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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 26.06.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - giusta procura in calce al ricorso - dall'Avv. Viviana Scotti (C.F.: presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli al Viale Cesare Augusto n. 162; Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
Convenuta contumace E
con sede in Supino, Via Ponte La NTroparte_2
Stanza 17/C, in persona del suo Legale Rappresentante sig. , NTroparte_3 nata a [...] il [...] (c.f. , nella qualità di C.F._3
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., n. iscrizione al registro delle imprese e partita IVA n. REA 180465, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Chiara Masi (cf.. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Ceccano (FR) via S. Maria A Fiume n. 12, in forza di procura alle liti in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: contratto a termine, somministrazione e compensi.
1
1 Con lite introdotta il 9.3.23, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver reso per la società la prestazione lavorativa ininterrottamente dal CP_1
15.07.2021 e fino al 30.09.22; che formalmente era stato stipulato un contratto NT a termine con la a dal 23.12.21 al 31.3.22, part-time (50%), con qualifica di organizzatrice di eventi e inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
che, verso la fine del mese di gennaio 2021, era stata convocata dal sig. e dalla nuova direttrice, sig.ra che le NTroparte_5 Pt_2 avevano comunicato il “passaggio” (insieme ad altri dipendenti) all'agenzia di lavoro “interinale”, per asserite esigenze di contenimento dei costi aziendali;
che, con decorrenza 09.02.2022, era stato stipulato un contratto di somministrazione a tempo determinato con l NTroparte_2 NT fino al 30.09.2022 - azienda utilizzatrice la - con
[...] CP_6 articolazione oraria a tempo parziale (20 ore settimanali), con inquadramento nel Gruppo A del CCNL Agenzie di Somministrazione, con qualifica di operaio e retribuzione correlata al 4° livello del CCNL Turismo P.E. (applicato dalla società utilizzatrice). Assumeva altresì che, fin dall'inizio e per l'intera durata del rapporto di lavoro, era stata adibita all'espletamento delle mansioni di organizzatrice di eventi, rapporti con i clienti, redazione preventivi, allestimento sala, addetta alla cassa etc., con un orario medio di 38 ore settimanali (che si prolungava in occasione di eventi settimanali); che, per tutta la durata del rapporto, aveva ricevuto disposizioni relative all'orario e NT alle mansioni da svolgere dai signori e della CP_5 Pt_3 CP_6 anche con riferimento ai permessi/malattie. Dichiarava, altresì, che in data NT 21.3.22, su sollecitazione della direttrice della a, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione, nel quale si dava atto che il rapporto di lavoro con la NT stessa a era cessato per dimissioni o risoluzione consensuale in data 8.2.22 e che vi era stata l'assunzione con l;
che NTroparte_2 tale verbale era stato sottoscritto su un prestampato, in assenza del rappresentante sindacale, senza previa lettura e senza res litigiosa. Eccepiva anche la violazione degli artt. 20 c) e 32 c) del D.lgs. 81/15, afferenti alla NT fruizione degli ammortizzatori sociali da parte della oltre alla CP_6 violazione del diritto di precedenza. Per le predette ragioni, invocava la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del verbale di conciliazione, del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione e ne chiedeva la conversione a tempo indeterminato con decorrenza 15/07/2021, in uno alla condanna ad una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Chiedeva la somma di € 21.592,21 a titolo di differenze, in solido tra le odierne convenute, in applicazione del Dlgs 81/2015. Chiedeva dunque di:
“1. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato del 23.12.2021 - per tutti i motivi infra dedotti - e in applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, e comunque della normativa vigente in subiecta materia, ordinare alla la CP_1 conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato (con decorrenza 15.07.2021, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) in uno alla condanna della stessa resistente al pagamento di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità - ovvero, in misura non inferiore a 2,5 - dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a Euro 919,63).
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di somministrazione a termine del 09.02.2022 - per tutti i motivi infra dedotti - e in applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 81/2015, e comunque della normativa vigente in subiecta materia, ordinare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice ( CP_1
in uno alla condanna della stessa resistente al pagamento di
[...] un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità - ovvero, in misura non inferiore a 2,5 - dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a Euro 919,63).
3. In ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato inter partes, per il periodo dal 15.07.2021 al 30.09.2022 ovvero nel diverso periodo che sarà accertato in corso di causa.
4. Accertare e dichiarare - per tutti i motivi infra dedotti - la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto il 21.03.2022.
5. Dichiarare che al rapporto di lavoro de quo e per la sua intera durata, va applicato il CCNL Turismo Pubblici Esercizi, anche in via parametrica ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello.
6. Accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi Euro 21.592,21.
7. Per l'effetto - per tutti i motivi infra dedotti - ovvero anche in applicazione delle statuizioni previste dal D.Lgs. 81/2015, condannare i resistenti in solido, e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di Euro 21.592,21 (ovvero alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede).
8. Emettere Ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore della ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova;
in ogni caso, per il pagamento, ex art. 423 c.p.c., del TFR pari a Euro 1.890,82.
9. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c., in ogni caso oltre interessi legali ex L. n. 167/2014 maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. 10. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”. La società nonostante la rituale notifica del 10.5.23 a mezzo pec CP_1
(effettuata per la prima udienza del 30.11.23), non si costituiva. L si costituiva il 17.11.23 ed eccepiva NTroparte_2 in via preliminare la decadenza dalla impugnazione della clausola di apposizione del termine da parte della ricorrente;
in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della e NTroparte_2
l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
in subordine, in caso di accertamento di somme in favore della ricorrente, chiedeva che fosse NT condannata la in via esclusiva al pagamento delle stesse, con CP_6 rigetto di ogni pretesa nei confronti della NTroparte_2
Alla prima udienza del 30.11.23 la ricorrente precisava che non era stata formulata alcuna domanda di versamento dei contributi;
disconosceva le firme apposte sui fogli di presenza e depositati in copia da NTroparte_2
(sub 5), precisando che, solo in relazione al prospetto di febbraio
[...]
