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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1188/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1188 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Benedetta Pt_1
Palombo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Chiodetti come CP_1 da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10226/2022, pubblicata in data 30/11/2022 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 10.6.2022 , premesso di aver lavorato alle CP_1 dipendenze dell' dal 23.03.1982 al 28.02.2022 con inquadramento Pt_1 dal 01.03.2016 nel profilo professionale di assistente tecnico, posizione economica ed organizzativa B1, del CCNL Personale non Dirigente Pt_1 assumeva di aver espletato dal giugno 2017 al dicembre 2018 mansioni riconducibili al superiore livello A1 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Riconoscere che il geom. in qualità di direttore operativo CP_1 assegnato contestualmente a diversi uffici di direzione lavori dei relativi cantieri ha ininterrottamente svolto mansioni di tecnico specializzato dal 19 giugno 2017 al 31 dicembre 2018
B) Riconoscere, conseguentemente, il diritto del geometra ad essere inquadrato, CP_1 ex art. 2103 c.c., nel profilo professionale di tecnico specializzato, posizione economica ed organizzativa A1 dal sesto mese successivo al 19 giugno 2017 e, dunque, dal 19 dicembre 2017
C) Condannare, per l'effetto, l' (…) a corrispondere al ricorrente tutte Parte_1 le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio analitico allegato che forma parte integrante del presente ricorso, per un ammontare di Euro 35.387,87 (trentacinquemilatrecentoottantasette//87) o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in primo grado l' assumendo che, sebbene il Pt_1 ricorrente fosse stato formalmente incaricato, non aveva di fatto espletato le mansioni di Direttore Operativo o di Responsabile Operativo, avendo al più espletato compiti di Ispettore di Cantiere riconducibili al livello di inquadramento rivestito. Chiedeva pertanto, previa ammissione della prova testimoniale, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello A1 dal 19.12.2017, condannando l' alla corresponsione delle Pt_1 3
differenze retributive pari ad € 35.387,87 oltre accessori e condannava l' Pt_1 al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Nella parte motiva della sentenza impugnata si legge: “Il geom. ha CP_2 infatti prodotto in giudizio documentazione ufficiale proveniente dall' e da questa Pt_1 non contestata, (…) in particolar modo i verbali di collaudo, tutti sottoscritti dal ricorrente nella sua qualità di direttore operativo dimostrano inequivocabilmente che le attività svolte dal ricorrente si sono susseguite senza soluzione di continuità per tutto il periodo rivendicato ossia dal 19.06.2017 al dicembre 2018. Oltre a ciò, contrariamente a quanto asserito dall' tali documenti dimostrano altresì l'assunzione di responsabilità da parte del Pt_1 ricorrente dei compiti a lui assegnati in qualità di direttore operativo. Non vi è, infatti, ragione per dubitare della veridicità dei predetti verbali dai quali risulta che il ricorrente ha svolto tutti i compiti previsti per l'incarico di direttore operativo dei lavori di volta in volta affidati, così come descritti dall'art.101, co. 4 D.lgs. 50/2016. (…) Nel caso in esame l' ha ammesso che il ricorrente ha svolto le mansioni di direttore operativo solo per il Pt_1 primo incarico. Per gli altri incarichi, secondo la testi dell non le avrebbe svolte non Pt_1 ostante gli incarichi formali. Tuttavia le difese dell sono contraddette dai documenti Pt_1 prodotti in giudizio (doc. 3 e 4 di parte ricorrente) dai quali risulta dai verbali di collaudo che il ricorrente ha volto i compiti di direttore operativo anche con riferimento al 2° incarico) assumendosene la relativa responsabilità. Tra le mansioni del direttore operativo rientra infatti anche l'assistenza al collaudo delle opere. A meno di non voler ritenere la falsità dei verbali di collaudo deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha svolto i compiti di direttore operativo anche con riferimento ai lavori di cui al secondo ordine di servizio ossia per un periodo continuativo superiore al semestre con conseguente diritto all'inquadramento superiore”.