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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 959/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SA AS Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. IA IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 959/2024 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione, promossa con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2024
e posta in decisione all'udienza collegiale del 24 settembre 2025
OGGETTO: d a
AR (deposito con il patrocinio dell'avv. Dell'Aglio Controparte_1
bancario, cassetta di AN sicurezza, apertura di ATTRICE IN RIASSUNZIONE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
e con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
140041 dell'avv. Persico Rita
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2655/2017
pubblicata il 20 ottobre 2017; sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
1 909/2021, pubblicata in data 12 luglio 2021; ordinanza della Suprema Corte
di Cassazione n. 16476/2024 pubblicata in data 13 giugno 2024.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“…- IN VIA PRINCIPALE, Nel merito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la
maggior pretesa di pagamento dei signori e Controparte_2 CP_3
nei confronti di e, conseguentemente,
[...] Controparte_1
dichiarare inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
1705/14;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio”.
Della convenuti in riassunzione
“…IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla
spa per i due buoni postali fruttiferi oggetto di causa, è pari a € CP_1
8.075,44 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 3.12.2024 da parte
dei Signori e per € 10.539,36 (di cui € € 9.600,72 a titolo CP_2 CP_3
di capitale ed € 938,64 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme
al saldo), accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dai convenuti in
riassunzione a . Controparte_1
IN OGNI CASO: - confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione
delle spese di lite contenute nell'ordinanza di primo grado e nella sentenza
di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le
2 parti, condannare la a rimborsare le spese di lite in favore degli CP_1
esponenti in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 tra le parti
ovvero, in subordine, compensare per i gradi successivi al secondo le spese
di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Viene innanzi tutto riportata la sintesi dei precedenti gravi di giudizio per come contenuta nella sentenza della Suprema Corte.
2. Con sentenza n. 2655/2017 pubblicata il 20 ottobre 2017 il Tribunale di
Bergamo, ha rigettato l'opposizione proposta da Controparte_1
confermando il decreto ingiuntivo con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 17.441,06, oltre interessi e spese, corrispondente al valore di due buoni fruttiferi postali ordinari serie “O” acquistati il
22.12.1983 e il 24.5.1984, e ha condannato al pagamento Controparte_1
delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che «la presenza delle tabelle aggiornate presso ciascun ufficio postale costituisse l'unico mezzo previsto dalla normativa di settore al fine di rendere nota al pubblico dei sottoscrittori l'avvenuta variazione dei rendimenti dei buoni da questi sottoscritti» e che
«la pubblicità contenuta nella G.U. della Repubblica Italiana [….] non è
idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento…», e che pertanto era «necessario verificare se l'attrice abbia reso nota ai sottoscrittori di settore, ovvero la messa “a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali” delle tabelle dei rendimenti
3 aggiornate”, ha ritenuto che tale circostanza non fosse stata allegata né
provata da sicché non poteva essere applicato ai buoni postali CP_1
in questione il regolamento degli interessi introdotto dall'art. 6 del D.M. 13
giugno 1986, con la conseguenza che il rimborso dei buoni doveva avvenire secondo le condizioni originariamente pattuite e stampate sui titoli stessi.
ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di appello di Controparte_1
Brescia che ha rigettato l'appello; in particolare ha ritenuto che:
a) l'applicabilità al caso di specie del proprio precedente costituito dalla sentenza n. 872/2020 del 27.08.2020 resa nel proc. n. 2651/17;
b) il potere di modificare il contenuto del rapporto contrattuale – jus variandi
– è non libero bensì condizionato, e che la condizione risulta testualmente imposta dal terzo comma del citato art. 173, il quale stabilisce che la tabella a tergo dei buoni «per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali»;
c) l'obiettivo di render nota ai risparmiatori la variazione in pejus dei tassi non può essere efficacemente ottenuto mediante la sola pubblicazione in
G.U. del D.M. 13/06/1986: «la pubblicità contenuta nella G.U. della
Repubblica Italiana […] non è idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento, perché non prevista da norme di legge,
che vi ricolleghino tale effetto»:
d) il provvedimento in oggetto, DM 13/06/1976, ha natura di atto amministrativo e non di norma di legge, e ne deriva che la relativa
4 conoscenza da parte dei consociati non può ritenersi presunta;
e) la messa a disposizione negli uffici postali delle nuove tabelle degli interessi costituisce presupposto necessario ed imprescindibile perché si possano produrre gli effetti modificativi correlati al DM 13/06/1986, resi possibili dall'art.173 D.P.R. n. 156/1973.
ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due Controparte_1
motivi.
e hanno proposto controricorso. Controparte_2 Controparte_3
3. Con ordinanza n. 16476/2024 pubblicata in data 13 giugno 2024, la Corte
di Cassazione ha accolto il primo motivo di gravame, con cui sono state lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 342 c.p.c. e, la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 anche in combinato disposto con l'art. 6 d.m. 13 giugno 1986, e dichiarato assorbito il secondo motivo (avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 173) sulla base delle seguenti considerazioni:
“Questo Collegio condivide l'orientamento, che ha statuito che: «proprio
tenuto conto della natura dell'emittente all'epoca dei fatti, le Sezioni Unite
di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il
tasso per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di variazione, tenuto conto che l'emittente, quale ente pubblico,
incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di
bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato;
e che tanto
consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma
5 primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse
quest'ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario». Con sentenza
n. 3963/2019 ha definitivamente chiarito che «La conoscenza di tale
circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale». La citata sentenza di questa Corte ha statuito in base all'art. 173
d.p.r. n. 156/1973, è consentito alla Pubblica Amministrazione di variare il
tasso di interesse relativo ai buoni già emessi e che ciò può avvenire con
decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. La prescrizione
della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di
consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare
del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche
ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità
alla normativa vigente al momento della riscossione». E, pertanto, «erroneo
ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un
obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della
variazione per il risparmiatore» (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). Tale effetto
è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass.,
n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n.
4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024)”.
Ha, quindi, accolto il ricorso e rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
6 4. Ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo Controparte_1
di accertare e dichiarare infondata la pretesa di maggior pagamento avanzata da controparte e la revoca del decreto inguntivo.
5. Si sono costituiti in giudizio e che Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto darsi atto della intervenuta restituzione della maggior somma percepita.
6. All'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata in modo testuale nella parte espositiva della presente sentenza.
2. La Suprema Corte, in linea con innumerevoli precedenti in materia, ha richiamato i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
3963/ 2019 e, quindi, ha ritenuto legittima la variazione del tasso per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.
A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo in quanto l'importo ingiunto
è comprensivo degli interessi pretesi sulla base della tabella a tergo dei buoni.
3. Rileva il Collegio che nelle more del presente giudizio, successivamente alla sua instaurazione, i convenuti in riassunzione, in data 3 dicembre 2024,
hanno restituito a la maggior somma percepita in esito Controparte_1
all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2655/2017 del 20
ottobre 2017, avente ad oggetto gli importi relativi ai n. 2 BFP appartenenti
7 alla serie O di cui è causa (n. 000.012 emesso in data 22 dicembre 1983 e n.
000.030 emesso in data 24 maggio 1986) calcolati sulla base dei criteri indicati nella tabella a tergo, e non in base al D.m. 13 giugno 1986.
Si tratta dell'importo di € 10.539,36 (comprensivo degli interessi legali dal
23 novembre 2017, data di percezione della maggior somma, e sino alla data di pagamento), dato dalla differenza tra quanto già versato da e quanto CP_1
effettivamente dovuto a fronte dell'applicazione del d.m. 13 giugno 1986,
ossia € 8.075,44; ciò è documentato (doc. 4) dalla contabile di bonifico la cui causale/descrizione del pagamento è “restituzione capitale e interessi
e C. ”. Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
Tale circostanza è incontestata e nulla ha replicato circa Controparte_1
l'importo ottenuto in restituzione (alcuna deduzione sul punto è stata articolata a verbale e non vi è stato deposito degli scritti conclusivi), costituito dalla maggior somma percepita dai risparmiatori, con i relativi interessi.
4. Quanto alle spese di lite, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il
Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della
8 lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
3.1. Si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione, considerato che la minore somma dovuta è stata corrisposta da solo Controparte_1
in esito alla concessione della parziale esecuzione del decreto ingiuntivo e che la restituzione del maggior importo percepito è avvenuta da parte dei risparmiatori anteriormente alla loro costituzione nel presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione:
1) dichiara dovuta a e la somma di € Controparte_2 Controparte_3
8.075,44, già oggetto di pagamento da parte di e non Controparte_1
dovuta la somma di € 9.600,72 già oggetto di restituzione a detta società e,
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2061/2014 R.G.;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA IE SA AS
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 959/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. SA AS Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. IA IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 959/2024 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione, promossa con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2024
e posta in decisione all'udienza collegiale del 24 settembre 2025
OGGETTO: d a
AR (deposito con il patrocinio dell'avv. Dell'Aglio Controparte_1
bancario, cassetta di AN sicurezza, apertura di ATTRICE IN RIASSUNZIONE credito bancario) c o n t r o
CODICE:
e con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
140041 dell'avv. Persico Rita
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2655/2017
pubblicata il 20 ottobre 2017; sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
1 909/2021, pubblicata in data 12 luglio 2021; ordinanza della Suprema Corte
di Cassazione n. 16476/2024 pubblicata in data 13 giugno 2024.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“…- IN VIA PRINCIPALE, Nel merito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, accertare e dichiarare infondata in fatto e in diritto la
maggior pretesa di pagamento dei signori e Controparte_2 CP_3
nei confronti di e, conseguentemente,
[...] Controparte_1
dichiarare inefficace e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
1705/14;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di
entrambi i gradi di giudizio”.
Della convenuti in riassunzione
“…IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla
spa per i due buoni postali fruttiferi oggetto di causa, è pari a € CP_1
8.075,44 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 3.12.2024 da parte
dei Signori e per € 10.539,36 (di cui € € 9.600,72 a titolo CP_2 CP_3
di capitale ed € 938,64 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme
al saldo), accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dai convenuti in
riassunzione a . Controparte_1
IN OGNI CASO: - confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione
delle spese di lite contenute nell'ordinanza di primo grado e nella sentenza
di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le
2 parti, condannare la a rimborsare le spese di lite in favore degli CP_1
esponenti in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 tra le parti
ovvero, in subordine, compensare per i gradi successivi al secondo le spese
di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Viene innanzi tutto riportata la sintesi dei precedenti gravi di giudizio per come contenuta nella sentenza della Suprema Corte.
2. Con sentenza n. 2655/2017 pubblicata il 20 ottobre 2017 il Tribunale di
Bergamo, ha rigettato l'opposizione proposta da Controparte_1
confermando il decreto ingiuntivo con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 17.441,06, oltre interessi e spese, corrispondente al valore di due buoni fruttiferi postali ordinari serie “O” acquistati il
22.12.1983 e il 24.5.1984, e ha condannato al pagamento Controparte_1
delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che «la presenza delle tabelle aggiornate presso ciascun ufficio postale costituisse l'unico mezzo previsto dalla normativa di settore al fine di rendere nota al pubblico dei sottoscrittori l'avvenuta variazione dei rendimenti dei buoni da questi sottoscritti» e che
«la pubblicità contenuta nella G.U. della Repubblica Italiana [….] non è
idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento…», e che pertanto era «necessario verificare se l'attrice abbia reso nota ai sottoscrittori di settore, ovvero la messa “a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali” delle tabelle dei rendimenti
3 aggiornate”, ha ritenuto che tale circostanza non fosse stata allegata né
provata da sicché non poteva essere applicato ai buoni postali CP_1
in questione il regolamento degli interessi introdotto dall'art. 6 del D.M. 13
giugno 1986, con la conseguenza che il rimborso dei buoni doveva avvenire secondo le condizioni originariamente pattuite e stampate sui titoli stessi.
ha proposto gravame, dinanzi alla Corte di appello di Controparte_1
Brescia che ha rigettato l'appello; in particolare ha ritenuto che:
a) l'applicabilità al caso di specie del proprio precedente costituito dalla sentenza n. 872/2020 del 27.08.2020 resa nel proc. n. 2651/17;
b) il potere di modificare il contenuto del rapporto contrattuale – jus variandi
– è non libero bensì condizionato, e che la condizione risulta testualmente imposta dal terzo comma del citato art. 173, il quale stabilisce che la tabella a tergo dei buoni «per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali»;
c) l'obiettivo di render nota ai risparmiatori la variazione in pejus dei tassi non può essere efficacemente ottenuto mediante la sola pubblicazione in
G.U. del D.M. 13/06/1986: «la pubblicità contenuta nella G.U. della
Repubblica Italiana […] non è idonea ad assolvere il requisito della conoscenza legale del provvedimento, perché non prevista da norme di legge,
che vi ricolleghino tale effetto»:
d) il provvedimento in oggetto, DM 13/06/1976, ha natura di atto amministrativo e non di norma di legge, e ne deriva che la relativa
4 conoscenza da parte dei consociati non può ritenersi presunta;
e) la messa a disposizione negli uffici postali delle nuove tabelle degli interessi costituisce presupposto necessario ed imprescindibile perché si possano produrre gli effetti modificativi correlati al DM 13/06/1986, resi possibili dall'art.173 D.P.R. n. 156/1973.
ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due Controparte_1
motivi.
e hanno proposto controricorso. Controparte_2 Controparte_3
3. Con ordinanza n. 16476/2024 pubblicata in data 13 giugno 2024, la Corte
di Cassazione ha accolto il primo motivo di gravame, con cui sono state lamentate la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 342 c.p.c. e, la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.p.r. 156/1973 anche in combinato disposto con l'art. 6 d.m. 13 giugno 1986, e dichiarato assorbito il secondo motivo (avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 173) sulla base delle seguenti considerazioni:
“Questo Collegio condivide l'orientamento, che ha statuito che: «proprio
tenuto conto della natura dell'emittente all'epoca dei fatti, le Sezioni Unite
di questa Corte n. 3963 del 2019 hanno ritenuto legittimamente variato il
tasso per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di variazione, tenuto conto che l'emittente, quale ente pubblico,
incarnava anche interessi pubblici legati al contemperamento dei vincoli di
bilancio rispetto alle aspettative di tutela del risparmio privato;
e che tanto
consentiva di ritenere che la delegazione normativa contenuta nella norma
5 primaria (art. 173 codice postale) a un decreto ministeriale rendesse
quest'ultimo valido veicolo integrativo dl precetto primario». Con sentenza
n. 3963/2019 ha definitivamente chiarito che «La conoscenza di tale
circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale». La citata sentenza di questa Corte ha statuito in base all'art. 173
d.p.r. n. 156/1973, è consentito alla Pubblica Amministrazione di variare il
tasso di interesse relativo ai buoni già emessi e che ciò può avvenire con
decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. La prescrizione
della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di
consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare
del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche
ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità
alla normativa vigente al momento della riscossione». E, pertanto, «erroneo
ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un
obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della
variazione per il risparmiatore» (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). Tale effetto
è stato considerato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 26 del 2020 (successivamente ex multis, Cass.,
n.24527/2021; Cass., n. 4384/2022; Cass., n. 4748/2022; Cass., n.
4751/2022; Cass., n. 4763/2022; Cass., n. 15363/2024)”.
Ha, quindi, accolto il ricorso e rinviato a questa Corte in diversa composizione anche per provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
6 4. Ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo Controparte_1
di accertare e dichiarare infondata la pretesa di maggior pagamento avanzata da controparte e la revoca del decreto inguntivo.
5. Si sono costituiti in giudizio e che Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto darsi atto della intervenuta restituzione della maggior somma percepita.
6. All'udienza del 24 settembre 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata in modo testuale nella parte espositiva della presente sentenza.
2. La Suprema Corte, in linea con innumerevoli precedenti in materia, ha richiamato i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
3963/ 2019 e, quindi, ha ritenuto legittima la variazione del tasso per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.
A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo in quanto l'importo ingiunto
è comprensivo degli interessi pretesi sulla base della tabella a tergo dei buoni.
3. Rileva il Collegio che nelle more del presente giudizio, successivamente alla sua instaurazione, i convenuti in riassunzione, in data 3 dicembre 2024,
hanno restituito a la maggior somma percepita in esito Controparte_1
all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2655/2017 del 20
ottobre 2017, avente ad oggetto gli importi relativi ai n. 2 BFP appartenenti
7 alla serie O di cui è causa (n. 000.012 emesso in data 22 dicembre 1983 e n.
000.030 emesso in data 24 maggio 1986) calcolati sulla base dei criteri indicati nella tabella a tergo, e non in base al D.m. 13 giugno 1986.
Si tratta dell'importo di € 10.539,36 (comprensivo degli interessi legali dal
23 novembre 2017, data di percezione della maggior somma, e sino alla data di pagamento), dato dalla differenza tra quanto già versato da e quanto CP_1
effettivamente dovuto a fronte dell'applicazione del d.m. 13 giugno 1986,
ossia € 8.075,44; ciò è documentato (doc. 4) dalla contabile di bonifico la cui causale/descrizione del pagamento è “restituzione capitale e interessi
e C. ”. Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
Tale circostanza è incontestata e nulla ha replicato circa Controparte_1
l'importo ottenuto in restituzione (alcuna deduzione sul punto è stata articolata a verbale e non vi è stato deposito degli scritti conclusivi), costituito dalla maggior somma percepita dai risparmiatori, con i relativi interessi.
4. Quanto alle spese di lite, pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il
Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della
8 lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
3.1. Si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione, considerato che la minore somma dovuta è stata corrisposta da solo Controparte_1
in esito alla concessione della parziale esecuzione del decreto ingiuntivo e che la restituzione del maggior importo percepito è avvenuta da parte dei risparmiatori anteriormente alla loro costituzione nel presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione:
1) dichiara dovuta a e la somma di € Controparte_2 Controparte_3
8.075,44, già oggetto di pagamento da parte di e non Controparte_1
dovuta la somma di € 9.600,72 già oggetto di restituzione a detta società e,
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2061/2014 R.G.;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA IE SA AS
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