2022, la firma era autografa ma apposta su un foglio in bianco;
contestava anche gli orari indicati nei fogli presenza, precisando che doveva dare la reperibilità giornaliera. La società replicava di avere ricevuto i fogli CP_2 presenza in copia da e, dunque, di non essere in possesso degli CP_1 originali;
manifestava la volontà di volere verificare la firma della ricorrente su tali documenti e, se ritenuto necessario, chiedeva di ordinare alla convenuta il deposito degli originali. CP_1
I testi intimati dalla ricorrente rilasciavano le seguenti deposizioni. : “Ho intentato una causa analoga contro le convenute. Ho Testimone_1 lavorato per la società da febbraio 2022 sino al 30.9.2022, come CP_2 cameriere presso il Joy Village;
ho lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ogni settimana ho variato i turni (10,30-11 / 16 nonché 18-24; oppure 16-23 o 24 o 1); non sono in grado di indicare con precisione quante ore settimanali io abbia svolto, ma certamente non meno di 50. Ho effettuato a gennaio 2022 un colloquio con la sig. che gestisce il Pt_2
Joy Village. Il maitre assegnava a me i compiti. Per_1
Conosco la ricorrente che ha lavorato con me presso il Joy Village come addetta alla gestione delle feste, a predisporre i preventivi per gli eventi, a curare l'allestimento della sala, supervisionare lo svolgimento degli eventi anche per eventuali richieste e/o segnalazioni da parte dei clienti;
spesso si occupava anche della cassa. La ricorrente ha lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ha osservato diversi turni di lavoro ovvero: 1) 11-16 nonché 16-20 anzi rettifico 17,30-20.30; 2) altri turni ma non li ricordo. Mi sembra che, in alcuni turni, la ricorrente abbia anche finito di lavorare alle 13,30 per poi riprendere il pomeriggio, ma non so indicare con precisione gli orari. Qualche volta la ricorrente ha finito di lavorare alle 22 o 23; ciò capitava quando c'erano gli eventi;
non sono in grado di indicare quanti eventi siano stati organizzati in un mese. Non so indicare chi abbia assegnato le direttive alla ricorrente. Non conosco né . è il titolare di Testimone_2 Tes_3 NTroparte_5
Joy Village e non era presente nella struttura: io non ho mai avuto rapporti con lui;
non so se la ricorrente si sia relazionata con lui. La ricorrente ha lavorato presso il Joy Village dal luglio 2021 (come riferitomi dalla stessa) al 30.9.2022. Non so se la ricorrente abbia firmato un verbale di conciliazione. So che la ricorrente era dotata di un cellulare aziendale ove poteva essere raggiunta dai clienti per gli eventi”. : “Ho intentato una causa analoga contro le convenute. Ho CP_7 lavorato per le società e . In particolare, ho dapprima stipulato CP_2 CP_1 un contratto di lavoro a termine, poi prorogato più volte, con;
ho CP_1 lavorato dal 6.2021 al 30.9.2022. Preciso che a gennaio 2022 sono stato contattato dalla sig. che lavorava presso il Joy Village come direttrice;
Pt_2 mi disse che dovevo passare con la società agenzia di CP_2 somministrazione, senza possibilità di oppormi, pena la risoluzione del rapporto. Mi disse che avrei dovuto firmare un contratto di lavoro con la
cosa che feci e quindi passai con tale società. CP_2
Ho firmato anche un verbale di conciliazione in una stanza del Joy Village alla presenza di un sindacalista, il cui nome non ricordo, e della direttrice che rappresentava la (il joy village infatti apparteneva a ). Pt_2 CP_1 CP_1
Quando ho firmato il verbale di conciliazione, sono stati presenti anche i miei colleghi di lavoro (circa 7-9), tra cui la ricorrente, in quanto anche a loro era stato detto che dovevano firmare il verbale di conciliazione per proseguire la prestazione. Ricordo che è stato presente anche per gli altri colleghi lo stesso sindacalista che ha firmato il mio verbale. Preciso che io sono stato presente nella sala anche dopo che ho firmato il mio verbale di conciliazione;
ho assistito anche alla firma della ricorrente del suo verbale di conciliazione. Il sindacalista ha detto a tutti noi quali sarebbero state le conseguenze del verbale;
tuttavia noi non abbiamo avuto la possibilità di fare scelte diverse, in quanto la sig ci aveva detto che, in caso contrario, avremmo cessato di Pt_2 lavorare. Io ho svolto le mansioni di cameriere, barista , responsabile delle bibite;
ho sempre lavorato presso il Joy Village;
ho lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ogni settimana ho variato i turni (10 o 10,30 – 17 o 17,30; oppure durante il fine settimana 16-2,30 o 3; oppure 10,30 – 15 nonché 17-tarda notte il fine settimana;
10,30-2,30 durante il fine settimana ). Ho effettuato a giugno 2021, circa una settimana prima dell'assunzione e dell'apertura del Joy Village, un colloquio con il sig.
[...]
direttore, e il sig. , titolare del Joy Village e credo Tes_3 NTroparte_5 di Dica. Inizialmente il sig mi ha assegnato i compiti;
poi è Tes_3 subentrata la nuova direttrice, Pt_2
Conosco la ricorrente che ha lavorato con me presso il Joy Village come addetta alla gestione degli eventi, a predisporre i preventivi per gli eventi, a curare l'allestimento della sala, a supervisionare lo svolgimento degli eventi anche per eventuali richieste e/o segnalazioni da parte dei clienti;
spesso si è occupata anche della cassa, a volte dell'animazione. La ricorrente ha lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ha osservato diversi turni di lavoro ovvero: 1) 10,30 o 11-13,30 o 14 nonché 16 o 17-20 o 20,30; a volte però è andata via anche all'1, quando l'evento terminava;
a volte so che ha effettuato prenotazioni degli eventi anche ad ora di pranzo. Gli eventi sono stati organizzati ogni giorno. Nel giorno settimanale in cui la ricorrente non lavorava, gli eventi erano gestiti dal sig rettifico, Tes_2
c'erano la direttrice il sig (non so che ruolo abbia avuto con le Pt_2 Tes_2 società ma era spesso presente) e noi dipendenti. La direttrice silvi e il sig di mare hanno assegnato le direttive alla ricorrente. La ricorrente ha lavorato presso il Joy Village circa 15 giorni dopo la mia assunzione e quindi intorno alla metà di luglio 2021 e sino al 30.9.2022, coincidente con la chiusura del Joy Village. So che la ricorrente era dotata di un cellulare aziendale, ove poteva essere raggiunta dai clienti per gli eventi anche la sera tardi come dalla stessa riferitomi”. Depositate note a cura delle parti, la causa veniva decisa ex art 127 ter cpc. 2 In punto di fatto, va rilevato che l'istante ha riferito di avere iniziato a svolgere la prestazione per DICA sin dal 15.7.21 e di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, part-time (50% per 20 ore settimanali), con dal 23.12.2021 con scadenza 31.3.2022 (ma CP_1 cessato in data 8.2.22), con qualifica di organizzatrice di eventi e inquadramento nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcomm.; ha poi stipulato un contratto di somministrazione a termine, part-time (50%), con l' (avendo come utilizzatrice la NTroparte_2 CP_1
, dal 09/02/2022 al 30/09/2022, con inquadramento nel Gruppo A del
[...]
