.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 29.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 28.4.2025, con provvedimento emesso il 29.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non pag. 4 essendosi registrato il consenso di tutte le parti alla rinuncia dei termini medesimi.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato che il Tribunale di Parte_1
Matera non abbia fatto luogo alla riunione del processo ad altro iscritto al n.815/2015 R.G., già pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario e promosso dallo stesso nei confronti Parte_1
di allo scopo di veder accertata la nullità e/o inefficacia del contratto di ON
compravendita del fondo concluso tra ed i coniugi – ON CP_2 CP_3
contratto asseritamente perfezionato in violazione del diritto di prelazione vantato sull'immobile dal
, in quanto affittuario del terreno, e prevalente sul diritto di prelazione vantato sul Parte_1
medesimo bene da , in quanto proprietario di un fondo confinante con ON
quello oggetto di compravendita.
In sostanza, l'appellante si è doluto del fatto che il Tribunale di Matera abbia omesso di rilevare la natura pregiudiziale del giudizio iscritto al n.815/2015 R.G. e di disporre conseguentemente la riunione a detto giudizio di quello promosso da oppure la sospensione ON
d'ufficio ex art.295 c.p.c. di quest'ultimo processo in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato di quello iscritto al n.815/2015 R.G.
Pertanto, assumendo la perdurante sussistenza del rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi,
l'appellante ha chiesto alla Corte di Appello che il giudizio di impugnazione, promosso dallo stesso avverso la sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 dal Tribunale di Matera e Parte_1
pubblicata il 30.4.2013, fosse sospeso ai sensi dell'art.295 c.p.c. fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del predetto processo iscritto al n.815/2005 R.G. ancora pendente dinanzi al
Tribunale di Matera.
Il motivo di gravame non investe, all'evidenza, la decisione nel merito adottata dal primo giudice, ma si limita a denunciare una potenziale violazione di disposizione processuale e si esaurisce con la mera richiesta di sospensione del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art.295 c.p.c.
In questa sede non può che prendersi atto della pronuncia – intervenuta nel corso del presente giudizio – dell'ordinanza in data 18.2.2014, pubblicata il 24.2.2014, con la quale la Corte di
Appello di Potenza, riconosciuta la pregiudizialità della decisione sull'accertamento del diritto di prelazione in capo al sig. e del diritto di quest'ultimo, in qualità di affittuario, al Parte_1
subentro nel contratto di compravendita concluso tra ed i coniugi ON CP_2
– accertamento che costituiva oggetto del distinto giudizio iscritto al n.815/2005 R.G. ed CP_3
pag. 5 all'epoca ancora pendente dinanzi al Tribunale di Matera, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Pertanto, non occorre fare luogo ad ulteriore scrutinio del motivo di gravame, non incidendo lo stesso, come si è detto, sul nucleo essenziale della decisione di merito adottata dal primo giudice ed essendo stata accolta l'istanza in rito di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
***
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione il sig. ha lamentato che il Tribunale di Parte_1
Matera abbia errato nel ritenere che lo stesso non avesse nessun titolo che lo legittimasse a Pt_1 detenere il fondo oggetto di causa e, quindi, dovesse essere condannato all'immediato rilascio dell'immobile.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che nel ragionamento operato dal Tribunale di Matera in sede di motivazione della pronuncia impugnata fosse insita una macroscopica ed insanabile contraddizione giacché il primo giudice, pur avendo dato atto dell'esistenza nell'incarto processuale di un contratto di affitto del terreno stipulato il 2.1.2003 tra il ed i coniugi – Parte_1 CP_2
contratto avente decorrenza immediata e risalenza iniziale di oltre due anni precedente CP_3
l'alienazione del fondo al , aveva poi affermato che il non ON Parte_1
vantava un valido titolo di godimento del terreno opponibile al e, di conseguenza, aveva Per_1 condannato lo stesso all'immediato rilascio dell'immobile sul presupposto che questi, in Pt_1
quanto privo di titolo idoneo a legittimare la detenzione del fondo, fosse un occupante abusivo del bene.
Ha messo in risalto l'appellante che, anche a voler ritenere che il non potesse allo stato Parte_1
considerarsi proprietario del terreno (in quanto non era stato ancora definito il distinto giudizio n.815/2015 R.G. avente ad oggetto l'accertamento della nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita del fondo concluso tra ed i coniugi – , ON CP_2 CP_3
egli vantasse comunque un altro valido titolo, costituito appunto dal contratto di affitto del terreno stipulato il 2.1.2003 con i coniugi – che legittimava la occupazione da parte sua CP_2 CP_3
del fondo, sicché non avrebbe avuto ragione di essere accolta la domanda di rilascio dell'immobile azionata da , essendo a quest'ultimo opponibile il predetto contratto di ON
affitto concluso in epoca antecedente al perfezionamento del contratto di compravendita del fondo tra lo stesso ed i coniugi – ON CP_2 CP_3
*
2.1 Le argomentazioni spese a sostegno del motivo di gravame vanno condivise.
*
pag. 6 2.1.1 Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado il sig. ON
ha chiesto al Tribunale di Matera:
- che fosse accertata la titolarità in capo all'attore del diritto di prelazione ex art.7 della legge n.817/1971 all'acquisto di un terreno di proprietà dei coniugi e Controparte_2 CP_3
sito in C.da Parata, agro di Garaguso, e distinto in catasto al foglio 6, p.lle nn. 195, 201 e
[...]
