Sentenza 7 giugno 2024
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 18 dicembre 2025
Parere definitivo 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 10026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10026 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10026/2025REG.PROV.COLL.
N. 00801/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2025, proposto da
Boxolution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaia Bitetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sviluppo Basilicata S.p.A., non costituita in giudizio;
Regione Basilicata in persona del Presidente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Dell'Aglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NC NO, AM SI, Pa.Mo. Project S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00301/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. MO NI e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Bitetti e Dell'Aglio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su un mancato finanziamento regionale in materia di sviluppo attività produttive. In particolare, a seguito di ampliamento produttivo della società appellante che opera nel campo della consulenza industriale, non venivano riconosciuti 22 mila euro circa di pareti divisorie e 10 mila euro circa di elementi illuminanti (canaline illuminanti a soffitto). Ciò in quanto la Regione Basilicata classificava tali elementi alla stregua non di arredi (ancora finanziabili) ma di opere edili (non più finanziabili).
Più in particolare, la società Boxolution s.r.l. chiedeva l’annullamento del provvedimento di Sviluppo Basilicata s.p.a. n. 7257 del 15 settembre 2023 nella parte in cui, pur ammettendo alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico regionale “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e all’innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Potenza”, di cui alla d.G.R. n. 167 del 2022, il progetto candidato dalla società ricorrente, purtuttavia riteneva alcune delle spese ivi preventivate (in particolare: pareti mobili e corpi illuminanti) non ammissibili ad agevolazione nella misura richiesta.
2. Dinanzi al TAR Basilicata deduceva in particolare la ricorrente che: i) fosse illegittima l’operata riqualificazione di parte delle spese nella Tipologia B.1, non venendo in rilievo “opere edili ed impiantistiche”, come invece ritenuto dall’amministrazione, bensì semplici “arredi”, come proposto dalla società; ii) Sviluppo Basilicata s.p.a. non avrebbe confutato in alcun modo le osservazioni esposte dalla ricorrente – in sede procedimentale – a riscontro della comunicazione degli esiti istruttori del 2 agosto 2023; iii) infine, lamentava la disparità di trattamento rispetto ad altri provvedimenti concessori, adottati dall’amministrazione nell’ambito del medesimo Avviso, che avrebbero ritenuto ammissibili nella Tipologia B.2 interventi analoghi a quelli candidati dalla società ricorrente.
3. Con sentenza 7 giugno 2024, n. 301, il Tribunale adito respingeva il ricorso per le seguenti ragioni: a) sia le pareti divisorie, sia le canaline illuminanti sarebbero da ricondurre alla categoria delle opere edili ed impiantistiche e non a quella degli arredi; b) le osservazioni di parte ricorrente sono state adeguatamente esaminate nella sede procedimentale; c) nessuna disparità di trattamento si sarebbe registrata rispetto ad altri richiedenti.
4. Avverso tale decisione la società Boxolution interponeva appello, affidato a due articolati motivi di gravame, nei quali sostanzialmente contestava la logica sottesa alle motivazioni della sentenza di primo grado, che aveva qualificato come relative ad “opere edili ed impiantistiche” anziché ad “arredi” le spese delle quali l’appellante aveva chiesto l’ammissione a finanziamento.
Tale valutazione sarebbe stata infatti effettuata dal giudice di prime cure “sulla scorta di una propria personale impressione, non corroborata da dati tecnici (non avendo peraltro il T.A.R. disposto Verificazione o Consulenza Tecnica), non suffragata da normativa tecnica (non essendo le motivazioni della sentenza supportate da appropriati richiami legislativi), ma, soprattutto, in difetto di una esatta valutazione degli elementi di fatto posti a base dei motivi di ricorso” (pag. 7 atto di appello introduttivo).
5. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione regionale per chiedere il rigetto del gravame.
6. Con ordinanza n. 4964 del 6 giugno 2025 veniva disposta verificazione su tale punto controverso, al fine di chiarire se, alla luce delle regole tecniche applicabili in subiecta materia , previa effettiva verifica della concreta natura dell’intervento, le spese per le quali era stato negato il finanziamento (si ripete: pareti mobili e corpi illuminanti, come da materiale fotografico inserito nella relazione tecnica in data 25 ottobre 2023 di cui all’allegato 014 della produzione documentale di parte appellante versata, in data 30 gennaio 2025, agli atti del presente giudizio di appello) afferissero alla Tipologia B.1 o alla B.2 di cui all’Avviso pubblico “Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attività produttive e delle professioni con sede operativa nella città di Potenza”, affidandone l’espletamento al Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università Statale “La Sapienza” di Roma, con facoltà di delega ad altro Docente idoneo del medesimo Ateneo.
