Articolo 14 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Articolo 13Articolo 15
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7 gennaio 1972
Art. 14. (Carta della montagna)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto cui Ministero dei lavori pubblici, e sentite le regioni, apprestera' entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonche' lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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