202, ed al foglio 18, p.lle nn. 17, 18 e 271;
- che fosse dichiarata la legittimità del contratto di compravendita del predetto terreno, contratto stipulato con atto pubblico del 10.2.2005 dallo stesso con i coniugi ON
e Controparte_2 Controparte_3
- che fosse ordinato al , che occupava abusivamente il fondo, di rilasciare Parte_1 immediatamente l'immobile;
- che fosse pronunciata la condanna di al risarcimento dei danni derivati all'attore dal Parte_1
mancato godimento del fondo.
Nella parte motiva della citazione introduttiva il sig. ha messo in evidenza ON che l'Avv. Marzia Paci, difensore di , in una raccomandata del 29.4.2005 aveva Parte_1
sostenuto la esistenza di un contratto di affitto del terreno stipulato il 2.1.2003 dai coniugi CP_2
e proprietari del fondo, con il . Ma lo stesso attore ha
[...] Controparte_3 Parte_1
aggiunto che di tale contratto di affitto non era stata mai a lui fornita la prova e che con successiva comunicazione scritta del 9.5.2005, sottoscritta dai coniugi e Controparte_2 CP_3
era stata confermata esclusivamente la conclusione con il , in data 22.12.2003,
[...] Parte_1
di un contratto preliminare di compravendita del terreno.
Con comparsa di costituzione depositata il 16.11.2005 il sig. ha insistito nella Parte_1
avvenuta stipulazione in data 2.1.2003 di un contratto di affitto del terreno con i coniugi CP_2
e ed ha prodotto in giudizio copia dell'atto negoziale. Il convenuto
[...] Controparte_3
ha anche precisato che, successivamente alla conclusione del contratto di affitto, per effetto della quale egli aveva ottenuto la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile per svolgere l'attività di coltivazione, aveva avviato con i proprietari dell'immobile delle trattative per il trasferimento della proprietà del fondo, tale essendo la volontà a lui manifestata dagli stessi coniugi – CP_2
trattative che erano approdate in data 22.12.2003 alla stipulazione di un contratto CP_3
preliminare di compravendita, mai seguito dalla stipulazione del contratto definitivo.
A fronte delle difese articolate dal il procuratore di non ha Parte_1 ON contestato la conformità all'originale della copia del contratto di affitto del terreno datato 2.1.2003 prodotta dal convenuto, né ha messo in discussione espressamente l'autenticità dell'atto negoziale e delle sottoscrizioni di e apposte in calce all'atto Controparte_2 Controparte_3
pag. 7 medesimo. Invece, all'udienza del 6.6.2006 il procuratore di ha chiesto a ON verbale l'ammissione di prova testimoniale volta ad accertare che tra i coniugi – CP_2 CP_3
ed il non fosse mai stato stipulato un contratto di affitto del terreno, né in data Parte_1
2.1.2003 né in altra data, richiesta istruttoria ribadita nella memoria ex art.184 c.p.c. depositata il
30.5.2008.
Con provvedimento adottato dal giudice all'udienza dell'11.11.2008 l'istanza istruttoria è stata dichiarata inammissibile perchè la prova testimoniale invocata verteva su circostanza negativa.
Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17.10.2012 è stata trattenuta in decisione dal giudice.
*
2.1.2 Con la sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 e pubblicata il 30.4.2013 il Tribunale di
Matera ha messo in risalto la circostanza che il non fosse stato in grado di ON
comprovare che sul terreno oggetto di compravendita non gravasse, contemporaneamente ad un diritto potestativo a lui spettante in qualità di proprietario di un fondo confinante, anche un diritto di prelazione in favore di eventuali affittuari del fondo. E subito dopo questa affermazione il primo giudice ha espressamente sostenuto: “Al contrario, gli elementi documentali acquisiti al giudizio su produzione di parte convenuta forniscono indizi di chiaro segno differente: agli atti risulta, infatti, un contratto di fitto del terreno (doc. n.2 del fascicolo del convenuto) stipulato in data 2.1.2003 tra
i – e il avente decorrenza immediata e risalenza iniziale di oltre due CP_2 CP_3 Pt_1 anni precedente l'alienazione del fondo all'attore”.
