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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 349/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte l'avv. BORGO PALAZZO;
Pt_1 per parte convenuta l'avv. ALLEGRETTI CP_1
per parte convenuta l'avv. BONO in sostituzione dell'avv. PASUT presente CP_2 in aula d'udienza.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. BORGO PALAZZO si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.
L'avv. ALLEGRETTI si richiama alla memoria e alle note depositate e quindi ove la causa non venga decisa anche all'istanza di sospensione formulata.
L'avv. BONO si riporta alla memoria depositata e alle relative conclusioni e chiede il rigetto dell'istanza cautelare.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine dell'udienza della mattinata e indica le ore 14,30 come momento dal quale potrà essere letta la sentenza o il provvedimento necessario alla prosecuzione del giudizio. L'avv. BONO e l'avv. BORGO PALAZZO prestano sin d'ora il consenso alla lettura della sentenza o del provvedimento per la prosecuzione del giudizio anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 16,21 procede alla riattivazione del collegamento da remoto dà atto che nessuno dei procuratori di e Pt_1 CP_2
è presente;
è presente invece la dott.ssa in sostituzione dell'avv. Persona_1
ALLEGRETTI per CP_1
Il Giudice decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 349/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 349/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (C.F. e P. IVA ), con sede in Roma Parte_2 P.IVA_1
Via Grezar n. 14, in persona del Responsabile Contenzioso Pt_3 Parte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ziletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 3, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE - OPPOSTA
C O N T R O
(C.F. ) residente a [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Allegretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varese, Via Magenta n. 12, giusta procura in atti PARTE RESISTENTE – OPPONENTE
E
[...]
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di ON CE (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_2
TERZO CHIAMATO
e
(c.f. ) con sede legale in Roma Viale Controparte_4 P.IVA_3
Altiero Spinelli 30, in persona del legale rappresentante pro tempore
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania-Sez. Lavoro, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, In via preliminare di rito: autorizzare alla chiamata in causa ex Parte_2 art. 106 c.p.c. del terzo, l , con sede legale in Roma Controparte_5 via Ciro il Grande n. 21, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con conseguente spostamento della prima udienza per consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c., anche per essere manlevata e tenuto indenne da quanto eventualmente la stessa dovesse esser tenuta a corrispondere a parte resistente nella denegata e non creduta ipotesi di condanna. In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 quanto all'attività di notifica e al contenuto dell'avviso di addebito oggetto di causa. CP_2 Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per l'effetto, Parte_2 respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte formulate dal sig. , in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Parte resistente-opponente : CP_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
➢ emettere in sede d'urgenza il provvedimento cautelare oggetto di istanza depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio in data 30/06 u.s. e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente controversia;
➢ in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario inammissibile per carenza di interesse;
➢ nel merito: accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento per tutti i motivi indicati in narrativa;
➢ nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, che nulla è dovuto ad oggi dal sig. ; in subordine, CP_1 accertare l'entità degli importi eventualmente non prescritti e rideterminare, di conseguenza, l'entità del debito del sig. ; CP_1
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e della fase cautelare, di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, disporre la compensazione delle spese per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, senza refusione delle spese di lite liquidate in favore dello scrivente difensore all'esito della fase cautelare;
Terzo chiamato CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio in quanto infondata in fatto e diritto. Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' esente da ogni CP_2 spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 CP_1 promosso nei suoi confronti da sulla base dell'avviso di addebito Controparte_6
n. 37320230000066537000, emesso dall' . All'esito della fase sommaria, il Giudice CP_2 dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva non essendo stata fornita prova della notifica del predetto avviso (neppure a fronte dell'autorizzazione alla chiamata in causa anche nella fase sommaria dell'Ente creditore, che sceglieva di non costituirsi e di non comparire in udienza).
Con ricorso in data 30.7.2024, l' , nel termine concesso dal G.E., introduceva la Controparte_6 fase di merito della predetta opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (per ogni riflesso anche sulle spese) quanto all'attività di notifica e al contenuto dell'avviso di addebito impugnato nonché all'iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate, essendo dette attività di esclusiva competenza dell'Ente Creditore/Impositore , da ritenere pertanto unico legittimato CP_2 passivo sulle questioni attinenti al merito della pretesa (ivi compresa l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso). Contestava altresì l'esistenza di vizi formali dell'atto di pignoramento.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 interesse, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la “dubbia” competenza del giudice del lavoro e comunque l'infondatezza delle ragioni esposte a fronte della mancanza della prova della notifica dell'avviso di addebito.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e del terzo pignorato (
[...]