CCNL Agenzie di Somministrazione, qualifica di operaio, mansioni di barista e retribuzione correlata al 4° livello del CCNL Turismo P.E. (applicato dalla società utilizzatrice), per 20 ore settimanali. La resistente , unica costituita in giudizio, ha eccepito la NTroparte_2 decadenza ex art. 28 c. 1 D.lgs. 81/2015, ovvero la mancata impugnativa della clausola di apposizione del termine entro centottanta giorni dalla cessazione del contratto relativo al primo periodo. Ebbene, quanto al primo rapporto instaurato con la Dica, la parte ricorrente non ha indicato nessuna ingerenza dell e, NTroparte_2 dunque, eventuali inottemperanze non potranno che essere addebitate esclusivamente alla datrice . Conseguentemente, la convenuta Agenzia CP_1 per il lavoro non è legittimata ad eccepire la decadenza in merito ad un rapporto cui è estranea. 3 L'istante ha, poi, impugnato il verbale di conciliazione del 21.03.2022 per assenza di concreta assistenza sindacale, mancanza della cd. “res litigiosa”, omessa lettura del testo del verbale (ivi compresi i diritti, la natura delle rinunce e gli effetti). Tale verbale reca le sole sottoscrizioni del lavoratore, del legale rappresentante della (sig. ) e del rappresentante sindacale, CP_1 CP_5 conciliatore, sig. esso ha avuto ad oggetto la cessazione del Pt_4 contratto di lavoro in capo alla e la contestuale assunzione della CP_1 ricorrente alle medesime condizioni contrattuali alle dipendenze di CP_2
la regolamentazione del pagamento delle spettanze di fine rapporto sui
[...] cedolini di quest'ultima società, con garanzia offerta dalla ed accordo CP_1 sul quantum spettante. Anche in tal caso, dunque, l' è estranea. NTroparte_2
Va poi osservato che, per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod. civ., solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c. Nel caso de quo, il teste ha dichiarato di avere firmato – come CP_7 la ricorrente – nello stesso giorno un verbale di conciliazione “in una stanza del Joy Village” alla presenza di un sindacalista;
che era stato “detto che dovevano firmare il verbale di conciliazione per proseguire la prestazione” e che il “sindacalista ha detto a tutti noi quali sarebbero state le conseguenze del verbale;
tuttavia noi non abbiamo avuto la possibilità di fare scelte diverse, in quanto la sig ci aveva detto che, in caso contrario, avremmo Pt_2 cessato di lavorare”. Non ha, dunque, trovato riscontro nelle dette dichiarazioni testimoniali quanto assunto dalla ricorrente in ordine alla mancata o non effettiva assistenza prestata dal rappresentante sindacale, il quale, di contro, ha esposto ai lavoratori gli effetti della sottoscrizione del verbale, consentendo di comprendere con esattezza i termini della conciliazione come rappresentati nell'atto poi sottoscritto. Parimenti, nel verbale di conciliazione, si legge che la ricorrente è stata informata e ha preso coscienza dei contenuti e delle conseguenze dell'atto e delle sue rinunce. E', poi, espressamente sancito che con l'accordo le parti hanno inteso definire e conciliare, in via di transazione generale definitiva e novativa, ogni qualsivoglia reciproca posizione o questione insorta e/o insorgenda per qualunque titolo o causa. Ebbene, come condivisibilmente indicato nella sentenza di questo ufficio n. 3322/2025 pubbl. il 30/04/2025, d.ssa Manzon, nella controversia analoga intentata dal signor , sentito come teste nell'odierno giudizio, CP_7
“In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617)”. Premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di prova che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858; sez. lav., 09/06/2021, n.16154). In applicazione dei suenunciati principi e accertata l'adeguatezza dell'assistenza sindacale del lavoratore in sede conciliativa, in ragione della sottoscrizione dell'accordo alla presenza del sindacalista delegato, senza alcuna eccezione, e dell'accettazione finale dello stesso, in concreto, la presenza del sindacalista al momento della conciliazione lascia presumere un'adeguata assistenza, anche in ragione del conferimento di un mandato implicito. Tenuto conto della presenza nel citato atto degli elementi essenziali del negozio e quindi della comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista (la res dubia), ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonchè il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 4 maggio 2016, n. 8917), dovendo l'oggetto del negozio transattivo essere identificato non già in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482), deve disattendersi l'eccezione concernente l'invalidità del verbale di conciliazione, reputandosi inammissibile e preclusa ogni contestazione circa il rapporto lavorativo intercorso fra le parti fino al 8.2.2022. Conseguentemente, la domanda relativa all'accertamento di una diversa data di insorgenza del rapporto, di un diverso orario di lavoro osservato, di eventuali compensi spettanti, anche a titolo di risarcimento, è preclusa. 4 Quanto alla domanda concernente l'illegittimità del contratto di somministrazione a termine stipulato in data 09.02.2022, dunque fra utilizzatore e somministrante, al fine di ordinare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente con la società utilizzatrice la parte istante ha lamentato “la commistione tra le due CP_1 convenute” e “la violazione dei divieti previsti dagli artt. 20, lett. c) (“L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: … c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”) e 32, lett. c) (“Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: … c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro”) afferenti la fruizione degli ammortizzatori sociali da parte della CP_1 oltre alla violazione del diritto di precedenza, espressamente formulato dalla ricorrente in sede di impugnazione dei contratti” Circa la violazione delle norme su riportate, alcuna prova ha fornito la parte istante circa la ricorrenza di una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro e, dunque, la fruizione di ammortizzatori sociali da parte della CP_1
la doglianza è invero stata posta in via del tutto generica, meramente
[...] richiamando le norme su riportate. L'eventuale “commistione” fra le convenute non è rilevabile dagli atti e dalle risultanze probatorie di causa;
non è, poi, ben chiaro in cosa consista, se non nel fatto (e questa è l'unica allegazione specifica sul punto contenuta in ricorso) che la DI.CA. avrebbe assunto obbligo in garanzia del pagamento delle proprie spettanze di fine rapporto (Ferie/Permessi/Ex-Festività Residui/13 e 14 Mensilità e TFR) da corrispondersi dall NTroparte_2
CP_2
5 Quanto alla violazione del diritto di precedenza, consistita in “nuove assunzioni di personale, sia diretto che in somministrazione, dopo la cessazione del rapporto con la ricorrente”, l'istante la formulato tale eccezione nei confronti della sola DI.CA. (cfr. ricorso, pag. 7, punto 26). La norma di riferimento è l'art. 24 D.lgs. 81/2015, secondo cui: “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici…..