Tanto vale a significare che il Tribunale di Matera abbia riconosciuto senz'altro comprovato che tra i coniugi – e il fosse stato validamente stipulato in data 2.1.2003 un CP_2 CP_3 Parte_1
contratto di affitto avente decorrenza immediata e per oggetto il terreno conteso in giudizio.
L'esposto passaggio della motivazione della sentenza e, quindi, il convincimento sul punto del
Tribunale di Matera non è stato fatto oggetto, ad opera del , di nessuna ON
specifica impugnazione (sub specie di appello incidentale) nel presente giudizio di appello.
È ben vero, infatti, che nella comparsa di costituzione depositata il 20.9.2013 il ON
abbia ribadito che “non è stato mai stipulato un valido contratto di fitto tra i coniugi
[...]
ed il sig. (v. pag.8 della comparsa). Ma è altrettanto vero che, Persona_2 Pt_1
trattandosi in concreto di censura implicita della decisione adottata sul punto dal primo giudice, il fosse tenuto a manifestare in forma non equivoca la volontà di chiedere al ON
riguardo il riesame della Corte di Appello, illustrando altresì in maniera articolata e completa gli elementi di valutazione tratti dalle emergenze processuali che sarebbero dovuti valere a superare il convincimento espresso dal Tribunale di Matera e, quindi, ad escludere l'efficacia probatoria della pag. 8 copia del contratto di affitto del 2.1.2003 prodotta in giudizio dal e l'esistenza stessa Parte_1
del contratto di affitto medesimo.
Sennonchè nella comparsa di costituzione depositata il 20.9.2013 il non ON
solo non ha manifestato in forma non equivoca la volontà di chiedere alla Corte di Appello il riesame della decisione del Tribunale di Matera nella parte in cui il primo giudice ha riconosciuto senz'altro comprovato che tra i coniugi – e il fosse stato CP_2 CP_3 Parte_1
validamente stipulato in data 2.1.2003 un contratto di affitto, ma non ha neppure avuto cura di sottoporre all'attenzione del giudice di secondo grado argomentazioni ed elementi di valutazione che possano anche soltanto mettere in discussione l'esistenza del contratto di affitto del 2.1.2003 o l'idoneità della copia dell'atto negoziale prodotta dal a fungere da valida prova del Parte_1
contratto di affitto in discorso.
Ne consegue che debba considerarsi ormai coperta da giudicato la circostanza – ritenuta dal
Tribunale di Matera validamente riscontrata in atti – che tra i coniugi e il Persona_2 Pt_1
sia stato stipulato in data 2.1.2003 un contratto di affitto avente decorrenza immediata e per
[...]
oggetto il terreno conteso in giudizio.
*
2.1.3 Nelle note di trattazione scritta depositate il 20.5.2024 i sigg. Controparte_1 [...]
e costituitisi in giudizio in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
deceduto nelle more del processo, hanno sostenuto che l'esistenza del contratto di ON
affitto non sia stata mai riconosciuta dai sigg. e dei quali Controparte_2 Controparte_3
l'attore in primo grado aveva chiesto che fosse raccolta la testimonianza nel presente giudizio proprio allo scopo di dare riscontro di detta circostanza, richiesta illegittimamente respinta dal
Tribunale di Matera e riproposta in sede di giudizio di impugnazione. Pertanto, hanno insistito per l'ammissione del mezzo istruttorio e per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio intesa a verificare la validità e legittimità del contratto di affitto prodotto in copia dal . Parte_1
In disparte la considerazione – già di per sé dirimente – che sulla questione della esistenza e della validità del contratto di affitto del 2.1.2003 il Tribunale di Matera ha assunto una decisione che per le ragioni in precedenza illustrate deve considerarsi irrevocabile, la richiesta dei sigg. CP_1
e evidenza plurimi profili di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
inammissibilità.
Innanzitutto, premesso che l'istanza istruttoria (prova per testimoni a mezzo dei sigg. CP_2
e è stata scrutinata dal primo giudice, il quale con ordinanza
[...] Controparte_3 adottata all'udienza dell'11.11.2008 ha riconosciuto l'inammissibilità della istanza medesima sul rilievo che la prova avesse ad oggetto fatti negativi, sarebbe stato onere dell'appellato, Per_1
pag. 9 , riproporre espressamente nella comparsa di costituzione depositata il 20.9.2013 la ON
richiesta istruttoria, trascrivendo i capitoli di prova testimoniale e le generalità delle persone da escutere in veste di testimoni, nonché censurare - con motivo di gravame - le ragioni addotte dal primo giudice a fondamento del rigetto della istanza come avanzata nel precedente grado di giudizio.