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 articolando un unico motivo di gravame con cui ha dedotto l'erroneità della decisione per mancata ammissione della prova orale, richiesta da entrambe le parti, sull'effettivo espletamento dei compiti formalmente affidati al CP_1 nonché per carenza di motivazione sul punto. Sostiene l'appellante di non aver mai contestato la veridicità e l'autenticità degli ordini di servizio, ma di aver eccepito e chiesto di dimostrare mediante prova testimoniale che il , CP_1 sebbene nominato formalmente a svolgere le mansioni proprie del Direttore Operativo nei cantieri indicati, avesse effettivamente ricoperto tale funzione solo nel primo di essi, esercitando così le mansioni corrispondenti al livello 4
rivendicato per un periodo inferiore ai sei mesi necessari alla maturazione del superiore inquadramento. Ha concluso chiedendo, previa ammissione della prova testimoniale, il rigetto delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto CP_1
o, in subordine, chiedendo l'ammissione della prova sulle circostanze dedotte e con i testi indicati nell'originario ricorso introduttivo.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'azione del lavoratore, finalizzata al riconoscimento del superiore inquadramento (da B1 tecnico specializzato ad A1 del CCNL Personale
ANAS per il periodo dal 19.06.2017 al dicembre 2018) per aver svolto i compiti del Direttore Operativo dei lavori, si fonda sulla prova documentale della nomina come Direttore Operativo e della effettiva partecipazione del alle operazioni di collaudo. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo il aveva dedotto: CP_1
di essere stato dipendente dell' presso il Compartimento della Pt_1
Viabilità per la Calabria, dal 23.03.1982 al 28.02.2022, formalmente inquadrato a decorrere dal 1.3.2016 nel profilo professionale di assistente tecnico, posizione economica ed organizzativa B del CCNL del personale non dirigente Pt_1
che dal 19.6.2017 al dicembre 2018 aveva svolto, continuativamente e contemporaneamente su diversi cantieri, funzioni di direttore operativo, mansioni proprie ed esclusive del profilo di tecnico specializzato, posizione economico ed organizzativa A1 del CCNL Anas.
E' documentato che con nota prot. CDG 0314685-I del 19.06.2017 il
è stato nominato “direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della CP_1
Direzione Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile relativi alla SS n° 107 “Silana-Crotonese”, per un importo di € 868.898,52. Lavori, consegnati il 14.07.2017, ultimati il 18.10.2017 con contabilizzazione dello stato finale effettuata il 25.01.2018 (doc. 1 fasc. ric. Tribunale). 5
Con nota prot. CDG 0518528-I del 16.10.2017 il è stato nominato CP_1
“direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della Direzione Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del corpo stradale interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico relativi alla SS n° 481 “Della Valle del
Ferro”, per un importo di € 502.000,00. Lavori consegnati il 30.01.2018, ultimati l'11.10.2018, come da certificazione del 17.10.2018 (doc. 2 fasc. ric.
Tribunale). Il 28.06.2018 veniva effettuata la prima visita di collaudo in fase di esecuzione dei lavori, cui presenziava il e nel relativo verbale vi è una CP_1 dettagliata relazione delle attività svolte (doc.3 fasc. ric. Tribunale). Il 07.11.2018 veniva effettuata l'ultima visita di collaudo e nel dettagliato verbale contenente la redazione delle attività svolte risulta anche in questo caso la presenza del . CP_1
Con nota prot. CDG 0289430-I del 31.05.2018 il è stato nominato CP_1
“direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della Direzione Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento della SS 106 Radd, per l'importo di € 825.000,00 (doc.5 fasc. ric.
Tribunale).
Con successiva con nota prot. CDG 0562365-I del 24.10.2018 il ricorrente è stato poi nominato “direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della Direzione Lavori di manutenzione ordinaria edile e impianti immobili area compartimentale Calabria, per l'importo di € 39.795,52 (doc.6 fasc. ric.
Tribunale).
E' incontestato che le nomine a direttore operativo sono state effettuate ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016 Codice degli Appalti, nella precedente formulazione.
