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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 272/2015, proposto DA
, nato a [...] il giorno 13.10.1953, CF. ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Natale Carbone, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Possidonea, n. 46/b, fax 0965/313651, pec t Email_1 appellante CONTRO (CF. ), con sede legale in Cosenza, Viale Crati Controparte_1 P.IVA_1
s.n.c., in persona del Presidente Prof. Avv. e per esso del Controparte_2 Responsabile della Direzione delle Risorse umane Sig. (CF. CP_3
come da proc.Not. Giglio in data 14.10.2009 rep. 26726 ed allegato C.F._2 estratto autentico Deliberazione del Cda della del 24.09.2009, rep. 26725, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Chiello (C.F. ) e Cesare C.F._3
Pozzoli (CF. ) del foro di Milano, fax. 02.76009693, pec C.F._4
Email_2 Email_3 domiciliati presso lo studio degli avv.ti Filippo Garaffa (CF. ) e C.F._5
(CF. in Reggio Calabria, Via fratelli Cairoli, n. 29, Parte_2 C.F._6 fax. 0965/893085, pec Email_4
Email_5 appellato FATTO e DIRITTO
interponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Parte_1 Calabria in data 19.02.2015, chiedendone la riforma. Si costituiva la che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza resa all'udienza del 18.03.2016 il procedimento è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellante. Il giudizio non è stato riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 l'Avv. Natale Carbone rinnovava il deposito del certificato di morte dell'appellante , già depositato all'udienza del 18.03.2016. Parte_1 2
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 272/2015, proposto DA
, nato a [...] il giorno 13.10.1953, CF. ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Natale Carbone, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Possidonea, n. 46/b, fax 0965/313651, pec t Email_1 appellante CONTRO (CF. ), con sede legale in Cosenza, Viale Crati Controparte_1 P.IVA_1
s.n.c., in persona del Presidente Prof. Avv. e per esso del Controparte_2 Responsabile della Direzione delle Risorse umane Sig. (CF. CP_3
come da proc.Not. Giglio in data 14.10.2009 rep. 26726 ed allegato C.F._2 estratto autentico Deliberazione del Cda della del 24.09.2009, rep. 26725, CP_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Chiello (C.F. ) e Cesare C.F._3
Pozzoli (CF. ) del foro di Milano, fax. 02.76009693, pec C.F._4
Email_2 Email_3 domiciliati presso lo studio degli avv.ti Filippo Garaffa (CF. ) e C.F._5
(CF. in Reggio Calabria, Via fratelli Cairoli, n. 29, Parte_2 C.F._6 fax. 0965/893085, pec Email_4
Email_5 appellato FATTO e DIRITTO
interponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Parte_1 Calabria in data 19.02.2015, chiedendone la riforma. Si costituiva la che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. Controparte_1
Con ordinanza resa all'udienza del 18.03.2016 il procedimento è stato dichiarato interrotto per morte dell'appellante. Il giudizio non è stato riassunto.
2. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione Lavoro in data 16.06.2025, rilevato che il giudizio era stato interrotto e fino al momento non riassunto e che la circostanza necessitava essere sottoposta al contraddittorio delle parti, fissava l'udienza del 15.07.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., al fine di assumere le determinazioni conseguenti. All'udienza del 15.07.2025 l'Avv. Natale Carbone rinnovava il deposito del certificato di morte dell'appellante , già depositato all'udienza del 18.03.2016. Parte_1 2
3. A fronte di tale iter processuale, la Corte deve rilevare che, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 15, lett. c), L. 18 giugno 2009 n. 69, applicabile alla fattispecie in esame in quanto entrata in vigore prima dell'instaurazione del giudizio, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal Collegio con sentenza. Non resta, pertanto, che prendere atto dell'inerzia delle parti e dell'avvenuto spirare del termine perentorio per la riassunzione, con conseguente estinzione del giudizio, evento processuale che opera di diritto e che, anche d'ufficio, deve essere dichiarato dal Collegio. Le spese di questo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara estinto il giudizio.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti