Art. 20. Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa. ((Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore e' compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla meta'))
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21 aprile 1942
21 aprile 1942
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15 gennaio 1950
15 gennaio 1950
Commentario • 1
- 1. Avvocati: l'ordinanza del tribunale che liquida il compenso è impugnabile solo in CassazioneAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 maggio 2018
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/03/2019, n. 6756Provvedimento: […] non valutando che la stessa aveva ad oggetto non solo la determinazione del quantum preteso dai professionisti a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte, ma anche l'an del relativo diritto, alla luce delle contestazioni introdotte dalla provincia, così trascurando di considerare che le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 sono applicabili unicamente alle controversie aventi i presupposti di cui all'art. 20 legge n. 794 del 1942. […]Leggi di più...
- art. 702 bis c.p.c.·
- ne bis in idem·
- art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011·
- contributo unificato·
- spese professionali avvocato·
- competenza Corte di appello·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- procedimento sommario·
- art. 28 legge n. 794/1942·
- regolamento di competenza