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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13053/2024 promossa da:
IMPRESA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 STOLZI PAOLO (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, C.F._1 presso il difensore avv. STOLZI PAOLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANIELLO Controparte_1 C.F._2 AN e dell'avv. SOZZI AN ( ) VIA GIUSEPPE GIUSTI 3 C.F._3 50121 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in via giuseppe giusti 50121 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANIELLO AN (C.F. ), , con il patrocinio dell'avv. D'ANIELLO Parte_2 C.F._4
AN e dell'avv. SOZZI AN ( ) VIA GIUSEPPE GIUSTI 3 C.F._3 50121 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in via giuseppe giusti 50121 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANIELLO AN
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Appalto tra privati
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa Individuale ad ottenere il Parte_1 pagamento della somma di € 11.511,73 oltre IVA, a titolo di residuo corrispettivo per i lavori dalla pagina 1 di 8 stessa effettuati presso l'immobile sito in Pelago, Via di Stentatoio, n. 25, in esecuzione del contratto stipulato con i Sigg.ri e quali committenti e proprietari del Parte_3 Parte_2 predetto immobile;
per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento, in favore dell' CP_1 Pt_2 Pt_4 Individuale , della somma di € 11.511,73 oltre IVA, o delle maggiori o minori somme Parte_1 ritenute di giustizia, oltre interessi legali e dal 1.12.2017, fino al saldo, oltre interessi moratori per il ritardo del pagamento del dovuto. Con vittoria di spese e compensi e refusione dell'importo a titolo di contributo unificato”.
Parte convenuta:
“Che il Giudice adito voglia, contrariis rejectis:
- In via preliminare: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2 dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare tutte le domande dell'attore, dichiarando che nulla è dovuto allo stesso dalla sig.ra per tutti i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
- Nel merito in via principale: dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare le domande dell'attore proposte nei confronti del sig. e in quanto infondate in fatto Parte_3 Parte_2 e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Sempre nel merito anche in via riconvenzionale, accertato e dichiarato: 1) l'inadempimento della impresa attrice per aver abbandonato il cantiere anticipatamente e senza giustificazione rispetto al termine di fine lavori;
2) l'inadempimento della impresa attrice per cattiva ed errata esecuzione delle opere effettivamente eseguite sull'immobile sito in Pelago (FI) Via di Stentatoio n. 25, conseguentemente condannare la impresa individuale al pagamento in favore della del sig. della somma di euro Parte_1 Parte_3 7.480,00 (settemilaquattrocentottanta/00) a titolo di danno emergente quel costo di ripristino derivante dai vizi delle opere eseguite dall'impresa individuale salva diversa somma anche maggiore di Parte_1 giustizia per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze professionali, spese di CTU e CTP ove ammessa consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria s'insiste nell'istruttoria testimoniale di cui alla memoria ex art. 171-ter comma 1 n. 2 e alla memoria ex art. 171-ter comma 1 n. 3, da aversi come qui trascritte a far parte integrale e sostanziale del presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1. Il sig. , titolare dell'omonima impresa individuale, dopo aver inutilmente esperito un Parte_1 tentativo di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale di Firenze, i sigg.ri e al fine di Parte_3 Parte_2 ottenere il saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'immobile di proprietà dei predetti sito in Pelago (FI), nel periodo dicembre 2016-dicembre 2017.
2. I sigg.ri e , si sono costituiti in giudizio per ottenere il rigetto dell'avversa Pt_2 CP_1 domanda.
3. La convenuta, sig.ra ha contestato il difetto della propria legittimazione passiva, poiché il Pt_2 preventivo lavori, era stato sottoscritto soltanto dal . CP_1
4. Mentre il sig. ha contestato di nulla dovere, per aver saldato quanto realizzato mediante CP_1 pagamento dell'importo di €. 11.100,00, addirittura maggiore rispetto al preventivo lavori del marzo 2017 sottoscritto per accettazione dallo stesso e ha richiesto in via CP_1 riconvenzionale la condanna della ditta attrice al risarcimento dei danni per gli asseriti vizi e difetti delle lavorazioni realizzate.
pagina 2 di 8 5. La causa è stata istruita dalla parti mediante il deposito di atti e documenti, nonchè mediante assunzione di prova testimoniale e viene ora per la decisione, senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
-Disciplina applicabile
6. Nella presente controversia l'impresa attrice ha agito per ottenere il corrispettivo delle opere realizzate presso l'immobile nella comproprietà dei convenuti.
7. La parte convenuta ha sostenuto che il rapporto intercorso fra le parti vada configurato come contratto d'opera (art. 2222 c.c.), quando invero è da ritenere che l'impresa attrice avesse avuto un'organizzazione di mezzi, propria del contratto di appalto (art. 1655 c.c.).
8. Le due figure contrattuali hanno in comune, come noto, l'obbligazione verso il committente di compiere un'opera dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue;
la differenza è data dal requisito della “organizzazione” dell'impresa: nell'appalto, occorre l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera, mentre nel contratto d'opera è sufficiente che venga prestato lavoro prevalentemente proprio.
9. Nella fattispecie, data la natura dell'incarico pacificamente conferito dai convenuti all'impresa attrice, -inerente la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti in: demolizione di tramezzi a mattoni forati, rimozione di piastrelle bagni e cucina, scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica, tamponatura di tramezzi a mattoni forati con malta bastarda, assistenza murarie per posa impianti, intonacatura a mano con malte da intonaco, e velo a finitura civile, rifacimento dei massetti con prodotti premiscelati e sasso di silicio-, nonchè il valore dell'opera, viene infatti da presupporre una corrispondente organizzazione imprenditoriale di mezzi, tipica dell'appalto.
10. Considerato peraltro che è risultato provato che l'imprenditore per l'esecuzione dei lavori Pt_1 edili, ha dovuto ricorrere a professionalità estranee al nucleo familiare (il collaboratore CP_2
) ancor più è da ritenere che sull'attività artigianale e sulla dimensione prettamente personale e
[...] familiare dell'attività edile esercitata dalla parte attrice, sia prevalsa un'organizzazione di mezzi, incluso il lavoro dei suoi ausiliari, molto più vicina a quella imprenditoriale, tipica dell'appalto.
11. La Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che la classificazione dell'imprenditore, sebbene costituisca un indice significativo della natura del rapporto contrattuale, non costituisce un elemento decisivo ai fini di tale qualificazione, poiché il contratto d'appalto non è necessariamente incompatibile con la natura artigianale dell'impresa, né con il fatto che il lavoro sia eseguito da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore, allorché detta esecuzione sia comunque supportata da un'organizzazione dei mezzi di una certa importanza (cfr. Cass. n. 27258/2017; v. anche Cass. n. 4527/2022), per cui, nel caso, la natura individuale dell'impresa artigianale facente capo al non ostacola la qualificazione del rapporto in termini Pt_1 di appalto d'opera.
12. La distinzione non è di poco rilievo, dato che le due figure ricevono diversa disciplina in tema di vizi e difetti e riguardo ai termini di decadenza e prescrizione.
13. Nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre nel contratto d'opera, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.
pagina 3 di 8 14. Nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi, l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera; mentre nel contratto d'opera, l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
-Riparto degli oneri probatori
15. Ricondotta la fattispecie alla figura del contratto d'appalto, giova rammentare che l'appalto è un contratto a forma libera, che non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, conseguentemente, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cass. 2303/2017; Cass. 31378/2022).
16. Quando, come nel caso di specie, l'appaltatore agisce per ottenere il corrispettivo, non basta il preventivo accettato o la documentazione contabile, poichè il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, presuppone l'esecuzione dell'opera secondo le modalità pattuite e immune da vizi (Cass. ordinanza 25410/2024; Cass. ordinanza 15287/2024).
17. La Suprema Corte ha sostenuto altresì che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. ordinanza n. 25410/2024; Cass. ordinanza n. 16312/2024; Cass. sentenza n.3472/2008).
18. Sempre in punto di oneri probatori, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e le conseguenze dannose lamentate" (Cass. ordinanza 1701/2025).
Sull' “an” e “quantum” della domanda attorea
19. Scrutinata la fattispecie alla luce di tali principi, va rilevato che non è contestata l'esistenza del contratto, perfezionatesi con l'accettazione del preventivo lavori del 1 marzo 2017 da parte del sig.
, venendo in contestazione gli ulteriori lavori realizzati dall'impresa secondo le CP_1 Pt_1 successive CI.LA presentate dai convenuti a mezzo del Geom. CP_3
20. L'impresa ha sostenuto che il preventivo inziale del 1 marzo 2017 è stato “superato allorché i Pt_1 proprietari hanno deciso –evidentemente in data successiva al 1 marzo 2017- di affidare l'intera ristrutturazione dell'appartamento all'impresa pervenendo ovviamente ad un diverso accordo Pt_1 anche sul prezzo dei lavori che, infatti, è stato pattuito in parte a forfait, per euro 2.600,00 oltre iva, (relativo alla fase di demolizioni, di carico calcinacci e di rifacimento murature), ed una parte, per tutti gli altri lavori, su base oraria al costo di euro 22,00/ora oltre iva, oltre costo vivo dei materiali acquistati dal sig. per conto della committenza”. Pt_1
21. Al riguardo, va rilevato che nell'appalto tra privati, la disciplina delle variazioni (concordate, necessarie e ordinate) dettata dagli artt. 1659-1661 c.c. non si applica ai lavori extracontrattuali.
pagina 4 di 8 22. Le “varianti in corso d'opera” sono infatti cosa diversa dai “lavori extracontrattuali:” mentre le prime consistono in interventi necessari alla completa e migliore esecuzione dell'opera, che rientrano comunque nel suo piano originario, i secondi consistono in opere diverse, dotate di una propria individualità, ampiezza e autonomia, rimanendo estranei al processo di sviluppo dell'opera, importando radicali modificazioni e aggiunte all'opera medesima (cfr. Cass. n. 16222/2023; Cass. n. 347/2023).
23. Ebbene, poiché al contratto di appalto è applicabile lo schema del perfezionamento dell'accordo per fatti concludenti, si è affermato che la prova del raggiungimento di un accordo avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, può essere fornita con ogni mezzo, comprese le prove inferenziali (cfr. Cass. n. 12971/2018; Cass. n. 2386/2023).
24. Si è detto altresì che per i lavori extracontrattuali eseguiti su richiesta o in accordo (anche tacito) del committente, l'appaltatore conserva sempre il diritto al corrispettivo (cfr. Cass. n. 10530/2007).
