Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 371/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 7 novembre 2024, promossa in questo grado
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Maria Luisa Petruzzo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Marsala, via
Santa Lucia n. 2, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Roberto Saetta, giusta procura generali alle liti in notar del 31.5.2001, ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale sita in questa piazza Marina n.
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APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 23 luglio 2019, il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte da Pt_1
nei confronti del e dichiarava interamente compensate tra le parti in causa
[...] Controparte_1
le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dell'attore, che le aveva anticipate, le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti.
Esponeva il primo giudice che il aveva assunto di avere patito dei danni fisici e patrimoniali Pt_1
in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi il 04.08.10, allorquando, mentre si accingeva a fare il bagno a mare presso la località Addaura Mondello di , a causa di una caduta, rovinava CP_1
sugli scogli sottostanti, essendo il fondo stradale viscido a causa di residui di fanghiglia.
Rilevava che. nel caso concreto, non erano stati forniti dall'attore- su cui incombeva il relativo onere
–elementi sufficienti a provare il fatto dallo stesso lamentato nei termini di cui all'atto di citazione e, in particolare, il nesso di causalità tra i danni riportati e l'evento dedotto, essendo il quadro probatorio acquisito impreciso e contraddittorio e, dunque, assolutamente inadeguato a fungere da supporto probatorio ad una pronuncia di accoglimento dell'istanza risarcitoria in oggetto.
Rilevava, in particolare, in primo luogo, che andava escluso che la dinamica del sinistro fosse provata dalla “non contestazione”, atteso che l'Ente convenuto aveva contestato la ricostruzione dei fatti, assumendone l'inverosimiglianza, anche a causa dei plurimi refusi in cui parte attrice era incorsa in seno all'atto introduttivo: il Comune aveva, invero, rilevato l'incompatibilità della dinamica prospettata dall'attore con il reale stato dei luoghi, eccependo peraltro il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del marittimo della Regione Siciliana. CP_2
Rilevava, altresì, che gli elementi probatori acquisiti, disaminati nel loro complesso, non consentivano di addebitare al bene pubblico la caduta del essendo imprecisi e contrastanti ed Pt_1
inidonei ad individuare esattamente il luogo teatro del sinistro e a ricostruire la dinamica dei fatti e di accertare le cause della caduta.
Nelle missive di costituzione in mora ricevute dal convenuto in date 14.01.11 e 05.01.16, il procuratore dell'attore deduceva che quest'ultimo “mentre accedeva alla spiaggia e, in particolare, si accingeva a fare il bagno in mare, a seguito di una caduta, rovinava sugli scogli sottostanti”, ed imputava la caduta “esclusivamente alle caratteristiche paesaggistiche del luogo”.
Giunto al P.S., l'attore aveva dichiarato “di essere scivolato sullo scivolo con successiva caduta accidentale sugli scogli in località Addaura Mondello”. 4
Nell'atto ci citazione, confermata la dinamica della caduta già esposta nelle missive di costituzione in mora, indicava quale causa del sinistro la presenza “di residui di fanghiglia non segnalati...” e “non visibili perché di identico colore della restante parte del territorio”.
Il teste , addotto dal ed escusso all'udienza del 04.09.18, riferiva , che Testimone_1 Pt_1
l'attore sarebbe caduto “sulla strada che conduce agli scogli, non asfaltata... non si trattava né di asfalto né di scogli o pietre”, “sul percorso che stavamo percorrendo c'era della fanghiglia … rispetto al percorso sul quale è caduto il mare dista circa 10 metri e tra il percorso in questione Pt_1
ed il mare vi sono quelle grosse pietre che si vedono nella fotografia prodotta dal , “quel CP_1
giorno non pioveva e sul percorso era presente fin dall'inizio della strada;
la fanghiglia Parte_2
occupava la strada nel tratto dal parcheggio agli scogli e la strada era tutta coperta di fanghiglia nella sua larghezza”.
La valutazione complessiva di tutti i detti dati probatori non poteva che indurre a ritenere che non vi era certezza alcuna in ordine alle modalità di accadimento del sinistro ed alle sue cause, indicate dapprima nelle caratteristiche paesaggistiche del luogo e successivamente nella presenza di fanghiglia
- peraltro, presente in quantità tale sul percorso (almeno secondo quanto riferito dal teste) da non poter sfuggire ai ricordi dell'attore, tanto più nel periodo immediatamente successivo al fatto, allorquando era stata inviata la prima lettera di messa in mora- ma alla quale invece nessun riferimento veniva fatto nella fase stragiudiziale.
Inoltre le differenti dinamiche offerte nel tempo dal non collimavano con lo stato dei luoghi Pt_1
rappresentato dalle fotografie prodotte dal nelle quali il non era neppure riuscito CP_1 Tes_1
a riconoscere il luogo esatto della caduta: invero, il testimone aveva sul punto riferito che la strada percorsa dal al momento della caduta conduceva agli scogli, non era asfaltata ma “che non Pt_1
vedo nelle fotografie allegate al fascicolo del Comune che mi vengono esibite, nelle quali non distinguo il punto della caduta”, limitandosi a dichiarare che “la strada in cui è caduto era del Pt_1
tipo di quella che si vede nella foto n. 1 allegata al fascicolo del . CP_1
Peraltro il non aveva prodotto fotografie ritraenti il luogo esatto della caduta, malgrado Pt_1
avesse fatto intendere nelle immediatezze del sinistro che dette fotografie fossero in suo possesso.
