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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/12/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N 400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. IO HI RI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
ORDINANZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 400/2023, tra le seguenti parti: (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BI NO, giusta procura in atti;
- opponente
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BI Mariottino, giusta procura in atti;
- opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 23/09/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso l'avviso di Controparte_1 intimazione n. 05320239000148940000 ed alla sottesa cartella n. 05320120000865350000, per omesso pagamento Irpef, dell'importo di € 4.743,47.
A sostengo della domanda l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella per la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, nonché, per intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso. Nel merito, ha contestato la fondatezza degli assunti di controparte.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/09/2025.
OSSERVA
Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata da parte opposta relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Isernia a favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
Ai fini della giurisdizione, la Suprema Corte ha precisato che occorre fare riferimento alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass. Sez. Un. n. 14831 del 5.6.2008).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 05320120000865350000 sottesa all'intimazione di pagamento opposta n. n. 05320239000148940000 ha ad oggetto crediti di natura tributaria.
Pertanto, in relazione alla natura tributaria del credito, l'opposizione andava proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Rispetto all'eccezione proposta deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 ai valori minimi.
PQM
Rigetta la domanda spiegata da contro Parte_1 [...]
. Controparte_1
Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente in relazione ai crediti per tributi specificati in parte motiva.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 1.469,70 per Controparte_1 compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia 02/12/2025
Il giudice
IO HI RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. IO HI RI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
ORDINANZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 400/2023, tra le seguenti parti: (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BI NO, giusta procura in atti;
- opponente
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BI Mariottino, giusta procura in atti;
- opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 23/09/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
l' proponendo opposizione avverso l'avviso di Controparte_1 intimazione n. 05320239000148940000 ed alla sottesa cartella n. 05320120000865350000, per omesso pagamento Irpef, dell'importo di € 4.743,47.
A sostengo della domanda l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della cartella per la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, nonché, per intervenuta prescrizione.
Si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso. Nel merito, ha contestato la fondatezza degli assunti di controparte.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23/09/2025.
OSSERVA
Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata da parte opposta relativa al difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Isernia a favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
Ai fini della giurisdizione, la Suprema Corte ha precisato che occorre fare riferimento alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cass. Sez. Un. n. 14831 del 5.6.2008).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 05320120000865350000 sottesa all'intimazione di pagamento opposta n. n. 05320239000148940000 ha ad oggetto crediti di natura tributaria.
Pertanto, in relazione alla natura tributaria del credito, l'opposizione andava proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Rispetto all'eccezione proposta deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 ai valori minimi.
PQM
Rigetta la domanda spiegata da contro Parte_1 [...]
. Controparte_1
Dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente in relazione ai crediti per tributi specificati in parte motiva.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 1.469,70 per Controparte_1 compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia 02/12/2025
Il giudice
IO HI RI