Sennonché nella comparsa di costituzione depositata il 20.9.2013 il sig. non ON
ha impugnato e censurato le ragioni svolte dal primo giudice nell'ordinanza adottata all'udienza dell'11.11.2008 per respingere l'istanza istruttoria, né ha mai riproposto, neppure in forma implicita, la richiesta di ammissione della prova per testimoni a mezzo dei sigg. e Controparte_2
trascrivendo i capitoli di prova. Controparte_3
In secondo luogo, come già messo in evidenza, nel giudizio di primo grado il sig. ON
non ha mai disconosciuto, in maniera chiara ed inequivoca e in via tempestiva (cfr. Cass.
[...]
Sez. 2, Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018: “Il disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.
e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione”; v. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.19850 del 18/07/2024), la conformità all'originale della copia del contratto di affitto del 2.1.2003 prodotta in giudizio dal , Parte_1 sicchè, in ossequio al disposto dell'art.2719 c.c., a detta copia deve riconoscersi la stessa efficacia probatoria della scrittura originale.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche ove si acceda all'indirizzo di pensiero (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 12598 del 16/10/2001) a tenore del quale, ove si contesti l'autenticità di un atto che non è attribuito alla parte contro la quale è prodotto, ma alla stessa parte che intende avvalersene, non è necessario attivare la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., ma è sufficiente fare applicazione dell'art. 2719 c.c., secondo il quale le copie fotografiche, cui sono parificate quelle fotostatiche, hanno lo stesso valore degli originali quando la loro conformità ai medesimi non è espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale sono prodotte. Ed invero, nel caso di specie è difettato comunque, da parte del sig. ON
, l'espresso disconoscimento, ai sensi dell'art.2719 c.c., della copia del contratto di affitto
[...]
del 2.1.2003 prodotta in giudizio dal . Parte_1
Né rileva la circostanza che, in un diverso contesto, fuori dal presente processo, i sigg. CP_2
e abbiano negato di avere mai stipulato con il il
[...] Controparte_3 Parte_1
contratto di affitto in questione. Posto che il contratto di affitto del 2.1.2003 è atto negoziale che ha visto come parti contraenti i sigg. e da un lato, ed il sig. Controparte_2 Controparte_3
pag. 10 , dall'altro, ed al quale è rimasto estraneo il sig. e rilevato che i Parte_1 ON
sigg. e non sono parti del presente giudizio, il Controparte_2 Controparte_3
disconoscimento "stragiudiziale" della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata non autenticata non è sufficiente a privarla dei suoi effetti, in quanto al di fuori del processo civile le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono applicabili e conta esclusivamente il dato oggettivo dell'autenticità o apocrifia della firma (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27439 del
23/10/2024). Ed invero, al di fuori del processo civile, non è sufficiente che chi abbia eventualmente sottoscritto un atto negoziale abdicativo di talune facoltà giuridiche a vantaggio di una parte del processo (nella specie: il trasferimento della detenzione del fondo ad opera dei sigg.
e in favore del ) dichiari semplicemente, in Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
via stragiudiziale, al contraddittore di quella parte del processo di disconoscere la propria sottoscrizione per privare il documento effettivamente sottoscritto del suo valore giuridico, in tal modo ottenendo un effetto a sé favorevole e svantaggioso per quella parte del processo, come invece potrebbe avvenire - a determinate condizioni - nel corso di un processo civile, in caso di produzione di una scrittura privata contro il soggetto che l'ha sottoscritta. Al di fuori del processo, le disposizioni di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c. (che sono certamente disposizioni processuali, appunto) ovviamente non operano e, quindi, per stabilire se una dichiarazione negoziale (che appare) sottoscritta sia valida ed efficace, conta esclusivamente il dato oggettivo, e cioè se la relativa sottoscrizione sia autentica o meno: il che significa che non è configurabile un semplice
"disconoscimento stragiudiziale" del suo autore (specie se diretto a soggetto diverso da quello che in base a tale scrittura acquista un diritto) per privare una siffatta dichiarazione dei suoi effetti
(come avviene nel processo), ma occorre, al limite, un accertamento oggettivo.
Orbene, ribadito che il contratto di affitto del 2.1.2003 è atto negoziale che ha visto come parti contraenti i sigg. e da un lato, ed il sig. , Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 dall'altro, e che l'atto negoziale medesimo è stato prodotto in copia dal , occorre Parte_1
affrontare la questione relativa alle modalità con le quali la parte contro la quale viene prodotta in giudizio una scrittura privata formata da un terzo, rilevante ai fini della decisione della causa, debba contestarne l'autenticità o la genuinità e, in particolare, la questione relativa alla ammissibilità della querela di falso nel caso in discorso.