25. Nella vicenda in esame, la prova dell'accordo può dirsi raggiunta sulla base del compendio istruttorio in atti e prima ancora sulla base del comportamento tenuto dai committenti convenuti.
26. Difatti, i vizi contestati dai convenuti, fatti oggetto della domanda riconvenzionale del , CP_1 provano di per sè che l'impresa oltre alle demolizioni e rifacimento murature e posa in opera Pt_1 di massetti di cui al precitato preventivo, ha realizzato la messa in posa di pavimenti, dei rivestimenti dei bagni e battiscopa, il montaggio del controtelaio del portone blindato, rimozione totale del camino esistente e posa di tubo in acciaio per canna fumaria, ecc. (doc. 6 allegato all'atto di citazione).
27. Inoltre se i lavori fossero stati solo quelli di cui al preventivo 1.3.2017 dell'importo di €. 8.980,00, non si giustifica il perché, come acclarato dal Buongiorno, questi sarebbero stati pagati con il versamento del maggior importo di €. 11.100.
28. Inoltre, l' è anche espressamente indicata nella seconda e terza CILA quale impresa CP_4 esecutrice, talché i lavori in essa previsti dovevano essere eseguiti dalla stessa Impresa.
29. L'avvenuta realizzazione di tali lavori, coerentemente con quanto affermato nelle CILA, risulta accertato e dimostrato dalla documentazione fotografica e da quanto emerso all'esito della prova testimoniale.
30. La Direttrice dei lavori, geom. e nominata dagli odierni convenuti- in sede Controparte_5 testimoniale ha dichiarato che l'esecuzione dei lavori di cui alle CILA prot. n. 15897 del 29.12.2016, prot. n. 4265 dell'11.04.2017 e prot. n. 13252 del 6.11.2017, è stata interamente affidata, dai Sigg.ri e all'Impresa che ha eseguito i CP_1 Pt_2 Parte_1 lavori nel periodo dicembre 2016-dicembre 2017, precisando che i proprietari iniziarono la demolizione dei rivestimenti dei bagni, ma questa fu portata a termine e completata dalla ditta Pt_1 poiché da soli non erano in grado e che “..l'installazione del portoncino blindato è stato realizzato o fornito dal padre della che ebbe anche ad installarlo, mentre l'impresa mise solo il Pt_2 Pt_1 telaio e fece le rifiniture dopo che fu installato dal babbo della ” Pt_2
31. In sede testimoniale, la Direttrice dei lavori ha altresì confermato (capitolo 6) che i lavori sono terminati e sono stati consegnati dall' in data 1.12.2017 (come da comunicazione CP_4 sottoscritta dai proprietari ed inviata al Comune di Pelago dalla medesima).
pagina 5 di 8 32. La consistenza delle opere -come da - è stata altresì confermata anche dai due collaboratori Pt_5 che insieme al sig. hanno partecipato alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli Pt_1 odierni convenuti.
33. La parte attrice ha prova sia della consistenza delle opere realizzate sull'immobile di proprietà dei convenuti che dei tempi di lavoro.
34. In sede testimoniale, entrambi i collaboratori che hanno coadiuvato il sig. nella esecuzione Pt_1 delle opere, hanno confermato (capitolo 10) il prospetto delle ore che in sede testimoniale è stato loro esibito.
35. Passando al “quantum” della domanda attorea, va rilevato che l'impresa ha sostenuto che Pt_1
l'importo reclamato in citazione, scaturisce dagli accordi orali intercorsi successivamente alla sottoscrizione del preventivo iniziale, di €. 2.600,00 a forfait per la demolizioni e carico calcinacci e su base oraria di euro 22,00/ora oltre IVA, per le restanti lavorazioni e dal costo dei materiali impiegati.
36. Al riguardo, non è forse inutile ricordare che secondo consolidato orientamento, “nel contratto d'appalto, l'art. 1657 c.c. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c., nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice” (cfr. Cass. n. 17959/2016), il quale può riferirsi ai prezzi di mercato perché costituiscono un parametro conoscibile preventivamente e obiettivamente (cfr. Cass. n. 17852/2023; Cass. n. 19413/2014)
37. Nella fattispecie a ben vedere il monte orario delle lavorazioni (doc. 2 allegato alla citazione) e l'importo oggetto di accordo orale, non sono stati efficacemente contestati, dato che la convenuta ha incentrato la propria difesa nel sostenere che il preventivo del 1 Marzo 2017 regolava l'intero rapporto.
38. L'impresa ha rappresentato pertanto che dal monte orario di cui all'estratto registro Pt_1 lavorazioni (doc. 2 allegato alla citazione), emerge che il corrispettivo dovuto all' per CP_4 la sola manodopera ammonti ad euro 17.556,00 oltre IVA, calcolato su base oraria, oltre ad euro 2.600,00 oltre IVA per la parte a corpo, per un totale di euro 20.156,00 oltre IVA e che dato che gli odierni convenuti hanno versato acconti per complessivi € 11.100,00 oltre IVA, il residuo dovuto è pari ad euro 11.511,73 oltre IVA, precisando che la differenza rispetto al quantum richiesto nell'atto di citazione (ossia circa 400,00 euro) è dovuta al fatto che, parte del materiale è stato acquistato dal sig. su rilascio di scontrini fiscali, i quali, tuttavia, sono andati perduti dato il Pt_1 lungo periodo intercorso.
39. In effetti, il corrispettivo reclamato in citazione, si appalesa congruo, giacchè conforme ai prezzi medi di mercato nel periodo di riferimento, condividendosi sul punto la difesa attorea, che ha rilevato che l'importo reclamato è conforme alle pattuizioni intercorse e comunque congruo, atteso che, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale n. 27/20217 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (doc. 26), il costo del lavoro per gli operai vigente all'epoca era nella provincia di Firenze per un operaio di primo livello corrisponde ad euro 24,08, fino a un massimo di euro 30,30 per operaio di quarto livello e che allo stesso modo, il Prezzario dei Lavori della Regione Toscana (doc. 27) prevede paghe orarie decisamente superiori a quelle richieste dall' CP_4
.Sulla legittimazione passiva della convenuta Pt_2
pagina 6 di 8 40. L'eccezione mossa dalla secondo cui stante la mancata sottoscrizione per accettazione da Pt_2 parte della stessa del preventivo lavori 1.3.2017, non merita condivisione e non vale ad escludere la legittimazione passiva della in ordine alla domanda di pagamento dei lavori eseguiti Pt_2 sull'immobile in comproprietà con l'altro convenuto . CP_1
41. La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di rappresentanza senza potere e ratifica del contratto, ha rilevato che nei contratti a forma libera, la ratifica di un contratto concluso da altri, può desumersi da comportamenti concludenti ed incompatibili con il rifiuto degli effetti del contratto (Cass. ordinanza 10485/2024).
42. Nel caso la non ha dimostrato di aver disapprovato i lavori in corso così conformando un Pt_2 comportamento concludente e il vantaggio economico conseguito (Cass. ordinanza 10485/2024).
43. Soltanto a distanza di anni dalla conclusione dei lavori, in data 17.06.2021, a fronte del sollecito di pagamento e dell'invio del preavviso di fattura (doc. 5) da parte del sig. unitamente al Pt_1
, ha contestato la presenza di vizi e la mancata ultimazione degli stessi, con conseguente CP_1 necessità, per la committenza, di far intervenire altra ditta (doc. n. 6).
.Sui vizi contestati e la relativa domanda riconvenzionale.
44. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, va rilevato che le contestazioni dei convenuti in relazione a lavori non eseguiti e ai vizi di quelli realizzati, sono state fatte oggetto di esplicita domanda riconvenzionale svolta dal solo convenuto . CP_1
45. Tuttavia, “Il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226, e/o dell'art. 1667, cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perché sarebbe facilmente superabile” (cfr. Cass. n. 1748/2018).
46. Come detto, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate" (Cass. 23 gennaio 2025).
47. Nel caso, la parte attrice non ha mancato di eccepire, sin dall'atto di citazione, l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c., facendo rilevare che le opere sono state consegnate ed accettate nel dicembre 2017 e la denuncia dei vizi è avvenuta solo nel giugno 2021, dopo il ricevimento della fattura pro-forma a saldo del dovuto.
48. Il committente convenuto , non ha minimamente assolto all'onere probatorio cui era CP_1 onerato e in difetto di allegazione e prova della tempestività della denuncia, va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata e non possono essere ammessi i mezzi istruttori dedotti dalla parte convenuta.
La domanda attorea è risultata fondata e pertanto meritevole di accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale del convenuto che va dunque rigettata
49. In conclusione, la domanda attorea è meritevole di accoglimento e l'avversa domanda riconvenzionale va respinta.
pagina 7 di 8 50. Conseguentemente i convenuti vanno condannati al saldo delle lavorazioni eseguite dall'impresa presso l'immobile di loro proprietà, quantificati nella misura di €. 11.511,73 oltre IVA. Pt_1
51. Detta somma va maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma IV c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale.
52. Sul punto mette in conto ricordare, come evidenziato dalla Suprema Corte, la suddetta previsione, inserita dal D.L 132/2014, è diretta scoraggiare l'inadempimento di qualunque debitore ed a perseguire la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore (cfr. Cass. n.28409/2018; Cass. n. 61/2023 sull'applicabilità dell'art. 1284, comma IV cc oltre alle obbligazioni di fonte contrattuale, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle).
Spese di lite
53. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto di conto del “decisum” (cfr. ex multis Cass. n. 1123/2021), secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto di conto della concreta attività espletata e della modesta difficoltà della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCGLIE la domanda attorea e per l'effetto CONDANNA i convenuti e Parte_2
al pagamento in favore di della somma di €. 11.511,73 7, oltre I.v.a. Parte_3 Parte_1 di legge, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla domanda al soddisfo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per difformità e vizi dell'opera per decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c.
CONDANNA i predetti convenuti e al pagamento in favore dell'attore Pt_2 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per compensi, €. 264,00 per spese esenti, Parte_1 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. III, cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13053/2024 promossa da:
IMPRESA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 STOLZI PAOLO (C.F. ), con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, C.F._1 presso il difensore avv. STOLZI PAOLO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANIELLO Controparte_1 C.F._2 AN e dell'avv. SOZZI AN ( ) VIA GIUSEPPE GIUSTI 3 C.F._3 50121 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in via giuseppe giusti 50121 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANIELLO AN (C.F. ), , con il patrocinio dell'avv. D'ANIELLO Parte_2 C.F._4
AN e dell'avv. SOZZI AN ( ) VIA GIUSEPPE GIUSTI 3 C.F._3 50121 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in via giuseppe giusti 50121 FIRENZE presso il difensore avv. D'ANIELLO AN
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Appalto tra privati
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- nel merito: accertare e dichiarare il diritto dell'Impresa Individuale ad ottenere il Parte_1 pagamento della somma di € 11.511,73 oltre IVA, a titolo di residuo corrispettivo per i lavori dalla pagina 1 di 8 stessa effettuati presso l'immobile sito in Pelago, Via di Stentatoio, n. 25, in esecuzione del contratto stipulato con i Sigg.ri e quali committenti e proprietari del Parte_3 Parte_2 predetto immobile;
per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento, in favore dell' CP_1 Pt_2 Pt_4 Individuale , della somma di € 11.511,73 oltre IVA, o delle maggiori o minori somme Parte_1 ritenute di giustizia, oltre interessi legali e dal 1.12.2017, fino al saldo, oltre interessi moratori per il ritardo del pagamento del dovuto. Con vittoria di spese e compensi e refusione dell'importo a titolo di contributo unificato”.
Parte convenuta:
“Che il Giudice adito voglia, contrariis rejectis:
- In via preliminare: accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2 dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare tutte le domande dell'attore, dichiarando che nulla è dovuto allo stesso dalla sig.ra per tutti i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
- Nel merito in via principale: dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o rigettare le domande dell'attore proposte nei confronti del sig. e in quanto infondate in fatto Parte_3 Parte_2 e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Sempre nel merito anche in via riconvenzionale, accertato e dichiarato: 1) l'inadempimento della impresa attrice per aver abbandonato il cantiere anticipatamente e senza giustificazione rispetto al termine di fine lavori;
2) l'inadempimento della impresa attrice per cattiva ed errata esecuzione delle opere effettivamente eseguite sull'immobile sito in Pelago (FI) Via di Stentatoio n. 25, conseguentemente condannare la impresa individuale al pagamento in favore della del sig. della somma di euro Parte_1 Parte_3 7.480,00 (settemilaquattrocentottanta/00) a titolo di danno emergente quel costo di ripristino derivante dai vizi delle opere eseguite dall'impresa individuale salva diversa somma anche maggiore di Parte_1 giustizia per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese, competenze professionali, spese di CTU e CTP ove ammessa consulenza tecnica d'ufficio. In via istruttoria s'insiste nell'istruttoria testimoniale di cui alla memoria ex art. 171-ter comma 1 n. 2 e alla memoria ex art. 171-ter comma 1 n. 3, da aversi come qui trascritte a far parte integrale e sostanziale del presente atto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio
1. Il sig. , titolare dell'omonima impresa individuale, dopo aver inutilmente esperito un Parte_1 tentativo di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale di Firenze, i sigg.ri e al fine di Parte_3 Parte_2 ottenere il saldo dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti presso l'immobile di proprietà dei predetti sito in Pelago (FI), nel periodo dicembre 2016-dicembre 2017.
2. I sigg.ri e , si sono costituiti in giudizio per ottenere il rigetto dell'avversa Pt_2 CP_1 domanda.
3. La convenuta, sig.ra ha contestato il difetto della propria legittimazione passiva, poiché il Pt_2 preventivo lavori, era stato sottoscritto soltanto dal . CP_1
4. Mentre il sig. ha contestato di nulla dovere, per aver saldato quanto realizzato mediante CP_1 pagamento dell'importo di €. 11.100,00, addirittura maggiore rispetto al preventivo lavori del marzo 2017 sottoscritto per accettazione dallo stesso e ha richiesto in via CP_1 riconvenzionale la condanna della ditta attrice al risarcimento dei danni per gli asseriti vizi e difetti delle lavorazioni realizzate.
pagina 2 di 8 5. La causa è stata istruita dalla parti mediante il deposito di atti e documenti, nonchè mediante assunzione di prova testimoniale e viene ora per la decisione, senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi istruttori.
-Disciplina applicabile
6. Nella presente controversia l'impresa attrice ha agito per ottenere il corrispettivo delle opere realizzate presso l'immobile nella comproprietà dei convenuti.
7. La parte convenuta ha sostenuto che il rapporto intercorso fra le parti vada configurato come contratto d'opera (art. 2222 c.c.), quando invero è da ritenere che l'impresa attrice avesse avuto un'organizzazione di mezzi, propria del contratto di appalto (art. 1655 c.c.).
8. Le due figure contrattuali hanno in comune, come noto, l'obbligazione verso il committente di compiere un'opera dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue;
la differenza è data dal requisito della “organizzazione” dell'impresa: nell'appalto, occorre l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera, mentre nel contratto d'opera è sufficiente che venga prestato lavoro prevalentemente proprio.
9. Nella fattispecie, data la natura dell'incarico pacificamente conferito dai convenuti all'impresa attrice, -inerente la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti in: demolizione di tramezzi a mattoni forati, rimozione di piastrelle bagni e cucina, scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica, tamponatura di tramezzi a mattoni forati con malta bastarda, assistenza murarie per posa impianti, intonacatura a mano con malte da intonaco, e velo a finitura civile, rifacimento dei massetti con prodotti premiscelati e sasso di silicio-, nonchè il valore dell'opera, viene infatti da presupporre una corrispondente organizzazione imprenditoriale di mezzi, tipica dell'appalto.
10. Considerato peraltro che è risultato provato che l'imprenditore per l'esecuzione dei lavori Pt_1 edili, ha dovuto ricorrere a professionalità estranee al nucleo familiare (il collaboratore CP_2
) ancor più è da ritenere che sull'attività artigianale e sulla dimensione prettamente personale e
[...] familiare dell'attività edile esercitata dalla parte attrice, sia prevalsa un'organizzazione di mezzi, incluso il lavoro dei suoi ausiliari, molto più vicina a quella imprenditoriale, tipica dell'appalto.
11. La Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che la classificazione dell'imprenditore, sebbene costituisca un indice significativo della natura del rapporto contrattuale, non costituisce un elemento decisivo ai fini di tale qualificazione, poiché il contratto d'appalto non è necessariamente incompatibile con la natura artigianale dell'impresa, né con il fatto che il lavoro sia eseguito da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell'imprenditore, allorché detta esecuzione sia comunque supportata da un'organizzazione dei mezzi di una certa importanza (cfr. Cass. n. 27258/2017; v. anche Cass. n. 4527/2022), per cui, nel caso, la natura individuale dell'impresa artigianale facente capo al non ostacola la qualificazione del rapporto in termini Pt_1 di appalto d'opera.
12. La distinzione non è di poco rilievo, dato che le due figure ricevono diversa disciplina in tema di vizi e difetti e riguardo ai termini di decadenza e prescrizione.
13. Nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta;
mentre nel contratto d'opera, il committente deve denunciare al prestatore d'opera le difformità e i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta.
pagina 3 di 8 14. Nel contratto di appalto, per i vizi e difetti non gravi, l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera; mentre nel contratto d'opera, l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
-Riparto degli oneri probatori
15. Ricondotta la fattispecie alla figura del contratto d'appalto, giova rammentare che l'appalto è un contratto a forma libera, che non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia, conseguentemente, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni (Cass. 2303/2017; Cass. 31378/2022).
16. Quando, come nel caso di specie, l'appaltatore agisce per ottenere il corrispettivo, non basta il preventivo accettato o la documentazione contabile, poichè il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, presuppone l'esecuzione dell'opera secondo le modalità pattuite e immune da vizi (Cass. ordinanza 25410/2024; Cass. ordinanza 15287/2024).
17. La Suprema Corte ha sostenuto altresì che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. ordinanza n. 25410/2024; Cass. ordinanza n. 16312/2024; Cass. sentenza n.3472/2008).
18. Sempre in punto di oneri probatori, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e le conseguenze dannose lamentate" (Cass. ordinanza 1701/2025).
Sull' “an” e “quantum” della domanda attorea
19. Scrutinata la fattispecie alla luce di tali principi, va rilevato che non è contestata l'esistenza del contratto, perfezionatesi con l'accettazione del preventivo lavori del 1 marzo 2017 da parte del sig.
, venendo in contestazione gli ulteriori lavori realizzati dall'impresa secondo le CP_1 Pt_1 successive CI.LA presentate dai convenuti a mezzo del Geom. CP_3
20. L'impresa ha sostenuto che il preventivo inziale del 1 marzo 2017 è stato “superato allorché i Pt_1 proprietari hanno deciso –evidentemente in data successiva al 1 marzo 2017- di affidare l'intera ristrutturazione dell'appartamento all'impresa pervenendo ovviamente ad un diverso accordo Pt_1 anche sul prezzo dei lavori che, infatti, è stato pattuito in parte a forfait, per euro 2.600,00 oltre iva, (relativo alla fase di demolizioni, di carico calcinacci e di rifacimento murature), ed una parte, per tutti gli altri lavori, su base oraria al costo di euro 22,00/ora oltre iva, oltre costo vivo dei materiali acquistati dal sig. per conto della committenza”. Pt_1
21. Al riguardo, va rilevato che nell'appalto tra privati, la disciplina delle variazioni (concordate, necessarie e ordinate) dettata dagli artt. 1659-1661 c.c. non si applica ai lavori extracontrattuali.
pagina 4 di 8 22. Le “varianti in corso d'opera” sono infatti cosa diversa dai “lavori extracontrattuali:” mentre le prime consistono in interventi necessari alla completa e migliore esecuzione dell'opera, che rientrano comunque nel suo piano originario, i secondi consistono in opere diverse, dotate di una propria individualità, ampiezza e autonomia, rimanendo estranei al processo di sviluppo dell'opera, importando radicali modificazioni e aggiunte all'opera medesima (cfr. Cass. n. 16222/2023; Cass. n. 347/2023).
23. Ebbene, poiché al contratto di appalto è applicabile lo schema del perfezionamento dell'accordo per fatti concludenti, si è affermato che la prova del raggiungimento di un accordo avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, può essere fornita con ogni mezzo, comprese le prove inferenziali (cfr. Cass. n. 12971/2018; Cass. n. 2386/2023).
24. Si è detto altresì che per i lavori extracontrattuali eseguiti su richiesta o in accordo (anche tacito) del committente, l'appaltatore conserva sempre il diritto al corrispettivo (cfr. Cass. n. 10530/2007).
25. Nella vicenda in esame, la prova dell'accordo può dirsi raggiunta sulla base del compendio istruttorio in atti e prima ancora sulla base del comportamento tenuto dai committenti convenuti.
26. Difatti, i vizi contestati dai convenuti, fatti oggetto della domanda riconvenzionale del , CP_1 provano di per sè che l'impresa oltre alle demolizioni e rifacimento murature e posa in opera Pt_1 di massetti di cui al precitato preventivo, ha realizzato la messa in posa di pavimenti, dei rivestimenti dei bagni e battiscopa, il montaggio del controtelaio del portone blindato, rimozione totale del camino esistente e posa di tubo in acciaio per canna fumaria, ecc. (doc. 6 allegato all'atto di citazione).
27. Inoltre se i lavori fossero stati solo quelli di cui al preventivo 1.3.2017 dell'importo di €. 8.980,00, non si giustifica il perché, come acclarato dal Buongiorno, questi sarebbero stati pagati con il versamento del maggior importo di €. 11.100.
28. Inoltre, l' è anche espressamente indicata nella seconda e terza CILA quale impresa CP_4 esecutrice, talché i lavori in essa previsti dovevano essere eseguiti dalla stessa Impresa.
29. L'avvenuta realizzazione di tali lavori, coerentemente con quanto affermato nelle CILA, risulta accertato e dimostrato dalla documentazione fotografica e da quanto emerso all'esito della prova testimoniale.
30. La Direttrice dei lavori, geom. e nominata dagli odierni convenuti- in sede Controparte_5 testimoniale ha dichiarato che l'esecuzione dei lavori di cui alle CILA prot. n. 15897 del 29.12.2016, prot. n. 4265 dell'11.04.2017 e prot. n. 13252 del 6.11.2017, è stata interamente affidata, dai Sigg.ri e all'Impresa che ha eseguito i CP_1 Pt_2 Parte_1 lavori nel periodo dicembre 2016-dicembre 2017, precisando che i proprietari iniziarono la demolizione dei rivestimenti dei bagni, ma questa fu portata a termine e completata dalla ditta Pt_1 poiché da soli non erano in grado e che “..l'installazione del portoncino blindato è stato realizzato o fornito dal padre della che ebbe anche ad installarlo, mentre l'impresa mise solo il Pt_2 Pt_1 telaio e fece le rifiniture dopo che fu installato dal babbo della ” Pt_2
31. In sede testimoniale, la Direttrice dei lavori ha altresì confermato (capitolo 6) che i lavori sono terminati e sono stati consegnati dall' in data 1.12.2017 (come da comunicazione CP_4 sottoscritta dai proprietari ed inviata al Comune di Pelago dalla medesima).
pagina 5 di 8 32. La consistenza delle opere -come da - è stata altresì confermata anche dai due collaboratori Pt_5 che insieme al sig. hanno partecipato alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli Pt_1 odierni convenuti.
33. La parte attrice ha prova sia della consistenza delle opere realizzate sull'immobile di proprietà dei convenuti che dei tempi di lavoro.
34. In sede testimoniale, entrambi i collaboratori che hanno coadiuvato il sig. nella esecuzione Pt_1 delle opere, hanno confermato (capitolo 10) il prospetto delle ore che in sede testimoniale è stato loro esibito.
35. Passando al “quantum” della domanda attorea, va rilevato che l'impresa ha sostenuto che Pt_1
l'importo reclamato in citazione, scaturisce dagli accordi orali intercorsi successivamente alla sottoscrizione del preventivo iniziale, di €. 2.600,00 a forfait per la demolizioni e carico calcinacci e su base oraria di euro 22,00/ora oltre IVA, per le restanti lavorazioni e dal costo dei materiali impiegati.
36. Al riguardo, non è forse inutile ricordare che secondo consolidato orientamento, “nel contratto d'appalto, l'art. 1657 c.c. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 c.c., nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire a posteriori in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice” (cfr. Cass. n. 17959/2016), il quale può riferirsi ai prezzi di mercato perché costituiscono un parametro conoscibile preventivamente e obiettivamente (cfr. Cass. n. 17852/2023; Cass. n. 19413/2014)
37. Nella fattispecie a ben vedere il monte orario delle lavorazioni (doc. 2 allegato alla citazione) e l'importo oggetto di accordo orale, non sono stati efficacemente contestati, dato che la convenuta ha incentrato la propria difesa nel sostenere che il preventivo del 1 Marzo 2017 regolava l'intero rapporto.
38. L'impresa ha rappresentato pertanto che dal monte orario di cui all'estratto registro Pt_1 lavorazioni (doc. 2 allegato alla citazione), emerge che il corrispettivo dovuto all' per CP_4 la sola manodopera ammonti ad euro 17.556,00 oltre IVA, calcolato su base oraria, oltre ad euro 2.600,00 oltre IVA per la parte a corpo, per un totale di euro 20.156,00 oltre IVA e che dato che gli odierni convenuti hanno versato acconti per complessivi € 11.100,00 oltre IVA, il residuo dovuto è pari ad euro 11.511,73 oltre IVA, precisando che la differenza rispetto al quantum richiesto nell'atto di citazione (ossia circa 400,00 euro) è dovuta al fatto che, parte del materiale è stato acquistato dal sig. su rilascio di scontrini fiscali, i quali, tuttavia, sono andati perduti dato il Pt_1 lungo periodo intercorso.
39. In effetti, il corrispettivo reclamato in citazione, si appalesa congruo, giacchè conforme ai prezzi medi di mercato nel periodo di riferimento, condividendosi sul punto la difesa attorea, che ha rilevato che l'importo reclamato è conforme alle pattuizioni intercorse e comunque congruo, atteso che, secondo quanto previsto nel decreto direttoriale n. 27/20217 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (doc. 26), il costo del lavoro per gli operai vigente all'epoca era nella provincia di Firenze per un operaio di primo livello corrisponde ad euro 24,08, fino a un massimo di euro 30,30 per operaio di quarto livello e che allo stesso modo, il Prezzario dei Lavori della Regione Toscana (doc. 27) prevede paghe orarie decisamente superiori a quelle richieste dall' CP_4
.Sulla legittimazione passiva della convenuta Pt_2
pagina 6 di 8 40. L'eccezione mossa dalla secondo cui stante la mancata sottoscrizione per accettazione da Pt_2 parte della stessa del preventivo lavori 1.3.2017, non merita condivisione e non vale ad escludere la legittimazione passiva della in ordine alla domanda di pagamento dei lavori eseguiti Pt_2 sull'immobile in comproprietà con l'altro convenuto . CP_1
41. La Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di rappresentanza senza potere e ratifica del contratto, ha rilevato che nei contratti a forma libera, la ratifica di un contratto concluso da altri, può desumersi da comportamenti concludenti ed incompatibili con il rifiuto degli effetti del contratto (Cass. ordinanza 10485/2024).
42. Nel caso la non ha dimostrato di aver disapprovato i lavori in corso così conformando un Pt_2 comportamento concludente e il vantaggio economico conseguito (Cass. ordinanza 10485/2024).
43. Soltanto a distanza di anni dalla conclusione dei lavori, in data 17.06.2021, a fronte del sollecito di pagamento e dell'invio del preavviso di fattura (doc. 5) da parte del sig. unitamente al Pt_1
, ha contestato la presenza di vizi e la mancata ultimazione degli stessi, con conseguente CP_1 necessità, per la committenza, di far intervenire altra ditta (doc. n. 6).
.Sui vizi contestati e la relativa domanda riconvenzionale.
44. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, va rilevato che le contestazioni dei convenuti in relazione a lavori non eseguiti e ai vizi di quelli realizzati, sono state fatte oggetto di esplicita domanda riconvenzionale svolta dal solo convenuto . CP_1
45. Tuttavia, “Il committente convenuto per il pagamento del corrispettivo non ha possibilità di opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, se i vizi o le difformità non siano stati denunciati nei tempi previsti. D'altra parte, se così non fosse, verrebbe vanificata la portata dell'art. 2226, e/o dell'art. 1667, cioè, la necessità di una tempestiva denuncia dei vizi e delle difformità da parte del committente, perché sarebbe facilmente superabile” (cfr. Cass. n. 1748/2018).
46. Come detto, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate" (Cass. 23 gennaio 2025).
47. Nel caso, la parte attrice non ha mancato di eccepire, sin dall'atto di citazione, l'intervenuta decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c., facendo rilevare che le opere sono state consegnate ed accettate nel dicembre 2017 e la denuncia dei vizi è avvenuta solo nel giugno 2021, dopo il ricevimento della fattura pro-forma a saldo del dovuto.
48. Il committente convenuto , non ha minimamente assolto all'onere probatorio cui era CP_1 onerato e in difetto di allegazione e prova della tempestività della denuncia, va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata e non possono essere ammessi i mezzi istruttori dedotti dalla parte convenuta.
La domanda attorea è risultata fondata e pertanto meritevole di accoglimento, a differenza della domanda riconvenzionale del convenuto che va dunque rigettata
49. In conclusione, la domanda attorea è meritevole di accoglimento e l'avversa domanda riconvenzionale va respinta.
pagina 7 di 8 50. Conseguentemente i convenuti vanno condannati al saldo delle lavorazioni eseguite dall'impresa presso l'immobile di loro proprietà, quantificati nella misura di €. 11.511,73 oltre IVA. Pt_1
51. Detta somma va maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma IV c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale.
52. Sul punto mette in conto ricordare, come evidenziato dalla Suprema Corte, la suddetta previsione, inserita dal D.L 132/2014, è diretta scoraggiare l'inadempimento di qualunque debitore ed a perseguire la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dal legislatore (cfr. Cass. n.28409/2018; Cass. n. 61/2023 sull'applicabilità dell'art. 1284, comma IV cc oltre alle obbligazioni di fonte contrattuale, anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle).
Spese di lite
53. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto di conto del “decisum” (cfr. ex multis Cass. n. 1123/2021), secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022, tenuto di conto della concreta attività espletata e della modesta difficoltà della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCGLIE la domanda attorea e per l'effetto CONDANNA i convenuti e Parte_2
al pagamento in favore di della somma di €. 11.511,73 7, oltre I.v.a. Parte_3 Parte_1 di legge, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla domanda al soddisfo;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per difformità e vizi dell'opera per decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c.
CONDANNA i predetti convenuti e al pagamento in favore dell'attore Pt_2 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540 per compensi, €. 264,00 per spese esenti, Parte_1 oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Firenze, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
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