Tale documentazione consente di ritenere dimostrato lo svolgimento dei compiti di direttore operativo quantomeno per i primi due incarichi. Invero è incontestato l'espletamento dell'incarico di direttore operativo per il primo incarico mentre per il secondo (dal 16.10.2017 al 11.10.2018) risulta la presenza del nella predetta qualità dai verbali di primo, secondo ed CP_1 ultimo collaudo.
L'appellante non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale secondo cui fra le mansioni di direttore operativo rientra anche l'assistenza al 6
collaudo delle opere, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, talché deve ritenersi documentato l'espletamento delle mansioni di direttore operativo anche per il secondo incarico, avendo il CP_2 partecipato alle operazioni di collaudo. Tenuto conto di tale secondo incarico, il risulta aver espletato l'attività di direttore operativo per un periodo CP_1 indubbiamente superiore al semestre, con conseguente irrilevanza dell'attività svolta nei rimanenti incarichi.
Si consideri che la documentazione prodotta è stata formata e proviene dall'appellante, società con evidenza pubblica e sotto il controllo e la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito di procedure ufficiali. Nei documenti sopra citati viene indicato e sottoscrive CP_1 gli atti come Direttore Operativo, mentre altri soggetti sono indicati e firmano per la diversa figura di “Ispettore di cantiere”. Tutti i componenti della Commissione lavori di Direzione e Controllo dei cantieri risultano da documentazione ufficiale, attestante quanto effettuato dall nella Pt_1 gestione delle opere di manutenzione.
La prova testimoniale richiesta non potrebbe andar contro documenti ufficiali di nomina, collaudi e verbali, a meno che non si tratti di falsi come paventato dallo stesso Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata.
Le considerazioni sopra risultano assorbenti dell'ulteriore questione sulla mancata motivazione della sentenza in questa sede impugnata.
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), con attribuzione al procuratore antistatario.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA NT
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1188/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1188 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Benedetta Pt_1
Palombo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Chiodetti come CP_1 da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10226/2022, pubblicata in data 30/11/2022 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 10.6.2022 , premesso di aver lavorato alle CP_1 dipendenze dell' dal 23.03.1982 al 28.02.2022 con inquadramento Pt_1 dal 01.03.2016 nel profilo professionale di assistente tecnico, posizione economica ed organizzativa B1, del CCNL Personale non Dirigente Pt_1 assumeva di aver espletato dal giugno 2017 al dicembre 2018 mansioni riconducibili al superiore livello A1 e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Riconoscere che il geom. in qualità di direttore operativo CP_1 assegnato contestualmente a diversi uffici di direzione lavori dei relativi cantieri ha ininterrottamente svolto mansioni di tecnico specializzato dal 19 giugno 2017 al 31 dicembre 2018
B) Riconoscere, conseguentemente, il diritto del geometra ad essere inquadrato, CP_1 ex art. 2103 c.c., nel profilo professionale di tecnico specializzato, posizione economica ed organizzativa A1 dal sesto mese successivo al 19 giugno 2017 e, dunque, dal 19 dicembre 2017
C) Condannare, per l'effetto, l' (…) a corrispondere al ricorrente tutte Parte_1 le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio analitico allegato che forma parte integrante del presente ricorso, per un ammontare di Euro 35.387,87 (trentacinquemilatrecentoottantasette//87) o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in primo grado l' assumendo che, sebbene il Pt_1 ricorrente fosse stato formalmente incaricato, non aveva di fatto espletato le mansioni di Direttore Operativo o di Responsabile Operativo, avendo al più espletato compiti di Ispettore di Cantiere riconducibili al livello di inquadramento rivestito. Chiedeva pertanto, previa ammissione della prova testimoniale, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, in accoglimento del ricorso, riconosceva il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nel livello A1 dal 19.12.2017, condannando l' alla corresponsione delle Pt_1 3
differenze retributive pari ad € 35.387,87 oltre accessori e condannava l' Pt_1 al pagamento delle spese processuali, da distrarsi.