La parte contro cui una tale scrittura sia prodotta in giudizio, infatti, potrebbe dedurre che le dichiarazioni in essa contenute non provengano dal soggetto che ne appare il sottoscrittore, in quanto la sottoscrizione è apocrifa, oppure che, ferma restando la genuinità della sottoscrizione, le dichiarazioni siano state apposte da terzi dopo la formazione della scrittura e, dunque, non provengano dal sottoscrittore del documento.
pag. 11 Nel caso di specie, il sig. nella citazione introduttiva ha contestato la ON
esistenza del contratto di affitto del terreno stipulato il 2.1.2003 dai coniugi e Controparte_2
proprietari del fondo, con il , ma, una volta prodotto in copia Controparte_3 Parte_1
dal convenuto il contratto in questione, si è limitato a richiedere l'ammissione di prova testimoniale a mezzo dei sigg. e affinché costoro confermassero che Controparte_2 Controparte_3
nessun contratto di affitto del terreno essi avessero mai stipulato con il . Parte_1
Con le esposte modalità, pertanto, il sig. ha di fatto dedotto che i contenuti ON
del contratto di affitto del 2.1.2003 non provengano dai coniugi e Controparte_2 CP_3
che ne appaiono i sottoscrittori, in quanto le sottoscrizioni dei coniugi sono apocrife.
[...]
In linea generale la giurisprudenza di legittimità reputa che le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite possano essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche, il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (cfr. Cass. sez. III, 10 giugno 2022, n. 18841).
L'attenuazione degli oneri di disconoscimento e di impugnazione (di falso) della parte contro cui viene prodotta la scrittura proveniente da un terzo viene, dunque, correlata al valore di prova atipica della stessa: essendo quest'ultima valutabile semplicemente come un indizio a carico della parte contro cui la scrittura viene prodotta, quest'ultima non può ritenersi gravata di oneri processuali così formali e solenni, come il disconoscimento della sottoscrizione o la proposizione di una querela di falso.
A tale regime processuale semplificato si sottraggono, tuttavia, le scritture che, pur provenienti da terzi, abbiano per natura una incidenza sostanziale e processuale “intrinsecamente elevata”, tale da rendere necessario, al fine di contestarne l'autenticità, l'esperimento della querela di falso.
La Corte di Cassazione (v. Cass.Sez. Un., Sentenza n. 15169 del 23/06/2010; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 35649 del 05/12/2022) ha affermato che la querela di falso è ammissibile contro la scrittura proveniente dal terzo, qualora la stessa abbia un intrinseco dato di attendibilità, come nel caso in cui il soggetto che l'ha materialmente formata sia legato alla parte contro la quale è prodotta da un particolare rapporto. In tale genus rientrano le ipotesi in cui il terzo, che avrebbe formato la scrittura privata, non è un soggetto che non ha una connessione diretta con la fattispecie;
di conseguenza, se in senso processuale può parlarsi di terzo estraneo alla lite, altrettanto non può dirsi sul piano sostanziale in ragione della qualifica spettante al soggetto che avrebbe formato l'atto. E ciò comporta che la contestazione della scrittura privata debba avvenire mediante la proposizione di pag. 12 querela di falso, potendosi ravvisare in essa quella particolare valenza intrinseca che si è ritenuta tale da meritare una diversa e più rigorosa disciplina.
Calando gli illustrati principi nella fattispecie in esame, non può revocarsi in dubbio che, in riferimento al contratto di affitto del 2.1.2003 stipulato con il , i sigg. Parte_1 Controparte_2
e danti causa di per avere a questi trasferito la Controparte_3 ON
proprietà del terreno con atto pubblico del 10.2.2005, pur dovendosi considerare terzi estranei alla presente lite in senso processuale, siano comunque legati da un particolare rapporto alla parte
( ) contro la quale il contratto di affitto è stato prodotto, sicché la ON
contestazione della scrittura privata in questione da parte del sarebbe ON
dovuta avvenire mediante la proposizione di querela di falso.
Ma l'attore in primo grado non ha mai proposto nessuna querela di falso.
*
2.1.4 Ove anche non si accedesse all'esposta conclusione e si ritenesse che la contestazione, ad opera del , dell'autenticità o della genuinità del contratto di affitto – vale a ON
dire, della scrittura privata formata dai terzi e - non Controparte_2 Controparte_3
necessitasse del disconoscimento formale della sottoscrizione dei terzi e della proposizione della querela di falso non esplicando la detta scrittura privata per sua natura una incidenza sostanziale e processuale “intrinsecamente elevata”, comunque sarebbe agevole replicare che nell'incarto processuale si rinvengono elementi probatori sufficienti a riscontrare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai terzi e in calce al contratto di Controparte_2 Controparte_3
affitto stipulato il 2.1.2003 con il . Parte_1
Infatti, nella memoria ex art.184 c.p.c. depositata il 13.6.2008 nel giudizio di primo grado il Pt_1
ha allegato che nel distinto giudizio n.815/2015 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di
[...]
