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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21458/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 21458/16 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] P. 2; nata a [...] il [...], CP_1
c.f. , residente in [...]; CodiceFiscale_2
nata a [...] il giorno 08.11.61, c.f. Controparte_2 C.F._3
, residente in [...] P. 3;
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]CodiceFiscale_4
(CT), via Livorno, 98/A P. 1, tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Militello in Val di Persona_1
Catania il 23.09.14 nonché di nato a [...] il [...], Persona_2
pagina 1 di 10 c.f. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. CodiceFiscale_5
Vittorio ANSELMI;
- parte attrice -
contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IV ,
[...] P.IV_1
con sede legale in Catania, via Battello, 48, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Silvestro VITALE;
- parte convenuta -
con la chiamata in causa di nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_4 C.F._6
, ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa,
[...]
anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in atti, dell'AVVOCATO DARIO
SEMINARA e dell'AVVOCATO VINCENZO SANFILIPPO, con studio in
Catania, Viale XX Settembre 43;
, ( ), nato a [...] il [...], residente Parte_3 C.F._7
a Ragusa in via Roma n° 162, rappresentato e difeso, per mandato in atti dall'Avv.
Rosso Filippo Giovanni, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
(P.IV ), con sede legale in Mogliano Controparte_5 P.IV_2
Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo;
pagina 2 di 10 in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore, P.I. , con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 P.IV_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore CARAGLIANO;
in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro-tempore, P.I. con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, P.IV_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore BARRESI;
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 30.06.2016 , Persona_2 Parte_1 CP_1
e in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_2 Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio il per
[...] Controparte_3
ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i subiti, sia iure proprio sia iure successionis, a seguito del decesso della loro congiunta Persona_1
avvenuto in data 23.09.2014 presso il reparto di rianimazione dell' CP_7
, causato dall'asserita responsabilità esclusiva dei sanitari della predetta
[...]
, colpevoli di non avere prestato sufficienti e tempestive misure atte a CP_3
contrastare le complicanze cardio-respiratorie insorte successivamente all'intervento di artroprotesi d'anca, cui la de cuius venne sottoposta in data
20.09.2014.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa sia del proprio assicuratore
, sia del dott. (ortopedico) e del dott. CP_5 Parte_3 CP_4
(cardiologo), per essere manlevata da quest'ultimi in caso di condanna.
I detti tre chiamati in causa si costituivano chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
inoltre il e il chiedevano la Parte_3 CP_4
chiamata in garanzia dell'assicurazione con cui avevano stipulato CP_6
polizza professionale;
anche si costituiva chiedendo il rigetto delle CP_6
domande proposte nei suoi confronti.
A seguito della morte dell'attore si costituivano in Persona_2
prosecuzione le sue quattro figlie, già attrici.
Venivano disposte tre CTU medico legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità
professionale medica in relazione alla morte di dopo aver Persona_1
attentamente esaminato tutte le puntuali deduzioni delle parti le parti nonché le risultanze delle tre consulenze d'ufficio medico-legale espletate nell'ambito del presente procedimento.
Si osserva che con la prima CTU medico legale espletata dei dottori e Per_3
è stato accertato ed evidenziato che non si ravvisano Persona_4
elementi di censura nei confronti dei sanitari del Controparte_3
: in particolare, una volta verificatasi la caduta della fu
[...] Per_1
formulato la giusta diagnosi di frattura pertrocanterica del femore sinistro e, data pagina 4 di 10 l'età della paziente eseguito intervento chirurgico di endoprotesi d'anca. Corretta si deve ritenere la condotta dell'ortopedico, Dott. , in quanto Parte_3
l'anemizzazione post-operatoria è prevista negli interventi ortopedici quali l'artroprotesi d'anca, ma la stessa fu prontamente affrontata con le emostrasfusioni e la terapia farmacologica;
prova ne è il fatto che la non ebbe più il Per_1
dolore toracico acuto, era stabile emodinamicamente e non vi furono perdite al punto che fu tolto il drenaggio previsto nella zona dell'accesso chirurgico anche in considerazione del fatto che la vascolarizzazione del sito chirurgico è assicurata da arterie di piccolo calibro. Pur essendo stato l'intervento condotto a regola d'arte ci si è trovato in presenza di una paziente affetta da importanti comorbilità pregresse
(circostanza ammessa dalla stessa parte attrice) che hanno inciso su tale complicanza peraltro appesantita anche dal fatto che la era affetta da Per_1
anemia sideropenia. I detti consulenti d'ufficio hanno poi rilevato quanto segue:
“corretta si può ritenere la condotta del cardiologo, Dott. in quanto la CP_4
Sig.ra andò incontro a come evento finale poichè, Per_1 CP_8
all'inizio, presso il centro il primo valore della Controparte_3
troponina I ad alta sensibilità era di 7.46 ng, cioè un valore in movimento, che il
cardiologo affrontò nella maniera corretta applicando tutti i presidi farmacologici
previsti dalle linee guida e cioè: terapia anticoagulante (eparina a basso peso
molecolare) ed uso di vasodilatatori coronarici (trinitrina in infusione endovena e
successivamente con Patch cutaneo dello stesso composto) e proponendo il
trasferimento in UTIC che i parenti rifiutarono chiedendo la dimissione volontaria contro il parere dei sanitari”. Nel supplemento di CTU hanno poi aggiunto che il pagina 5 di 10 comportamento del cardiologo della struttura fu in linea con le linee guida dell'epoca, al punto che, una volta avuta la certezza dei biomarkers, si adoperò per un rapido ricovero presso una struttura ospedaliera munita di UTIC quanto più vicina, ossia l'Ospedale Cannizzaro di Catania;
nella specie invece venne firmata la dimissione dei parenti contro il parere dei sanitari e la venne trasferita Per_1
a cura dei suoi congiunti prima presso un diverso ospedale di Catania e poi presso il P.O. di Militello Val di Catania. In definitiva, sulla base delle suindicate risultanze peritali deve escludersi qualsiasi lamentata responsabilità medica.
Si osserva che con la seconda CTU medico legale espletata dei dottori Per_5
e è stato innanzitutto accertato ed evidenziato quanto segue:
[...] Persona_6
“Gli eventi che portano la sig.ra affetta da numerose comorbilità, al Per_1
decesso hanno avuto inizio con la caduta del 20 settembre 2014 alle ore 04.15 che
ha comportato la frattura pertrocanterica del femore sinistro, con moderata varizzazione dell'angolo cervico-diafisario e per la quale la paziente è stata prontamente operata in pari data di endoprotesi d'anca. L'intervento è stato effettuato a regola d'arte. Non si sono potute riscontrare né evidenze di emorragia significativa intra- o post-operatoria né fenomeni clinici di shock ipovolemico”. I detti CTU hanno altresì rilevato che l'anemia da cui era affetta la Per_1
correttamente trattata secondo le linee guida trasfusionali (contrariamente a quanto ampiamente lamentato dagli attori in citazione), in aggiunta allo stress chirurgico ed alle gravi comorbidità della , hanno costituito una causa scatenante per Pt_4
la lesione infartuale. A quel punto, gli enzimi richiesti per valutare il danno miocardico erano elevati per cui i medici della convenuta alle ore CP_3
pagina 6 di 10 14:30 del 22 settembre 2015 hanno suggerito correttamente il trasferimento della paziente presso l'Unità Intensiva Coronarica del vicino ospedale Cannizzaro di
Catania. Invece, i parenti della hanno rifiutato questa opzione e solo alle Pt_4
ore 15:15 hanno chiesto la dimissione volontaria e eseguito il trasferimento della paziente al Pronto Soccorso dell' senza però reperire Controparte_9
un posto nella Unità coronarica per il trattamento del problema ischemico cardiaco insorto. In definitiva, sulla base anche delle citate risultanze peritali deve escludersi qualsiasi lamentata responsabilità medica.
Con la terza CTU medico legale espletata dei dottori Persona_7
e è stato innanzitutto accertato quanto segue: Persona_8 Persona_9
“Dall'analisi della documentazione in atti, si evince che la Sig.ra è stata Per_1
ricoverata in data 12/04/2014, presso il centro di , per CP_3 CP_3
“recente comparsa di astenia, vertigini, sonnolenza, confusione mentale e peggioramento del compenso glicemico”. La storia clinica della paziente evidenzia che nell'aprile 2013 ricovero c/o per Controparte_10
miocardite acuta;
a gennaio 2013 frattura traumatica scomposta malleolo destro e
successivo intervento chirurgico (durante tale ricovero riferisce episodio di
broncopatia acuta); vasculopatia cerebrale cronica;
diabetica da oltre 20
anni....da circa 4 mesi terapia insulinica;
cardiopatia ipertensiva;
anemia
sideropenica; ateromasia dei TSA;
AOCP; cataratta bilaterale. Ultimo ricovero presso il a febbraio 2014 per BPCO”; Controparte_3
con ciò evidenziandosi le diffuse e gravi comorbilità pregresse della “che Per_1
la rende estremamente soggetta ad eventi di natura ischemica. Il sovrappeso, la
pagina 7 di 10 malattia diabetica, l'ipertensione arteriosa, l'ateromasia dei vasi epiaortici e di tutti e quattro gli assi vascolari portanti degli arti inferiori, lasciano pensare che
una simile situazione potesse essere presente a livello dei vasi coronarici. E',
molto probabile, che lo stress chirurgico, insieme ad un modico e fisiologico calo dell'emoglobina, abbiamo generato una sindrome da discrepanza che ha generato l'ischemia miocardica”
(vd. pag. 9). Anche gli ultimi CTU concordano con i precedenti CTU circa l'assenza di responsabilità dei due medici e e sottolineano Parte_3 CP_4
come sia veramente “Impossibile giustificare la scelta effettuata il giorno successivo all'infarto, da parte dei familiari di non consentire il trasferimento della loro congiunta presso un reparto di unità coronarica per trasferirla presso il pronto soccorso di un'Azienda Ospedaliera non dotata di una sala angiografica dove poter eseguire una coranorografia” (vd. pag. 12). Malgrado tale sottolineatura i CTU, sembrerebbero nelle conclusioni peraltro ravvisare, a differenza delle due precedenti consulenze d'ufficio, una responsabilità della casa di cura convenuta in quanto “un rapido trasferimento in UTIC, in un'ottica di elevate probabilità, avrebbe sicuramente offerto alla paziente una maggiore probabilità di cure, atte ad evitare l'exitus”. Tale deduzione finale dei CTU non risulta affatto sufficiente a configurare la lamentata responsabilità della convenuta evidenziandosi in primo luogo che gli stessi CTU non sono stati in grado, per loro stessa ammissione, di stabilire in che misura il mancato rapido trasferimento in
UTIC sia stato determinante nel successivo decorso che ha portato all'exitus,
“tenendo conto del profilo di rischio della paziente. La paziente era ad alto rischio
pagina 8 di 10 di mortalità intraospedaliera”. Al riguardo si osserva che la “causalità omissiva” deve essere accertata mediante un giudizio controfattuale nel senso che il giudice deve verificare la probabilità con cui la condotta omessa avrebbe evitato il danno.
Nella specie, gli ultimi CTU non solo non indicano alcuna regola statistica o canone scientifico a sostegno della loro deduzione conclusiva, ma come detto hanno essi stessi dichiarato di non essere in grado di stabilire se quell'omissione sia stata determinante nel successivo decorso della crisi cardiaca che ha portato al decesso. Inoltre, come detto, gli ultimi CTU, pur considerando ingiustificabile la scelta dei congiunti della di non consentire il trasferimento disposto dalla Per_1
convenuta presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, non hanno dedotto se si sia trattato di un fattore del tutto distinto ed autonomo che, indipendentemente dalla asserita omissione della convenuta, sia idoneo o meno a produrre l'evento lesivo.
In definitiva, non c'è alcuna certezza che la proposta dalla convenuta di trasferimento della paziente all'Ospedale Cannizzaro di Catania alle ore 14.30 del giorno 22 settembre 2014, sia stata inadeguata o meno in termini temporali rispetto alla diagnosi di infarto miocardico.
Il rigetto delle domande giudiziali delle attrici esonera dall'esaminare le varie domande di garanzia proposte.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
si dispone che le spese di c.t.u. siano a carico degli attori, in quanto espletate su richiesta ed interesse degli stessi.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 21458/16 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che le spese di c.t.u. siano a carico degli attori.
Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 21458/16 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nata a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] P. 2; nata a [...] il [...], CP_1
c.f. , residente in [...]; CodiceFiscale_2
nata a [...] il giorno 08.11.61, c.f. Controparte_2 C.F._3
, residente in [...] P. 3;
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. , residente in [...]CodiceFiscale_4
(CT), via Livorno, 98/A P. 1, tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Militello in Val di Persona_1
Catania il 23.09.14 nonché di nato a [...] il [...], Persona_2
pagina 1 di 10 c.f. , rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. CodiceFiscale_5
Vittorio ANSELMI;
- parte attrice -
contro
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IV ,
[...] P.IV_1
con sede legale in Catania, via Battello, 48, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Silvestro VITALE;
- parte convenuta -
con la chiamata in causa di nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_4 C.F._6
, ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa,
[...]
anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in atti, dell'AVVOCATO DARIO
SEMINARA e dell'AVVOCATO VINCENZO SANFILIPPO, con studio in
Catania, Viale XX Settembre 43;
, ( ), nato a [...] il [...], residente Parte_3 C.F._7
a Ragusa in via Roma n° 162, rappresentato e difeso, per mandato in atti dall'Avv.
Rosso Filippo Giovanni, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
(P.IV ), con sede legale in Mogliano Controparte_5 P.IV_2
Veneto (TV), via Marocchesa n° 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo;
pagina 2 di 10 in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore, P.I. , con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45 P.IV_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore CARAGLIANO;
in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro-tempore, P.I. con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, P.IV_3
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore BARRESI;
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 30.06.2016 , Persona_2 Parte_1 CP_1
e in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_2 Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio il per
[...] Controparte_3
ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i subiti, sia iure proprio sia iure successionis, a seguito del decesso della loro congiunta Persona_1
avvenuto in data 23.09.2014 presso il reparto di rianimazione dell' CP_7
, causato dall'asserita responsabilità esclusiva dei sanitari della predetta
[...]
, colpevoli di non avere prestato sufficienti e tempestive misure atte a CP_3
contrastare le complicanze cardio-respiratorie insorte successivamente all'intervento di artroprotesi d'anca, cui la de cuius venne sottoposta in data
20.09.2014.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attrici nonché l'autorizzazione alla chiamata in causa sia del proprio assicuratore
, sia del dott. (ortopedico) e del dott. CP_5 Parte_3 CP_4
(cardiologo), per essere manlevata da quest'ultimi in caso di condanna.
I detti tre chiamati in causa si costituivano chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
inoltre il e il chiedevano la Parte_3 CP_4
chiamata in garanzia dell'assicurazione con cui avevano stipulato CP_6
polizza professionale;
anche si costituiva chiedendo il rigetto delle CP_6
domande proposte nei suoi confronti.
A seguito della morte dell'attore si costituivano in Persona_2
prosecuzione le sue quattro figlie, già attrici.
Venivano disposte tre CTU medico legale.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate in quanto infondate.
Questo decidente ritiene che debba escludersi la invocata responsabilità
professionale medica in relazione alla morte di dopo aver Persona_1
attentamente esaminato tutte le puntuali deduzioni delle parti le parti nonché le risultanze delle tre consulenze d'ufficio medico-legale espletate nell'ambito del presente procedimento.
