Art. 20. Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa. ((Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta'))
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21 aprile 1942
21 aprile 1942
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15 gennaio 1950
15 gennaio 1950
Commentario • 1
- 1. Avvocati: l'ordinanza del tribunale che liquida il compenso è impugnabile solo in CassazioneAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 maggio 2018 · 8.995836
[…] pubblicata il 2 maggio scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 20 della legge n. 794 del 1942 – come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli art. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'”an” della pretesa, […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/03/2019, n. 6756Provvedimento: […] non valutando che la stessa aveva ad oggetto non solo la determinazione del quantum preteso dai professionisti a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte, ma anche l'an del relativo diritto, alla luce delle contestazioni introdotte dalla provincia, così trascurando di considerare che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 sono applicabili unicamente alle controversie aventi i presupposti di cui all'art. 20 legge n. 794 del 1942. […]Leggi di più...
- art. 702 bis c.p.c.·
- ne bis in idem·
- art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011·
- contributo unificato·
- spese professionali avvocato·
- competenza Corte di appello·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- procedimento sommario·
- art. 28 legge n. 794/1942·
- regolamento di competenza