Matera i sigg. e avevano dato atto di avere presentato una Controparte_2 Controparte_3
querela penale contro lo stesso al fine di fare accertare il delitto di falso consumato Parte_1
attraverso le sottoscrizioni apocrife dei predetti coniugi apposte in calce al contratto di affitto datato il 2.1.2003. Nella memoria ex art.184 c.p.c. il convenuto ha rappresentato che il procedimento penale a suo carico scaturito dalla menzionata denuncia-querela è stato definito con richiesta di archiviazione formulata dal P.M. presso il Tribunale di Matera sulla base degli esiti di una perizia grafologica che aveva accertato la autenticità delle firme a nome e Controparte_2 CP_3 tracciate a margine ed in calce alla scrittura privata “contratto di fitto” datata 2.1.2003.
[...]
Risulta dall'incarto processuale che alla memoria ex art.184 c.p.c. depositata il 13.6.2008 il Pt_1
abbia allegato copia di gran parte degli atti di indagine preliminare riferiti al procedimento
[...]
penale a suo carico scaturito dalla denuncia-querela sporta dai sigg. e Controparte_2 CP_3
pag. 13 atti tra i quali figurano il verbale di consegna ai C.C. della Stazione di Pisticci in CP_3 data 3.10.2006 dell'originale della scrittura privata “contratto di fitto” datata 2.1.2003, la relazione di consulenza grafico-grafologica redatta dalla D.ssa su incarico del P.M. e la Persona_3
richiesta di archiviazione in data 14.6.2007 inoltrata dal P.M. al G.i.p. presso il Tribunale di Matera.
Orbene, è stato autorevolmente sostenuto che il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass.civ.sez.3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019). Ne consegue che anche una consulenza tecnica disposta nell'ambito delle indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, possa essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato.
In applicazione degli enunciati principi, possono a ragione essere valorizzate in questa sede – sia pure in termini di indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio – le conclusioni rassegnate dalla D.ssa nella relazione di consulenza grafico-grafologica redatta su Persona_3
incarico del P.M.
Ebbene, nell'elaborato peritale la D.ssa ha dato puntuale contezza delle indagini Persona_3 tecniche esperite e delle ragioni che l'hanno condotta alla formulazione delle seguenti conclusioni:
“Le firme a nome e tracciate a margine ed in calce alla Controparte_2 CP_3 CP_3
scrittura privata contratto di fitto datata 2.1.2003 sono autografe. È escluso, pertanto, che il signor
sia stato l'autore di alcuna di esse”. Parte_1
Pertanto, la considerazione degli esposti esiti peritali, non disgiunta dal rilievo della mancata espressa contestazione nel presente giudizio, da parte del , delle risultanze ON
della documentazione relativa al predetto procedimento penale scaturito a carico del Parte_1
dalla denuncia-querela sporta dai sigg. e e, segnatamente, Controparte_2 Controparte_3
degli accertamenti operati dalla nonché dalla valorizzazione delle circostanze Parte_5
già in precedenza evidenziate a supporto del riconoscimento di efficacia probatoria al documento
“contratto di fitto” come prodotto in giudizio dal , induce a concludere senz'altro per la Parte_1 piena ed incontrovertibile dimostrazione dell'avvenuta effettiva stipulazione in data 2.1.2003 tra e da un lato, e , dall'altro, di un contratto di Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
pag. 14 affitto di fondo rustico avente ad oggetto proprio il terreno conteso nel presente giudizio.
*
2.1.5 Nessuna concreta ricaduta sulla decisione del proposto gravame può derivare dalla intervenuta definizione del distinto giudizio iscritto al n.815/2005 R.G. promosso da dinanzi al Parte_1
Tribunale di Matera nei confronti di , nel quale sono stati chiamati in causa i ON
sigg. e Controparte_2 Controparte_3
Il giudizio in discorso, come documentato dallo stesso appellante, è stato definito in primo grado dal Tribunale di Matera con sentenza n.1002/2015 pubblicata il 28.10.2015 e successivamente impugnata dallo stesso dinanzi alla Corte di Appello di Potenza, la quale con sentenza Parte_1
n.808/2021 pubblicata il 22.12.2021 ha respinto il gravame.