, si costituiva in giudizio l' producendo la notifica Controparte_4 CP_2 dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'azione esecutiva, affermando di conseguenza l'infondatezza della opposizione proposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione all'esecuzione proposta da è fondata. CP_1
Preliminarmente deve osservarsi che sussiste l'interesse del creditore procedente a coltivare il merito dell'opposizione all'esecuzione, come nel caso di estinzione della procedura esecutiva anche quando, come nella specie, l'esecuzione non si prospetti fruttuosa (posto che non risulterebbe alcun credito di nei confronti del terzo pignorato) dal momento che mantiene l'interesse alla decisione CP_1
(a cognizione piena) sull'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.
Neppure è dubbia che la competenza appartenga al Tribunale di funzione di giudice del lavoro posto che il credito azionato ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' (relativi al periodo CP_2
12/2015).
Tanto premesso, venendo invece al merito dell'opposizione, l'opponente, a fronte del pignoramento ricevuto, ha contestato l'omessa notifica dell'atto presupposto ed ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' , fatta valere per mezzo dell'attività dell'Agente della CP_2
Riscossione: si è in presenza, dunque, di una opposizione all'esecuzione che ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese contributive vantate dall'Istituto.
In relazione all'oggetto del giudizio, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell perché l'opposizione all'esecuzione già Controparte_6 intrapresa implica chiaramente la vocazione in giudizio del creditore procedente in quanto incardinato avverso un atto promanante dall'agente della riscossione, salva la necessità, come è stato fatto nella specie (già nella fase sommaria), dell'integrazione del contradditorio anche nei confronti dell'ente impositore laddove l'oggetto attenga al merito della pretesa. Ora, in base alla produzione documentale effettuata dall' , l'avviso di addebito su cui si fonda CP_2
l'azione esecutiva promossa nei confronti di risulta essere stato notificato CP_1 direttamente dall'Ente a mezzo posta ai sensi dell'art. 30 d.l.78/2010 e dalla relativa attestazione di consegna risulterebbe essere stata ricevuto in data 9.5.2023, all'indirizzo di Meina Via Ghevio
Dagnente, da persona che ha sottoscritto l'atto come “ ”. Parte_5
Ora, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio, devono applicarsi le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1135 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass. n. 29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Cass. sez. VI Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1135 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico).
Nel caso di specie, però, l'originaria parte opponente ha prodotto in atti il contratto con il quale ha venduto a terzi già in data 18.11.2022 (anteriormente alla notifica de qua) la proprietà dell'abitazione di Meina dove è stata eseguita la notifica, con attestazione nel medesimo contratto che il possesso giuridico e materiale veniva trasferito nella medesima data al nuovo acquirente. Sono stati altresì versati in atti il certificato di famiglia dell'opponente, del padre e del suocero dai quali risulta che il nominativo di non è riferibile all'opponente o a persona di famiglia. Parte_5
Alla luce della dimostrata mancanza di collegamento del luogo della notifica con l'abitazione dell'opponente e dell'estraneità del nominativo del sottoscrittore dell'avviso alla sfera di famiglia, deve ritenersi integrata la prova liberatoria richiesta dall'art. 1335 c.c., essendo tali elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza e a fornire la prova di impossibilità di aver avuto notizia dell'atto rimasto estraneo alla sua sfera di conoscibilità.
Ora proprio la nullità della notifica dell'avviso di addebito in parola rende l'eccezione di prescrizione ammissibile, non avendo cominciato a decorrere il termine di 40 giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito e quindi in assenza di maturata irretrattabilità del credito. Ne consegue che essendo oggetto dell'avviso crediti contributivi risalenti al 2015, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del pignoramento, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata, pacifico che il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie sia quello quinquennale stabilito per i crediti contributivi dalla l. 335/1995.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione proposta da deve accertarsi che CP_1
Agenzia della Entrate non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di per CP_1
i crediti di cui all'avviso di addebito oggetto di causa, e che nulla è dovuto da CP_2 CP_1 in forza di tale titolo all' per l'intervenuta prescrizione dei crediti. CP_2
L'istanza cautelare formulata in corso di giudizio è evidentemente assorbita dalla presente decisione del merito della causa.
