TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3417/2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Folegani Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Controparte_1 C.F._2
Lovato e Francesco Lanaro
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1. Affidamento figli.
Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con abitazione e collocazione prevalente Per_1
presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 1 di 4
2. Diritto di visita.
Il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, prelevandolo e riaccompagnandolo presso
l'abitazione materna:
- un fine settimana, ogni 15 giorni, da sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21;
Il figlio minore trascorrerà altresì con il padre:
- Metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno, ad anni alterni;
- Metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il mese di maggio.
Il padre potrà inoltre svolgere con il figlio una videochiamata di 10 minuti al lunedì, Per_1
mercoledì e al venerdì dalle ore 18.00 alle 18.10.
3. Contributo al mantenimento del figlio.
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Controparte_1
figlio minore , la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate Per_1
bancarie allo stesso già note. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) sostenute per il figlio minore saranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50% secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito conosciuto dalle parti, cui si fa espresso ed integrale rinvio.
4. Assegno unico – Erogazioni di natura assistenziale e/o previdenziale in favore dei figli – Detrazioni.
Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra nella misura del 100%. Controparte_1
Analogamente, le parti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare
e/o dei minori siano erogati debbano essere accreditati in favore della sig.ra nella Controparte_1
misura del 100%.
Ciascun genitore beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute nell'interesse dei figli.
5. Spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.8.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione Parte_1
del regime di affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio (n. Persona_2
25.2.2022) nato dalla relazione con Vista l'istanza di provvedimenti in via d'urgenza Controparte_1
veniva fissata udienza al 3.10.2024 e a seguito di istanza del 9.9.2024 disposta ex art. 473bis.15 c.p.c. che la madre consentisse al padre di eseguire videochiamate col figlio.
Si costituiva la convenuta con comparsa del 30.9.2024, contrastando le richieste attoree.
All'udienza del 3.10.2024 la causa veniva rinviata al 22.10.2024. Con ordinanza del 4.2.2025, venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e dato incarico agli SS, con termine per deposito di relazione entro il 10.5.2025, rinviandosi la causa al 20.5.2025 con concessione dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c., udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c. Con ordinanza resa ai sensi della stessa norma, osservato che le parti avevano dato atto della disponibilità a consensualizzare la causa, veniva fissata l'udienza del 28.5.2025. A detta udienza il Giudice articolava proposta conciliativa, rinviando al
10.6.2025 per verificare la disponibilità delle parti. Queste chiedevano quindi trattarsi ex art. 127ter
c.p.c. l'udienza, dando atto del raggiungimento di un accordo e depositavano quindi il 10.6.2025, precisando conclusioni congiunte, con rinuncia al termine per il deposito di note conclusive.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, trasmettendosi gli atti al PM, che rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta – vista anche la favorevole relazione dei SS in data 16.5.2025 sul regime provvisorio - all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3417/2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Folegani Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Controparte_1 C.F._2
Lovato e Francesco Lanaro
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1. Affidamento figli.
Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con abitazione e collocazione prevalente Per_1
presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
pagina 1 di 4
2. Diritto di visita.
Il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, prelevandolo e riaccompagnandolo presso
l'abitazione materna:
- un fine settimana, ogni 15 giorni, da sabato mattina alle ore 10 fino alla domenica sera alle ore 21;
Il figlio minore trascorrerà altresì con il padre:
- Metà delle vacanze Natalizie, un anno compreso il giorno di Natale ed un anno il giorno di
Capodanno, ad anni alterni;
- Metà delle vacanze Pasquali, un anno compreso il giorno di Pasqua ed un anno il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare con la madre entro il mese di maggio.
Il padre potrà inoltre svolgere con il figlio una videochiamata di 10 minuti al lunedì, Per_1
mercoledì e al venerdì dalle ore 18.00 alle 18.10.
3. Contributo al mantenimento del figlio.
Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_1 Controparte_1
figlio minore , la somma mensile di euro 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate Per_1
bancarie allo stesso già note. Detto assegno verrà adeguato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive o di altra natura) sostenute per il figlio minore saranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50% secondo i criteri di individuazione e le modalità indicate nel “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” predisposto dal Tribunale adito conosciuto dalle parti, cui si fa espresso ed integrale rinvio.
4. Assegno unico – Erogazioni di natura assistenziale e/o previdenziale in favore dei figli – Detrazioni.
Le parti convengono che l'assegno unico e universale sia richiesto e comunque vada a vantaggio della sig.ra nella misura del 100%. Controparte_1
Analogamente, le parti convengono che qualsiasi prestazione economica di natura pubblica, comunque denominata, o comunque qualsiasi erogazione a titolo di sostegno alle esigenze del nucleo familiare
e/o dei minori siano erogati debbano essere accreditati in favore della sig.ra nella Controparte_1
misura del 100%.
Ciascun genitore beneficerà al 50% delle detrazioni fiscali spettanti per le spese sostenute nell'interesse dei figli.
5. Spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso pagina 2 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 7.8.2024 ha adito l'intestato ufficio chiedendo la regolamentazione Parte_1
del regime di affido, collocamento, visite e mantenimento del figlio (n. Persona_2
25.2.2022) nato dalla relazione con Vista l'istanza di provvedimenti in via d'urgenza Controparte_1
veniva fissata udienza al 3.10.2024 e a seguito di istanza del 9.9.2024 disposta ex art. 473bis.15 c.p.c. che la madre consentisse al padre di eseguire videochiamate col figlio.
Si costituiva la convenuta con comparsa del 30.9.2024, contrastando le richieste attoree.
All'udienza del 3.10.2024 la causa veniva rinviata al 22.10.2024. Con ordinanza del 4.2.2025, venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e dato incarico agli SS, con termine per deposito di relazione entro il 10.5.2025, rinviandosi la causa al 20.5.2025 con concessione dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c., udienza sostituita ex art. 127ter c.p.c. Con ordinanza resa ai sensi della stessa norma, osservato che le parti avevano dato atto della disponibilità a consensualizzare la causa, veniva fissata l'udienza del 28.5.2025. A detta udienza il Giudice articolava proposta conciliativa, rinviando al
10.6.2025 per verificare la disponibilità delle parti. Queste chiedevano quindi trattarsi ex art. 127ter
c.p.c. l'udienza, dando atto del raggiungimento di un accordo e depositavano quindi il 10.6.2025, precisando conclusioni congiunte, con rinuncia al termine per il deposito di note conclusive.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione, trasmettendosi gli atti al PM, che rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta – vista anche la favorevole relazione dei SS in data 16.5.2025 sul regime provvisorio - all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e alle altre condizioni concordate.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero
i) dispone che il regime di affidamento/mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 3 di 4 Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4