7. Con relazione in data 5 ottobre 2025 veniva portata a termine la suddetta verificazione.
8. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
9. Tutto ciò premesso, queste le conclusioni del verificatore dopo specifico sopralluogo cui hanno preso parte anche i soggetti in questa sede costituiti: “Le pareti mobili e la porta, oggetto del preventivo Edil Center Sabia S.r.l. n. 8133/2022 devono essere qualificate come opere edilizie di partizione interna, riconducibili alla Tipologia B.1 dell’Avviso (“Opere edili ed impiantistiche”), e pertanto non ammissibili al contributo. Tali elementi, sebbene composti da moduli prefabbricati, svolgono una funzione stabile di suddivisione e conformazione degli spazi, incidendo sulla configurazione distributiva e funzionale dell’immobile, come attestato dal titolo edilizio (CILA) presentato per la legittimazione delle opere” (pagg. 12 e 13 della suddetta relazione). Ed ancora: “I corpi illuminanti oggetto del preventivo LO Light Selection di LO NN n. 36014/2022 sono da considerarsi apparecchi elettrici utilizzatori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del D.M. 37/2008, e pertanto beni/attrezzature riconducibili alla Tipologia B.2 dell’Avviso (“Macchinari, attrezzature, hardware e arredi strettamente connessi alla erogazione dei servizi/produzione di beni”). Essi risultano quindi ammissibili al contributo” (pag. 13 relazione stessa).
10. Pertanto i motivi di appello risultano solo in parte condivisibili dal momento che:
a) Le pareti divisorie, pur in vetro ed alluminio nonché scorrevoli, sono fortemente integrate con la struttura dell’ufficio. Dunque non si tratterebbe di suppellettili facilmente amovibili e ricollocabili (come qualsiasi altro arredo) in altre unità immobiliari se non attraverso specifici necessari lavori di adattamento murario. Essi sono dunque da escludere dai suddetti benefici in quanto opere edili;
b) Quanto invece alle canaline illuminanti, esse possono essere considerate alla stregua di arredi dal momento che basta “rimuoverli” dal soffitto per poi agevolmente ricollocarli in altre unità immobiliari. Non si tratta poi di forme particolari non altrimenti riadattabili. Né al riguardo convince la relazione svolta dal tecnico regionale del 23 ottobre 2025 nella parte in cui si ritiene che i corpi illuminanti sarebbero alloggiati all’interno di controsoffittature e dunque pur sempre nel contesto di “opere edili” e non di arredi (cfr. relazione versata in data 27 ottobre 2025 dalla difesa regionale), e ciò dal momento che di tali controsoffittature non vi sarebbe traccia né dalla relazione del verificatore nominato da questa sezione, né dal richiamato materiale fotografico di cui all’allegato 14 versato agli atti del giudizio in data 30 gennaio 2025 (cfr. pagg. 6 ed 8). Materiale questo non altrimenti contestato dalla appellata amministrazione regionale. Pertanto tali elementi ben possono essere considerati alla stregua di arredi, ossia come lampade, e non come opere edili.
Ne consegue da quanto detto che, proprio sulla base della verificazione svolta: le pareti divisorie sono opere edili e quindi escluse dal finanziamento regionale; le canaline illuminanti sono invece arredi e quindi da ammettere a finanziamento.
11. In conclusione il ricorso in appello è solo parzialmente da accogliere (con riguardo ossia alle sole canaline illuminanti). Ne consegue la riforma in parte qua della sentenza di primo grado e l’accoglimento parziale, ossia nei sensi e nei termini di cui sopra, dello stesso ricorso di primo grado.
12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui alla parte motiva, e per l’effetto riforma in parte qua la sentenza di primo grado con conseguente accoglimento parziale, nei medesimi termini, del ricorso di prima istanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO GI CO TI, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
MO NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO NI | AO GI CO TI |
IL SEGRETARIO