La pronuncia della Corte di Appello di Potenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione su iniziativa sempre del ed il giudizio di legittimità, dopo che il Consigliere delegato Parte_1
della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con atto del 14.11.2023 reso ai sensi dell'art.380 bis c.p.c. ha proposto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, è stato definito in data 16.1.2024 dal Presidente della medesima Sezione Civile con decreto ex art.391 c.p.c. con il quale, attesa l'inerzia del ricorrente protrattasi per il termine di legge decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio formulata dal Consigliere delegato, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Pertanto, deve considerarsi divenuta irrevocabile la pronuncia n.1002/2015 del Tribunale di Matera pubblicata il 28.10.2015, con la quale le domande proposte da sono state tutte Parte_1
integralmente rigettate.
Dai contenuti della sentenza n.1002/2015 si evince che il aveva evocato in giudizio il Parte_1 sig. “per sentir accertare e dichiarare nulla e/o inefficace e/o comunque ON
realizzata in violazione del diritto di prelazione la vendita effettuata da parte di e Controparte_2
in favore di , con atto per notaio Controparte_3 ON Persona_4
di Matera del 10.2.2005, avente ad oggetto il terreno agricolo sito in località Carpaneta, nel
Comune di Garaguso, meglio individuato in citazione, con conseguente sostituzione del al Pt_1
nell'acquisto, ovvero dichiarazione di trasferimento della proprietà del fondo de quo in Per_1 favore dell'attore”.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale di Matera ha spiegato che l'accertamento della titolarità in capo al del diritto di prelazione ex art.8 co.1 della legge n.590/1965 Parte_1 presupponeva che l'attore avesse dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive indicate dalla norma per la configurabilità del diritto di prelazione agraria e per l'utile pag. 15 esercizio del diritto di riscatto, dimostrazione che il non aveva offerto con riguardo Parte_1
specifico: a) alla composizione del proprio nucleo familiare a cui rapportare il calcolo relativo alla forza lavorativa da impiegare nella coltivazione dei fondi;
b) all'estensione complessiva della sua proprietà immobiliare;
c) alla eventuale intervenuta vendita o meno di proprietà fondiarie nel biennio precedente.
Da tanto consegue che debba considerarsi ormai incontrovertibilmente accertato che il Parte_1
non sia titolare di nessun diritto di prelazione agraria prevalente su quello vantato da ON
, in qualità di proprietario del fondo confinante con quello appartenente ai sigg.
[...] CP_2
e e da costoro trasferito al con l'atto pubblico di
[...] Controparte_3 Per_1
compravendita per notaio di Matera del 10.2.2005. Persona_4
Pervenuti a tale conclusione, tuttavia, ha ben ragione l'appellante di dolersi che nel presente giudizio il Tribunale di Matera abbia del tutto trascurato la circostanza che, benchè mai divenuto titolare del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa e neppure risultato titolare di alcun diritto di prelazione agraria prevalente su quello vantato da , il ON Parte_1
detenesse comunque legittimamente il fondo in questione in virtù del titolo negoziale costituito dal contratto di affitto stipulato il 2.1.2003 con i sigg. e Controparte_2 Controparte_3
contratto di cui in precedenza è stata acclarata (in verità, già dal Tribunale di Matera con la sentenza impugnata) la effettiva sussistenza e la piena validità.
Pertanto, è frutto di evidente contraddizione, da parte del primo giudice, assumere dapprima l'esistenza nell'incarto processuale della prova di un contratto di affitto del terreno stipulato il
2.1.2003 tra il ed i coniugi – contratto avente decorrenza Parte_1 CP_2 CP_3
immediata e risalenza iniziale di oltre due anni precedente l'alienazione del fondo al ON
, e successivamente sostenere che il non vantasse nessun valido titolo di
[...] Parte_1
godimento del terreno opponibile al provvedendo quindi a pronunciare la condanna dello Per_1 stesso all'immediato rilascio dell'immobile sul presupposto che questi, in quanto privo di Pt_1
titolo idoneo a legittimare la detenzione del fondo, fosse un occupante abusivo del bene.
A diversa conclusione non può indurre la circostanza, oltremodo valorizzata dalla difesa di
[...]
, che, dopo la conclusione in data 2.1.2003 del contratto di affitto, tra le medesime ON parti contraenti (coniugi – da un lato, e , dall'altro) sia stato CP_2 CP_3 Parte_1
perfezionato in data 22.12.2003 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il medesimo fondo, contratto quest'ultimo mai seguito dal contratto definitivo. Ed invero, con riguardo al contratto preliminare di compravendita a seguito del quale, nelle more della stipula del contratto definitivo, il promittente acquirente consegue la disponibilità materiale del bene, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “nella promessa di vendita, quando viene
pag. 16 convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza una anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, di talché la relazione con il bene, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem”, ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.” (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 7930/2008; Cass. Civ. sez. 2, sent. n.
25034/2015; da ultimo, Cass. Civ. sez. 2, sent. n. 5211/2016). In altri termini, la concessione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente fa sorgere solo una mera detenzione che, ancorché qualificata, non può costituire valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in cui consiste, ex art. 1140 c.c., il vero e proprio possesso.
