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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 358/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 358/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 1° aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 19 marzo 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 (P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
bancario, cassetta di dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore sig.ra
[...]
, apertura di CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Russo del foro di Benevento CP_4
credito) (PEC ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
cod.: 140041 telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
1 (C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2
procuratore speciale dott. (atto rogito notaio CP_6 [...]
di Milano rep. 6744, racc. 4736 – doc. 1), con il Persona_1
patrocinio dell'avv. Flavio Garrone del foro di Bergamo (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico del difensore giusta procura alle liti (doc. 2) depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
476/2021 pubblicata in data 13 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
così decidere:
-accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata
sentenza n. 476/2021 del Tribunale Civile di Bergamo, accogliere le
domande tutte proposte nel primo grado del presente giudizio
nell'interesse dell'odierna appellante, conseguentemente:
-accertare e dichiarare la falsità del documento, prodotto in originale
dalla convenuta, relativo al contratto di conto corrente n. 2097/3
intercorso fra l'appellante e con postuma addenda – successiva CP_7
alla diffide ex art. 119 TUB – dei tassi di interesse, come accertato dal
2 Consulente tecnico d'Ufficio Dr.ssa Persona_2
-accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità delle
clausole dei contratti bancari per cui è causa come sopra evidenziate,
condannare per l'effetto la – se del caso mediante rinnovazione o CP_8
integrazione di Consulenza tecnica d'Ufficio contabile – alla restituzione
in favore della della somma di € 218.099,65 oltre interessi CP_2
ex art. 1284 c.c. come novellano nel 2014 e rivalutazione monetaria,
anche sugli interessi attivi, o della maggiore o minor somma che l'adita
Corte riterrà giusta ed equa;
-condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle
spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre al rimborso delle
spese di entrambe le Consulenze tecniche d'Ufficio, oltre ancora al
rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con
distrazione in favore dello scrivente Avv. Lucio Russo il quale si dichiara
antistatario.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contraris rejectis, come di
seguito giudicare:
in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello
avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le
domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale
conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Bergamo in
3 composizione collegiale Giudice Relatore dr. Tommaso Del Giudice n.
476/2021 pubblicata il 13.03.2021 e non notificata;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento
della legittimazione passiva di ora CP_9 Controparte_5
rigettare il gravame avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
per i motivi in atti;
in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di
[...]
delle competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% CP_5
spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese
di eventuale c.t.u./c.t.p.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Controparte_2
convenuto, innanzi al Tribunale di Bergamo, la società Controparte_10
perché fosse accertata l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente relativi ai rapporti intercorsi fra le parti e perché,
conseguentemente, fosse accertato il reale saldo di dare/avere fra le parti e la banca convenuta fosse condannata a restituirle la somma di €
218.099,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria anche sugli interessi attivi nonché alla rifusione delle spese di lite con distrazione. A sostegno delle pretese azionate la società attrice ha allegato che essa aveva intrattenuto con la presso Controparte_11
la filiale di Prato, quattro rapporti di a) conto corrente n. 2097/3, b) conto anticipi n. 6065/7, c) conto anticipi n. 6265/0 e d) conto anticipi n. 4 300510/0 21 novembre 2014 con Parte_1
apparente saldo debitore “0”; che in ragione dell'indebita applicazione di spese, interessi, competenze e commissioni essa, in realtà, vantava nei confronti della un credito Controparte_11
di € 218.099,65; che la era Controparte_11
stata fusa per incorporazione nella società convenuta Controparte_12
la quale, pertanto, risultava legittimata passiva rispetto alla
[...]
domanda di restituzione dell'indebito.
Si è costituita la società che, in via Controparte_12
pregiudiziale, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla società
attrice e la decadenza della stessa dall'impugnazione delle risultanze degli estratti conto;
nel merito ha eccepito l'irripetibilità degli addebiti asseritamente indebiti ex art. 2034 c.c. ed ha specificamente contestato le eccezioni di merito sollevate dalla società attrice.
E' stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la società attrice ha proposto querela di falso incidentale in relazione al contratto di conto corrente n. 2097/3 del 22 marzo 1996, la società
convenuta ha dichiarato di volersi avvalere del documento, il Giudice
Istruttore ha ammesso la querela di falso incidentale, sono state disposte
C.T.U. grafologica e C.T.U. contabile, è stata formulata dal Giudice
proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che è stata respinta dalla convenuta. Sono state precisate le conclusioni e sono stati CP_8
concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
5 Con sentenza n. 476/2021 pubblicata in data 13 marzo 2021 il Tribunale
di Bergamo, in composizione collegiale stante la proposta querela di falso incidentale, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca
convenuta in relazione alle domande azionate dalla società attrice ed ha condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite nonché al pagamento delle spese della C.T.U. contabile ponendo, invece, a carico di entrambe le parti in misura uguale le spese della C.T.U. grafologica.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società CP_2
che ha lamentato la violazione degli artt. 20, 22, 32, 39, 42 e 43 d.lgs.
[...]
180/15, dell'art. 1 d.l. 183/15 nonché degli artt. 2558 e 2560 c.c. e degli artt. 112, 225 e 226 c.p.c.: in particolare la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver definito la causa sulla base di un'argomentazione “a sorpresa” non specificamente esaminata e superata dal dall'articolata istruttoria e dalla formulazione della proposta transattiva
ex art. 185-bis c.p.c.; ha altresì lamentato l'omessa pronuncia sulla querela di falso incidentale e l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale di
Bergamo secondo la quale il rapporto intercorso fra la società appellante e la e del rientrava tra le attività in Controparte_11 CP_11
sofferenza atteso che la società appellante vantava nei confronti di tale
Istituto un credito per indebito pagamento – non un debito – credito del quale doveva rispondere la convenuta che aveva acquisito per CP_8
incorporazione l'ente ponte del Controparte_13 CP_14
a sua volta cessionaria dell'azienda della del . Controparte_11 CP_11
L'appellante ha quindi riproposto tutte le domande e deduzioni proposte
6 in primo grado chiedendo il rinnovo o quantomeno l'integrazione della
C.T.U. contabile.
Si è costituita la società in qualità di incorporante Controparte_5
la società resistendo al gravame Controparte_12
avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 19 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello la società lamenta, in primo Controparte_2
luogo, il carattere “a sorpresa” della decisione impugnata per aver accolto un'eccezione pregiudiziale che, pur sollevata fin dalla comparsa di costituzione, essa riteneva superata dall'avvenuto espletamento dell'istruttoria e dalla formulazione della proposta transattiva ex art. 185-
bis c.p.c. da parte del Giudice Istruttore: la censura non può in alcun modo essere condivisa. Invero la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità della sentenza cd. “a sorpresa” discende dal fatto che la decisione risulta fondata su questioni di fatto o di diritto rilevate d'ufficio e non sottoposte al contraddittorio delle parti (cfr. Cass. 21314/23, Cass.
11724/21, Cass. 11440/21, Cass. 11308/20; cfr. anche da ultimo Cass.
1323/25 seppure riferita al procedimento camerale di protezione internazionale): nel caso in esame l'eccezione di difetto di legittimazione
7 passiva è stata sollevata dalla società fin Controparte_12
dalla comparsa di costituzione ed è stata oggetto di confutazione da parte dell'odierna appellante sia nelle tre memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. (rispettivamente depositate in data 6 dicembre 2018, 7 gennaio 2019
e 28 gennaio 2019), che nella comparsa conclusionale (depositata in data
8 febbraio 2021) e nella memoria di replica (depositata in data 1° marzo
2021); ne discende che non può che rilevarsi come l'odierna parte appellante abbia ampiamente dibattuto la questione;
ne discende,
ulteriormente, che non può in alcun modo ritenersi la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. In senso contrario non vale far leva sul fatto che è stata espletata un'articolata istruttoria e che il
Giudice Istruttore ha formulato una proposta transattiva ex art. 185-bis
c.p.c. con la conseguenza che l'eccezione doveva ritenersi implicitamente respinta: dall'esame dei verbali e delle ordinanze del primo grado di causa emerge che la questione, pur pregiudiziale ed idonea a definire il giudizio,
non è stata espressamente esaminata dal Giudice con la conseguenza che deve necessariamente ritenersi che il suo esame sia stato rinviato alla definizione del giudizio. Tale considerazione trova conforto nel disposto dell'art. 177c.p.c. che stabilisce espressamente che le ordinanze (dunque anche quelle istruttorie o di formulazione di proposte transattive) possono sempre essere modificate o revocate e, comunque, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Ne discende che il gravame deve essere disatteso in parte qua.
