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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/09/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 250/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. PAOLO BAIO, Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
NADIA PEREGO;
oggi 17.9.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MARCO BRUSADELLI e personalmente il ricorrente personalmente;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
Per la pratica forense i dottori e Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRUSADELLI, insiste nell'accoglimento del ricorso, richiamando i precedenti favorevoli di questo Tribunale.
L'Avv. PEREGO si riporta alla memoria di costituzione.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 250/2025, avente per oggetto “pensione di anzianità anticipata in regime di cumulo”, promossa
DA
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in Parte_1
C persona del giudice del lavoro, Controparte_1
, lamentando che la pensione di anzianità in regime di cumulo, da lui richiesta, gli
[...]
sia stata liquidata con decorrenza dal 1.5.2024, anziché dal 1.4.2024, ciò essendo avvenuto per l'applicazione, a suo dire erronea, della procedura prevista per la sola pensione in totalizzazione.
Assumendo di essere stato penalizzato da ciò, in quanto alla data del 1.4.2024 egli vantava già il diritto di percepire la pensione anticipata come lavoratore dipendente (avendone maturato i requisiti sin dal 31.12.2023), il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: 2 In via principale: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dal 01.04.2024, nonché il relativo rateo di
13ma, per tutte le ragioni di cui è causa;
• condannare l al pagamento del rateo CP_3
di pensione pari alla mensilità di aprile 2024 ad € 1.348,83, nonché al relativo rateo di
13ma pari ad € 112,40, o quelle diverse somme risultanti di giustizia;
• Il tutto con interessi e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso ed in Controparte_4
particolare spiegando che il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente è basato sulla valorizzazione di periodi contributivi maturati in più gestioni differenti, da cui conseguirebbe l'esigenza -ferma la maturazione di periodi contributivi in ciascuna gestione- di una loro determinazione in modo omogeneo;
ciò che ha dedotto di avere fatto l'Ente, sulla base dei criteri di conversione indicati nella Circolare n. 140 del CP_3
12/10/2017.
2. Come già statuito dalla scrivente nei precedenti richiamati dalla difesa attorea, la tesi dell non può essere accolta. CP_1
Rilevano pacificamente le disposizioni di cui all'art. 1, co. 239 e segg, L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che hanno introdotto l'istituto della “pensione in cumulo”, prevedendo testualmente quanto segue: “239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del
3 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.
240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
4 246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
3. Non è in contestazione che il sig. , alla data del 31.12.2023, abbia Parte_1
maturato nella gestione FPLD il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, necessario per accedere, con una finestra mobile di tre mesi, al trattamento pensionistico.
L sostiene che alla domanda di cumulo sarebbe conseguita la “contrazione” delle CP_3
settimane contributive, per effetto della “valorizzazione di periodi contributivi maturati in più gestioni differenti”, sulla base dei criteri contenuti nella circolare n. 140/2017, con CP_3
conseguente slittamento al 12.10.2023 del perfezionamento del requisito minimo previsto.
Va invece considerato che il citato comma 243, nello stabilire che la facoltà prevista dal precedente comma 239 -cioè la facoltà dell'assicurato di conseguire un'unica pensione con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presenti nelle diverse gestioni – “deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni”, non impone una
“valorizzazione in modo omogeneo” dei periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni. Il tenore della disposizione e la finalità dell'istituto del cumulo implicano, piuttosto, che l'interessato non possa ottenere la pensione “in cumulo” considerando l'anzianità maturata solo in alcune gestioni, ovvero quella maturata nell'ambito di ciascuna gestione solo in parte, dovendo essere valorizzati “tutti e per intero” i periodi assicurativi maturati in ciascuna gestione e ciò per consentire la liquidazione di un unico trattamento pensionistico ed evitare eventuali duplicazioni. La norma tuttavia non implica che i periodi cumulati debbano essere valutati secondo criteri omogenei.
Anzi, il comma 245, dispone espressamente che ogni gestione interessata deve provvedere, ciascuna per quanto di sua competenza, a stabilire il trattamento pro quota spettante sulla base del periodo di iscrizione maturato e “secondo le regole di calcolo previste da ciascun
5 ordinamento”, così confermando che le diverse “quote” (che sommate fra loro costituiscono l'unica pensione erogabile) debbono essere determinate secondo le regole proprie di ogni gestione. Del resto, il comma 246 prevede che per determinare l'anzianità contributiva debba tenersi conto “di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239”, per cui, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, vanno computati tutti i periodi accreditati nelle diverse gestioni e determinati secondo i rispettivi sistemi di calcolo.
È quindi evidente che la disciplina legislativa di cui all'art. 1 commi 245 e 246, legge n.
228/2012, non ha introdotto ex novo un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali.
In definitiva, il sistema di calcolo della pensione in cumulo implica che ciascun ente è tenuto a determinare la propria quota -commisurata alla rispettiva anzianità previdenziale- secondo le regole del proprio ordinamento.
Le domande del ricorrente meritano pertanto accoglimento e l va condannato a CP_3
corrispondere al sig. li importi indicati in ricorso, non contestati nel quantum Parte_1
dalla parte convenuta, che ne ha solo messo in discussione l'an.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
, nei confronti dell
[...] Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
[...]
accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico in godimento a far data dal 1.4.2024; condanna l a corrispondere al ricorrente il rateo di pensione relativo al mese di aprile 2024, pari CP_3
ad € 1.348,83, oltre al relativo rateo di tredicesima pari ad € 112,40, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna
6 l a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi CP_3
professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 17 settembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
7
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 250/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. PAOLO BAIO, Parte_1
contro
– con Avv. Controparte_1
NADIA PEREGO;
oggi 17.9.2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. MARCO BRUSADELLI e personalmente il ricorrente personalmente;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO.
Per la pratica forense i dottori e Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. BRUSADELLI, insiste nell'accoglimento del ricorso, richiamando i precedenti favorevoli di questo Tribunale.
L'Avv. PEREGO si riporta alla memoria di costituzione.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 250/2025, avente per oggetto “pensione di anzianità anticipata in regime di cumulo”, promossa
DA
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO BAIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in Parte_1
C persona del giudice del lavoro, Controparte_1
, lamentando che la pensione di anzianità in regime di cumulo, da lui richiesta, gli
[...]
sia stata liquidata con decorrenza dal 1.5.2024, anziché dal 1.4.2024, ciò essendo avvenuto per l'applicazione, a suo dire erronea, della procedura prevista per la sola pensione in totalizzazione.
Assumendo di essere stato penalizzato da ciò, in quanto alla data del 1.4.2024 egli vantava già il diritto di percepire la pensione anticipata come lavoratore dipendente (avendone maturato i requisiti sin dal 31.12.2023), il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: 2 In via principale: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dal 01.04.2024, nonché il relativo rateo di
13ma, per tutte le ragioni di cui è causa;
• condannare l al pagamento del rateo CP_3
di pensione pari alla mensilità di aprile 2024 ad € 1.348,83, nonché al relativo rateo di
13ma pari ad € 112,40, o quelle diverse somme risultanti di giustizia;
• Il tutto con interessi e rivalutazione.
Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso ed in Controparte_4
particolare spiegando che il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente è basato sulla valorizzazione di periodi contributivi maturati in più gestioni differenti, da cui conseguirebbe l'esigenza -ferma la maturazione di periodi contributivi in ciascuna gestione- di una loro determinazione in modo omogeneo;
ciò che ha dedotto di avere fatto l'Ente, sulla base dei criteri di conversione indicati nella Circolare n. 140 del CP_3
12/10/2017.
2. Come già statuito dalla scrivente nei precedenti richiamati dalla difesa attorea, la tesi dell non può essere accolta. CP_1
Rilevano pacificamente le disposizioni di cui all'art. 1, co. 239 e segg, L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che hanno introdotto l'istituto della “pensione in cumulo”, prevedendo testualmente quanto segue: “239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del
3 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.
240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
241. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
242. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
243. La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.
244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
4 246. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
3. Non è in contestazione che il sig. , alla data del 31.12.2023, abbia Parte_1
maturato nella gestione FPLD il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, necessario per accedere, con una finestra mobile di tre mesi, al trattamento pensionistico.
L sostiene che alla domanda di cumulo sarebbe conseguita la “contrazione” delle CP_3
settimane contributive, per effetto della “valorizzazione di periodi contributivi maturati in più gestioni differenti”, sulla base dei criteri contenuti nella circolare n. 140/2017, con CP_3
conseguente slittamento al 12.10.2023 del perfezionamento del requisito minimo previsto.
Va invece considerato che il citato comma 243, nello stabilire che la facoltà prevista dal precedente comma 239 -cioè la facoltà dell'assicurato di conseguire un'unica pensione con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presenti nelle diverse gestioni – “deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni”, non impone una
“valorizzazione in modo omogeneo” dei periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni. Il tenore della disposizione e la finalità dell'istituto del cumulo implicano, piuttosto, che l'interessato non possa ottenere la pensione “in cumulo” considerando l'anzianità maturata solo in alcune gestioni, ovvero quella maturata nell'ambito di ciascuna gestione solo in parte, dovendo essere valorizzati “tutti e per intero” i periodi assicurativi maturati in ciascuna gestione e ciò per consentire la liquidazione di un unico trattamento pensionistico ed evitare eventuali duplicazioni. La norma tuttavia non implica che i periodi cumulati debbano essere valutati secondo criteri omogenei.
Anzi, il comma 245, dispone espressamente che ogni gestione interessata deve provvedere, ciascuna per quanto di sua competenza, a stabilire il trattamento pro quota spettante sulla base del periodo di iscrizione maturato e “secondo le regole di calcolo previste da ciascun
5 ordinamento”, così confermando che le diverse “quote” (che sommate fra loro costituiscono l'unica pensione erogabile) debbono essere determinate secondo le regole proprie di ogni gestione. Del resto, il comma 246 prevede che per determinare l'anzianità contributiva debba tenersi conto “di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239”, per cui, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, vanno computati tutti i periodi accreditati nelle diverse gestioni e determinati secondo i rispettivi sistemi di calcolo.
È quindi evidente che la disciplina legislativa di cui all'art. 1 commi 245 e 246, legge n.
228/2012, non ha introdotto ex novo un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito, ma ha rinviato ai singoli sistemi di calcolo vigenti nelle varie gestioni previdenziali.
In definitiva, il sistema di calcolo della pensione in cumulo implica che ciascun ente è tenuto a determinare la propria quota -commisurata alla rispettiva anzianità previdenziale- secondo le regole del proprio ordinamento.
Le domande del ricorrente meritano pertanto accoglimento e l va condannato a CP_3
corrispondere al sig. li importi indicati in ricorso, non contestati nel quantum Parte_1
dalla parte convenuta, che ne ha solo messo in discussione l'an.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della domanda e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
, nei confronti dell
[...] Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
[...]
accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico in godimento a far data dal 1.4.2024; condanna l a corrispondere al ricorrente il rateo di pensione relativo al mese di aprile 2024, pari CP_3
ad € 1.348,83, oltre al relativo rateo di tredicesima pari ad € 112,40, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna
6 l a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi CP_3
professionali, € 43,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Lecco, 17 settembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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