CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL706T100062 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: ""
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'epigrafato avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini IVA per l'anno d'imposta 2017
e notificato in data 3 luglio 2024, chiedendone l'annullamento integrale.
In via preliminare e assorbente, la ricorrente deduceva la nullità dell'atto per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, rilevando che, per l'annualità 2017, il termine decadenziale previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 era spirato il 31 dicembre 2023. La società evidenziava che l'Amministrazione finanziaria aveva notificato l'avviso oltre tale data, giustificando la tardività mediante una ricostruzione fondata sul cumulo: a) della sospensione dei termini di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020; b) della proroga automatica di 120 giorni di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, conseguente alla notifica dell'invito a comparire ex art.
5-ter del medesimo decreto, avvenuta in data 7 marzo 2024.
Secondo la ricorrente, tale cumulo sarebbe giuridicamente illegittimo, poiché la proroga di 120 giorni è prevista esclusivamente in deroga al termine ordinario di decadenza, e non può operare su un termine già prorogato in via straordinaria ed emergenziale. Inoltre, l'invito a comparire era stato notificato quando il termine ordinario risultava già spirato, con conseguente impossibilità di far validamente operare la proroga automatica. A sostegno di tale censura preliminare, la società richiamava ampia giurisprudenza di merito conforme, depositando pronunce recenti delle Corti di giustizia tributaria di Genova, Caserta e Modena, tutte riferite ad accertamenti IVA per l'anno 2017 e tutte convergenti nel negare la cumulabilità delle due proroghe e nel dichiarare la decadenza dell'Amministrazione.
Nel merito, la ricorrente deduceva l'illegittimità sostanziale della pretesa impositiva, contestando l'assunto dell'Ufficio secondo cui le prestazioni rese non avrebbero potuto beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento. In particolare, la società rappresentava di gestire una struttura qualificata come Nominativo_1, in possesso di tutti i requisiti normativi e autorizzativi previsti dalla legislazione statale e regionale, e di svolgere attività di sosta e pernottamento dei diportisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo attrezzato.
La ricorrente deduceva che l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente subordinato l'applicazione dell'aliquota agevolata alla durata “breve” dei contratti e a una presunta destinazione “turistica” delle prestazioni, in contrasto con la disciplina introdotta dall'art. 32 del D.L. n. 133/2014 e successivamente chiarita dal legislatore, la quale consente l'applicazione dell'aliquota ridotta indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale, purché la prestazione sia riconducibile alla sosta e al pernottamento del diportista nella propria unità. Veniva, altresì, dedotta la violazione del diritto unionale, e in particolare dell'art. 98, paragrafo 2, e dell'allegato III, punto 12, della Direttiva 2006/112/CE, sostenendosi che l'interpretazione restrittiva adottata dall'Ufficio si ponesse in contrasto con i principi di neutralità fiscale e di parità di trattamento.
In via ulteriormente subordinata, la società chiedeva la disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate, deducendo la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997. A tal fine, la ricorrente evidenziava come la disciplina relativa al regime IVA dei Nominativo_1 fosse stata oggetto, nel tempo, di interventi normativi stratificati e di orientamenti interpretativi non univoci, sia a livello amministrativo sia giurisprudenziale, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo richiesto per l'irrogazione delle sanzioni. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale concludeva per il rigetto del ricorso. Con riferimento alla censura preliminare, l'Ufficio sosteneva la piena cumulabilità della sospensione ex art. 67 D.L. n. 18/2020 con la proroga di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997, ritenendo tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento;
nel merito, l'Amministrazione ribadiva l'erroneità dell'applicazione dell'aliquota
IVA agevolata, sostenendo che le prestazioni rese dalla società non potessero qualificarsi come servizi di alloggio e pernottamento agevolabili, e contestava infine l'applicabilità dell'esimente dell'incertezza normativa in relazione alle sanzioni irrogate.
La ricorrente, infine, depositava ulteriori memorie illustrative, insistendo sulle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura. È pacifico tra le parti che l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017 sia stato notificato in data 3 luglio 2024, oltre il termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, fissato al 31 dicembre 2023:
l'Ufficio giustifica la tardività della notifica invocando, da un lato, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e, dall'altro, la proroga automatica di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 218/1997, ritenendo tali istituti tra loro cumulabili.
Tale impostazione non è, però, condivisibile. Questo Collegio, invero, ritiene di aderire all'orientamento, ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di merito (amplius et ex plurimis, CGT I grado Genova, n. 458/2025; CGT I grado Caserta, n. 2197/2025; CGT I grado Modena, n. 266/2025), secondo cui la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 non può innestarsi su un termine di decadenza già prorogato in via straordinaria dalla normativa emergenziale.
In particolare: a) la proroga ex art. 5, comma 3-bis, è espressamente prevista in deroga al termine ordinario di decadenza;
b) il termine risultante dall'applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha, invece, natura eccezionale e temporanea, essendo collegato a una situazione emergenziale non strutturale. Alla luce di tali principi, anche volendo ritenere applicabile la sospensione di 85 giorni ex art. 67 D.L. n. 18/2020, il termine ultimo per la notifica dell'atto impositivo sarebbe comunque spirato prima del 3 luglio 2024, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.
Ne deriva l'illegittimità dell'avviso impugnato, che deve essere annullato.
Spese compensate per novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. La Spezia, li 9.2.2026.
Il Presidente-est.Aurelio Laino
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL706T100062 IVA-ALIQUOTE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: ""
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'epigrafato avviso di accertamento, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini IVA per l'anno d'imposta 2017
e notificato in data 3 luglio 2024, chiedendone l'annullamento integrale.
In via preliminare e assorbente, la ricorrente deduceva la nullità dell'atto per intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, rilevando che, per l'annualità 2017, il termine decadenziale previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 era spirato il 31 dicembre 2023. La società evidenziava che l'Amministrazione finanziaria aveva notificato l'avviso oltre tale data, giustificando la tardività mediante una ricostruzione fondata sul cumulo: a) della sospensione dei termini di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020; b) della proroga automatica di 120 giorni di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, conseguente alla notifica dell'invito a comparire ex art.
5-ter del medesimo decreto, avvenuta in data 7 marzo 2024.
Secondo la ricorrente, tale cumulo sarebbe giuridicamente illegittimo, poiché la proroga di 120 giorni è prevista esclusivamente in deroga al termine ordinario di decadenza, e non può operare su un termine già prorogato in via straordinaria ed emergenziale. Inoltre, l'invito a comparire era stato notificato quando il termine ordinario risultava già spirato, con conseguente impossibilità di far validamente operare la proroga automatica. A sostegno di tale censura preliminare, la società richiamava ampia giurisprudenza di merito conforme, depositando pronunce recenti delle Corti di giustizia tributaria di Genova, Caserta e Modena, tutte riferite ad accertamenti IVA per l'anno 2017 e tutte convergenti nel negare la cumulabilità delle due proroghe e nel dichiarare la decadenza dell'Amministrazione.
Nel merito, la ricorrente deduceva l'illegittimità sostanziale della pretesa impositiva, contestando l'assunto dell'Ufficio secondo cui le prestazioni rese non avrebbero potuto beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento. In particolare, la società rappresentava di gestire una struttura qualificata come Nominativo_1, in possesso di tutti i requisiti normativi e autorizzativi previsti dalla legislazione statale e regionale, e di svolgere attività di sosta e pernottamento dei diportisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo attrezzato.
La ricorrente deduceva che l'Agenzia delle Entrate aveva erroneamente subordinato l'applicazione dell'aliquota agevolata alla durata “breve” dei contratti e a una presunta destinazione “turistica” delle prestazioni, in contrasto con la disciplina introdotta dall'art. 32 del D.L. n. 133/2014 e successivamente chiarita dal legislatore, la quale consente l'applicazione dell'aliquota ridotta indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale, purché la prestazione sia riconducibile alla sosta e al pernottamento del diportista nella propria unità. Veniva, altresì, dedotta la violazione del diritto unionale, e in particolare dell'art. 98, paragrafo 2, e dell'allegato III, punto 12, della Direttiva 2006/112/CE, sostenendosi che l'interpretazione restrittiva adottata dall'Ufficio si ponesse in contrasto con i principi di neutralità fiscale e di parità di trattamento.
In via ulteriormente subordinata, la società chiedeva la disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogate, deducendo la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997. A tal fine, la ricorrente evidenziava come la disciplina relativa al regime IVA dei Nominativo_1 fosse stata oggetto, nel tempo, di interventi normativi stratificati e di orientamenti interpretativi non univoci, sia a livello amministrativo sia giurisprudenziale, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo richiesto per l'irrogazione delle sanzioni. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale concludeva per il rigetto del ricorso. Con riferimento alla censura preliminare, l'Ufficio sosteneva la piena cumulabilità della sospensione ex art. 67 D.L. n. 18/2020 con la proroga di 120 giorni ex art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218/1997, ritenendo tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento;
nel merito, l'Amministrazione ribadiva l'erroneità dell'applicazione dell'aliquota
IVA agevolata, sostenendo che le prestazioni rese dalla società non potessero qualificarsi come servizi di alloggio e pernottamento agevolabili, e contestava infine l'applicabilità dell'esimente dell'incertezza normativa in relazione alle sanzioni irrogate.
La ricorrente, infine, depositava ulteriori memorie illustrative, insistendo sulle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura. È pacifico tra le parti che l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017 sia stato notificato in data 3 luglio 2024, oltre il termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, fissato al 31 dicembre 2023:
l'Ufficio giustifica la tardività della notifica invocando, da un lato, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 e, dall'altro, la proroga automatica di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 218/1997, ritenendo tali istituti tra loro cumulabili.
Tale impostazione non è, però, condivisibile. Questo Collegio, invero, ritiene di aderire all'orientamento, ormai ampiamente consolidato nella giurisprudenza di merito (amplius et ex plurimis, CGT I grado Genova, n. 458/2025; CGT I grado Caserta, n. 2197/2025; CGT I grado Modena, n. 266/2025), secondo cui la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 non può innestarsi su un termine di decadenza già prorogato in via straordinaria dalla normativa emergenziale.
In particolare: a) la proroga ex art. 5, comma 3-bis, è espressamente prevista in deroga al termine ordinario di decadenza;
b) il termine risultante dall'applicazione dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha, invece, natura eccezionale e temporanea, essendo collegato a una situazione emergenziale non strutturale. Alla luce di tali principi, anche volendo ritenere applicabile la sospensione di 85 giorni ex art. 67 D.L. n. 18/2020, il termine ultimo per la notifica dell'atto impositivo sarebbe comunque spirato prima del 3 luglio 2024, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.
Ne deriva l'illegittimità dell'avviso impugnato, che deve essere annullato.
Spese compensate per novità della questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. La Spezia, li 9.2.2026.
Il Presidente-est.Aurelio Laino