Nella parte motiva della sentenza impugnata si legge: “Il geom. ha CP_2 infatti prodotto in giudizio documentazione ufficiale proveniente dall' e da questa Pt_1 non contestata, (…) in particolar modo i verbali di collaudo, tutti sottoscritti dal ricorrente nella sua qualità di direttore operativo dimostrano inequivocabilmente che le attività svolte dal ricorrente si sono susseguite senza soluzione di continuità per tutto il periodo rivendicato ossia dal 19.06.2017 al dicembre 2018. Oltre a ciò, contrariamente a quanto asserito dall' tali documenti dimostrano altresì l'assunzione di responsabilità da parte del Pt_1 ricorrente dei compiti a lui assegnati in qualità di direttore operativo. Non vi è, infatti, ragione per dubitare della veridicità dei predetti verbali dai quali risulta che il ricorrente ha svolto tutti i compiti previsti per l'incarico di direttore operativo dei lavori di volta in volta affidati, così come descritti dall'art.101, co. 4 D.lgs. 50/2016. (…) Nel caso in esame l' ha ammesso che il ricorrente ha svolto le mansioni di direttore operativo solo per il Pt_1 primo incarico. Per gli altri incarichi, secondo la testi dell non le avrebbe svolte non Pt_1 ostante gli incarichi formali. Tuttavia le difese dell sono contraddette dai documenti Pt_1 prodotti in giudizio (doc. 3 e 4 di parte ricorrente) dai quali risulta dai verbali di collaudo che il ricorrente ha volto i compiti di direttore operativo anche con riferimento al 2° incarico) assumendosene la relativa responsabilità. Tra le mansioni del direttore operativo rientra infatti anche l'assistenza al collaudo delle opere. A meno di non voler ritenere la falsità dei verbali di collaudo deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha svolto i compiti di direttore operativo anche con riferimento ai lavori di cui al secondo ordine di servizio ossia per un periodo continuativo superiore al semestre con conseguente diritto all'inquadramento superiore”.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 articolando un unico motivo di gravame con cui ha dedotto l'erroneità della decisione per mancata ammissione della prova orale, richiesta da entrambe le parti, sull'effettivo espletamento dei compiti formalmente affidati al CP_1 nonché per carenza di motivazione sul punto. Sostiene l'appellante di non aver mai contestato la veridicità e l'autenticità degli ordini di servizio, ma di aver eccepito e chiesto di dimostrare mediante prova testimoniale che il , CP_1 sebbene nominato formalmente a svolgere le mansioni proprie del Direttore Operativo nei cantieri indicati, avesse effettivamente ricoperto tale funzione solo nel primo di essi, esercitando così le mansioni corrispondenti al livello 4
rivendicato per un periodo inferiore ai sei mesi necessari alla maturazione del superiore inquadramento. Ha concluso chiedendo, previa ammissione della prova testimoniale, il rigetto delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto CP_1
o, in subordine, chiedendo l'ammissione della prova sulle circostanze dedotte e con i testi indicati nell'originario ricorso introduttivo.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'azione del lavoratore, finalizzata al riconoscimento del superiore inquadramento (da B1 tecnico specializzato ad A1 del CCNL Personale
ANAS per il periodo dal 19.06.2017 al dicembre 2018) per aver svolto i compiti del Direttore Operativo dei lavori, si fonda sulla prova documentale della nomina come Direttore Operativo e della effettiva partecipazione del alle operazioni di collaudo. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo il aveva dedotto: CP_1
di essere stato dipendente dell' presso il Compartimento della Pt_1
Viabilità per la Calabria, dal 23.03.1982 al 28.02.2022, formalmente inquadrato a decorrere dal 1.3.2016 nel profilo professionale di assistente tecnico, posizione economica ed organizzativa B del CCNL del personale non dirigente Pt_1
che dal 19.6.2017 al dicembre 2018 aveva svolto, continuativamente e contemporaneamente su diversi cantieri, funzioni di direttore operativo, mansioni proprie ed esclusive del profilo di tecnico specializzato, posizione economico ed organizzativa A1 del CCNL Anas.
