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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
SC LD IC
RE ES IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 16936/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
e
(C.F. ),), con l'Avv. SORRENTINO MAURIZIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“a – affido condiviso del figlio minore con residenza presso l'abitazione materna, talché le Per_1
scelte di maggiore importanza relative alla crescita ed alla educazione del figlio nonché tutte quelle relative all'indipendenza ed autonomia saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo;
b – al fine di garantire al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, il padre potrà vedere e frequentare il figlio quando lo desidera, previo Per_1
accordo con la madre ed in base alle esigenze dello stesso, impegnandosi entrambi i genitori ad avere
1 flessibilità e comprensione nei riguardi dell'altro genitore;
i genitori stabiliscono comunque che il padre potrà tenere il figlio con sé per il periodo minimo di due giorni a settimana, almeno un fine settimana al mese e con almeno sei pernottamenti mensili, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori;
c – i genitori potranno trascorrere con il proprio figlio, anche continuativamente, almeno quindici giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare con l'altro genitore con congruo anticipo.
Le festività natalizie e capodanno nonché le festività pasquali verranno concordate annualmente dai genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e possibilmente secondo il criterio dell'alternanza;
d - il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio fino alla autosufficienza economica dello stesso, entro il giorno 10 di ogni mese, la Per_1 complessiva somma di 350,00 € (trecentocinquanta euro); tale somma verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
e – le spese straordinarie per i figli non comprese nel mantenimento ordinario, nei termini indicati dal protocollo tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 14/7/2016, da intendersi integralmente richiamato, saranno sostenute dai coniugi al 50% previa reciproca esibizione della relativa documentazione giustificativa;
f – l'intera somma dovuta a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico verrà incassata dalla madre, fermo restando che il valore di metà di tale assegno verrà computato ai fini del calcolo di eventuali spese straordinarie dovute dal padre;
g – nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 29.4.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 134, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli il 12.2.2006 e il 24.2.2012. Per_2 Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 25629/2012 R.G. 18790/2012 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 14.12.2012.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI RI Presidente relatrice
SC LD IC
RE ES IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 16936/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
e
(C.F. ),), con l'Avv. SORRENTINO MAURIZIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“a – affido condiviso del figlio minore con residenza presso l'abitazione materna, talché le Per_1
scelte di maggiore importanza relative alla crescita ed alla educazione del figlio nonché tutte quelle relative all'indipendenza ed autonomia saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo;
b – al fine di garantire al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, il padre potrà vedere e frequentare il figlio quando lo desidera, previo Per_1
accordo con la madre ed in base alle esigenze dello stesso, impegnandosi entrambi i genitori ad avere
1 flessibilità e comprensione nei riguardi dell'altro genitore;
i genitori stabiliscono comunque che il padre potrà tenere il figlio con sé per il periodo minimo di due giorni a settimana, almeno un fine settimana al mese e con almeno sei pernottamenti mensili, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori;
c – i genitori potranno trascorrere con il proprio figlio, anche continuativamente, almeno quindici giorni durante le vacanze estive in periodo da concordare con l'altro genitore con congruo anticipo.
Le festività natalizie e capodanno nonché le festività pasquali verranno concordate annualmente dai genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro e possibilmente secondo il criterio dell'alternanza;
d - il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio fino alla autosufficienza economica dello stesso, entro il giorno 10 di ogni mese, la Per_1 complessiva somma di 350,00 € (trecentocinquanta euro); tale somma verrà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
e – le spese straordinarie per i figli non comprese nel mantenimento ordinario, nei termini indicati dal protocollo tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia del 14/7/2016, da intendersi integralmente richiamato, saranno sostenute dai coniugi al 50% previa reciproca esibizione della relativa documentazione giustificativa;
f – l'intera somma dovuta a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico verrà incassata dalla madre, fermo restando che il valore di metà di tale assegno verrà computato ai fini del calcolo di eventuali spese straordinarie dovute dal padre;
g – nulla a titolo di assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 29.4.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 134, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli il 12.2.2006 e il 24.2.2012. Per_2 Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 25629/2012 R.G. 18790/2012 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 14.12.2012.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
2 La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
DI RI
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