Dal punto di vista logico-giuridico si deve, a questo punto, esaminare la
8 censura di erroneità della valutazione operata dal Giudice di primo grado secondo la quale il rapporto intercorso fra la società appellante e la
[...]
e del rientrava tra le attività in Controparte_11 CP_11
sofferenza e restava, dunque, escluso dal passaggio prima all'ente ponte
Nuova Banca dell'Etruria e del poi denominato CP_14 [...]
e poi, a seguito di fusione per incorporazione alla società Controparte_15
la condivisione o meno della Controparte_12
valutazione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Giudice di primo grado da parte di questa Corte, infatti, assume rilievo dirimente nell'esame della questione inerente all'omessa pronuncia sulla querela di falso incidentale formulata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado.
Sulla questione della legittimazione passiva della cessionaria di un ente ponte istituito a seguito della risoluzione di una banca disposta dalla
Banca d'IA (fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto del presente giudizio) si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio
che ha affermato “A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a.,
disposta dalla Banca d'IA ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015,
deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente 'ponte' non
rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi
di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima
della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente,
poiché il concetto contabile di 'passività' richiede che il debito sia certo,
liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore
9 inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-
ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (cfr. Cass. 22115/24 – che ha confermato C.d.A. Milano 28 febbraio 2019 n. 917; nella giurisprudenza di merito cfr. anche C.d.A. Bologna 30 aprile 2021 n. 1055 che ha affermato il medesimo principio secondo il quale il cessionario non può
rispondere di passività non accertate al momento della cessione;
cfr. anche
Cass. 35820/23 che, seppure con riguardo alla diversa fattispecie della risoluzione delle cd. Banche Venete, ha escluso la legittimazione passiva dell'odierna appellata per essere stata la condotta lesiva posta in essere prima della cessione). L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata: il presente giudizio, infatti, è stato introdotto solo nell'anno 2018 con la conseguenza che alla data dell'istituzione dell'ente ponte e del Controparte_13 CP_14
(9 dicembre 2015 – cfr. doc. 5 di parte
[...] Controparte_12
non risultava accertato alcun credito dell'odierna società
[...]
appellante e con l'ulteriore conseguenza che il relativo rapporto contrattuale è rientrato nella cessione a con Controparte_16
effetto dal 26 gennaio 2016 dei rapporti giuridici passivi (cfr. doc. 6 di parte . Non potendo configurarsi alcuna Controparte_12
legittimazione passiva dell'ente Controparte_17
neppure può configurarsi alcuna legittimazione passiva
[...]
dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua
10 posizione giuridica.
Si deve, a questo punto, esaminare la censura inerente all'omessa pronuncia in ordine alla querela di falso incidentale formulata in primo grado dall'odierna società appellante: la critica, pur formalmente fondata,
non può essere condivisa nel merito. Ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, infatti, occorre che il documento di cui viene contestata la veridicità abbia rilevanza nel giudizio, rilevanza che deve essere necessariamente negata nella presente fattispecie in ragione dell'accertamento della carenza di legittimazione passiva della società
appellata. In senso contrario non vale far leva sul fatto che il Giudice
Istruttore ha ammesso la querela di falso incidentale presentata dalla società appellante: in proposito, infatti, il Supremo Collegio ha da tempo chiarito che “In tema di querela di falso, benché la norma affidi
all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla
querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso
al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza
dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere
riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito
della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178,
comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa.” (cfr. Cass. 988/21 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1110/10; cfr. anche nel medesimo senso sostanziale Cass. 3848/79). Ne discende che, risultando la causa definita sulla base dell'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva, il documento costituito dal contratto di conto
11 corrente n. 2097/3 in data 22 marzo 1996 non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio con conseguente superfluità della pronuncia in ordine alla querela di falso;
ne discende ulteriormente che, in questa sede, deve essere revocata l'ammissione della querela di falso incidentale in ragione dell'irrilevanza del documento oggetto della querela ai fini della decisione della presente causa.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 476/2021 del Tribunale di Bergamo
integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
12 D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 476/2021 pubblicata in data 13 marzo 2021;
2) condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi €
12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 358/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 358/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 1° aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 19 marzo 2025
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 (P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
bancario, cassetta di dell'Amministratore legale rappresentante pro tempore sig.ra
[...]
, apertura di CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Russo del foro di Benevento CP_4
credito) (PEC ed elettivamente domiciliata all'indirizzo Email_1
cod.: 140041 telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
1 (C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2
procuratore speciale dott. (atto rogito notaio CP_6 [...]
di Milano rep. 6744, racc. 4736 – doc. 1), con il Persona_1
patrocinio dell'avv. Flavio Garrone del foro di Bergamo (PEC
con domicilio eletto all'indirizzo Email_2
telematico del difensore giusta procura alle liti (doc. 2) depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
476/2021 pubblicata in data 13 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
così decidere:
-accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata
sentenza n. 476/2021 del Tribunale Civile di Bergamo, accogliere le
domande tutte proposte nel primo grado del presente giudizio
nell'interesse dell'odierna appellante, conseguentemente:
-accertare e dichiarare la falsità del documento, prodotto in originale
dalla convenuta, relativo al contratto di conto corrente n. 2097/3
intercorso fra l'appellante e con postuma addenda – successiva CP_7
alla diffide ex art. 119 TUB – dei tassi di interesse, come accertato dal
2 Consulente tecnico d'Ufficio Dr.ssa Persona_2
-accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità delle
clausole dei contratti bancari per cui è causa come sopra evidenziate,
condannare per l'effetto la – se del caso mediante rinnovazione o CP_8
integrazione di Consulenza tecnica d'Ufficio contabile – alla restituzione
in favore della della somma di € 218.099,65 oltre interessi CP_2
ex art. 1284 c.c. come novellano nel 2014 e rivalutazione monetaria,
anche sugli interessi attivi, o della maggiore o minor somma che l'adita
Corte riterrà giusta ed equa;
-condannare l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle
spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre al rimborso delle
spese di entrambe le Consulenze tecniche d'Ufficio, oltre ancora al
rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, con
distrazione in favore dello scrivente Avv. Lucio Russo il quale si dichiara
antistatario.”
Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contraris rejectis, come di
seguito giudicare:
in via principale: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello
avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le
domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale
conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di Bergamo in
3 composizione collegiale Giudice Relatore dr. Tommaso Del Giudice n.
476/2021 pubblicata il 13.03.2021 e non notificata;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento
della legittimazione passiva di ora CP_9 Controparte_5
rigettare il gravame avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto
per i motivi in atti;
in ogni caso: condannare l'appellante alla rifusione a favore di
[...]
delle competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% CP_5
spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese
di eventuale c.t.u./c.t.p.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Controparte_2
convenuto, innanzi al Tribunale di Bergamo, la società Controparte_10
perché fosse accertata l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente relativi ai rapporti intercorsi fra le parti e perché,
conseguentemente, fosse accertato il reale saldo di dare/avere fra le parti e la banca convenuta fosse condannata a restituirle la somma di €
218.099,65 oltre interessi e rivalutazione monetaria anche sugli interessi attivi nonché alla rifusione delle spese di lite con distrazione. A sostegno delle pretese azionate la società attrice ha allegato che essa aveva intrattenuto con la presso Controparte_11
la filiale di Prato, quattro rapporti di a) conto corrente n. 2097/3, b) conto anticipi n. 6065/7, c) conto anticipi n. 6265/0 e d) conto anticipi n. 4 300510/0 21 novembre 2014 con Parte_1
apparente saldo debitore “0”; che in ragione dell'indebita applicazione di spese, interessi, competenze e commissioni essa, in realtà, vantava nei confronti della un credito Controparte_11
di € 218.099,65; che la era Controparte_11
stata fusa per incorporazione nella società convenuta Controparte_12
la quale, pertanto, risultava legittimata passiva rispetto alla
[...]
domanda di restituzione dell'indebito.
Si è costituita la società che, in via Controparte_12
pregiudiziale, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla società
attrice e la decadenza della stessa dall'impugnazione delle risultanze degli estratti conto;
nel merito ha eccepito l'irripetibilità degli addebiti asseritamente indebiti ex art. 2034 c.c. ed ha specificamente contestato le eccezioni di merito sollevate dalla società attrice.
E' stato autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la società attrice ha proposto querela di falso incidentale in relazione al contratto di conto corrente n. 2097/3 del 22 marzo 1996, la società
convenuta ha dichiarato di volersi avvalere del documento, il Giudice
Istruttore ha ammesso la querela di falso incidentale, sono state disposte
C.T.U. grafologica e C.T.U. contabile, è stata formulata dal Giudice
proposta transattiva ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che è stata respinta dalla convenuta. Sono state precisate le conclusioni e sono stati CP_8
concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
5 Con sentenza n. 476/2021 pubblicata in data 13 marzo 2021 il Tribunale
di Bergamo, in composizione collegiale stante la proposta querela di falso incidentale, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca
convenuta in relazione alle domande azionate dalla società attrice ed ha condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite nonché al pagamento delle spese della C.T.U. contabile ponendo, invece, a carico di entrambe le parti in misura uguale le spese della C.T.U. grafologica.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società CP_2
che ha lamentato la violazione degli artt. 20, 22, 32, 39, 42 e 43 d.lgs.
[...]
180/15, dell'art. 1 d.l. 183/15 nonché degli artt. 2558 e 2560 c.c. e degli artt. 112, 225 e 226 c.p.c.: in particolare la società appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver definito la causa sulla base di un'argomentazione “a sorpresa” non specificamente esaminata e superata dal dall'articolata istruttoria e dalla formulazione della proposta transattiva
ex art. 185-bis c.p.c.; ha altresì lamentato l'omessa pronuncia sulla querela di falso incidentale e l'erroneità della valutazione operata dal Tribunale di
Bergamo secondo la quale il rapporto intercorso fra la società appellante e la e del rientrava tra le attività in Controparte_11 CP_11
sofferenza atteso che la società appellante vantava nei confronti di tale
Istituto un credito per indebito pagamento – non un debito – credito del quale doveva rispondere la convenuta che aveva acquisito per CP_8
incorporazione l'ente ponte del Controparte_13 CP_14
a sua volta cessionaria dell'azienda della del . Controparte_11 CP_11
L'appellante ha quindi riproposto tutte le domande e deduzioni proposte
6 in primo grado chiedendo il rinnovo o quantomeno l'integrazione della
C.T.U. contabile.
Si è costituita la società in qualità di incorporante Controparte_5
la società resistendo al gravame Controparte_12
avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 19 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto già fruiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello la società lamenta, in primo Controparte_2
luogo, il carattere “a sorpresa” della decisione impugnata per aver accolto un'eccezione pregiudiziale che, pur sollevata fin dalla comparsa di costituzione, essa riteneva superata dall'avvenuto espletamento dell'istruttoria e dalla formulazione della proposta transattiva ex art. 185-
bis c.p.c. da parte del Giudice Istruttore: la censura non può in alcun modo essere condivisa. Invero la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nullità della sentenza cd. “a sorpresa” discende dal fatto che la decisione risulta fondata su questioni di fatto o di diritto rilevate d'ufficio e non sottoposte al contraddittorio delle parti (cfr. Cass. 21314/23, Cass.
11724/21, Cass. 11440/21, Cass. 11308/20; cfr. anche da ultimo Cass.
1323/25 seppure riferita al procedimento camerale di protezione internazionale): nel caso in esame l'eccezione di difetto di legittimazione
7 passiva è stata sollevata dalla società fin Controparte_12
dalla comparsa di costituzione ed è stata oggetto di confutazione da parte dell'odierna appellante sia nelle tre memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. (rispettivamente depositate in data 6 dicembre 2018, 7 gennaio 2019
e 28 gennaio 2019), che nella comparsa conclusionale (depositata in data
8 febbraio 2021) e nella memoria di replica (depositata in data 1° marzo
2021); ne discende che non può che rilevarsi come l'odierna parte appellante abbia ampiamente dibattuto la questione;
ne discende,
ulteriormente, che non può in alcun modo ritenersi la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. In senso contrario non vale far leva sul fatto che è stata espletata un'articolata istruttoria e che il
Giudice Istruttore ha formulato una proposta transattiva ex art. 185-bis
c.p.c. con la conseguenza che l'eccezione doveva ritenersi implicitamente respinta: dall'esame dei verbali e delle ordinanze del primo grado di causa emerge che la questione, pur pregiudiziale ed idonea a definire il giudizio,
non è stata espressamente esaminata dal Giudice con la conseguenza che deve necessariamente ritenersi che il suo esame sia stato rinviato alla definizione del giudizio. Tale considerazione trova conforto nel disposto dell'art. 177c.p.c. che stabilisce espressamente che le ordinanze (dunque anche quelle istruttorie o di formulazione di proposte transattive) possono sempre essere modificate o revocate e, comunque, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Ne discende che il gravame deve essere disatteso in parte qua.
Dal punto di vista logico-giuridico si deve, a questo punto, esaminare la
8 censura di erroneità della valutazione operata dal Giudice di primo grado secondo la quale il rapporto intercorso fra la società appellante e la
[...]
e del rientrava tra le attività in Controparte_11 CP_11
sofferenza e restava, dunque, escluso dal passaggio prima all'ente ponte
Nuova Banca dell'Etruria e del poi denominato CP_14 [...]
e poi, a seguito di fusione per incorporazione alla società Controparte_15
la condivisione o meno della Controparte_12
valutazione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Giudice di primo grado da parte di questa Corte, infatti, assume rilievo dirimente nell'esame della questione inerente all'omessa pronuncia sulla querela di falso incidentale formulata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado.
Sulla questione della legittimazione passiva della cessionaria di un ente ponte istituito a seguito della risoluzione di una banca disposta dalla
Banca d'IA (fattispecie sostanzialmente coincidente con quella oggetto del presente giudizio) si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio
che ha affermato “A seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a.,
disposta dalla Banca d'IA ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015,
deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente 'ponte' non
rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi
di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima
della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente,
poiché il concetto contabile di 'passività' richiede che il debito sia certo,
liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore
9 inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-
ponte nel relativo giudizio risarcitorio” (cfr. Cass. 22115/24 – che ha confermato C.d.A. Milano 28 febbraio 2019 n. 917; nella giurisprudenza di merito cfr. anche C.d.A. Bologna 30 aprile 2021 n. 1055 che ha affermato il medesimo principio secondo il quale il cessionario non può
rispondere di passività non accertate al momento della cessione;
cfr. anche
Cass. 35820/23 che, seppure con riguardo alla diversa fattispecie della risoluzione delle cd. Banche Venete, ha escluso la legittimazione passiva dell'odierna appellata per essere stata la condotta lesiva posta in essere prima della cessione). L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata: il presente giudizio, infatti, è stato introdotto solo nell'anno 2018 con la conseguenza che alla data dell'istituzione dell'ente ponte e del Controparte_13 CP_14
(9 dicembre 2015 – cfr. doc. 5 di parte
[...] Controparte_12
non risultava accertato alcun credito dell'odierna società
[...]
appellante e con l'ulteriore conseguenza che il relativo rapporto contrattuale è rientrato nella cessione a con Controparte_16
effetto dal 26 gennaio 2016 dei rapporti giuridici passivi (cfr. doc. 6 di parte . Non potendo configurarsi alcuna Controparte_12
legittimazione passiva dell'ente Controparte_17
neppure può configurarsi alcuna legittimazione passiva
[...]
dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua
10 posizione giuridica.
Si deve, a questo punto, esaminare la censura inerente all'omessa pronuncia in ordine alla querela di falso incidentale formulata in primo grado dall'odierna società appellante: la critica, pur formalmente fondata,
non può essere condivisa nel merito. Ai fini dell'ammissibilità della querela di falso, infatti, occorre che il documento di cui viene contestata la veridicità abbia rilevanza nel giudizio, rilevanza che deve essere necessariamente negata nella presente fattispecie in ragione dell'accertamento della carenza di legittimazione passiva della società
appellata. In senso contrario non vale far leva sul fatto che il Giudice
Istruttore ha ammesso la querela di falso incidentale presentata dalla società appellante: in proposito, infatti, il Supremo Collegio ha da tempo chiarito che “In tema di querela di falso, benché la norma affidi
all'istruttore il giudizio sulla rilevanza processuale dell'atto inciso dalla
querela e sull'ammissibilità della proposizione della stessa, non è precluso
al collegio il riesame dei presupposti suddetti, atteso che l'ordinanza
dell'istruttore, non suscettibile di passare in giudicato, può essere
riesaminata dal collegio, sia in ordine ai requisiti formali che nel merito
della rilevanza dei documenti impugnati di falso, ai sensi dell'art. 178,
comma 1, c.p.c., in sede di decisione della causa.” (cfr. Cass. 988/21 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1110/10; cfr. anche nel medesimo senso sostanziale Cass. 3848/79). Ne discende che, risultando la causa definita sulla base dell'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione passiva, il documento costituito dal contratto di conto
11 corrente n. 2097/3 in data 22 marzo 1996 non assume alcun rilievo nell'ambito del presente giudizio con conseguente superfluità della pronuncia in ordine alla querela di falso;
ne discende ulteriormente che, in questa sede, deve essere revocata l'ammissione della querela di falso incidentale in ragione dell'irrilevanza del documento oggetto della querela ai fini della decisione della presente causa.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 476/2021 del Tribunale di Bergamo
integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
12 D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 476/2021 pubblicata in data 13 marzo 2021;
2) condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi €
12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
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