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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi all'esito della udienza del 11.4.2025 fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], cf , Parte_1 C.F._1 no, loc.tà Torre a Castello n. 15, elet n Siena, Banchi di Sopra n. 34, presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Pierini (cf
[...]
), che lo rappresenta e difende in questa procedura come da mand C.F._2 al presente atto (per comunicazioni Email_1
ATTORE/I contro
C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di PC depositato in data 31.3.25 “ “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, condannare il sig. nato a [...]
Chiusi il 20/05/1979 (cf , residen ocalità C.F._3
Casacce n. 12, cap 53048, di € 10.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria od oggi maturati, e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni da questi dovuto in forza della fideiussione prestata per il citato contratto di locazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1
Sig. al fine di sentirlo condan dei canoni scaduti ed a Controparte_1 scadere nonché delle spese occorrende in virtù della garanzia fideiussoria personale da quest'ultimo prestata all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione intercorso tra la parte attrice ed il Sig. per complessivi € 10.000,00 oltre spese del Controparte_2 presente giudizio.
Premetteva l'attore che Il sig. , in data 02/03/2022, stipulava con il sig. Parte_1
un one, registrato a Montepulciano in data Controparte_2
3, Serie 3T (doc. 1), avente ad oggetto l'appartamento posto in Sinalunga, frazione Scrofiano, via della Torre n. 11 (in Catasto Fabbricati: Foglio 29, particella 154. sub.2, categoria A/3, classe U), al canone annuo di € 4.020,00.
A garanzia dei canoni e di qualunque altra spesa ed onere, veniva prestata garanzia fideiussoria dal Sig. Controparte_1
Successivamente, il conduttore si rendeva moroso, costringendo parte attrice ad intraprendere prima la procedura di convalida di sfratto e, dopo, ad eseguire l'esecuzione forzata del titolo ottenuto (doc. 2 e allegati alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
All'esito degli infruttuosi tentativi di addivenire in via bonaria al recupero del credito vantato nei confronti del fideiussore, parte attrice, allegato il verbale negativo di media conciliazione obbligatoria, adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, condannare il sig. nato a [...] il [...] (cf , Controparte_1 C.F._3 residente in [...]di Sinalunga, località Casacce n. 12, cap 53048, al pagamento della somma di € 10.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria od oggi maturati, e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni da questi dovuto in forza della fideiussione prestata per il citato contratto di locazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
In contumacia del Sig. regolarmente citato e non costituitosi né entro i Controparte_1 termini di cui all'art. 1 ente, la causa veniva istruita per il tramite delle produzioni documentali tutte depositate dalla difesa attorea tanto con l'atto introduttivo quanto con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Alla odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice insisteva nell'accoglimento della domanda formulata.
Il giudice, quindi, riservava nel maggior termine di cui all'art. 281 sexies c.p.c, ultimo comma la pronunzia della sentenza.
***
La domanda attorea, procedibile per esito negativo della media conciliazione obbligatoria,
pagina 2 di 5 merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno evidenziate.
Risulta ex actis che in data 2.3.2022 Il sig. , stipulava con il sig. Parte_1 [...]
un contratto di locazione, pulciano in data 03/ CP_2 al n. 000393, Serie 3T (doc. 1), avente ad oggetto l'appartamento posto in Sinalunga, frazione Scrofiano, via della Torre n. 11 (in Catasto Fabbricati: Foglio 29, particella 154. sub.2, categoria A/3, classe U), al canone annuo di € 4.020,00.
Delle cennate obbligazioni si costituiva fideiussore personale l'odierno convenuto
Risulta altrettanto documentalmente provato come dalla data del giugno 2022 il conduttore avesse iniziato a non corrispondere regolarmente il canone di affitto, maturando alla data 20.3.23 un debito per complessivi € 2.500,00 ( cfr intimazione di convalida di sfratto per morosità allegato 2 alla citazione).
All'esito della avvenuta convalida di sfratto per morosità avvenuta in data 28.7.23 ( cfr doc. allegati alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.), veniva ingiunto al conduttore, con decreto monitorio emesso dal competente giudice delle locazioni, il pagamento della complessiva somma di € 3.840,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per i canoni scaduti e in scadenza fino al rilascio dell'immobile, oltre alle spese per il procedimento di convalida e per il relativo Decreto che venivano liquidate in € 140,00 per spese vive, Per compenso di Avvocato € 1.000,00 Oltre al rimborso spese gen. 15%, Iva e C.A.P. come per legge ( cfr decreto ingiuntivo del 28.7.23 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c).
Il rilascio dell'immobile oggetto del presente giudizio avveniva solo in data 20.11.2023 ( cfr. verbale di rilascio allegato alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.) maturando così ulteriori € 2680,00 a titoli di canoni scaduti.
Parte ricorrente ha altresì richiesto la condanna alla refusione delle spese sostenute dalla pagina 3 di 5 data di intimazione della convalida di sfratto sino alla introduzione del presente giudizio per complessivi € 4.136,92 ( cfr file excel allegato alla memoria 171 ter c.p.c, nonché fatture emesse e copia ricevute dei CU versati).
Così per complessivi € 10.000.00 a titolo di canoni scaduti, spese delle procedure, interessi e rivalutazione monetaria già calcolate.
Si precisa che sulla esistenza del contratto di locazione fra conduttore e locatore e sull'importo del canone mensile non possono esservi dubbi stante la documentazione offerta.
Nel merito va comunque precisato che il presente giudizio ha ad oggetto una fideiussione e non un rapporto di locazione.
Va detto che la fideiussione è una forma di garanzia personale mediante la quale un soggetto si obbliga a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.
Tale garanzia amplia, quindi, il potere di aggressione del creditore facendo sorgere una obbligazione accessoria rispetto a quella principale ed il nuovo debitore è chiamato ad adempiere come fosse il debitore principale (ex multis, cfr. Cass. 23967/2004).
Per quanto riguarda la forma, la legge non richiede la forma scritta ma è necessaria una dichiarazione, esternata in maniera oggettiva ed inequivoca, con la quale il fideiussore manifesti la volontà di obbligarsi: a tal fine, va ritenuta valida una clausola inserita all'interno di un contratto di locazione, con cui il fideiussore si obbliga a garantire l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie del conduttore.
L'oggetto dell'autonomo ed accessorio del contratto di fideiussione, in base all'art. 1346 c.c. è ben determinato sulla base della clausole n. 2,4,5 e 16 del contratto di locazione relative al pagamento del canone di locazione e degli oneri di gestione e spese ordinarie.
Ciò posto, incombevano su parte convenuta l'allegazione e la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito – com'è noto, insuscettibili di rilevo officioso;
sennonché la sua mancata costituzione in giudizio l'ha reso inottemperante nei confronti di tale onere, determinandone, pertanto, la soccombenza sostanziale sulla questione dell'an debeatur ma anche sul quantum debitamente documentato da parte attrice, che pertanto ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Infatti ai sensi dell'art. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio al fine di accertare il proprio credito è onerato pertanto esclusivamente della prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Rilevato che parte attrice ha offerto prova documentale della consistenza della pretesa creditoria sia sotto il profilo del titolo, sia sotto il profilo dell'inadempimento del debitore principale, sul quantum le ampie allegazioni documentali consentono di ritenere serenamente la bontà dell'importo complessivamente richiesto.
In ragione di quanto sopra la domanda di parte attrice merita integrale accoglimento e per pagina 4 di 5 l'effetto parte convenuta deve essere condannata, in virtù della garanzia personale prestata, al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti sino alla data del rilascio dell'immobile avvenuta in data 20.11.23, delle spese legali nonché di quelle esenti ( c.d. spese vive) comunque sostenute dalla parte attrice sino al presente giudizio, comprensiva anche degli interessi maturati dalla data della ingiunzione di pagamento resa dal Giudice delle locazioni sino al saldo.
Sulla somma come sopra determinata decorrono interessi legali nella misura di legge dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Stante il tenore della vertenza e la contumacia, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in Accoglimento della domanda attorea CONDANNA
al pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€ 10.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dal dì della presente sentenza sino al saldo. Nulla sulle spese.
Siena, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Cavaciocchi all'esito della udienza del 11.4.2025 fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, Ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1040/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], cf , Parte_1 C.F._1 no, loc.tà Torre a Castello n. 15, elet n Siena, Banchi di Sopra n. 34, presso e nello Studio dell'Avv. Paolo Pierini (cf
[...]
), che lo rappresenta e difende in questa procedura come da mand C.F._2 al presente atto (per comunicazioni Email_1
ATTORE/I contro
C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di PC depositato in data 31.3.25 “ “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, condannare il sig. nato a [...]
Chiusi il 20/05/1979 (cf , residen ocalità C.F._3
Casacce n. 12, cap 53048, di € 10.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria od oggi maturati, e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni da questi dovuto in forza della fideiussione prestata per il citato contratto di locazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1
Sig. al fine di sentirlo condan dei canoni scaduti ed a Controparte_1 scadere nonché delle spese occorrende in virtù della garanzia fideiussoria personale da quest'ultimo prestata all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione intercorso tra la parte attrice ed il Sig. per complessivi € 10.000,00 oltre spese del Controparte_2 presente giudizio.
Premetteva l'attore che Il sig. , in data 02/03/2022, stipulava con il sig. Parte_1
un one, registrato a Montepulciano in data Controparte_2
3, Serie 3T (doc. 1), avente ad oggetto l'appartamento posto in Sinalunga, frazione Scrofiano, via della Torre n. 11 (in Catasto Fabbricati: Foglio 29, particella 154. sub.2, categoria A/3, classe U), al canone annuo di € 4.020,00.
A garanzia dei canoni e di qualunque altra spesa ed onere, veniva prestata garanzia fideiussoria dal Sig. Controparte_1
Successivamente, il conduttore si rendeva moroso, costringendo parte attrice ad intraprendere prima la procedura di convalida di sfratto e, dopo, ad eseguire l'esecuzione forzata del titolo ottenuto (doc. 2 e allegati alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
All'esito degli infruttuosi tentativi di addivenire in via bonaria al recupero del credito vantato nei confronti del fideiussore, parte attrice, allegato il verbale negativo di media conciliazione obbligatoria, adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, condannare il sig. nato a [...] il [...] (cf , Controparte_1 C.F._3 residente in [...]di Sinalunga, località Casacce n. 12, cap 53048, al pagamento della somma di € 10.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria od oggi maturati, e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni da questi dovuto in forza della fideiussione prestata per il citato contratto di locazione. Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
In contumacia del Sig. regolarmente citato e non costituitosi né entro i Controparte_1 termini di cui all'art. 1 ente, la causa veniva istruita per il tramite delle produzioni documentali tutte depositate dalla difesa attorea tanto con l'atto introduttivo quanto con le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Alla odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., parte attrice insisteva nell'accoglimento della domanda formulata.
Il giudice, quindi, riservava nel maggior termine di cui all'art. 281 sexies c.p.c, ultimo comma la pronunzia della sentenza.
***
La domanda attorea, procedibile per esito negativo della media conciliazione obbligatoria,
pagina 2 di 5 merita integrale accoglimento per le ragioni che di seguito verranno evidenziate.
Risulta ex actis che in data 2.3.2022 Il sig. , stipulava con il sig. Parte_1 [...]
un contratto di locazione, pulciano in data 03/ CP_2 al n. 000393, Serie 3T (doc. 1), avente ad oggetto l'appartamento posto in Sinalunga, frazione Scrofiano, via della Torre n. 11 (in Catasto Fabbricati: Foglio 29, particella 154. sub.2, categoria A/3, classe U), al canone annuo di € 4.020,00.
Delle cennate obbligazioni si costituiva fideiussore personale l'odierno convenuto
Risulta altrettanto documentalmente provato come dalla data del giugno 2022 il conduttore avesse iniziato a non corrispondere regolarmente il canone di affitto, maturando alla data 20.3.23 un debito per complessivi € 2.500,00 ( cfr intimazione di convalida di sfratto per morosità allegato 2 alla citazione).
All'esito della avvenuta convalida di sfratto per morosità avvenuta in data 28.7.23 ( cfr doc. allegati alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.), veniva ingiunto al conduttore, con decreto monitorio emesso dal competente giudice delle locazioni, il pagamento della complessiva somma di € 3.840,00 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, per i canoni scaduti e in scadenza fino al rilascio dell'immobile, oltre alle spese per il procedimento di convalida e per il relativo Decreto che venivano liquidate in € 140,00 per spese vive, Per compenso di Avvocato € 1.000,00 Oltre al rimborso spese gen. 15%, Iva e C.A.P. come per legge ( cfr decreto ingiuntivo del 28.7.23 allegato alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c).
Il rilascio dell'immobile oggetto del presente giudizio avveniva solo in data 20.11.2023 ( cfr. verbale di rilascio allegato alla memoria ex art. 171 ter c.p.c.) maturando così ulteriori € 2680,00 a titoli di canoni scaduti.
Parte ricorrente ha altresì richiesto la condanna alla refusione delle spese sostenute dalla pagina 3 di 5 data di intimazione della convalida di sfratto sino alla introduzione del presente giudizio per complessivi € 4.136,92 ( cfr file excel allegato alla memoria 171 ter c.p.c, nonché fatture emesse e copia ricevute dei CU versati).
Così per complessivi € 10.000.00 a titolo di canoni scaduti, spese delle procedure, interessi e rivalutazione monetaria già calcolate.
Si precisa che sulla esistenza del contratto di locazione fra conduttore e locatore e sull'importo del canone mensile non possono esservi dubbi stante la documentazione offerta.
Nel merito va comunque precisato che il presente giudizio ha ad oggetto una fideiussione e non un rapporto di locazione.
Va detto che la fideiussione è una forma di garanzia personale mediante la quale un soggetto si obbliga a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.
Tale garanzia amplia, quindi, il potere di aggressione del creditore facendo sorgere una obbligazione accessoria rispetto a quella principale ed il nuovo debitore è chiamato ad adempiere come fosse il debitore principale (ex multis, cfr. Cass. 23967/2004).
Per quanto riguarda la forma, la legge non richiede la forma scritta ma è necessaria una dichiarazione, esternata in maniera oggettiva ed inequivoca, con la quale il fideiussore manifesti la volontà di obbligarsi: a tal fine, va ritenuta valida una clausola inserita all'interno di un contratto di locazione, con cui il fideiussore si obbliga a garantire l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie del conduttore.
L'oggetto dell'autonomo ed accessorio del contratto di fideiussione, in base all'art. 1346 c.c. è ben determinato sulla base della clausole n. 2,4,5 e 16 del contratto di locazione relative al pagamento del canone di locazione e degli oneri di gestione e spese ordinarie.
Ciò posto, incombevano su parte convenuta l'allegazione e la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'avverso credito – com'è noto, insuscettibili di rilevo officioso;
sennonché la sua mancata costituzione in giudizio l'ha reso inottemperante nei confronti di tale onere, determinandone, pertanto, la soccombenza sostanziale sulla questione dell'an debeatur ma anche sul quantum debitamente documentato da parte attrice, che pertanto ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Infatti ai sensi dell'art. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio al fine di accertare il proprio credito è onerato pertanto esclusivamente della prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Rilevato che parte attrice ha offerto prova documentale della consistenza della pretesa creditoria sia sotto il profilo del titolo, sia sotto il profilo dell'inadempimento del debitore principale, sul quantum le ampie allegazioni documentali consentono di ritenere serenamente la bontà dell'importo complessivamente richiesto.
In ragione di quanto sopra la domanda di parte attrice merita integrale accoglimento e per pagina 4 di 5 l'effetto parte convenuta deve essere condannata, in virtù della garanzia personale prestata, al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti sino alla data del rilascio dell'immobile avvenuta in data 20.11.23, delle spese legali nonché di quelle esenti ( c.d. spese vive) comunque sostenute dalla parte attrice sino al presente giudizio, comprensiva anche degli interessi maturati dalla data della ingiunzione di pagamento resa dal Giudice delle locazioni sino al saldo.
Sulla somma come sopra determinata decorrono interessi legali nella misura di legge dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Stante il tenore della vertenza e la contumacia, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in Accoglimento della domanda attorea CONDANNA
al pagamento in favore di della complessiva somma di Controparte_1 Parte_1
€ 10.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi dal dì della presente sentenza sino al saldo. Nulla sulle spese.
Siena, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cristina Cavaciocchi
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