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' stagionali …
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”. Vero è che il diritto di precedenza è stato previsto nel contratto stipulato fra le parti ed è vero che in esso è stata prevista la fissazione di un termine di 6 mesi dalla cessazione di quel rapporto per il relativo esercizio;
il legislatore infatti non ha ritenuto sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge, ma ha previsto un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto. Poiché la prima richiesta di precedenza è contenuta nella diffida del 28.9.22, ovvero oltre i 6 mesi dal 8.2.2022, il mancato esercizio nel rispetto del termine comporta come conseguenza quella di non poter validamente esercitare il diritto medesimo. Va ad ogni modo rilevato che alcun principio di prova è stato offerto dall'istante in ordine ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine per cui è causa. 6 Venendo all'ultimo capo di domanda, concernente le mansioni espletate e le differenze retributive correlate per il periodo dal 9.2.2022, parte ricorrente ha proposto domanda di accertamento dell'applicabilità del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, anche in via parametrica, con riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 4° livello e di correlata condanna delle parti resistenti, in solido, e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di €. 21.592,21 a tale titolo. La norma valevole è l'art. 35 co. 5 D.lgs. 81/2015, secondo cui “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.” La parte convenuta costituita ha negato che vi sia stata comunicazione da parte di di alcunchè, nella esecuzione del rapporto fra le parti, di CP_1 diverso rispetto a quanto pattuito nel contratto di lavoro con la ricorrente (“alla non è mai pervenuta alcuna comunicazione inerente alle CP_2 asserite differenze, né in ordine alle mansioni né alle ore lavorate. Vero è infatti che, in ossequio a quanto previsto nel contratto di missione, la CP_1
ha comunicato mensilmente il numero delle ore svolte dalla signora
[...]
inviando alla i relativi fogli presenza che la stessa lavoratrice Pt_1 CP_2 ha confermato con la propria sottoscrizione”). Quanto alle mansioni, deve inoltre rilevarsi che dalla documentazione allegata (cfr. contratti e buste paga) risulta che la parte ricorrente ha già ricevuto il quarto livello preteso nell'atto introduttivo. Quanto agli orari osservati, assorbente, ai fini della presente pronuncia, è che dalla prova testimoniale espletata nulla è emerso in ordine al superiore orario di lavoro prestato rispetto a quello contrattualizzato. I testi, infatti, hanno riferito circa gli orari dei turni svolti, ma non sul numero dei turni settimanali, non consentendo di ritenere raggiunta prova che vi sia stato svolgimento di un maggior numero di ore prestate rispetto alle 20 ore settimanali di cui in contratto. Il teste infatti, pur dichiarando che la ricorrente ha svolto la Tes_1 prestazione per 6 giorni a settimana, ha indicato diversi turni di lavoro (“1) 11-16 nonché 16-20 anzi rettifico 17,30-20.30; 2) altri turni ma non li ricordo”) ma, come dal medesimo riconosciuto, non è riuscito a indicare con precisione gli orari attorei. Anche il teste ha confermato il lavoro della ricorrente articolato per 6 CP_7 giorni a settimana;
sui turni, tuttavia, sono stati individuati diversi orari (“1) 10,30 o 11-13,30 o 14 nonché 16 o 17-20 o 20,30; a volte però è andata via anche all'1, quando l'evento terminava;
a volte so che ha effettuato prenotazioni degli eventi anche ad ora di pranzo”) senza indicazione della loro frequenza. Quanto ai fogli di presenza in atti prodotti dalla parte convenuta, ininfluente ai fini del giudizio appare ogni questione inerente alla autenticità o meno di sottoscrizione apposta dalla ricorrente, considerato che l'orario riportato è quello di cui in contratto, non contraddetto, per quanto su esposto, dalle risultanze probatorie di causa. Ne consegue che anche tale domanda è infondata. 7 Per tutte le considerazioni svolte, dunque, la domanda deve essere integralmente rigettata. Considerata la complessità delle questioni trattate, si ritengono sussistere giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 30.06.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 26.06.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - giusta procura in calce al ricorso - dall'Avv. Viviana Scotti (C.F.: presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli al Viale Cesare Augusto n. 162; Ricorrente CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_1
Convenuta contumace E
con sede in Supino, Via Ponte La NTroparte_2
Stanza 17/C, in persona del suo Legale Rappresentante sig. , NTroparte_3 nata a [...] il [...] (c.f. , nella qualità di C.F._3
Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., n. iscrizione al registro delle imprese e partita IVA n. REA 180465, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Chiara Masi (cf.. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Ceccano (FR) via S. Maria A Fiume n. 12, in forza di procura alle liti in calce alla memoria difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: contratto a termine, somministrazione e compensi.
