Art. 1.
Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24 , e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.
Per la provvista del materiale rotabile di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma, di cui al regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 24 , e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.340.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 e di lire 340.000.000 nell'esercizio 1958-59.