Nel caso di specie, con la stipulazione in data 22.12.2003 del contratto preliminare di compravendita il , il quale già deteneva il fondo in virtù del precedente contratto di Parte_1
affitto del 2.1.2003, ha conseguito un ulteriore titolo legittimante la detenzione dell'immobile, senza tuttavia che questo si sostituisse a quello già in essere. Di conseguenza, la mancata avvenuta conclusione fra le parti del contratto definitivo di compravendita e la stipulazione in data 10.2.2005 tra i sigg. e ed il dell'atto Controparte_2 Controparte_3 ON
pubblico di compravendita per notaio di Matera sono valsi a far venir meno Persona_4
soltanto il titolo legittimo di detenzione del fondo fondato sul contratto preliminare di compravendita del 22.12.2003, non anche quello ancorato al contratto di affitto del 2.1.2003.
Neppure ha rilievo la circostanza – mai allegata od eccepita in primo grado o in grado di appello prima del deposito in data 20.5.2024 delle note di trattazione scritta a cura della difesa degli eredi del – che non sia stata dal offerta la prova della registrazione ON Parte_1
presso la competente Agenzia delle Entrate del contratto di affitto del 2.1.2003. Si tratta all'evidenza, da un lato, di eccezione nuova tardivamente formulata e come tale soggiacente al divieto ex art.345 co.3 c.p.c. e, dall'altro, di eccezione comunque infondata giacché il contratto di affitto è stato concluso prima che entrasse a far parte dell'ordinamento giuridico l'art. 1, comma
346, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), a tenore del quale il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, è nullo ove non registrato nei termini di legge.
A tanto si aggiunga che per giurisprudenza di legittimità consolidata l'art.1 co.346 cit. non si applica ai contratti di affitto a coltivatore diretto aventi ad oggetto terreni e fabbricati rurali, pur se soggetti all'obbligo della registrazione, contratti questi ultimi che sono validi e hanno effetto riguardo ai terzi, a prescindere dall'adempimento dell'obbligo fiscale, anche se verbali e non pag. 17 trascritti, ai sensi dell'art. 41 l. n. 203 del 1982 (cfr. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.6408 del
06/03/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17424 del 28/06/2019).
***
3.0 In conclusione, l'appello proposto da è fondato e, di conseguenza, in parziale Parte_1
riforma della sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata il 30.4.2013, va rigettata la domanda proposta da ON
con atto di citazione notificato il 2.7.2005 ed intesa ad ottenere la condanna di al Parte_1
rilascio immediato del terreno sito in agro di Garaguso, alla C.da Parata, e distinto in catasto al foglio 6, p.lle nn. 195, 201 e 202, ed al foglio 18, p.lle nn. 17, 18 e 271.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto da , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed Parte_1
in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav.,
30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010
n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata integrale infondatezza della pretesa azionata in primo grado da , le spese processuali relative ad ON
entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo dei sigg. Controparte_1 [...]
e tutti in qualità di eredi di . Parte_2 Parte_3 Parte_4 ON
In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna in solido dei sigg. Controparte_1 Parte_2
e tutti in qualità di eredi di , al Parte_3 Parte_4 ON
pag. 18 pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al giudizio di primo grado Parte_1
nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 3, Ordinanza n.19989 del 13 luglio 2021, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi
D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di nel giudizio di primo Parte_1
grado e nel presente giudizio di impugnazione, da considerarsi unitariamente in quanto le prestazioni professionali medesime si sono esaurite in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa
(valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) ed applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata il 30.4.2013, proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
l'11.7.2013 nei confronti di , ogni altra istanza, difesa, eccezione e ON
deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato l'11.7.2013 e, Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 dal Tribunale di
Matera in composizione monocratica e pubblicata il 30.4.2013:
a) rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato ON
il 2.7.2005 ed intesa ad ottenere la condanna di al rilascio immediato del Parte_1
terreno sito in agro di Garaguso, alla C.da Parata, e distinto in catasto al foglio 6, p.lle nn. 195, 201 e 202, ed al foglio 18, p.lle nn. 17, 18 e 271;
b) condanna in solido i sigg. Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e tutti in qualità di eredi di , al pagamento, in Parte_4 ON
favore di , delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese Parte_1
che liquida nella somma complessiva di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre pag. 19 maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Conferma nel resto la sentenza n.415/2013 emessa il 29.4.2013 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata il 30.4.2013;
- Condanna in solido i sigg. e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
tutti in qualità di eredi di , al pagamento, in favore di Parte_4 ON
, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida Parte_1 nella somma complessiva di € 10.666,00, di cui € 675,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso il giorno 17.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
pag. 20