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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 373/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 21/03/2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to MALANDRINO Parte_1
LILIA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to MENGA PIER LUIGI, come Controparte_1
da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 21/03/2025; Il
P.M. non ha rassegnato conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n.
69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) in data 19/06/2007 con parte resistente e deducendo che dal matrimonio sono nati due figli, (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16/05/2013), chiedeva pronunziarsi la separazione (con i necessari provvedimenti accessori), per essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza (per le ragioni meglio dettagliate in ricorso).
Si costituiva , la quale non si opponeva alla domanda di Controparte_1
separazione, ma formulava domanda riconvenzionale di addebito.
All'udienza del 28/06/2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, disponeva a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per i figli minori di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/03/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione ovvero:
- Affido condiviso con collocazione dei minori presso la madre;
- - Diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: diritto di visita libero per , tenuto conto dell'età della minore;
trascorrerà Per_1 Per_2 con il padre il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino al dopo cena;
confermate le altre disposizioni dell'ordinanza presidenziale, ovvero: weekend alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina alle 10 con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì
Santo alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì dopo Pasqua;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da
2 concordarsi con l'altro genitore ogni anno entro il 30 maggio;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli;
salvo diverso accordo tra le parti non pregiudizievoli per i minori;
- Contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari ad €
550,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di questo Tribunale;
- - Il sig. continuerà a versare, fino ad estinzione, così come ora, l'intera Parte_1 rata di mutuo della casa familiare pari ad € 350,00 mensili;
- - L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% ciascuno.
I difensori concludevano il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. La causa veniva riservata al Collegio per la decisione senza termini.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono scambiati. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e, conseguentemente, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito.
Invero, il comportamento processuale delle parti, che hanno raggiunto l'accordo sopraindicato, ha determinato il definitivo abbandono della domanda riconvenzionale di addebito proposta dalla resistente.
3 4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio devono essere dichiarate interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 373/2022 del Ruolo Generale degli
Affari contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] in [...] e nata il [...] in Controparte_1
NAPOLI (NA);
b) adotta le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
(atto n° 87, parte II, serie A, sez. Q, registro atti matrimonio anno 2007);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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