E' documentato che con nota prot. CDG 0314685-I del 19.06.2017 il
è stato nominato “direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della CP_1
Direzione Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viabile relativi alla SS n° 107 “Silana-Crotonese”, per un importo di € 868.898,52. Lavori, consegnati il 14.07.2017, ultimati il 18.10.2017 con contabilizzazione dello stato finale effettuata il 25.01.2018 (doc. 1 fasc. ric. Tribunale). 5
Con nota prot. CDG 0518528-I del 16.10.2017 il è stato nominato CP_1
“direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della Direzione Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del corpo stradale interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico relativi alla SS n° 481 “Della Valle del
Ferro”, per un importo di € 502.000,00. Lavori consegnati il 30.01.2018, ultimati l'11.10.2018, come da certificazione del 17.10.2018 (doc. 2 fasc. ric.
Tribunale). Il 28.06.2018 veniva effettuata la prima visita di collaudo in fase di esecuzione dei lavori, cui presenziava il e nel relativo verbale vi è una CP_1 dettagliata relazione delle attività svolte (doc.3 fasc. ric. Tribunale). Il 07.11.2018 veniva effettuata l'ultima visita di collaudo e nel dettagliato verbale contenente la redazione delle attività svolte risulta anche in questo caso la presenza del . CP_1
Con nota prot. CDG 0289430-I del 31.05.2018 il è stato nominato CP_1
“direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della Direzione Lavori di manutenzione straordinaria occorrenti per il rifacimento dello strato di collegamento della SS 106 Radd, per l'importo di € 825.000,00 (doc.5 fasc. ric.
Tribunale).
Con successiva con nota prot. CDG 0562365-I del 24.10.2018 il ricorrente è stato poi nominato “direttore operativo” nell'ambito dell'Ufficio della Direzione Lavori di manutenzione ordinaria edile e impianti immobili area compartimentale Calabria, per l'importo di € 39.795,52 (doc.6 fasc. ric.
Tribunale).
E' incontestato che le nomine a direttore operativo sono state effettuate ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016 Codice degli Appalti, nella precedente formulazione.
Tale documentazione consente di ritenere dimostrato lo svolgimento dei compiti di direttore operativo quantomeno per i primi due incarichi. Invero è incontestato l'espletamento dell'incarico di direttore operativo per il primo incarico mentre per il secondo (dal 16.10.2017 al 11.10.2018) risulta la presenza del nella predetta qualità dai verbali di primo, secondo ed CP_1 ultimo collaudo.
L'appellante non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale secondo cui fra le mansioni di direttore operativo rientra anche l'assistenza al 6
collaudo delle opere, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, talché deve ritenersi documentato l'espletamento delle mansioni di direttore operativo anche per il secondo incarico, avendo il CP_2 partecipato alle operazioni di collaudo. Tenuto conto di tale secondo incarico, il risulta aver espletato l'attività di direttore operativo per un periodo CP_1 indubbiamente superiore al semestre, con conseguente irrilevanza dell'attività svolta nei rimanenti incarichi.
Si consideri che la documentazione prodotta è stata formata e proviene dall'appellante, società con evidenza pubblica e sotto il controllo e la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito di procedure ufficiali. Nei documenti sopra citati viene indicato e sottoscrive CP_1 gli atti come Direttore Operativo, mentre altri soggetti sono indicati e firmano per la diversa figura di “Ispettore di cantiere”. Tutti i componenti della Commissione lavori di Direzione e Controllo dei cantieri risultano da documentazione ufficiale, attestante quanto effettuato dall nella Pt_1 gestione delle opere di manutenzione.
La prova testimoniale richiesta non potrebbe andar contro documenti ufficiali di nomina, collaudi e verbali, a meno che non si tratti di falsi come paventato dallo stesso Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata.
Le considerazioni sopra risultano assorbenti dell'ulteriore questione sulla mancata motivazione della sentenza in questa sede impugnata.
L'appello deve pertanto trovare rigetto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), con attribuzione al procuratore antistatario.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA SA NT
( F.to dig.te)