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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
Dott.ssa Erica Passalalpi Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
Dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 819/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, assunta in decisione all'udienza del 19.9.2025 e vertente
TRA
- (c.f ) -nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Montenotte, Loc. Ferrania (SV), via Gramsci, n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Montalbani
(C.F: ) ed elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia n. 8/13, giusta delega in C.F._2
atti ricorrente
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2025 parte attrice ha concluso riportandosi al foglio separato già depositato telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22/04/2025, l'odierno ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare
1 l'interdizione della sorella . Controparte_1
A tal fine ha esposto che la signora , di 59 anni di età, presenta dalla nascita una Controparte_1
grave forma di encefalopatia epilettica incidente in modo decisivo e totalizzante sullo sviluppo psicofisico e sulle capacità relazionali. Più precisamente, ha spiegato che la signora è nata da Controparte_1
parto podalico con asfissia neonatale ed in conseguenza di ciò si è determinato un grave ritardo nello sviluppo psicomotorio, tanto che, già all'età di 11 anni, si è avuta la comparsa delle prime crisi comiziali generalizzate. Parte ricorrente ha rappresentato che la signora è stata interessata, Controparte_1
con esito positivo, dall'apertura di una procedura presso ASL n. 2 per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è attualmente stabilmente ricoverata in regime di assistenza medica riabilitativa continuativa e di mantenimento presso la struttura denominata "Villa Laurina" a Savona, gestita dalla cooperativa "Il Faggio", via Prudente 13.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è Controparte_1
stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente risulta “Paziente con storia di grave encefalopatia epilettica e di sviluppo farmacoresistente al trattamento anticrisi. Negli ultimi tre anni riferita sostanziale stabilità clinica e delle crisi, per cui si conferma la terapia in atto. La storia clinica della paziente ed il contestuale inquadramento diagnostico ne compromettono la capacità di critica e di giudizio dell'ambiente circostante” (certificato 01/10/2024 e 22.8.2025 Dott.ssa , specialista in Persona_1
neurologia).
L'esame personale della resistente ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lei rivolte: a titolo di esempio, l'interdicenda, pur declinando correttamente le proprie generalità, non ha saputo indicare la propria data di nascita, non ha saputo riconoscere il fratello
(dubitando che fosse il cugino) pur rammentandone il nome, ha dichiarato di recarsi a fare la spesa, di recarsi in posta, di cucinare personalmente i pasti, mentre invece è ricoverata in regime di assistenza continua presso la struttura VILLA LAURINA di Savona.
Quanto si è potuto desumere dall'esame dell'interdicenda, ha trovato conferma e riscontro nelle deposizioni del fratello ricorrente, che ha spiegato come la sorella abbia subito un Parte_1
aggravamento delle sue condizioni dal 2022 in avanti, necessitando di assistenza continua.
2 La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
La resistente, pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui l'interdicenda versa hanno reso altresì superfluo l'espletamento della
CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del Giudice
Tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora tutore il fratello che ha espresso la sua Parte_1
disponibilità in tal senso e pro-tutore l'Avv. Alessandro Bartoli.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 819/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (c.f. ) nata a [...] il 5 Controparte_1 CodiceFiscale_3
maggio 1965;
PRONUNCIA
l'interdizione di (c.f. ) nata a [...] il 5 Controparte_1 CodiceFiscale_3
maggio 1965;
NOMINA tutore il di lei fratello;
Parte_1
pro tutore l'Avv. Alessandro Bartoli;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
Dott.ssa Erica Passalalpi Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
Dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 819/2025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, assunta in decisione all'udienza del 19.9.2025 e vertente
TRA
- (c.f ) -nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Montenotte, Loc. Ferrania (SV), via Gramsci, n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Montalbani
(C.F: ) ed elettivamente domiciliato in Savona, Corso Italia n. 8/13, giusta delega in C.F._2
atti ricorrente
E
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...] convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2025 parte attrice ha concluso riportandosi al foglio separato già depositato telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22/04/2025, l'odierno ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare
1 l'interdizione della sorella . Controparte_1
A tal fine ha esposto che la signora , di 59 anni di età, presenta dalla nascita una Controparte_1
grave forma di encefalopatia epilettica incidente in modo decisivo e totalizzante sullo sviluppo psicofisico e sulle capacità relazionali. Più precisamente, ha spiegato che la signora è nata da Controparte_1
parto podalico con asfissia neonatale ed in conseguenza di ciò si è determinato un grave ritardo nello sviluppo psicomotorio, tanto che, già all'età di 11 anni, si è avuta la comparsa delle prime crisi comiziali generalizzate. Parte ricorrente ha rappresentato che la signora è stata interessata, Controparte_1
con esito positivo, dall'apertura di una procedura presso ASL n. 2 per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed è attualmente stabilmente ricoverata in regime di assistenza medica riabilitativa continuativa e di mantenimento presso la struttura denominata "Villa Laurina" a Savona, gestita dalla cooperativa "Il Faggio", via Prudente 13.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è Controparte_1
stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, dalla documentazione versata in atti è emerso che la resistente risulta “Paziente con storia di grave encefalopatia epilettica e di sviluppo farmacoresistente al trattamento anticrisi. Negli ultimi tre anni riferita sostanziale stabilità clinica e delle crisi, per cui si conferma la terapia in atto. La storia clinica della paziente ed il contestuale inquadramento diagnostico ne compromettono la capacità di critica e di giudizio dell'ambiente circostante” (certificato 01/10/2024 e 22.8.2025 Dott.ssa , specialista in Persona_1
neurologia).
L'esame personale della resistente ha confermato che la malattia che la affligge è di tale gravità, da impedirle anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lei rivolte: a titolo di esempio, l'interdicenda, pur declinando correttamente le proprie generalità, non ha saputo indicare la propria data di nascita, non ha saputo riconoscere il fratello
(dubitando che fosse il cugino) pur rammentandone il nome, ha dichiarato di recarsi a fare la spesa, di recarsi in posta, di cucinare personalmente i pasti, mentre invece è ricoverata in regime di assistenza continua presso la struttura VILLA LAURINA di Savona.
Quanto si è potuto desumere dall'esame dell'interdicenda, ha trovato conferma e riscontro nelle deposizioni del fratello ricorrente, che ha spiegato come la sorella abbia subito un Parte_1
aggravamento delle sue condizioni dal 2022 in avanti, necessitando di assistenza continua.
2 La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.
La resistente, pertanto, versa in condizioni di abituale infermità, tali da renderla incapace di provvedere ai propri interessi.
Le rilevate gravi condizioni in cui l'interdicenda versa hanno reso altresì superfluo l'espletamento della
CTU.
Va quindi pronunciata, in presenza delle condizioni di cui all'art. 414 c.c., la sua interdizione non apparendo adeguata nessun'altra misura, tanto meno l'amministrazione di sostegno.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore, ferme restando le competenze del Giudice
Tutelare, pare opportuno nominare fin d'ora tutore il fratello che ha espresso la sua Parte_1
disponibilità in tal senso e pro-tutore l'Avv. Alessandro Bartoli.
Le spese processuali anticipate, in considerazione della natura della causa, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 819/2025, così provvede:
DICHIARA la contumacia di (c.f. ) nata a [...] il 5 Controparte_1 CodiceFiscale_3
maggio 1965;
PRONUNCIA
l'interdizione di (c.f. ) nata a [...] il 5 Controparte_1 CodiceFiscale_3
maggio 1965;
NOMINA tutore il di lei fratello;
Parte_1
pro tutore l'Avv. Alessandro Bartoli;
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA integralmente compensate le spese.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
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