Nelle missive di messa in mora, infatti, parte attrice, nell'evidenziare l'invisibilità della situazione di pericolo, richiamava della “documentazione fotografica del luogo dell'evento, raccolta solo qualche ora dopo il sinistro e costituente prova privilegiata”. 5
Le riproduzioni fotografiche prodotte dal Comune contrastavano con la descrizione offerta in citazione, atteso che risultava del tutto inverosimile che l'attore possa essere caduto sugli scogli
“sottostanti”, mentre si accingeva a fare il bagno, se dalle foto in atti ben si evinceva che tra il percorso che conduceva al mare e gli scogli sussisteva una distanza tale da rendere impossibile detta prospettazione.
L'estrema rilevanza della corretta individuazione dei luoghi del sinistro emergeva anche ai fini della precisa indicazione del soggetto passivamente legittimato. Invero, benché il avesse agitato CP_1
l'eventualità di una legittimazione passiva del demanio marittimo della Regione Siciliana, ove il sinistro si fosse verificato a causa degli scogli, nulla aveva fatto l'attore per definire la causa dell'evento, limitandosi ad instare per l'autorizzazione alla chiamata in causa di detto soggetto e successivamente a rinunciarvi, senza di ciò offrire opportuna motivazione.
In definitiva, l'incongruenza tra le varie prospettazioni offerte nel tempo dall'attore e l'indeterminatezza nell'individuazione del luogo esatto del sinistro e della sua effettiva causa, oltre che della sua dinamica, non soltanto impedivano di accertare la veridicità dei fatti posti a fondamento dell'attorea pretesa risarcitoria ma anche l'effettivo legittimato passivo rispetto alla detta pretesa.
Non rilevava, infine, che il nominato Ctu abbia, in seno alla relazione peritale, riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni riportate dall'attore ed il sinistro e ciò in quanto la valutazione offerta dal Ctu sulla compatibilità del trauma con il dedotto evento non si fondava su una sua conoscenza diretta del fatto per cui è lite ma assumeva il carattere della presuntività che era insito nella natura stessa della consulenza, formulata in termini probabilistici sulla scorta di dati obiettivi acquisiti direttamente dal perito e di circostanze narrategli dalla parte stessa.
In altri termini, ciò che il Ctu intendeva confermare non era la compatibilità dei danni riportati dall'attore con il sinistro da quest'ultimo descritto in citazione, ma piuttosto il nesso di causalità tra i detti danni e le modalità del sinistro descritte dall'attore medesimo.
Per le suesposte considerazioni andava disattesa la domanda dell'attore.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rilevando che non sussisteva Parte_1
l'incertezza della prova che non consentirebbe di ascrivere all'Ente convenuto la responsabilità del sinistro ed in particolare il nesso di causalità tra i danni e l'evento dedotto.
Pertanto aveva errato il Giudice di prime cure nel ritenere non provata la responsabilità dell'Ente convenuto. Una più puntuale lettura delle risultanze processuali avrebbe senza dubbio portato ad un diverso convincimento. Era incomprensibile infatti come il Giudice di prime cure non abbia ritenuto 6
provata la responsabilità dell'Ente pubblico relativamente al sinistro ed abbia addirittura escluso il nesso causale che invece era stato confermato dal CTU che lo stesso Giudice aveva nominato.
Invero il teste escusso, contrariamente a quanto affermato in sentenza aveva, con dovizia di particolari, dato chiarezza circa la dinamica e il luogo in cui si era verificato il sinistro.
Aveva affermato infatti il teste , con riferimento al luogo in cui si è verificato il sinistro: Tes_1
“preciso che stavamo camminando sulla strada che conduce agli scogli, non asfaltata ma che non vedo nelle fotografie allegate al fascicolo del che mi vengono esibite, nelle quali non CP_1
distinguo il punto della caduta ma posso dire che la strada in cui è caduto era del tipo di quella Pt_1
che si vede nella foto n. 1 allegata al fascicolo del e che indico con delle frecce ed un CP_1
crocesegno” Quindi il aveva prodotto alcune foto a sostegno della propria eccezione di CP_1
difetto di legittimazione passiva ed il teste aveva correttamente escluso che il luogo in cui si era verificato il sinistro fosse quello che il voleva individuare per escludere la propria CP_1
legittimazione.
Il luogo pertanto era di pertinenza comunale e non demaniale. Ha precisato inoltre il teste che la strada era come quella allegata alla foto n. 1 e l'ha indicata con crocesegno.
Ha aggiunto ancora il teste “sul percorso che stavamo percorrendo c'era della fanghiglia e Tes_1
non c'erano segnalazioni della stessa;
la strada era aperta al transito né prima della stessa ovvero all'inizio vi erano segnalazioni del pericolo di scivolamenti. Noi stessi abbiamo verificato il fatto dopo la caduta di ”. …..rispetto al percorso sul quale è caduto il mare dista circa 10 metri Pt_1 Pt_1
e tra il percorso in questione ed il mare vi sono quelle grosse pietre che si vedono nella fotografia prodotta dal ” CP_1
ADR: quel giorno non pioveva e sul percorso era presente fanghiglia fin dall'inizio della strada;
la occupava la strada nel tratto dal parcheggio agli scogli e la strada era tutta coperta di Parte_2
fanghiglia nella sua larghezza.
A fronte di una prova dettagliata e precisa nel corso della quale il teste aveva descritto senza esitare la perfetta consistenza dei luoghi e confermato l'insidia, la sua non visibilità e la mancanza di segnalazione, il Giudice non avrebbe potuto rigettare la domanda attorea ,tanto più che il CTU aveva confermato il nesso causale.
Il si costituiva in giudizio esponendo che l'atto di appello avversario era privo di Controparte_1
consistenza e fondatezza. La sentenza appellata era validamente e convincentemente motivata e non poteva che essere confermata. 7
All'udienza del 7 novembre 2024, la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Ritiene la Corte che sussistono numerose e gravi contraddizioni nella narrazione di fatti effettuata dall'appellante, che escludono la sussistenza della prova del nesso di causalità tra il sinistro allo stesso accorso e lo stato del bene comunale dove detto sinistro si sarebbe verificato – secondo la prospettazione dell'attore esposta in citazione e reiterata con il proposto appello- con conseguente inapplicabilità dell'invocato disposto di cui all'art. 2051 c.c.
Invero il al sanitario dr. del pronto soccorso ospedaliero “ riferisce di essere Pt_1 Persona_2
scivolato sullo scivolo con successiva caduta accidentale sugli scogli ”:
Nella successiva lettera di messa in mora inviata al il 9 dicembre 2010 Controparte_1
testualmente espone “In data 4.8. 2010, in , località Addaura Mondello, ex lido CP_1
Acapulco Beach, il Sig. , mentre accedeva alla spiaggia e, in particolare si Parte_1
accingeva, a fare il bagno in mare, a seguito di una caduta,rovinava sugli scogli sottostanti. Lo stato del luogo, ove è avvenuto l'incidente, risulta essere, invero, particolarmente insidioso, cosicchè la caduta dovrà imputarsi esclusivamente alle caratteristiche paesaggistiche del luogo ”
Quanto invece sostenuto in atto di citazione e confermato dal teste escusso- dove si fa riferimento all'esistenza di fanghiglia nella strada che conduce alla scogliera che avrebbe causato la caduta del
, con conseguenti lesini personali- è quindi in palese contrasto con quanto emerge dalle prime Pt_1
dichiarazioni resa dal e perfino dal contenuto della sua lettera di messa in mora inviata al Pt_1
CP_1
La dichiarazione rese dal teste – che invece ha dichiarato che “nel percorso che stavano percorrendo c'era della e che rispetto al percorso sul quale è caduto il mare dista circa 10 metri Parte_2 Pt_1
e tra il percorso in questione ed il mare vi sono quelle grosse pietre che si vedono nella fotografia prodotta dal e che qual giorno non pioveva ”- è inoltre del tutto inattendibile sia perché è CP_1
incomprensibile come detta stradella potesse essere invasa da fanghiglia se non pioveva ( appare irrealistico e comunque non provato che la presenza della fanghiglia sia stata cagionata da piogge dei giorni precedenti, essendosi il sinistro verificato nei primi di agosto, in epoca nella quale notoriamente sono assenti di norma delle piogge ) e contraddittoria e, comunque, del tutto generica, in quanto non si comprende come il teste possa avere dichiarato che il è caduto a causa del Pt_1
fango nella stradella che percorrevano e che gli veniva mostrata nei rilievi fotografici se – come lo 8
stesso ha esposto-. la stradella che percorrevano era diversa da quella ritratta nella fotografie prodotte dal che gli erano state mostrate. CP_1
Inoltre, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non rileva la circostanza che il Ctu abbia, in seno alla relazione di consulenza, riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra le lesioni riportate dall'appellante ed il sinistro e ciò in quanto la valutazione offerta dal Ctu sulla compatibilità del trauma con il dedotto evento non si fondava su una sua conoscenza diretta del fatto per cui è lite ma assumeva il carattere della presuntività che era insito nella natura stessa della consulenza, formulata in termini probabilistici sulla scorta di dati obiettivi acquisiti direttamente dal perito e di circostanze narrategli dalla parte stessa.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano , in applicazione del D.M. n.
147/2022 e succ. mod., in euro 2.000,00, per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta .
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23 luglio 2019; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, per compenso professionale di avvocato, oltre le spese generali al 15%,
C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente