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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. SA Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1643/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Ciolli;
E nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Andrea Ciolli.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Mantenimento dei figli. Il sig. verserà la somma di € 150,00, al mese, a titolo di Pt_2 mantenimento del figlio minore SA, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10, di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , Parte_1 utilizzando le seguenti coordinate bancarie: [...], sino a quando SA non sarà economicamente autosufficiente.
La figlia maggiorenne svolge attività di aiuto cameriera presso il Paradise Per_1
Center di Monsano e, pertanto, risulta essere economicamente indipendente, di conseguenza il sig. nulla verserà in ordine al mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo del Tribunale di Ancona, verranno suddivise al 50% tra i genitori ed il sig. provvederà a versare la sua quota parte, Pt_2 mediante bonifico, alle coordinate bancarie sopra indicate.
- 1 - L'assegno unico verrà percepito totalmente dalla sig.ra Parte_1
2) Diritto di visita. Il figlio minore SA trascorrerà con il padre il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, pernotto compreso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di SA, oltre agli impegni lavorativi dei ricorrenti;
mentre, in ordine alla figlia alla luce della Per_1 sua maggiore età, sarà ella stessa a decidere quando stare con il padre.
In merito ai fine settimana, SA starà con il padre a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica con pernotto compreso, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa familiare. Per quanto riguarda
vale la stessa statuizione prevista nel capoverso che precede. Per_1
3) Festività Natalizie. Durante le Festività Natalizie, SA starà con il padre dalla mattina del 24.12 sino alla mattina del 31.12, quando verrà riaccompagnato presso la casa familiare e dalle ore 9:00 sino alle ore 21:00 del 06.01, ad anni alternati tra i genitori.
4) Festività Pasquali. Durante le Festività Pasquali SA starà con il padre dalle ore
9:00 della giornata di Pasqua sino alle ore 21:00, quando verrà accompagnato presso la casa familiare, ad anni alterni tra i genitori.
In ordine al giorno del Lunedì dell'Angelo, SA starà con il padre dalle ore 9:00 della giornata del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00, quando verrà accompagnato presso la casa familiare, ad anni alterni tra i genitori.
5) Altre Festività. Tutte le altre Festività (25.04 – 01.05 - 02.06 - ecc..), SA starà con il padre dalle ore 9:00 sino alle ore 21:00, quando verrà accompagnato presso la casa familiare, ad anni alterni tra i genitori.
6) Vacanze estive. Durante la stagione estiva SA trascorrerà con il padre quindici
(15) giorni anche non consecutivi, da stabilirsi entro il 31.05 di ogni anno.
7) Casa Familiare. La casa familiare, sita in Castelbellino Stazione (AN), alla via
Clementina, 7, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , la quale ci vivrà Parte_1 con i figli e SA. Il canone locatizio e le relative utenze saranno a capo Per_1 della sig.ra Parte_1
8) Rapporti personali. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
9) Rinuncia reciproca al mantenimento. Viste le proprie condizioni reddituali e lavorative, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento ordinario e/o straordinario.”
- 2 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a MA TI (AN) il 29/06/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 07.05.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Nulla con riferimento alla figlia primogenita della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
- 3 - 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a MA TI (AN) il 29/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MA TI (AN) al n. 5, parte 2, serie A dell'anno
2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA TI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. SA Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1643/2025 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Andrea Ciolli;
E nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Andrea Ciolli.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) Mantenimento dei figli. Il sig. verserà la somma di € 150,00, al mese, a titolo di Pt_2 mantenimento del figlio minore SA, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10, di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra , Parte_1 utilizzando le seguenti coordinate bancarie: [...], sino a quando SA non sarà economicamente autosufficiente.
La figlia maggiorenne svolge attività di aiuto cameriera presso il Paradise Per_1
Center di Monsano e, pertanto, risulta essere economicamente indipendente, di conseguenza il sig. nulla verserà in ordine al mantenimento della figlia Pt_2 Per_1
Le spese straordinarie, individuate come da Protocollo del Tribunale di Ancona, verranno suddivise al 50% tra i genitori ed il sig. provvederà a versare la sua quota parte, Pt_2 mediante bonifico, alle coordinate bancarie sopra indicate.
- 1 - L'assegno unico verrà percepito totalmente dalla sig.ra Parte_1
2) Diritto di visita. Il figlio minore SA trascorrerà con il padre il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, pernotto compreso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di SA, oltre agli impegni lavorativi dei ricorrenti;
mentre, in ordine alla figlia alla luce della Per_1 sua maggiore età, sarà ella stessa a decidere quando stare con il padre.
In merito ai fine settimana, SA starà con il padre a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato sino alle ore 21:00 della domenica con pernotto compreso, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa familiare. Per quanto riguarda
vale la stessa statuizione prevista nel capoverso che precede. Per_1
3) Festività Natalizie. Durante le Festività Natalizie, SA starà con il padre dalla mattina del 24.12 sino alla mattina del 31.12, quando verrà riaccompagnato presso la casa familiare e dalle ore 9:00 sino alle ore 21:00 del 06.01, ad anni alternati tra i genitori.
4) Festività Pasquali. Durante le Festività Pasquali SA starà con il padre dalle ore
9:00 della giornata di Pasqua sino alle ore 21:00, quando verrà accompagnato presso la casa familiare, ad anni alterni tra i genitori.
In ordine al giorno del Lunedì dell'Angelo, SA starà con il padre dalle ore 9:00 della giornata del Lunedì dell'Angelo sino alle ore 21:00, quando verrà accompagnato presso la casa familiare, ad anni alterni tra i genitori.
5) Altre Festività. Tutte le altre Festività (25.04 – 01.05 - 02.06 - ecc..), SA starà con il padre dalle ore 9:00 sino alle ore 21:00, quando verrà accompagnato presso la casa familiare, ad anni alterni tra i genitori.
6) Vacanze estive. Durante la stagione estiva SA trascorrerà con il padre quindici
(15) giorni anche non consecutivi, da stabilirsi entro il 31.05 di ogni anno.
7) Casa Familiare. La casa familiare, sita in Castelbellino Stazione (AN), alla via
Clementina, 7, rimarrà nella disponibilità della sig.ra , la quale ci vivrà Parte_1 con i figli e SA. Il canone locatizio e le relative utenze saranno a capo Per_1 della sig.ra Parte_1
8) Rapporti personali. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
9) Rinuncia reciproca al mantenimento. Viste le proprie condizioni reddituali e lavorative, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento ordinario e/o straordinario.”
- 2 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati a MA TI (AN) il 29/06/2003, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 07.05.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Nulla con riferimento alla figlia primogenita della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte)
- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
- 3 - 7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a MA TI (AN) il 29/06/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MA TI (AN) al n. 5, parte 2, serie A dell'anno
2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA TI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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