Si osserva che con la prima CTU medico legale espletata dei dottori e Per_3
è stato accertato ed evidenziato che non si ravvisano Persona_4
elementi di censura nei confronti dei sanitari del Controparte_3
: in particolare, una volta verificatasi la caduta della fu
[...] Per_1
formulato la giusta diagnosi di frattura pertrocanterica del femore sinistro e, data pagina 4 di 10 l'età della paziente eseguito intervento chirurgico di endoprotesi d'anca. Corretta si deve ritenere la condotta dell'ortopedico, Dott. , in quanto Parte_3
l'anemizzazione post-operatoria è prevista negli interventi ortopedici quali l'artroprotesi d'anca, ma la stessa fu prontamente affrontata con le emostrasfusioni e la terapia farmacologica;
prova ne è il fatto che la non ebbe più il Per_1
dolore toracico acuto, era stabile emodinamicamente e non vi furono perdite al punto che fu tolto il drenaggio previsto nella zona dell'accesso chirurgico anche in considerazione del fatto che la vascolarizzazione del sito chirurgico è assicurata da arterie di piccolo calibro. Pur essendo stato l'intervento condotto a regola d'arte ci si è trovato in presenza di una paziente affetta da importanti comorbilità pregresse
(circostanza ammessa dalla stessa parte attrice) che hanno inciso su tale complicanza peraltro appesantita anche dal fatto che la era affetta da Per_1
anemia sideropenia. I detti consulenti d'ufficio hanno poi rilevato quanto segue:
“corretta si può ritenere la condotta del cardiologo, Dott. in quanto la CP_4
Sig.ra andò incontro a come evento finale poichè, Per_1 CP_8
all'inizio, presso il centro il primo valore della Controparte_3
troponina I ad alta sensibilità era di 7.46 ng, cioè un valore in movimento, che il
cardiologo affrontò nella maniera corretta applicando tutti i presidi farmacologici
previsti dalle linee guida e cioè: terapia anticoagulante (eparina a basso peso
molecolare) ed uso di vasodilatatori coronarici (trinitrina in infusione endovena e
successivamente con Patch cutaneo dello stesso composto) e proponendo il
trasferimento in UTIC che i parenti rifiutarono chiedendo la dimissione volontaria contro il parere dei sanitari”. Nel supplemento di CTU hanno poi aggiunto che il pagina 5 di 10 comportamento del cardiologo della struttura fu in linea con le linee guida dell'epoca, al punto che, una volta avuta la certezza dei biomarkers, si adoperò per un rapido ricovero presso una struttura ospedaliera munita di UTIC quanto più vicina, ossia l'Ospedale Cannizzaro di Catania;
nella specie invece venne firmata la dimissione dei parenti contro il parere dei sanitari e la venne trasferita Per_1
a cura dei suoi congiunti prima presso un diverso ospedale di Catania e poi presso il P.O. di Militello Val di Catania. In definitiva, sulla base delle suindicate risultanze peritali deve escludersi qualsiasi lamentata responsabilità medica.
Si osserva che con la seconda CTU medico legale espletata dei dottori Per_5
e è stato innanzitutto accertato ed evidenziato quanto segue:
[...] Persona_6
“Gli eventi che portano la sig.ra affetta da numerose comorbilità, al Per_1
decesso hanno avuto inizio con la caduta del 20 settembre 2014 alle ore 04.15 che
ha comportato la frattura pertrocanterica del femore sinistro, con moderata varizzazione dell'angolo cervico-diafisario e per la quale la paziente è stata prontamente operata in pari data di endoprotesi d'anca. L'intervento è stato effettuato a regola d'arte. Non si sono potute riscontrare né evidenze di emorragia significativa intra- o post-operatoria né fenomeni clinici di shock ipovolemico”. I detti CTU hanno altresì rilevato che l'anemia da cui era affetta la Per_1
correttamente trattata secondo le linee guida trasfusionali (contrariamente a quanto ampiamente lamentato dagli attori in citazione), in aggiunta allo stress chirurgico ed alle gravi comorbidità della , hanno costituito una causa scatenante per Pt_4
la lesione infartuale. A quel punto, gli enzimi richiesti per valutare il danno miocardico erano elevati per cui i medici della convenuta alle ore CP_3
pagina 6 di 10 14:30 del 22 settembre 2015 hanno suggerito correttamente il trasferimento della paziente presso l'Unità Intensiva Coronarica del vicino ospedale Cannizzaro di
Catania. Invece, i parenti della hanno rifiutato questa opzione e solo alle Pt_4
ore 15:15 hanno chiesto la dimissione volontaria e eseguito il trasferimento della paziente al Pronto Soccorso dell' senza però reperire Controparte_9
un posto nella Unità coronarica per il trattamento del problema ischemico cardiaco insorto. In definitiva, sulla base anche delle citate risultanze peritali deve escludersi qualsiasi lamentata responsabilità medica.
Con la terza CTU medico legale espletata dei dottori Persona_7
e è stato innanzitutto accertato quanto segue: Persona_8 Persona_9
“Dall'analisi della documentazione in atti, si evince che la Sig.ra è stata Per_1
ricoverata in data 12/04/2014, presso il centro di , per CP_3 CP_3
“recente comparsa di astenia, vertigini, sonnolenza, confusione mentale e peggioramento del compenso glicemico”. La storia clinica della paziente evidenzia che nell'aprile 2013 ricovero c/o per Controparte_10
miocardite acuta;
a gennaio 2013 frattura traumatica scomposta malleolo destro e
successivo intervento chirurgico (durante tale ricovero riferisce episodio di
broncopatia acuta); vasculopatia cerebrale cronica;
diabetica da oltre 20
anni....da circa 4 mesi terapia insulinica;
cardiopatia ipertensiva;
anemia
sideropenica; ateromasia dei TSA;
AOCP; cataratta bilaterale. Ultimo ricovero presso il a febbraio 2014 per BPCO”; Controparte_3
con ciò evidenziandosi le diffuse e gravi comorbilità pregresse della “che Per_1
la rende estremamente soggetta ad eventi di natura ischemica. Il sovrappeso, la
pagina 7 di 10 malattia diabetica, l'ipertensione arteriosa, l'ateromasia dei vasi epiaortici e di tutti e quattro gli assi vascolari portanti degli arti inferiori, lasciano pensare che
una simile situazione potesse essere presente a livello dei vasi coronarici. E',
molto probabile, che lo stress chirurgico, insieme ad un modico e fisiologico calo dell'emoglobina, abbiamo generato una sindrome da discrepanza che ha generato l'ischemia miocardica”
(vd. pag. 9). Anche gli ultimi CTU concordano con i precedenti CTU circa l'assenza di responsabilità dei due medici e e sottolineano Parte_3 CP_4
come sia veramente “Impossibile giustificare la scelta effettuata il giorno successivo all'infarto, da parte dei familiari di non consentire il trasferimento della loro congiunta presso un reparto di unità coronarica per trasferirla presso il pronto soccorso di un'Azienda Ospedaliera non dotata di una sala angiografica dove poter eseguire una coranorografia” (vd. pag. 12). Malgrado tale sottolineatura i CTU, sembrerebbero nelle conclusioni peraltro ravvisare, a differenza delle due precedenti consulenze d'ufficio, una responsabilità della casa di cura convenuta in quanto “un rapido trasferimento in UTIC, in un'ottica di elevate probabilità, avrebbe sicuramente offerto alla paziente una maggiore probabilità di cure, atte ad evitare l'exitus”. Tale deduzione finale dei CTU non risulta affatto sufficiente a configurare la lamentata responsabilità della convenuta evidenziandosi in primo luogo che gli stessi CTU non sono stati in grado, per loro stessa ammissione, di stabilire in che misura il mancato rapido trasferimento in
UTIC sia stato determinante nel successivo decorso che ha portato all'exitus,
“tenendo conto del profilo di rischio della paziente. La paziente era ad alto rischio
pagina 8 di 10 di mortalità intraospedaliera”. Al riguardo si osserva che la “causalità omissiva” deve essere accertata mediante un giudizio controfattuale nel senso che il giudice deve verificare la probabilità con cui la condotta omessa avrebbe evitato il danno.
Nella specie, gli ultimi CTU non solo non indicano alcuna regola statistica o canone scientifico a sostegno della loro deduzione conclusiva, ma come detto hanno essi stessi dichiarato di non essere in grado di stabilire se quell'omissione sia stata determinante nel successivo decorso della crisi cardiaca che ha portato al decesso. Inoltre, come detto, gli ultimi CTU, pur considerando ingiustificabile la scelta dei congiunti della di non consentire il trasferimento disposto dalla Per_1
convenuta presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, non hanno dedotto se si sia trattato di un fattore del tutto distinto ed autonomo che, indipendentemente dalla asserita omissione della convenuta, sia idoneo o meno a produrre l'evento lesivo.
In definitiva, non c'è alcuna certezza che la proposta dalla convenuta di trasferimento della paziente all'Ospedale Cannizzaro di Catania alle ore 14.30 del giorno 22 settembre 2014, sia stata inadeguata o meno in termini temporali rispetto alla diagnosi di infarto miocardico.
Il rigetto delle domande giudiziali delle attrici esonera dall'esaminare le varie domande di garanzia proposte.
Tenuto comunque conto della natura della causa e delle suindicate ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per compensare per intero le spese processuali tra tutte le parti in causa;
si dispone che le spese di c.t.u. siano a carico degli attori, in quanto espletate su richiesta ed interesse degli stessi.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi,
in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 21458/16 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti;
dispone che le spese di c.t.u. siano a carico degli attori.
Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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