Quanto alle spese di causa per la presente fase a cognizione piena, dovendosi ricondurre le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione all'operato dell' , quest'ultimo deve essere condannato alla CP_2 rifusione delle spese a favore dell'originario opponente. Possono invece essere compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio. CP_1
Non può trovare accoglimento la doglianza di circa la regolamentazione delle spese della fase Pt_1 sommaria posto che la statuizione contenuta nell'ordinanza del G.E. 31.5.2024 segue il regime della soccombenza rispetto alla domanda di sospensione, cui si era opposta, senza documentare la Pt_1 sussistenza del diritto a procedere esecutivamente. La statuizione contenuta nell'ordinanza del GE deve trovare pertanto conferma.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, disattesa: dichiara insussistente il diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di in Pt_1 CP_1 relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 37320230000066537000 e accerta che nulla CP_2
è dovuto da in forza di tale titolo all' , per intervenuta prescrizione dei crediti. CP_1 CP_2
Condanna a rifondere a favore di le spese di lite della presente fase di merito, CP_2 CP_1 che liquida in € 2.000 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Compensa le spese di lite della presente fase di merito fra le altre parti.
Ferme le statuizioni sulle spese di cui all'ordinanza del G.E. 31.5.2024.
Verbania, 14.7.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 14.7.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte l'avv. BORGO PALAZZO;
Pt_1 per parte convenuta l'avv. ALLEGRETTI CP_1
per parte convenuta l'avv. BONO in sostituzione dell'avv. PASUT presente CP_2 in aula d'udienza.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. BORGO PALAZZO si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento.
L'avv. ALLEGRETTI si richiama alla memoria e alle note depositate e quindi ove la causa non venga decisa anche all'istanza di sospensione formulata.
L'avv. BONO si riporta alla memoria depositata e alle relative conclusioni e chiede il rigetto dell'istanza cautelare.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine dell'udienza della mattinata e indica le ore 14,30 come momento dal quale potrà essere letta la sentenza o il provvedimento necessario alla prosecuzione del giudizio. L'avv. BONO e l'avv. BORGO PALAZZO prestano sin d'ora il consenso alla lettura della sentenza o del provvedimento per la prosecuzione del giudizio anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 16,21 procede alla riattivazione del collegamento da remoto dà atto che nessuno dei procuratori di e Pt_1 CP_2
è presente;
è presente invece la dott.ssa in sostituzione dell'avv. Persona_1
ALLEGRETTI per CP_1
Il Giudice decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 349/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 349/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (C.F. e P. IVA ), con sede in Roma Parte_2 P.IVA_1
Via Grezar n. 14, in persona del Responsabile Contenzioso Pt_3 Parte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ziletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Solferino n. 3, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE - OPPOSTA
C O N T R O
(C.F. ) residente a [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Allegretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Varese, Via Magenta n. 12, giusta procura in atti PARTE RESISTENTE – OPPONENTE
E
[...]
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di ON CE (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_2
TERZO CHIAMATO
e
(c.f. ) con sede legale in Roma Viale Controparte_4 P.IVA_3
Altiero Spinelli 30, in persona del legale rappresentante pro tempore
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania-Sez. Lavoro, previa ogni declaratoria del caso ed ogni contraria istanza ed eccezione respinta, In via preliminare di rito: autorizzare alla chiamata in causa ex Parte_2 art. 106 c.p.c. del terzo, l , con sede legale in Roma Controparte_5 via Ciro il Grande n. 21, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con conseguente spostamento della prima udienza per consentirne la citazione nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c., anche per essere manlevata e tenuto indenne da quanto eventualmente la stessa dovesse esser tenuta a corrispondere a parte resistente nella denegata e non creduta ipotesi di condanna. In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 quanto all'attività di notifica e al contenuto dell'avviso di addebito oggetto di causa. CP_2 Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato dell' e, per l'effetto, Parte_2 respingere l'opposizione proposta, così come le domande tutte formulate dal sig. , in CP_1 quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”
Parte resistente-opponente : CP_1 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
➢ emettere in sede d'urgenza il provvedimento cautelare oggetto di istanza depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio in data 30/06 u.s. e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente controversia;
➢ in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario inammissibile per carenza di interesse;
➢ nel merito: accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento per tutti i motivi indicati in narrativa;
➢ nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa l'intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto, che nulla è dovuto ad oggi dal sig. ; in subordine, CP_1 accertare l'entità degli importi eventualmente non prescritti e rideterminare, di conseguenza, l'entità del debito del sig. ; CP_1
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e della fase cautelare, di cui si chiede la distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
➢ in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario, disporre la compensazione delle spese per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, senza refusione delle spese di lite liquidate in favore dello scrivente difensore all'esito della fase cautelare;
Terzo chiamato CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso. NEL MERITO, rigettare ogni domanda proposta nei suoi confronti nel presente giudizio in quanto infondata in fatto e diritto. Spese come per legge. In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, mandare l' esente da ogni CP_2 spesa di giudizio per i motivi esposti nel presente atto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio. ha proposto opposizione al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 CP_1 promosso nei suoi confronti da sulla base dell'avviso di addebito Controparte_6
n. 37320230000066537000, emesso dall' . All'esito della fase sommaria, il Giudice CP_2 dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva non essendo stata fornita prova della notifica del predetto avviso (neppure a fronte dell'autorizzazione alla chiamata in causa anche nella fase sommaria dell'Ente creditore, che sceglieva di non costituirsi e di non comparire in udienza).
Con ricorso in data 30.7.2024, l' , nel termine concesso dal G.E., introduceva la Controparte_6 fase di merito della predetta opposizione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (per ogni riflesso anche sulle spese) quanto all'attività di notifica e al contenuto dell'avviso di addebito impugnato nonché all'iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate, essendo dette attività di esclusiva competenza dell'Ente Creditore/Impositore , da ritenere pertanto unico legittimato CP_2 passivo sulle questioni attinenti al merito della pretesa (ivi compresa l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'avviso). Contestava altresì l'esistenza di vizi formali dell'atto di pignoramento.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 interesse, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, la “dubbia” competenza del giudice del lavoro e comunque l'infondatezza delle ragioni esposte a fronte della mancanza della prova della notifica dell'avviso di addebito.
Integrato il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore e del terzo pignorato (
[...]
, si costituiva in giudizio l' producendo la notifica Controparte_4 CP_2 dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'azione esecutiva, affermando di conseguenza l'infondatezza della opposizione proposta.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione all'esecuzione proposta da è fondata. CP_1
Preliminarmente deve osservarsi che sussiste l'interesse del creditore procedente a coltivare il merito dell'opposizione all'esecuzione, come nel caso di estinzione della procedura esecutiva anche quando, come nella specie, l'esecuzione non si prospetti fruttuosa (posto che non risulterebbe alcun credito di nei confronti del terzo pignorato) dal momento che mantiene l'interesse alla decisione CP_1
(a cognizione piena) sull'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito.
Neppure è dubbia che la competenza appartenga al Tribunale di funzione di giudice del lavoro posto che il credito azionato ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' (relativi al periodo CP_2
12/2015).
Tanto premesso, venendo invece al merito dell'opposizione, l'opponente, a fronte del pignoramento ricevuto, ha contestato l'omessa notifica dell'atto presupposto ed ha eccepito anche l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria dell' , fatta valere per mezzo dell'attività dell'Agente della CP_2
Riscossione: si è in presenza, dunque, di una opposizione all'esecuzione che ha natura di azione di accertamento negativo delle pretese contributive vantate dall'Istituto.