1
1 Con lite introdotta il 9.3.23, la ricorrente indicata in epigrafe deduceva di aver reso per la società la prestazione lavorativa ininterrottamente dal CP_1
15.07.2021 e fino al 30.09.22; che formalmente era stato stipulato un contratto NT a termine con la a dal 23.12.21 al 31.3.22, part-time (50%), con qualifica di organizzatrice di eventi e inquadramento nel 4° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi;
che, verso la fine del mese di gennaio 2021, era stata convocata dal sig. e dalla nuova direttrice, sig.ra che le NTroparte_5 Pt_2 avevano comunicato il “passaggio” (insieme ad altri dipendenti) all'agenzia di lavoro “interinale”, per asserite esigenze di contenimento dei costi aziendali;
che, con decorrenza 09.02.2022, era stato stipulato un contratto di somministrazione a tempo determinato con l NTroparte_2 NT fino al 30.09.2022 - azienda utilizzatrice la - con
[...] CP_6 articolazione oraria a tempo parziale (20 ore settimanali), con inquadramento nel Gruppo A del CCNL Agenzie di Somministrazione, con qualifica di operaio e retribuzione correlata al 4° livello del CCNL Turismo P.E. (applicato dalla società utilizzatrice). Assumeva altresì che, fin dall'inizio e per l'intera durata del rapporto di lavoro, era stata adibita all'espletamento delle mansioni di organizzatrice di eventi, rapporti con i clienti, redazione preventivi, allestimento sala, addetta alla cassa etc., con un orario medio di 38 ore settimanali (che si prolungava in occasione di eventi settimanali); che, per tutta la durata del rapporto, aveva ricevuto disposizioni relative all'orario e NT alle mansioni da svolgere dai signori e della CP_5 Pt_3 CP_6 anche con riferimento ai permessi/malattie. Dichiarava, altresì, che in data NT 21.3.22, su sollecitazione della direttrice della a, aveva sottoscritto un verbale di conciliazione, nel quale si dava atto che il rapporto di lavoro con la NT stessa a era cessato per dimissioni o risoluzione consensuale in data 8.2.22 e che vi era stata l'assunzione con l;
che NTroparte_2 tale verbale era stato sottoscritto su un prestampato, in assenza del rappresentante sindacale, senza previa lettura e senza res litigiosa. Eccepiva anche la violazione degli artt. 20 c) e 32 c) del D.lgs. 81/15, afferenti alla NT fruizione degli ammortizzatori sociali da parte della oltre alla CP_6 violazione del diritto di precedenza. Per le predette ragioni, invocava la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del verbale di conciliazione, del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione e ne chiedeva la conversione a tempo indeterminato con decorrenza 15/07/2021, in uno alla condanna ad una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità. Chiedeva la somma di € 21.592,21 a titolo di differenze, in solido tra le odierne convenute, in applicazione del Dlgs 81/2015. Chiedeva dunque di:
“1. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato del 23.12.2021 - per tutti i motivi infra dedotti - e in applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, e comunque della normativa vigente in subiecta materia, ordinare alla la CP_1 conversione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato (con decorrenza 15.07.2021, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) in uno alla condanna della stessa resistente al pagamento di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità - ovvero, in misura non inferiore a 2,5 - dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a Euro 919,63).
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del contratto di somministrazione a termine del 09.02.2022 - per tutti i motivi infra dedotti - e in applicazione dell'art. 39 D.Lgs. n. 81/2015, e comunque della normativa vigente in subiecta materia, ordinare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice ( CP_1
in uno alla condanna della stessa resistente al pagamento di
[...] un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità - ovvero, in misura non inferiore a 2,5 - dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a Euro 919,63).
3. In ogni caso: accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato inter partes, per il periodo dal 15.07.2021 al 30.09.2022 ovvero nel diverso periodo che sarà accertato in corso di causa.
4. Accertare e dichiarare - per tutti i motivi infra dedotti - la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto il 21.03.2022.
5. Dichiarare che al rapporto di lavoro de quo e per la sua intera durata, va applicato il CCNL Turismo Pubblici Esercizi, anche in via parametrica ex art. 36 Cost. ovvero ex art. 2099 c.c., con il conseguente diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello.
6. Accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui all'allegato prospetto contabile (che forma parte integrante del presente atto) e per i titoli infra dedotti per complessivi Euro 21.592,21.
7. Per l'effetto - per tutti i motivi infra dedotti - ovvero anche in applicazione delle statuizioni previste dal D.Lgs. 81/2015, condannare i resistenti in solido, e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di Euro 21.592,21 (ovvero alla diversa somma che risulti dovuta in corso di causa, anche a mezzo di CTU contabile che, in ipotesi di specifica contestazione, espressamente si richiede).
8. Emettere Ordinanza di pagamento - ex art. 423 c.p.c. - in favore della ricorrente per tutte le somme di denaro non contestate e/o per le quali si ritiene raggiunta la prova;
in ogni caso, per il pagamento, ex art. 423 c.p.c., del TFR pari a Euro 1.890,82.
9. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., oltre interessi legali maggiorati ex art. 1284 c.c., in ogni caso oltre interessi legali ex L. n. 167/2014 maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. 10. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione”. La società nonostante la rituale notifica del 10.5.23 a mezzo pec CP_1
(effettuata per la prima udienza del 30.11.23), non si costituiva. L si costituiva il 17.11.23 ed eccepiva NTroparte_2 in via preliminare la decadenza dalla impugnazione della clausola di apposizione del termine da parte della ricorrente;
in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva della e NTroparte_2
l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
in subordine, in caso di accertamento di somme in favore della ricorrente, chiedeva che fosse NT condannata la in via esclusiva al pagamento delle stesse, con CP_6 rigetto di ogni pretesa nei confronti della NTroparte_2
Alla prima udienza del 30.11.23 la ricorrente precisava che non era stata formulata alcuna domanda di versamento dei contributi;
disconosceva le firme apposte sui fogli di presenza e depositati in copia da NTroparte_2
(sub 5), precisando che, solo in relazione al prospetto di febbraio
[...]
