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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 9385/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.08.25 da 1) la signora Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. C.F._1 residente in [...]
Titolo di Studi: Terza Media
Professione: Custode con l'Avv. Valeria Melca presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) il signor Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F. C.F._2
Titolo di studi diploma superiore pagina 1 di 5 Professione impiegato residente in [...] e domiciliato in San Donato Milanese in Via Morandi
2/B a far tempo dal novembre 2024 con l'Avv. Carlotta Cornia presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio nato a [...] il [...] residente in [...]
Marochetti n.21, cittadino italiano minorenne al momento del deposito del ricorso e nel frattempo divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto ancora studente del IV° anno presso l'istituto Enrico Mattei di San Donato Milanese scuola secondaria di secondo grado FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.08.25 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale nulla, dal momento che il figlio nato il [...] e ancora convivente con la madre, è Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente Sui rapporti economici
1. Il signor concorrerà al mantenimento del figlio versando, in via Pt_2 Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, come già concordato sin dal mese di novembre 2024, mediante bonifico bancario da eseguirsi il 5 di ogni mese al seguente indirizzo IBAN IT22PO569601605000005619X65 Banca Popolare di Sondrio intestato alla signora Parte_1
2. Detto importo sarà rivalutato annualmente in conformità all'indice ISTAT relativo, a decorrere dal novembre 2025.5
3. Il padre corrisponderà, inoltre, il 100% delle spese straordinarie così come disposto dal Protocollo applicato presso il Tribunale di Milano e di seguito riportate: Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico, compreso la cancelleria di inizio anno corredo comunque comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che pagina 2 di 5 richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un6 motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Le parti concordano che l'assegno unico e universale per il figlio viene richiesto e Per_1 percepito al 100% direttamente dalla signora a far tempo dal mese successivo al deposito Pt_1 del presente ricorso congiunto e che pertanto il signor si impegna a bonificare per i Pt_2 restanti mesi del 2025 le somme dallo stesso percepite a tale titolo e si impegna altresì a mettere a disposizione della madre di la relativa necessaria documentazione affichè la Per_1 stessa possa intestare a se tutto l'assegno dal 2026. Sull'assegnazione della casa familiare
5. La casa familiare, di proprietà del signor viene assegnata alla signora che Pt_2 Pt_1 ci vivrà con e che si accollerà le spese condominiali ordinarie per i 2/3 e le spese delle Per_1 utenze;
i beni personali del signor sono stati già asportati. Pt_2
6. Il signor pagherà le spese condominiali ordinarie nella misura di 1/3 a partire dal Pt_2 mese di agosto 2025 accollandosi integralmente quelle fino al 31/7/25 e dando dimostrazione della regolarità dei pagamenti di dette spese a tale data entro la data di fissazione dell'udienza richiesta in trattazione scritta.
7. Le spese straordinarie dell'immobile restano di competenza esclusiva del signor Pt_2 quale proprietario esclusivo, così come le tasse relative alla proprietà, come la TARI.
8. Il signor ha versato entro il 31/08/25 alla signora Pt_2 Pt_1 all'IBAN sopra riportato l'importo pari ad € 310,00 trattenuto dal mantenimento del figlio nei mesi di giugno e luglio.
9. I ricorrenti rinunciano al reciproco mantenimento.
10. I genitori di per quanto occorre possa rilasciano sin da ora il consenso reciproco Per_1 al rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e il reciproco consenso al rilascio dei documenti di validi per l'espatrio impegnandosi a presenziare agli appuntanti che saranno Per_1 presi per il rilascio/rinnovo degli stessi (che dovrà essere comunicato con almeno 7 giorni di anticipo).
11. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
pagina 3 di 5 Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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