In relazione all'oggetto del giudizio, deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell perché l'opposizione all'esecuzione già Controparte_6 intrapresa implica chiaramente la vocazione in giudizio del creditore procedente in quanto incardinato avverso un atto promanante dall'agente della riscossione, salva la necessità, come è stato fatto nella specie (già nella fase sommaria), dell'integrazione del contradditorio anche nei confronti dell'ente impositore laddove l'oggetto attenga al merito della pretesa. Ora, in base alla produzione documentale effettuata dall' , l'avviso di addebito su cui si fonda CP_2
l'azione esecutiva promossa nei confronti di risulta essere stato notificato CP_1 direttamente dall'Ente a mezzo posta ai sensi dell'art. 30 d.l.78/2010 e dalla relativa attestazione di consegna risulterebbe essere stata ricevuto in data 9.5.2023, all'indirizzo di Meina Via Ghevio
Dagnente, da persona che ha sottoscritto l'atto come “ ”. Parte_5
Ora, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio, devono applicarsi le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1135 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass. n. 29642 del 14/11/2019; nello stesso senso, Cass. sez. VI Ordinanza n. 24780 del 08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1135 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico).
Nel caso di specie, però, l'originaria parte opponente ha prodotto in atti il contratto con il quale ha venduto a terzi già in data 18.11.2022 (anteriormente alla notifica de qua) la proprietà dell'abitazione di Meina dove è stata eseguita la notifica, con attestazione nel medesimo contratto che il possesso giuridico e materiale veniva trasferito nella medesima data al nuovo acquirente. Sono stati altresì versati in atti il certificato di famiglia dell'opponente, del padre e del suocero dai quali risulta che il nominativo di non è riferibile all'opponente o a persona di famiglia. Parte_5
Alla luce della dimostrata mancanza di collegamento del luogo della notifica con l'abitazione dell'opponente e dell'estraneità del nominativo del sottoscrittore dell'avviso alla sfera di famiglia, deve ritenersi integrata la prova liberatoria richiesta dall'art. 1335 c.c., essendo tali elementi idonei a superare la presunzione di conoscenza e a fornire la prova di impossibilità di aver avuto notizia dell'atto rimasto estraneo alla sua sfera di conoscibilità.
Ora proprio la nullità della notifica dell'avviso di addebito in parola rende l'eccezione di prescrizione ammissibile, non avendo cominciato a decorrere il termine di 40 giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito e quindi in assenza di maturata irretrattabilità del credito. Ne consegue che essendo oggetto dell'avviso crediti contributivi risalenti al 2015, in assenza di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del pignoramento, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata, pacifico che il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie sia quello quinquennale stabilito per i crediti contributivi dalla l. 335/1995.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione proposta da deve accertarsi che CP_1
Agenzia della Entrate non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di per CP_1
i crediti di cui all'avviso di addebito oggetto di causa, e che nulla è dovuto da CP_2 CP_1 in forza di tale titolo all' per l'intervenuta prescrizione dei crediti. CP_2
L'istanza cautelare formulata in corso di giudizio è evidentemente assorbita dalla presente decisione del merito della causa.
Quanto alle spese di causa per la presente fase a cognizione piena, dovendosi ricondurre le ragioni dell'accoglimento dell'opposizione all'operato dell' , quest'ultimo deve essere condannato alla CP_2 rifusione delle spese a favore dell'originario opponente. Possono invece essere compensate le spese di lite tra le altre parti del giudizio. CP_1
Non può trovare accoglimento la doglianza di circa la regolamentazione delle spese della fase Pt_1 sommaria posto che la statuizione contenuta nell'ordinanza del G.E. 31.5.2024 segue il regime della soccombenza rispetto alla domanda di sospensione, cui si era opposta, senza documentare la Pt_1 sussistenza del diritto a procedere esecutivamente. La statuizione contenuta nell'ordinanza del GE deve trovare pertanto conferma.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, disattesa: dichiara insussistente il diritto di ad agire esecutivamente nei confronti di in Pt_1 CP_1 relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 37320230000066537000 e accerta che nulla CP_2
è dovuto da in forza di tale titolo all' , per intervenuta prescrizione dei crediti. CP_1 CP_2
Condanna a rifondere a favore di le spese di lite della presente fase di merito, CP_2 CP_1 che liquida in € 2.000 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Compensa le spese di lite della presente fase di merito fra le altre parti.
Ferme le statuizioni sulle spese di cui all'ordinanza del G.E. 31.5.2024.
Verbania, 14.7.2025
Il Giudice Claudio Michelucci