2022, la firma era autografa ma apposta su un foglio in bianco;
contestava anche gli orari indicati nei fogli presenza, precisando che doveva dare la reperibilità giornaliera. La società replicava di avere ricevuto i fogli CP_2 presenza in copia da e, dunque, di non essere in possesso degli CP_1 originali;
manifestava la volontà di volere verificare la firma della ricorrente su tali documenti e, se ritenuto necessario, chiedeva di ordinare alla convenuta il deposito degli originali. CP_1
I testi intimati dalla ricorrente rilasciavano le seguenti deposizioni. : “Ho intentato una causa analoga contro le convenute. Ho Testimone_1 lavorato per la società da febbraio 2022 sino al 30.9.2022, come CP_2 cameriere presso il Joy Village;
ho lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ogni settimana ho variato i turni (10,30-11 / 16 nonché 18-24; oppure 16-23 o 24 o 1); non sono in grado di indicare con precisione quante ore settimanali io abbia svolto, ma certamente non meno di 50. Ho effettuato a gennaio 2022 un colloquio con la sig. che gestisce il Pt_2
Joy Village. Il maitre assegnava a me i compiti. Per_1
Conosco la ricorrente che ha lavorato con me presso il Joy Village come addetta alla gestione delle feste, a predisporre i preventivi per gli eventi, a curare l'allestimento della sala, supervisionare lo svolgimento degli eventi anche per eventuali richieste e/o segnalazioni da parte dei clienti;
spesso si occupava anche della cassa. La ricorrente ha lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ha osservato diversi turni di lavoro ovvero: 1) 11-16 nonché 16-20 anzi rettifico 17,30-20.30; 2) altri turni ma non li ricordo. Mi sembra che, in alcuni turni, la ricorrente abbia anche finito di lavorare alle 13,30 per poi riprendere il pomeriggio, ma non so indicare con precisione gli orari. Qualche volta la ricorrente ha finito di lavorare alle 22 o 23; ciò capitava quando c'erano gli eventi;
non sono in grado di indicare quanti eventi siano stati organizzati in un mese. Non so indicare chi abbia assegnato le direttive alla ricorrente. Non conosco né . è il titolare di Testimone_2 Tes_3 NTroparte_5
Joy Village e non era presente nella struttura: io non ho mai avuto rapporti con lui;
non so se la ricorrente si sia relazionata con lui. La ricorrente ha lavorato presso il Joy Village dal luglio 2021 (come riferitomi dalla stessa) al 30.9.2022. Non so se la ricorrente abbia firmato un verbale di conciliazione. So che la ricorrente era dotata di un cellulare aziendale ove poteva essere raggiunta dai clienti per gli eventi”. : “Ho intentato una causa analoga contro le convenute. Ho CP_7 lavorato per le società e . In particolare, ho dapprima stipulato CP_2 CP_1 un contratto di lavoro a termine, poi prorogato più volte, con;
ho CP_1 lavorato dal 6.2021 al 30.9.2022. Preciso che a gennaio 2022 sono stato contattato dalla sig. che lavorava presso il Joy Village come direttrice;
Pt_2 mi disse che dovevo passare con la società agenzia di CP_2 somministrazione, senza possibilità di oppormi, pena la risoluzione del rapporto. Mi disse che avrei dovuto firmare un contratto di lavoro con la
cosa che feci e quindi passai con tale società. CP_2
Ho firmato anche un verbale di conciliazione in una stanza del Joy Village alla presenza di un sindacalista, il cui nome non ricordo, e della direttrice che rappresentava la (il joy village infatti apparteneva a ). Pt_2 CP_1 CP_1
Quando ho firmato il verbale di conciliazione, sono stati presenti anche i miei colleghi di lavoro (circa 7-9), tra cui la ricorrente, in quanto anche a loro era stato detto che dovevano firmare il verbale di conciliazione per proseguire la prestazione. Ricordo che è stato presente anche per gli altri colleghi lo stesso sindacalista che ha firmato il mio verbale. Preciso che io sono stato presente nella sala anche dopo che ho firmato il mio verbale di conciliazione;
ho assistito anche alla firma della ricorrente del suo verbale di conciliazione. Il sindacalista ha detto a tutti noi quali sarebbero state le conseguenze del verbale;
tuttavia noi non abbiamo avuto la possibilità di fare scelte diverse, in quanto la sig ci aveva detto che, in caso contrario, avremmo cessato di Pt_2 lavorare. Io ho svolto le mansioni di cameriere, barista , responsabile delle bibite;
ho sempre lavorato presso il Joy Village;
ho lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ogni settimana ho variato i turni (10 o 10,30 – 17 o 17,30; oppure durante il fine settimana 16-2,30 o 3; oppure 10,30 – 15 nonché 17-tarda notte il fine settimana;
10,30-2,30 durante il fine settimana ). Ho effettuato a giugno 2021, circa una settimana prima dell'assunzione e dell'apertura del Joy Village, un colloquio con il sig.
[...]
direttore, e il sig. , titolare del Joy Village e credo Tes_3 NTroparte_5 di Dica. Inizialmente il sig mi ha assegnato i compiti;
poi è Tes_3 subentrata la nuova direttrice, Pt_2
Conosco la ricorrente che ha lavorato con me presso il Joy Village come addetta alla gestione degli eventi, a predisporre i preventivi per gli eventi, a curare l'allestimento della sala, a supervisionare lo svolgimento degli eventi anche per eventuali richieste e/o segnalazioni da parte dei clienti;
spesso si è occupata anche della cassa, a volte dell'animazione. La ricorrente ha lavorato per 6 giorni a settimana, con un giorno di riposo variabile;
ha osservato diversi turni di lavoro ovvero: 1) 10,30 o 11-13,30 o 14 nonché 16 o 17-20 o 20,30; a volte però è andata via anche all'1, quando l'evento terminava;
a volte so che ha effettuato prenotazioni degli eventi anche ad ora di pranzo. Gli eventi sono stati organizzati ogni giorno. Nel giorno settimanale in cui la ricorrente non lavorava, gli eventi erano gestiti dal sig rettifico, Tes_2
c'erano la direttrice il sig (non so che ruolo abbia avuto con le Pt_2 Tes_2 società ma era spesso presente) e noi dipendenti. La direttrice silvi e il sig di mare hanno assegnato le direttive alla ricorrente. La ricorrente ha lavorato presso il Joy Village circa 15 giorni dopo la mia assunzione e quindi intorno alla metà di luglio 2021 e sino al 30.9.2022, coincidente con la chiusura del Joy Village. So che la ricorrente era dotata di un cellulare aziendale, ove poteva essere raggiunta dai clienti per gli eventi anche la sera tardi come dalla stessa riferitomi”. Depositate note a cura delle parti, la causa veniva decisa ex art 127 ter cpc. 2 In punto di fatto, va rilevato che l'istante ha riferito di avere iniziato a svolgere la prestazione per DICA sin dal 15.7.21 e di avere sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato, part-time (50% per 20 ore settimanali), con dal 23.12.2021 con scadenza 31.3.2022 (ma CP_1 cessato in data 8.2.22), con qualifica di organizzatrice di eventi e inquadramento nel 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi Confcomm.; ha poi stipulato un contratto di somministrazione a termine, part-time (50%), con l' (avendo come utilizzatrice la NTroparte_2 CP_1
, dal 09/02/2022 al 30/09/2022, con inquadramento nel Gruppo A del
[...]
CCNL Agenzie di Somministrazione, qualifica di operaio, mansioni di barista e retribuzione correlata al 4° livello del CCNL Turismo P.E. (applicato dalla società utilizzatrice), per 20 ore settimanali. La resistente , unica costituita in giudizio, ha eccepito la NTroparte_2 decadenza ex art. 28 c. 1 D.lgs. 81/2015, ovvero la mancata impugnativa della clausola di apposizione del termine entro centottanta giorni dalla cessazione del contratto relativo al primo periodo. Ebbene, quanto al primo rapporto instaurato con la Dica, la parte ricorrente non ha indicato nessuna ingerenza dell e, NTroparte_2 dunque, eventuali inottemperanze non potranno che essere addebitate esclusivamente alla datrice . Conseguentemente, la convenuta Agenzia CP_1 per il lavoro non è legittimata ad eccepire la decadenza in merito ad un rapporto cui è estranea. 3 L'istante ha, poi, impugnato il verbale di conciliazione del 21.03.2022 per assenza di concreta assistenza sindacale, mancanza della cd. “res litigiosa”, omessa lettura del testo del verbale (ivi compresi i diritti, la natura delle rinunce e gli effetti). Tale verbale reca le sole sottoscrizioni del lavoratore, del legale rappresentante della (sig. ) e del rappresentante sindacale, CP_1 CP_5 conciliatore, sig. esso ha avuto ad oggetto la cessazione del Pt_4 contratto di lavoro in capo alla e la contestuale assunzione della CP_1 ricorrente alle medesime condizioni contrattuali alle dipendenze di CP_2
la regolamentazione del pagamento delle spettanze di fine rapporto sui
[...] cedolini di quest'ultima società, con garanzia offerta dalla ed accordo CP_1 sul quantum spettante. Anche in tal caso, dunque, l' è estranea. NTroparte_2
Va poi osservato che, per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod. civ., solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c. Nel caso de quo, il teste ha dichiarato di avere firmato – come CP_7 la ricorrente – nello stesso giorno un verbale di conciliazione “in una stanza del Joy Village” alla presenza di un sindacalista;
che era stato “detto che dovevano firmare il verbale di conciliazione per proseguire la prestazione” e che il “sindacalista ha detto a tutti noi quali sarebbero state le conseguenze del verbale;
tuttavia noi non abbiamo avuto la possibilità di fare scelte diverse, in quanto la sig ci aveva detto che, in caso contrario, avremmo Pt_2 cessato di lavorare”. Non ha, dunque, trovato riscontro nelle dette dichiarazioni testimoniali quanto assunto dalla ricorrente in ordine alla mancata o non effettiva assistenza prestata dal rappresentante sindacale, il quale, di contro, ha esposto ai lavoratori gli effetti della sottoscrizione del verbale, consentendo di comprendere con esattezza i termini della conciliazione come rappresentati nell'atto poi sottoscritto. Parimenti, nel verbale di conciliazione, si legge che la ricorrente è stata informata e ha preso coscienza dei contenuti e delle conseguenze dell'atto e delle sue rinunce. E', poi, espressamente sancito che con l'accordo le parti hanno inteso definire e conciliare, in via di transazione generale definitiva e novativa, ogni qualsivoglia reciproca posizione o questione insorta e/o insorgenda per qualunque titolo o causa. Ebbene, come condivisibilmente indicato nella sentenza di questo ufficio n. 3322/2025 pubbl. il 30/04/2025, d.ssa Manzon, nella controversia analoga intentata dal signor , sentito come teste nell'odierno giudizio, CP_7
“In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617)”. Premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di prova che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858; sez. lav., 09/06/2021, n.16154). In applicazione dei suenunciati principi e accertata l'adeguatezza dell'assistenza sindacale del lavoratore in sede conciliativa, in ragione della sottoscrizione dell'accordo alla presenza del sindacalista delegato, senza alcuna eccezione, e dell'accettazione finale dello stesso, in concreto, la presenza del sindacalista al momento della conciliazione lascia presumere un'adeguata assistenza, anche in ragione del conferimento di un mandato implicito. Tenuto conto della presenza nel citato atto degli elementi essenziali del negozio e quindi della comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista (la res dubia), ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonchè il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 4 maggio 2016, n. 8917), dovendo l'oggetto del negozio transattivo essere identificato non già in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. 14 gennaio 2005, n. 690; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23482), deve disattendersi l'eccezione concernente l'invalidità del verbale di conciliazione, reputandosi inammissibile e preclusa ogni contestazione circa il rapporto lavorativo intercorso fra le parti fino al 8.2.2022. Conseguentemente, la domanda relativa all'accertamento di una diversa data di insorgenza del rapporto, di un diverso orario di lavoro osservato, di eventuali compensi spettanti, anche a titolo di risarcimento, è preclusa. 4 Quanto alla domanda concernente l'illegittimità del contratto di somministrazione a termine stipulato in data 09.02.2022, dunque fra utilizzatore e somministrante, al fine di ordinare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente con la società utilizzatrice la parte istante ha lamentato “la commistione tra le due CP_1 convenute” e “la violazione dei divieti previsti dagli artt. 20, lett. c) (“L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: … c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”) e 32, lett. c) (“Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: … c) presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro”) afferenti la fruizione degli ammortizzatori sociali da parte della CP_1 oltre alla violazione del diritto di precedenza, espressamente formulato dalla ricorrente in sede di impugnazione dei contratti” Circa la violazione delle norme su riportate, alcuna prova ha fornito la parte istante circa la ricorrenza di una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro e, dunque, la fruizione di ammortizzatori sociali da parte della CP_1
la doglianza è invero stata posta in via del tutto generica, meramente
[...] richiamando le norme su riportate. L'eventuale “commistione” fra le convenute non è rilevabile dagli atti e dalle risultanze probatorie di causa;
non è, poi, ben chiaro in cosa consista, se non nel fatto (e questa è l'unica allegazione specifica sul punto contenuta in ricorso) che la DI.CA. avrebbe assunto obbligo in garanzia del pagamento delle proprie spettanze di fine rapporto (Ferie/Permessi/Ex-Festività Residui/13 e 14 Mensilità e TFR) da corrispondersi dall NTroparte_2
CP_2
5 Quanto alla violazione del diritto di precedenza, consistita in “nuove assunzioni di personale, sia diretto che in somministrazione, dopo la cessazione del rapporto con la ricorrente”, l'istante la formulato tale eccezione nei confronti della sola DI.CA. (cfr. ricorso, pag. 7, punto 26). La norma di riferimento è l'art. 24 D.lgs. 81/2015, secondo cui: “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici…..
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attivita' stagionali …
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volonta' in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”. Vero è che il diritto di precedenza è stato previsto nel contratto stipulato fra le parti ed è vero che in esso è stata prevista la fissazione di un termine di 6 mesi dalla cessazione di quel rapporto per il relativo esercizio;
il legislatore infatti non ha ritenuto sufficiente che la conoscibilità del diritto di precedenza derivi dalla circostanza che esso sia previsto dalla legge, ma ha previsto un obbligo formale chiaramente funzionalizzato a far conoscere al lavoratore, con modalità rese certe dal contenuto dell'atto scritto, le condizioni di insorgenza e le modalità di esercizio del diritto stesso, tra le quali la necessità che questi manifesti formalmente la propria volontà di avvalersi della precedenza e che lo faccia entro un certo termine dalla data di cessazione del rapporto. Poiché la prima richiesta di precedenza è contenuta nella diffida del 28.9.22, ovvero oltre i 6 mesi dal 8.2.2022, il mancato esercizio nel rispetto del termine comporta come conseguenza quella di non poter validamente esercitare il diritto medesimo. Va ad ogni modo rilevato che alcun principio di prova è stato offerto dall'istante in ordine ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine per cui è causa. 6 Venendo all'ultimo capo di domanda, concernente le mansioni espletate e le differenze retributive correlate per il periodo dal 9.2.2022, parte ricorrente ha proposto domanda di accertamento dell'applicabilità del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, anche in via parametrica, con riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 4° livello e di correlata condanna delle parti resistenti, in solido, e/o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento di €. 21.592,21 a tale titolo. La norma valevole è l'art. 35 co. 5 D.lgs. 81/2015, secondo cui “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.” La parte convenuta costituita ha negato che vi sia stata comunicazione da parte di di alcunchè, nella esecuzione del rapporto fra le parti, di CP_1 diverso rispetto a quanto pattuito nel contratto di lavoro con la ricorrente (“alla non è mai pervenuta alcuna comunicazione inerente alle CP_2 asserite differenze, né in ordine alle mansioni né alle ore lavorate. Vero è infatti che, in ossequio a quanto previsto nel contratto di missione, la CP_1
ha comunicato mensilmente il numero delle ore svolte dalla signora
[...]
inviando alla i relativi fogli presenza che la stessa lavoratrice Pt_1 CP_2 ha confermato con la propria sottoscrizione”). Quanto alle mansioni, deve inoltre rilevarsi che dalla documentazione allegata (cfr. contratti e buste paga) risulta che la parte ricorrente ha già ricevuto il quarto livello preteso nell'atto introduttivo. Quanto agli orari osservati, assorbente, ai fini della presente pronuncia, è che dalla prova testimoniale espletata nulla è emerso in ordine al superiore orario di lavoro prestato rispetto a quello contrattualizzato. I testi, infatti, hanno riferito circa gli orari dei turni svolti, ma non sul numero dei turni settimanali, non consentendo di ritenere raggiunta prova che vi sia stato svolgimento di un maggior numero di ore prestate rispetto alle 20 ore settimanali di cui in contratto. Il teste infatti, pur dichiarando che la ricorrente ha svolto la Tes_1 prestazione per 6 giorni a settimana, ha indicato diversi turni di lavoro (“1) 11-16 nonché 16-20 anzi rettifico 17,30-20.30; 2) altri turni ma non li ricordo”) ma, come dal medesimo riconosciuto, non è riuscito a indicare con precisione gli orari attorei. Anche il teste ha confermato il lavoro della ricorrente articolato per 6 CP_7 giorni a settimana;
sui turni, tuttavia, sono stati individuati diversi orari (“1) 10,30 o 11-13,30 o 14 nonché 16 o 17-20 o 20,30; a volte però è andata via anche all'1, quando l'evento terminava;
a volte so che ha effettuato prenotazioni degli eventi anche ad ora di pranzo”) senza indicazione della loro frequenza. Quanto ai fogli di presenza in atti prodotti dalla parte convenuta, ininfluente ai fini del giudizio appare ogni questione inerente alla autenticità o meno di sottoscrizione apposta dalla ricorrente, considerato che l'orario riportato è quello di cui in contratto, non contraddetto, per quanto su esposto, dalle risultanze probatorie di causa. Ne consegue che anche tale domanda è infondata. 7 Per tutte le considerazioni svolte, dunque, la domanda deve essere integralmente rigettata. Considerata la complessità delle questioni trattate, si ritengono sussistere giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite. Si comunichi. Napoli, 30.06.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante