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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4631/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE e dell'avv. RUFFINI CP_1
NINO G., elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIA P. BORSELLINO
22, REGGIO EMILIA;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. LIGABUE VERONICA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA D. DAL VERME 16, REGGIO EMILIA;
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale ACCERTARE E DICHIARARE che l'immobile di cui è causa e affetto dai vizi e difetti descritti in atto di citazione e nell'elaborato redatto dal consulente nominato in sede di accertamento tecnico ex art. 669 bis c.p.c., nonché da quelli che sono stati accertati dalla CTU svolta in corso di causa e che detti vizi costituiscono gravi difetti ai fini dell'art. 1669 c.c.; ACCERTARE E DICHIARARE che i convenuti
e , nella qualità di venditori/costruttori e anche Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 nella qualità di progettista e direttore dei lavori, sono responsabili ex art. 1669 c.c. per i vizi e i difetti lamentati dall'attore e accertati in corso di causa;
pagina 1 di 16 in via subordinata Accertato e dichiarato che l'immobile di cui è causa e affetto dai vizi e dai difetti descritti in atto di citazione e nell'elaborato redatto dal consulente in sede di accertamento tecnico ex art. 669 bis c.p.c. nonché da quelli che sono stati accertati dalla CTU espletata in corso di causa, accertato e dichiarato che i su citati vizi e difetti trovano la propria genesi nel comportamento colposo dei convenuti nelle rispettive qualità, accertato e dichiarato il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e i vizi accertati, ACCERTARE E DICHIARARE i convenuti e Controparte_2 [...]
, nella qualità di venditori/costruttori e la seconda anche nella qualità di progettista e CP_3 direttore dei lavori, responsabili ex art. 2043 c.c. per i lamentati difetti e vizi.
In ogni caso
CONDANNARE i convenuti e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 venditori/costruttori e la seconda anche nella qualità di progettista e direttore dei lavori, in solido tra loro, a risarcire a tutti i danni subiti e subendi, sia i danni materiali - comprensivi dei CP_1 costi di ripristino e del deprezzamento subito dall'immobile - quantificati nella misura che è stata accertata dalla CTU espletata in causa, sia i danni morali da liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di tutte le spese di lite con iva e cpa”.
Per il convenuto : Controparte_2
“Il convenuto contesta, integralmente, gli scritti avversari e insiste su tutto quanto eccepito dedotto, enucleato e richiesto in atti. Insiste, altresì, per la condanna di parte avversa a tutte le spese di questo giudizio comprese quelle tecniche, sia afferenti al consulente d'ufficio che a quello di parte, con riserva di produrre la fattura di quest'ultimo nel momento in cui la emetterà. Questa difesa insiste sulla chiamata di terzo formulata, su tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nelle memorie difensive. Ribadisce le contestazioni e le lacune così come descritte nel verbale di udienza del 24.10.2024 e le conseguenti richieste di chiarimenti e integrazioni da parte del
CTU così avanzate.
Alla luce di quanto sopra, precisa le conclusioni come segue: Controparte_2
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertata la eccepita decadenza dell'azione di garanzia qui proposta stante la tardività della denuncia agli alienanti ai sensi dell'art. 1495 c.c., e, comunque, come esposto nella narrativa dell'atto, la prescrizione sia dell'azione di garanzia che di qualsivoglia azione ex art. 1669 c.c. DICHIARARE la decadenza e/o improcedibilità e/o l'inammissibilità del giudizio de qua. AUTORIZZARE, nella denegata ipotesi, la chiamata in causa del terzo, nella persona giuridica dell'azienda costruttrice (P.IVA ) Ul. Brata A. Kosiby 8/4 Parte_1 P.IVA_1 Krokow provvedendo all'uopo al rinvio della fissata udienza per consentire al terzo la costituzione nei termini di legge;
In via principale:
RESPINGERE integralmente, poiché infondate in fatto e in diritto, le pretese di parte attrice sollevando parte alienante da qualsivoglia responsabilità in ordine ai supposti vizi lamentati da parte acquirente.
In ogni caso:
CONDANNARE al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA del CP_1 presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_3
, esponendo che: Controparte_2
pagina 2 di 16 - con rogito in data 21/06/2016, aveva acquistato dai convenuti un immobile di civile abitazione sito in
Reggio Emilia (RE), Via Ognissanti 15, fatto costruire dai convenuti stessi;
- l'arch. aveva rivestito anche il ruolo di progettista e direttore lavori dell'intervento Controparte_3
edilizio;
- nel 2021 si erano manifestati fenomeni di infiltrazione di acque piovane con vistose quanto estese macchie sulle parti interne dell'immobile;
- a seguito di tali fenomeni, l'attore aveva fatto eseguire una prima verifica sull'immobile da un proprio tecnico di fiducia, ing. il quale aveva riscontrato, ad una prima sommaria indagine, Persona_1
difetti di impermeabilizzazioni, di isolamenti e di rivestimenti, ed aveva concluso evidenziando la necessità di ulteriori indagini ed approfondimenti;
- l'attore aveva quindi provveduto a comunicare ai due convenuti i difetti riscontrati, e questi ultimi avevano mantenuto un comportamento di dolosa latitanza, cosicché egli fu costretto a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696-696bis c.p.c., al fine di verificare la causa dei vizi e dei difetti indicati dal proprio tecnico di fiducia;
- all'esito della consulenza tecnica esperita in sede di ATP (procedimento RG 3555/2021), nella relazione depositata il 26/05/2022, il CTU geom. aveva confermato l'esistenza dei Persona_2
fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente, ed aveva accertato l'esistenza di gravi difetti di impermeabilizzazione, coinvolgenti sia la copertura dell'edificio, sia le terrazze, nonché la realizzazione non a regola d'arte del cortile esterno e delle facciate dell'immobile;
- le conclusioni del CTU erano risultate eloquenti, ma non ancora esaustive e conclusive, essendo lo stato dell'immobile soggetto ad ulteriore aggravamento, tanto che, dopo la conclusione degli accertamenti peritali ante causam, si erano verificati ulteriori fenomeni di distacco di pietre di rivestimento alle pareti esterne del fabbricato, ed il c.t.u., che allo stato aveva quantificato i costi di ripristino in complessivi € 105.386,00, aveva evidenziato che rimanessero comunque alcuni interrogativi relativi alla situazione che si sarebbe potuta materializzare una volta che si sarebbe iniziato a mettere completamente a nudo le parti oggetto dei lavori di ripristino;
- il CTU aveva inoltre ritenuto infondate le osservazioni dell'arch. , anche nella sua qualità di CP_3
consulente tecnico di parte dei convenuti, rilevando che, trattandosi di edificio in legno, le costruzioni in legno costituissero materia altamente specialistica richiedente una conoscenza dei particolari, dei materiali, delle soluzioni tecniche e di quant'altro fosse necessario per poter realizzare a regola d'arte l'edificio, cosicché il progettista e direttore lavori, nella specie l'arch. , avrebbe dovuto vigilare CP_3 sulla corretta realizzazione dell'opera e che l'opera fosse quindi eseguita secondo il progetto e le regole dell'arte; che, in definitiva, pur potendo essere state fatte dalle imprese esecutrici scelte inopportune pagina 3 di 16 durante l'esecuzione delle opere, dette scelte avrebbero dovute essere corrette ed eventualmente modificate proprio dal Direttore dei Lavori in ragione dei compiti di vigilanza a quest'ultimo spettanti.
In diritto, l'attore chiedeva che i convenuti fossero dichiarati responsabili in solido per i gravi difetti riscontrati nell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c., sottolineando che i due convenuti e CP_2 CP_3 avessero ricoperto, nella vicenda in esame, la qualità di “venditori-costruttori”, ai quali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si rendeva applicabile l'art. 1669 c.c., e ciò in quanto il convenuto aveva nominato l'altra convenuta arch. progettista e Controparte_2 CP_3
direttore dei lavori, avendo pertanto entrambi mantenuto un potere di direttiva e di controllo sull'impresa appaltatrice.
Tanto premesso, considerato che, in sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU aveva quantificato un danno in termini di costi di ripristino pari ad € 105.386,00, e che tale danno si fosse aggravato dopo le operazioni peritali e fosse comunque destinato ad aggravarsi ulteriormente, l'attore chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione di una nuova CTU volta ad accertare l'integrità e lo stato di conservazione del materiale sottostante il piano di copertura del tetto, delle terrazze, e comunque dell'intero fabbricato, e la relativa quantificazione del danno effettivo.
Concludeva quindi, sulla scorta dell'A.T.P. esperito ante causam, chiedendo di:
- accertare e dichiarare che l'immobile di cui è causa fosse affetto dai vizi e dai difetti descritti nell'elaborato redatto dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché da quelli che sarebbero stati accertati in corso di causa e che detti vizi costituissero gravi difetti ai fini dell'art. 1669 c.c.;
- accertare e dichiarare che i due convenuti, nella qualità di venditori/costruttori, e CP_3
anche nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, fossero responsabili ex art.
[...]
1669 c.c. (ed in subordine ex art. 2043 c.c.) per i vizi ed i difetti lamentati dall'attore ed accertati in corso di causa;
- condannare i convenuti e , nella qualità di venditori/costruttori, quest'ultima anche CP_2 CP_3
nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, in solido tra loro e/o nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dall'attore, da quantificare e liquidare, occorrendo anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/04/2023, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale sosteneva che i vizi ex adverso lamentati fossero stati scoperti nel Controparte_2
2016, come da messaggi vocali depositati su supporto USB. Sosteneva dunque che il avesse CP_1 acquisito una obiettiva conoscenza degli asseriti vizi nell'anno 2016, e tuttavia non li aveva denunciati pagina 4 di 16 ai venditori entro il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., né entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna avvenuta nel 2016 previsto dall'art. 1495 comma 3 c.c.; né, ancora, aveva proposto la denuncia entro i più estesi termini previsti dall'art. 1669 c.c.
Deduceva che tra le parti fosse intercorso un rapporto contrattuale di compravendita e non di appalto, e che quindi il non potesse ritenersi responsabile in base alle norme sull'appalto, non avendo CP_2
ricoperto il ruolo di costruttore dell'immobile, bensì di mero venditore dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, il convenuto eccepiva che l'attore fosse decaduto dal potere di proporre l'azione di garanzia dei vizi ex art. 1495 c.c., e che qualsiasi azione risultasse prescritta sia ai sensi dell'art. 1495 c.c. che ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa che aveva fabbricato l'immobile di cui è causa, la Parte_1
Affermava l'inesistenza dei vizi lamentati dall'attore; che le opere fossero state eseguite secondo le regole dell'arte, imputando le problematiche infiltrative verificatesi ad una mancata manutenzione da parte dell'acquirente. Evidenziava inoltre che l'arch. , nella sua qualità di direttore dei lavori, CP_3 dovesse andare esente da responsabilità, atteso che l'immobile in questione era una casa prefabbricata in legno e pertanto tutte le sue componenti erano giunte in cantiere preassemblate, non essendovi stata quindi alcuna possibilità di effettuare controlli senza intervenire in modo dannoso sulla struttura e senza pregiudicare la qualità del manufatto.
Concludeva quindi chiedendo di respingere le domande di parte attrice.
Questo Giudice, con ordinanza del 02/05/2023, respingeva l'istanza del convenuto di Controparte_2 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ”, richiamando testualmente Parte_1
“l'orientamento di Cass. Sez. Un. n. 4309/2010, che legittima il Giudice a respingere la domanda di chiamata in causa del terzo nell'esercizio del suo potere discrezionale, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni di economia processuale o ragionevole durata del processo
(orientamento successivamente confermato anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015, e da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/02/2020, )”; e ritenendo che la chiamata in causa del terzo non dovesse essere autorizzata, posto che il convenuto non aveva formulato, nelle sue conclusioni, alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato;
inoltre, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, e non essendo una chiamata in garanzia cosiddetta propria od impropria, la mancata estensione del contraddittorio non avrebbe comunque leso le prerogative del convenuto, posto che quest'ultimo ben avrebbe potuto eventualmente difendersi escludendo la propria responsabilità ed addebitando la responsabilità al predetto terzo, senza per questo convenirlo in giudizio.
pagina 5 di 16 Alla prima udienza del 18/05/2023, fatta rinnovare la notifica della citazione nei confronti della convenuta , la causa veniva rinviata all'udienza del 30/11/2023, nella quale, dichiarata la CP_3
contumacia della , venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. CP_3
Depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa - istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di ATP
r.g. 3555/2021 e tramite nuova CTU esperita dal medesimo ausiliario nominato in sede di ATP (Geom.
- veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, sulle conclusioni Persona_2
precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, la domanda dell'attore è fondata nei limiti di seguito specificati.
La responsabilità dei due convenuti, come correttamente qualificata dalla difesa attorea, è riconducibile all'art. 1669 c.c.
Come noto, infatti, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. (che configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale), nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti aver mantenuto, direttamente o per il tramite del proprio direttore dei lavori, il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività dell'appaltatore esecutore dell'opera, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile.
In questi casi grava sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, 14 gennaio 2014, n. 632).
La norma, in altri termini, è applicabile anche nei confronti del venditore che, per la realizzazione dell'opera, non si sia limitato a fare ricorso ad un appaltatore, ma si sia avvalso di un progettista e/o di un direttore lavori di sua fiducia (come avvenuto nel caso di specie), mantenendo il potere di sorveglianza sullo svolgimento dei lavori, cosicché la costruzione sia da considerarsi per tali ragioni a lui comunque riferibile (Cassazione civile, sez. II, 02 dicembre 2008, n. 28605; Cass. n. 2238/2012;
Cass. n. 9370/2013).
Nel caso concreto, l'immobile fu venduto all'attore dai due convenuti e con rogito del CP_3 CP_2
21/06/2016 al prezzo di € 455.000,00 (cfr. atto di compravendita di cui al doc. attoreo n. 1).
E' pacifico, in quanto allegato a pag. 12 dell'atto di citazione e non contestato dal convenuto costituito, che la convenuta Arch. fosse stata nominata come progettista e direttore dei lavori CP_3 CP_3
pagina 6 di 16 dal convenuto , cosicché la prima ha ricoperto nella vicenda in questione non solo la Controparte_2
qualità di venditore ma anche quella di progettista e direttore lavori, ed il secondo, per mezzo del suo direttore dei lavori di fiducia (arch. ), ha mantenuto la sorveglianza tecnica sull'attività CP_3 dell'impresa esecutrice dell'opera di realizzazione del fabbricato.
I due convenuti hanno quindi mantenuto il potere di sorveglianza e di controllo sull'esecuzione dell'opera, e ciò è sufficiente per ritenere configurabile una loro responsabilità ai sensi dell' art. 1669 cod. civ.
3.
Qualificata la domanda attorea come domanda di risarcimento del danno a norma dell'art. 1669 cod. civ., è agevole constatare l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto.
Quest'ultimo ha fondato le proprie eccezioni di decadenza e di prescrizione sull'assunto, documentato da messaggi vocali prodotti su supporto USB, che l'attore avrebbe acquisito una obiettiva conoscenza delle infiltrazioni già dall'anno 2016.
Ciò tuttavia non è sufficiente per far decorrere il termine decadenziale annuale posto dall'art. 1669 cod. civ., atteso che, di certo, il nell'anno 2016 (anno in cui ha acquistato l'immobile), non aveva CP_1
conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva delle cause di tali fenomeni infiltrativi.
Invero, il termine annuale posto dall'art. 1669 c.c decorre dal momento in cui è stato conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva non solo dell'entità e della gravità dei difetti, ma anche della loro derivazione causale (cfr. Cass. n. 6092/2000; Cass. n. 4622/2002), e tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori e soprattutto esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 2460 del 01/02/2008; Cass.
Sez. 2, Sent. n. 18078 del 19/10/2012; Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 18402 del 19/08/2009; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 1463 del 23/01/2008).
Nel caso di specie, tale compiuta conoscenza può, quindi, ritenersi raggiunta quantomeno al momento in cui fu redatta la prima relazione tecnica sull'immobile, redatta dal perito di parte Ing. Per_1
ossia in data 15/03/2021 (doc. attoreo n. 4).
[...]
Il ha tempestivamente effettuato la denuncia dei vizi in data 31/05/2021 (doc. attoreo n. 5), CP_1 quindi entro l'anno dalla succitata relazione tecnica dell'Ing. datata 15/03/2021, impedendo in Per_1
tal modo il maturare del termine decadenziale di un anno previsto dal cit. art. 1669 cod. civ.
Quanto invece al termine annuale di prescrizione (che a norma dell'art. 1669 cit. decorre dalla denuncia come si è detto avvenuta in data 31/05/2021), occorre tener conto che il termine di prescrizione è stato pagina 7 di 16 interrotto dal ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (depositato in data 31/08/2021, quindi ben prima dello spirare del termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1669, 2° comma c.c.), e che, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 cod. civ., il termine ha cominciato a decorrere nuovamente dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio del Geom. nel procedimento di ATP (deposito Persona_2
avvenuto il 26/05/2022), per poi essere nuovamente interrotto con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avvenuta sempre nell'anno 2022 (in questo senso si veda Cass. n.
17385 del 08/08/2007: "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi;
e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo ricorso giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato"; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sent. n. 17385 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2, Sent. n. 11087 del 24/08/2000; Cass. Sez. 1, Sent. n. 3045 del 16/03/2000).
Le eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte dal convenuto, per le suesposte ragioni, sono pertanto da ritenersi infondate, e di conseguenza è possibile esaminare nel merito la domanda di parte attrice.
4.
Nel merito, la domanda svolta dall'attore è fondata.
Il fabbricato in questione, acquistato dall'attore in data 21/06/2016 al prezzo di € 455.000,00, è un edificio abitativo unifamiliare, sviluppato su due piani fuori terra nel quale al piano terra si sviluppa la zona giorno e le parti accessorie di cantina e garage, mentre al piano primo è ubicata la zona notte ed un ampio terrazzo che si sviluppa su tre lati dell'edificio; la copertura è piana e vi si trova un'ampia dotazione di impianto fotovoltaico che ne occupa quasi l'intera superficie.
L'edificio ha la particolarità di essere in legno, tipologia per la quale, come evidenziato dal CTU, sono necessari specifiche competenze ed uno specifico “know-how” realizzativo.
E' necessario innanzitutto fare riferimento alle risultanze del giudizio di accertamento tecnico preventivo esperito ante causam.
La CTU del geom. è stata depositata, in detto procedimento, in data 26/05/2022. Persona_2
Le risultanze dell'ATP (fascicolo RG 3555/2021) sono state ritualmente acquisite al presente processo con l'ordinanza istruttoria dell'11/04/2024, e sono utilizzabili ai fini della decisione nonché opponibili ad entrambi i convenuti, in quanto entrambi costituti nel procedimento di A.T.P.
E', tra l'altro, principio pacifico in giurisprudenza che il giudice di merito possa trarre elementi di prova dalle indagini effettuate in sede di accertamento tecnico preventivo (Cass. Sez. 2, Sent. n. 7863
pagina 8 di 16 del 19/07/1995; Cass. Sez. 2, Sent. n. 849 del 07/03/1975; Cass. Sez. 3, Sent. n. 1165 del 27/04/1973;
Sez. 3, Sent. n. 742 del 17/04/1962).
Non vi sono validi motivi per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il C.T.U. Geom. Persona_2
che vengono quindi fatte proprie da questo Giudice, in assenza di accertamenti tecnici di
[...]
segno contrario circa la prospettazione di cause dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile di proprietà dell'attore alternative rispetto a quelle prospettate dal c.t.u. (cause riconducibili a “vizi realizzativi nati con la costruzione e non sopravvenuti”, sulle quali v. infra).
5.
Il C.T.U. ha riscontrato, quanto alla copertura dell'edificio:
- la “presenza di telo impermeabile in EPDM con evidenze di increspature e numerose piegature anomale che rendono quasi inefficace la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane”, e che “tali anomalie risultano oltremodo amplificate dalla presenza dei basamenti in cemento a supporto dei pannelli fotovoltaici” (si vedano le fotografie riportate alle pagg. 10 -11 dell'ATP) ;
- “gli ambienti della zona notte del piano primo, sono interessati da infiltrazioni in più punti con manifesta presenza soprattutto in corrispondenza delle parti di solaio orizzontale lungo i muri perimetrali ed inoltre in corrispondenza dei camini di sfiato”, ed “analizzando i fenomeni e la stratigrafia dei materiali, pare evidente che il problema sia riconducibile alla mancata tenuta dello strato in EPDM “Firestone” che, anche visivamente, presenta numerosissime anomalie oltre a interruzioni di continuità con sigillatore effettuate in maniera non efficace” (pag. 14 ATP);
- “…le infiltrazioni hanno compromesso lo stato di conservazione del primo strato di pannelli OSB mentre per gli strati sottostanti, in alcuni punti, ovvero dove le infiltrazioni si manifestano nelle parti sottostanti, l'acqua è senza dubbio arrivata agli strati sottostanti ed al materiale isolante, oltre ad aver compromesso il controsoffitto in cartongesso” (si vedano le fotografie riportate a pag. 15 dell'ATP);
-“relativamente alle lattonerie di copertura della veletta superiore, pare evidente che le sigillature fra gli elementi, realizzate con materiale siliconico, oltre a non essere appropriate alla funzione, hanno un veloce deperimento che porta a renderle del tutto inefficaci;
si evidenzia, inoltre, una serie di staffe ed altri supporti ( come per esempio il palo antenna ) che costituiscono potenziali rischi di infiltrazione, data la delicatezza e la precaria integrità del telo di copertura, ed in linea generale contribuiscono al degrado funzionale della impermeabilizzazione in essere, in linea generale si ritiene che una copertura concepita e realizzata con i materiali in essere, non si adatti ad essere “massicciamente” interessata dalla presenza di basamenti in cemento, mensole tassellate e punti di attraversamento non adeguatamente protetti e sigillati” (pag. 15 ATP);
pagina 9 di 16 5.1
In merito alla copertura, l'ausiliario ha quindi concluso (pag. 28 ATP):
- ritenendo non adeguata, per una copertura piana di una casa in legno, la scelta di una impermeabilizzazione mono-strato a basso spessore (“Per una copertura piana di una casa in legno la scelta di una impermeabilizzazione mono-strato a basso spessore, pare più rischiosa se confrontata con una a doppio strato con strato separatore interposto”);
- che “l'utilizzo della membrana impermeabile scelta deve rispettare precise condizioni, come si evince dalla documentazione tecnica del produttore, che non paiono rispettate nell'opera realizzata;
per quanto visto nei sondaggi, pare che il sistema di posa scelto tra quelli previsti da “Firestone” sia quello “in totale aderenza-sistema incollato a freddo”; non pare però che la membrana sia stata incollata al supporto su tutta la superficie (non si sarebbe arricciata in modo così evidente in copertura) e gli elementi passanti (tubi, sfiati …, nonché l'imbocco pluviale ) non paiono realizzati con gli elementi di sistema previsti (vedi voce di capitolato - allegato n° 7 )”.
Il CTU ha poi ritenuto non corretta la posa delle zavorre dei pannelli solari e fotovoltaici posate direttamente sulla membrana, senza uno strato interposto di ammortizzazione/separazione/scorrimento, poiché ciò “trasferisce alla membrana i carichi puntuali con possibili forature e le trazioni dovute alla spinta del vento, con conseguenti arricciature” (pag. 28 ATP).
6.
Quanto alla situazione delle terrazze, l'ausiliario, analizzando i fenomeni e la stratigrafia dei materiali, ha evidenziato che:
-“ il problema sia riconducibile alla mancata tenuta dello strato in che, anche CP_4
visivamente, presenta numerosissime anomalie relativamente alla integrazione con i canali di gronda sui lati e oltre alla presenza di uno scarso rinvolto in corrispondenza dell'attacco con le CP_5 CP_6
murature esterne”, con conseguente fenomeno di infiltrazione (pag. 18-19-20 ATP);
-“la presenza diffusa, nella parte sottostante, di infiltrazioni in corrispondenza dell'attacco delle murature, presume l'esistenza di un difetto nello scarso rinvolto della membrana EPDM” (pag. 21-22
ATP).
In merito alle terrazze, il CTU ha quindi così concluso (pag. 28 ATP) :
- “relativamente alla membrana EPDM, il risvolto perimetrale sui muri e sulle velette/parapetti di coronamento dei terrazzi, non è stato realizzato secondo le indicazioni del produttore…” ;
-“la listellatura a sostegno della pavimentazione delle terrazze, doveva essere posata su opportuni distanziatori rispetto al piano di scorrimento dell'acqua, in modo da salvaguardarla dal contatto
pagina 10 di 16 continuo con l'acqua stessa e di eventuali ristagni sempre possibili, che ne ha comportato la marcescenza”;
- “la barriera al vapore è demandata a un foglio di cellophane non giuntato e fissato con graffette metalliche al tavolato grezzo di chiusura del sandwich descritto sopra;
la funzione di barriera al vapore è evidentemente non assolta dal materiale perciò la presenza di aria ferma sopra all'isolante e nello strato di listellatura in pendenza tra i due pannelli in OSB, può creare condense interstiziali all'interno del solaio stesso” ;
- “le copertine in lamiera pre-verniciata che dovrebbero proteggere la testa delle pareti-parapetto sono siliconate nelle giunte ma il silicone non garantisce il passaggio dell'acqua in modo ermetico e la guaina non risulta risvoltata sotto le copertine;
è verosimile che alcune pareti siano bagnate dall'infiltrazione di acqua sotto la copertina”.
7.
Tale essendo dunque la situazione di fatto, non vi è dubbio che i vizi emersi all'esito dell'ATP siano riconducibili alla nozione di “grave difetto” contemplata dall'art. 1669 cod. civ. .
L'applicabilità dell'art. 1669 c.c. va vieppiù affermata, alla luce dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, laddove, tra l'altro, si è ravvisata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. proprio in ipotesi di infiltrazioni di acqua e di umidità determinate da carenze di impermeabilizzazione, e nella presenza di vizi anche di limitata localizzazione (fra le tante, Cass., 29 luglio 1992, n. 9081; Cass., 2 dicembre 1980, n. 6298; Cass., 11 gennaio 1979, n. 206; Cass., 12 maggio 1999, n. 4692; Cass., 29 novembre 1994, n. 10218 ; Cass., 12 maggio 1999, n. 4692; Cass., 4 maggio 1978, n. 2070; Cass., 6 giugno 1977, n. 2321, Cass., 1 agosto 2003, n. 11740; Cass., 8 gennaio
2000, n. 117; Cass., 28 aprile 2004, n. 8140). La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante l'art. 1669 cod. civ. “rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 2260 del 02/03/1998; in senso conforme Cass. Sez. 2, Sent. n. 117 del 08/01/2000; Cass. Sez. 2, Sent. n. 84 del 03/01/2013;
Cass. Sez. 2, Sent. n. 11740 del 01/08/2003).
Come noto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (C. 11740/2003; C. 8811/2003; C.
9636/2001; C. 456/1999), il difetto legittimante, a norma dell'art. 1669 c.c., l'azione di risarcimento dei danni può consistere in una qualunque alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, la quale, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina) bensì quegli elementi secondari o accessori, che consentono però
pagina 11 di 16 l'impiego duraturo cui l'opera è destinata, incide negativamente ed in modo considerevole sulla funzionalità globale dell'immobile stesso, indipendentemente dal fatto che i difetti siano emendabili a mezzo di interventi di straordinaria oppure ordinaria manutenzione (v. ex multis Cass. 2238/2012,
8140/2004, 81/2000 e 456/1999): elementi secondari ed accessori, quali, ad esempio, le impermeabilizzazioni.
8.
Ciò detto sull'esito dell'accertamento tecnico preventivo depositato in data 26/05/2022, è stata disposta, nel corso del presente giudizio, altra CTU con supplemento di indagine esperito dal medesimo professionista (geom. , il quale, nella relazione peritale depositata in data Persona_2
11.07.2024, ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel precedente ATP, confermando la sussistenza dei gravi vizi realizzativi dell'immobile, osservando che i fenomeni infiltrativi nel frattempo si fossero
“aggravati in termini di consistenza e, cosa più preoccupante, di conseguenze sulle strutture” (pag. 24 della relazione peritale dep. 11/07/2024).
9.
Quanto alle cause delle infiltrazioni riscontrate, il c.t.u. è stato molto chiaro nell'affermare che i fenomeni infiltrativi in questione avessero “origini derivanti da vizi realizzativi nati con la costruzione
e non sopravvenuti”, non cagionati da una omessa manutenzione (pag. 24), ed ha altrettanto chiaramente escluso, smentendo la tesi sostenuta dal convenuto, che le infiltrazioni potessero essere causalmente ricondotte ad una imperizia o all'incuria dell'attore (pag. 24 della relazione peritale dep.
11/07/2024).
10.
Il fatto che le cause delle infiltrazioni fossero riconducibili a vizi realizzativi di costruzione e che dunque i lavori di realizzazione del fabbricato fossero stati eseguiti da una impresa terza
(l'appaltatrice), non esenta da responsabilità la parte convenuta, la quale, come si è detto più sopra, tramite il proprio progettista e direttore dei lavori (Arch. ), aveva comunque mantenuto una CP_3 sorveglianza tecnica ed aveva l'onere di vigilare sulla corretta realizzazione dell'opera.
Sul punto, in merito alle osservazioni svolte dal CTP del convenuto in sede di accertamento tecnico preventivo, si condividono le repliche del CTU, che di seguito si riportano:
“Il CTP osserva, nelle proprie conclusioni, di non aver avuto alcuna responsabilità nella realizzazione del manufatto che arriva già “pre-confezionato” e successivamente assemblato dall'azienda fornitrice ribadendo di essersi “fidata” dell'azienda stessa;
a parere del CTU questa considerazione pare pagina 12 di 16 totalmente inopportuna dati i ruoli rivestiti dall'arch. ( progettista, direttore lavori, venditore ); CP_3 come detto le costruzioni in legno costituiscono materia altamente specialistica e presumono una conoscenza dei particolari, dei materiali, delle soluzioni tecniche e di quant'altro sia necessario per poter realizzare a regola d'arte un edificio;
la progettazione e soprattutto la direzione lavori prevedono che il Tecnico sorvegli e faccia in modo che l'opera sia realizzata secondo progetto ed a regola d'arte; certamente durante l'esecuzione possono essere fatte scelte inopportune delle aziende operanti che devono essere corrette ed eventualmente modificate proprio dal Direttore Lavori” (pag. 31 ATP).
Rileva a tal proposito questo Giudice che il direttore dei lavori abbia l'obbligo di vigilare che l'opera venga realizzata in conformità con il progetto e che rispetti le regole dell'arte. Ciò significa che il direttore lavori debba accertarsi che ogni fase dei lavori sia eseguita correttamente e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti di costruzione, cosicché, nel caso concreto, deve ritenersi responsabile per aver omesso di vigilare correttamente sui lavori svolti dall'impresa costruttrice. Né i due convenuti sono stati in grado di provare, come era loro onere fare, di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa costruttrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una loro condotta colposa omissiva.
11.
Nel corso del presente giudizio il convenuto, anche tramite le osservazioni del proprio CTP, ha inoltre lamentato l'inerzia dell'attore, che anche successivamente al termine dell'ATP, non si sarebbe attivato per ridurre le infiltrazioni così non impedendo l'aggravamento dei fenomeni infiltrativi, sostenendo quindi, in definitiva, che l'aggravamento dei danni successivamente all'ATP fosse riconducibile ai mancati interventi riparativi da parte del CP_1
Osserva a tal proposito questo Giudice che l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ. presuppone pur sempre la sussistenza di una colpa del danneggiato, che nel caso concreto è da escludersi, posto che l'attore si è tempestivamente attivato nel denunciare i vizi e nel depositare un ricorso per accertamento tecnico, presentato anche a fini conciliativi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., senza tuttavia aver trovato alcun riscontro da parte dei due convenuti in termini di riconoscimento di un ristoro monetario, anche dopo che, in data 26/05/2022, è stato depositato l'atp del geom. le cui risultanze erano Per_2
inequivocabili.
Non si può poi addebitare all'attore di non essersi attivato per arginare il danno e di non aver fatto eseguire ad imprese terze opere di ripristino al fine di eliminare i vizi, atteso che ciò avrebbe comportato una irreversibile modifica dello stato dei luoghi, impedendo così quegli accertamenti che, invece, sono risultati possibili ed attendibili, sia in sede di ATP, sia nel corso del giudizio di merito con l'ultima CTU depositata in data 11/07/2024, proprio in virtù della mancata modifica dello stato dei luoghi. L'unico intervento posto in essere dal è infatti consistito “nel montaggio di teloni CP_1 pagina 13 di 16 protettivi al fine di ridurre la quantità di acqua piovana insistente sulle superfici orizzontali dei terrazzi”; intervento “da considerarsi puramente “pagliativo” e soltanto di contenimento del danno”
(così il ctu a pag. 24 della relazione peritale depositata in data 11/07/2024).
12.
Il consulente d'ufficio, con valutazione da cui non vi è motivo di discostarsi, nella propria ultima relazione depositata in data 11/07/2024, ha quantificato un totale di costi di ripristino pari ad €
160.693,00, in tale importo comprendendovi anche il costo necessario a liberare l'immobile durante i lavori ed i costi imprevisti durante lo svolgimento dei lavori.
La somma riconosciuta a titolo di costi di ripristino, non essendo liquidata all'attualità e costituendo debito di valore, va rivalutata sulla base degli indici Istat dalla data di deposito della relazione del CTU
(11/07/2024) ad oggi;
dalla stessa data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. 1712/1995).
Sulla somma così complessivamente determinata decorrono gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Ai danni in termini di costi di ripristino, va aggiunto il danno emergente documentato, coincidente con l'esborso economico sostenuto dal per il suo provvisorio trasferimento presso altro immobile CP_1
condotto in locazione, pari ad un canone di locazione annuale che, come si evince dal contratto di locazione registrato avente decorrenza dal 01.10.2023, è pari ad € 3.600,00 (doc. attoreo n. 10).
Non può invece riconoscersi il “danno da minor valore dell'immobile”.
Sul punto il CTU, nel quantificare il minor valore dell'immobile, ha erroneamente considerato anche
“l'importo presunto delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi”, ed è comunque dirimente osservare che, come richiesto nel quesito peritale, il minor valore dell'immobile avrebbe dovuto essere quantificato e riconosciuto solo “in caso di non emendabilità dei vizi”, mentre nel caso concreto non vi
è alcuna prova che i vizi non siano emendabili.
Non sono provati, nell'an, ulteriori danni, e dunque non può procedersi ad una loro liquidazione in via equitativa.
L'ammontare complessivo del risarcimento del danno da riconoscersi all'attore è pari quindi ai costi di ripristino quantificati dal CTU in € 160.693,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, cui si aggiunge la somma di € 3.600,00 quale esborso economico sostenuto dal a titolo di canone di CP_1
locazione.
pagina 14 di 16 Per le ragioni sopra esplicitate, rispondono in solido di tale danno, ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c., i due convenuti e entrambi come “venditori-costruttori”, e la Controparte_2 Controparte_3
seconda anche come progettista e direttore lavori.
13.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass. 15672/2005).
Pertanto le spese di C.T.U., già liquidate in favore del geom. all'esito del Persona_2 procedimento di ATP r.g. n. 3555/2021 con separato decreto del 27 maggio 2022 (“€ 2.006,00 a titolo di onorario, € 191,22 per spese, oltre cassa previdenza ed iva come per legge”), devono seguire il principio di soccombenza e devono, quindi, essere poste in via definitiva in solido a carico dei due convenuti, risultanti soccombenti all'esito del presente giudizio di merito.
Per le medesime ragioni, vanno liquidate in questa sede anche le spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo. Anch'esse, dovendo seguire il principio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro e riconosciute in favore di parte attrice.
Quanto alla loro misura, esse vanno liquidate così come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenendo in considerazione il valore della controversia rientrante nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, ed applicando per il procedimento di istruzione preventiva i valori medi relativi alle sole attività difensive concretamente espletate (fase di studio pari ad € 1.080,00 e fase introduttiva pari ad € 945,00), oltre agli esborsi sostenuti per contributo unificato e marca da bollo pari ad € 286,00.
Le spese del giudizio di merito seguono parimenti la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo in considerazione un valore della controversia rientrante nello scaglione da € 52.001 ad €
260.000, ed applicando i valori medi previsti dal DM 147/2022 per le fasi di studio (€ 2.552), introduttiva (€ 1.628), di trattazione (€ 5.670) e decisionale (€ 4.253); oltre agli esborsi sostenuti per contributo unificato e marca da bollo pari ad € 545,00.
Infine, anche le spese della CTU svolta in corso di causa, già liquidate con separato decreto dell'11 luglio 2024 (“€ 2.178,00 a titolo di onorario, € 53,00 per spese, oltre accessori di legge”), seguendo la soccombenza, vanno poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, della somma a titolo di risarcimento del danno pari ad € 160.693,00, con rivalutazione sulla base degli indici Istat dalla data di deposito della relazione del CTU (11/07/2024) alla data della presente sentenza, oltre agli interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. 1712/1995), e gli interessi nella misura legale sul complessivo importo dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, della somma a titolo di danno emergente pari ad € 3.600,00, oltre interessi legali dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (14/11/2024) sino al saldo.
3) Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 3555/2021), che si liquidano in €
2.025,00 per compenso, € 286,00 per esborsi a titolo di contributo unificato e marca da bollo, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
4) Pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU, già liquidate nell'ambito del procedimento di ATP r.g. n. 3555/2021, come da separato decreto del 27 maggio
2022.
5) Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, in € 545,00 per esborsi, oltre
Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
6) Pone le spese della CTU esperita in corso di causa, così come liquidate con separato decreto dell'11 luglio 2024, in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
Reggio Emilia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4631/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE e dell'avv. RUFFINI CP_1
NINO G., elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIA P. BORSELLINO
22, REGGIO EMILIA;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. LIGABUE VERONICA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA D. DAL VERME 16, REGGIO EMILIA;
CONVENUTO
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in via principale ACCERTARE E DICHIARARE che l'immobile di cui è causa e affetto dai vizi e difetti descritti in atto di citazione e nell'elaborato redatto dal consulente nominato in sede di accertamento tecnico ex art. 669 bis c.p.c., nonché da quelli che sono stati accertati dalla CTU svolta in corso di causa e che detti vizi costituiscono gravi difetti ai fini dell'art. 1669 c.c.; ACCERTARE E DICHIARARE che i convenuti
e , nella qualità di venditori/costruttori e anche Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 nella qualità di progettista e direttore dei lavori, sono responsabili ex art. 1669 c.c. per i vizi e i difetti lamentati dall'attore e accertati in corso di causa;
pagina 1 di 16 in via subordinata Accertato e dichiarato che l'immobile di cui è causa e affetto dai vizi e dai difetti descritti in atto di citazione e nell'elaborato redatto dal consulente in sede di accertamento tecnico ex art. 669 bis c.p.c. nonché da quelli che sono stati accertati dalla CTU espletata in corso di causa, accertato e dichiarato che i su citati vizi e difetti trovano la propria genesi nel comportamento colposo dei convenuti nelle rispettive qualità, accertato e dichiarato il nesso di causalità tra il comportamento dei convenuti e i vizi accertati, ACCERTARE E DICHIARARE i convenuti e Controparte_2 [...]
, nella qualità di venditori/costruttori e la seconda anche nella qualità di progettista e CP_3 direttore dei lavori, responsabili ex art. 2043 c.c. per i lamentati difetti e vizi.
In ogni caso
CONDANNARE i convenuti e nella qualità di Controparte_2 Controparte_3 venditori/costruttori e la seconda anche nella qualità di progettista e direttore dei lavori, in solido tra loro, a risarcire a tutti i danni subiti e subendi, sia i danni materiali - comprensivi dei CP_1 costi di ripristino e del deprezzamento subito dall'immobile - quantificati nella misura che è stata accertata dalla CTU espletata in causa, sia i danni morali da liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di tutte le spese di lite con iva e cpa”.
Per il convenuto : Controparte_2
“Il convenuto contesta, integralmente, gli scritti avversari e insiste su tutto quanto eccepito dedotto, enucleato e richiesto in atti. Insiste, altresì, per la condanna di parte avversa a tutte le spese di questo giudizio comprese quelle tecniche, sia afferenti al consulente d'ufficio che a quello di parte, con riserva di produrre la fattura di quest'ultimo nel momento in cui la emetterà. Questa difesa insiste sulla chiamata di terzo formulata, su tutte le istanze istruttorie dedotte e capitolate nelle memorie difensive. Ribadisce le contestazioni e le lacune così come descritte nel verbale di udienza del 24.10.2024 e le conseguenti richieste di chiarimenti e integrazioni da parte del
CTU così avanzate.
Alla luce di quanto sopra, precisa le conclusioni come segue: Controparte_2
In via preliminare e/o pregiudiziale: accertata la eccepita decadenza dell'azione di garanzia qui proposta stante la tardività della denuncia agli alienanti ai sensi dell'art. 1495 c.c., e, comunque, come esposto nella narrativa dell'atto, la prescrizione sia dell'azione di garanzia che di qualsivoglia azione ex art. 1669 c.c. DICHIARARE la decadenza e/o improcedibilità e/o l'inammissibilità del giudizio de qua. AUTORIZZARE, nella denegata ipotesi, la chiamata in causa del terzo, nella persona giuridica dell'azienda costruttrice (P.IVA ) Ul. Brata A. Kosiby 8/4 Parte_1 P.IVA_1 Krokow provvedendo all'uopo al rinvio della fissata udienza per consentire al terzo la costituzione nei termini di legge;
In via principale:
RESPINGERE integralmente, poiché infondate in fatto e in diritto, le pretese di parte attrice sollevando parte alienante da qualsivoglia responsabilità in ordine ai supposti vizi lamentati da parte acquirente.
In ogni caso:
CONDANNARE al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari oltre ad IVA e CPA del CP_1 presente giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_3
, esponendo che: Controparte_2
pagina 2 di 16 - con rogito in data 21/06/2016, aveva acquistato dai convenuti un immobile di civile abitazione sito in
Reggio Emilia (RE), Via Ognissanti 15, fatto costruire dai convenuti stessi;
- l'arch. aveva rivestito anche il ruolo di progettista e direttore lavori dell'intervento Controparte_3
edilizio;
- nel 2021 si erano manifestati fenomeni di infiltrazione di acque piovane con vistose quanto estese macchie sulle parti interne dell'immobile;
- a seguito di tali fenomeni, l'attore aveva fatto eseguire una prima verifica sull'immobile da un proprio tecnico di fiducia, ing. il quale aveva riscontrato, ad una prima sommaria indagine, Persona_1
difetti di impermeabilizzazioni, di isolamenti e di rivestimenti, ed aveva concluso evidenziando la necessità di ulteriori indagini ed approfondimenti;
- l'attore aveva quindi provveduto a comunicare ai due convenuti i difetti riscontrati, e questi ultimi avevano mantenuto un comportamento di dolosa latitanza, cosicché egli fu costretto a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696-696bis c.p.c., al fine di verificare la causa dei vizi e dei difetti indicati dal proprio tecnico di fiducia;
- all'esito della consulenza tecnica esperita in sede di ATP (procedimento RG 3555/2021), nella relazione depositata il 26/05/2022, il CTU geom. aveva confermato l'esistenza dei Persona_2
fenomeni infiltrativi lamentati dal ricorrente, ed aveva accertato l'esistenza di gravi difetti di impermeabilizzazione, coinvolgenti sia la copertura dell'edificio, sia le terrazze, nonché la realizzazione non a regola d'arte del cortile esterno e delle facciate dell'immobile;
- le conclusioni del CTU erano risultate eloquenti, ma non ancora esaustive e conclusive, essendo lo stato dell'immobile soggetto ad ulteriore aggravamento, tanto che, dopo la conclusione degli accertamenti peritali ante causam, si erano verificati ulteriori fenomeni di distacco di pietre di rivestimento alle pareti esterne del fabbricato, ed il c.t.u., che allo stato aveva quantificato i costi di ripristino in complessivi € 105.386,00, aveva evidenziato che rimanessero comunque alcuni interrogativi relativi alla situazione che si sarebbe potuta materializzare una volta che si sarebbe iniziato a mettere completamente a nudo le parti oggetto dei lavori di ripristino;
- il CTU aveva inoltre ritenuto infondate le osservazioni dell'arch. , anche nella sua qualità di CP_3
consulente tecnico di parte dei convenuti, rilevando che, trattandosi di edificio in legno, le costruzioni in legno costituissero materia altamente specialistica richiedente una conoscenza dei particolari, dei materiali, delle soluzioni tecniche e di quant'altro fosse necessario per poter realizzare a regola d'arte l'edificio, cosicché il progettista e direttore lavori, nella specie l'arch. , avrebbe dovuto vigilare CP_3 sulla corretta realizzazione dell'opera e che l'opera fosse quindi eseguita secondo il progetto e le regole dell'arte; che, in definitiva, pur potendo essere state fatte dalle imprese esecutrici scelte inopportune pagina 3 di 16 durante l'esecuzione delle opere, dette scelte avrebbero dovute essere corrette ed eventualmente modificate proprio dal Direttore dei Lavori in ragione dei compiti di vigilanza a quest'ultimo spettanti.
In diritto, l'attore chiedeva che i convenuti fossero dichiarati responsabili in solido per i gravi difetti riscontrati nell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c., sottolineando che i due convenuti e CP_2 CP_3 avessero ricoperto, nella vicenda in esame, la qualità di “venditori-costruttori”, ai quali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si rendeva applicabile l'art. 1669 c.c., e ciò in quanto il convenuto aveva nominato l'altra convenuta arch. progettista e Controparte_2 CP_3
direttore dei lavori, avendo pertanto entrambi mantenuto un potere di direttiva e di controllo sull'impresa appaltatrice.
Tanto premesso, considerato che, in sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU aveva quantificato un danno in termini di costi di ripristino pari ad € 105.386,00, e che tale danno si fosse aggravato dopo le operazioni peritali e fosse comunque destinato ad aggravarsi ulteriormente, l'attore chiedeva, in via istruttoria, l'ammissione di una nuova CTU volta ad accertare l'integrità e lo stato di conservazione del materiale sottostante il piano di copertura del tetto, delle terrazze, e comunque dell'intero fabbricato, e la relativa quantificazione del danno effettivo.
Concludeva quindi, sulla scorta dell'A.T.P. esperito ante causam, chiedendo di:
- accertare e dichiarare che l'immobile di cui è causa fosse affetto dai vizi e dai difetti descritti nell'elaborato redatto dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché da quelli che sarebbero stati accertati in corso di causa e che detti vizi costituissero gravi difetti ai fini dell'art. 1669 c.c.;
- accertare e dichiarare che i due convenuti, nella qualità di venditori/costruttori, e CP_3
anche nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, fossero responsabili ex art.
[...]
1669 c.c. (ed in subordine ex art. 2043 c.c.) per i vizi ed i difetti lamentati dall'attore ed accertati in corso di causa;
- condannare i convenuti e , nella qualità di venditori/costruttori, quest'ultima anche CP_2 CP_3
nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori, in solido tra loro e/o nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dall'attore, da quantificare e liquidare, occorrendo anche in via equitativa, all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/04/2023, si costituiva in giudizio il convenuto , il quale sosteneva che i vizi ex adverso lamentati fossero stati scoperti nel Controparte_2
2016, come da messaggi vocali depositati su supporto USB. Sosteneva dunque che il avesse CP_1 acquisito una obiettiva conoscenza degli asseriti vizi nell'anno 2016, e tuttavia non li aveva denunciati pagina 4 di 16 ai venditori entro il termine decadenziale di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., né entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna avvenuta nel 2016 previsto dall'art. 1495 comma 3 c.c.; né, ancora, aveva proposto la denuncia entro i più estesi termini previsti dall'art. 1669 c.c.
Deduceva che tra le parti fosse intercorso un rapporto contrattuale di compravendita e non di appalto, e che quindi il non potesse ritenersi responsabile in base alle norme sull'appalto, non avendo CP_2
ricoperto il ruolo di costruttore dell'immobile, bensì di mero venditore dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, il convenuto eccepiva che l'attore fosse decaduto dal potere di proporre l'azione di garanzia dei vizi ex art. 1495 c.c., e che qualsiasi azione risultasse prescritta sia ai sensi dell'art. 1495 c.c. che ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa che aveva fabbricato l'immobile di cui è causa, la Parte_1
Affermava l'inesistenza dei vizi lamentati dall'attore; che le opere fossero state eseguite secondo le regole dell'arte, imputando le problematiche infiltrative verificatesi ad una mancata manutenzione da parte dell'acquirente. Evidenziava inoltre che l'arch. , nella sua qualità di direttore dei lavori, CP_3 dovesse andare esente da responsabilità, atteso che l'immobile in questione era una casa prefabbricata in legno e pertanto tutte le sue componenti erano giunte in cantiere preassemblate, non essendovi stata quindi alcuna possibilità di effettuare controlli senza intervenire in modo dannoso sulla struttura e senza pregiudicare la qualità del manufatto.
Concludeva quindi chiedendo di respingere le domande di parte attrice.
Questo Giudice, con ordinanza del 02/05/2023, respingeva l'istanza del convenuto di Controparte_2 autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ”, richiamando testualmente Parte_1
“l'orientamento di Cass. Sez. Un. n. 4309/2010, che legittima il Giudice a respingere la domanda di chiamata in causa del terzo nell'esercizio del suo potere discrezionale, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni di economia processuale o ragionevole durata del processo
(orientamento successivamente confermato anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12/05/2015, e da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/02/2020, )”; e ritenendo che la chiamata in causa del terzo non dovesse essere autorizzata, posto che il convenuto non aveva formulato, nelle sue conclusioni, alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato;
inoltre, non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, e non essendo una chiamata in garanzia cosiddetta propria od impropria, la mancata estensione del contraddittorio non avrebbe comunque leso le prerogative del convenuto, posto che quest'ultimo ben avrebbe potuto eventualmente difendersi escludendo la propria responsabilità ed addebitando la responsabilità al predetto terzo, senza per questo convenirlo in giudizio.
pagina 5 di 16 Alla prima udienza del 18/05/2023, fatta rinnovare la notifica della citazione nei confronti della convenuta , la causa veniva rinviata all'udienza del 30/11/2023, nella quale, dichiarata la CP_3
contumacia della , venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. CP_3
Depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa - istruita tramite l'acquisizione del fascicolo di ATP
r.g. 3555/2021 e tramite nuova CTU esperita dal medesimo ausiliario nominato in sede di ATP (Geom.
- veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/11/2024, sulle conclusioni Persona_2
precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2.
Fatte queste premesse, la domanda dell'attore è fondata nei limiti di seguito specificati.
La responsabilità dei due convenuti, come correttamente qualificata dalla difesa attorea, è riconducibile all'art. 1669 c.c.
Come noto, infatti, secondo la ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. (che configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale), nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti aver mantenuto, direttamente o per il tramite del proprio direttore dei lavori, il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'attività dell'appaltatore esecutore dell'opera, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile.
In questi casi grava sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, 14 gennaio 2014, n. 632).
La norma, in altri termini, è applicabile anche nei confronti del venditore che, per la realizzazione dell'opera, non si sia limitato a fare ricorso ad un appaltatore, ma si sia avvalso di un progettista e/o di un direttore lavori di sua fiducia (come avvenuto nel caso di specie), mantenendo il potere di sorveglianza sullo svolgimento dei lavori, cosicché la costruzione sia da considerarsi per tali ragioni a lui comunque riferibile (Cassazione civile, sez. II, 02 dicembre 2008, n. 28605; Cass. n. 2238/2012;
Cass. n. 9370/2013).
Nel caso concreto, l'immobile fu venduto all'attore dai due convenuti e con rogito del CP_3 CP_2
21/06/2016 al prezzo di € 455.000,00 (cfr. atto di compravendita di cui al doc. attoreo n. 1).
E' pacifico, in quanto allegato a pag. 12 dell'atto di citazione e non contestato dal convenuto costituito, che la convenuta Arch. fosse stata nominata come progettista e direttore dei lavori CP_3 CP_3
pagina 6 di 16 dal convenuto , cosicché la prima ha ricoperto nella vicenda in questione non solo la Controparte_2
qualità di venditore ma anche quella di progettista e direttore lavori, ed il secondo, per mezzo del suo direttore dei lavori di fiducia (arch. ), ha mantenuto la sorveglianza tecnica sull'attività CP_3 dell'impresa esecutrice dell'opera di realizzazione del fabbricato.
I due convenuti hanno quindi mantenuto il potere di sorveglianza e di controllo sull'esecuzione dell'opera, e ciò è sufficiente per ritenere configurabile una loro responsabilità ai sensi dell' art. 1669 cod. civ.
3.
Qualificata la domanda attorea come domanda di risarcimento del danno a norma dell'art. 1669 cod. civ., è agevole constatare l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dal convenuto.
Quest'ultimo ha fondato le proprie eccezioni di decadenza e di prescrizione sull'assunto, documentato da messaggi vocali prodotti su supporto USB, che l'attore avrebbe acquisito una obiettiva conoscenza delle infiltrazioni già dall'anno 2016.
Ciò tuttavia non è sufficiente per far decorrere il termine decadenziale annuale posto dall'art. 1669 cod. civ., atteso che, di certo, il nell'anno 2016 (anno in cui ha acquistato l'immobile), non aveva CP_1
conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva delle cause di tali fenomeni infiltrativi.
Invero, il termine annuale posto dall'art. 1669 c.c decorre dal momento in cui è stato conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva non solo dell'entità e della gravità dei difetti, ma anche della loro derivazione causale (cfr. Cass. n. 6092/2000; Cass. n. 4622/2002), e tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori e soprattutto esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 2460 del 01/02/2008; Cass.
Sez. 2, Sent. n. 18078 del 19/10/2012; Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 18402 del 19/08/2009; Cass. Sez. 2,
Sent. n. 1463 del 23/01/2008).
Nel caso di specie, tale compiuta conoscenza può, quindi, ritenersi raggiunta quantomeno al momento in cui fu redatta la prima relazione tecnica sull'immobile, redatta dal perito di parte Ing. Per_1
ossia in data 15/03/2021 (doc. attoreo n. 4).
[...]
Il ha tempestivamente effettuato la denuncia dei vizi in data 31/05/2021 (doc. attoreo n. 5), CP_1 quindi entro l'anno dalla succitata relazione tecnica dell'Ing. datata 15/03/2021, impedendo in Per_1
tal modo il maturare del termine decadenziale di un anno previsto dal cit. art. 1669 cod. civ.
Quanto invece al termine annuale di prescrizione (che a norma dell'art. 1669 cit. decorre dalla denuncia come si è detto avvenuta in data 31/05/2021), occorre tener conto che il termine di prescrizione è stato pagina 7 di 16 interrotto dal ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. (depositato in data 31/08/2021, quindi ben prima dello spirare del termine annuale di prescrizione previsto dall'art. 1669, 2° comma c.c.), e che, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 cod. civ., il termine ha cominciato a decorrere nuovamente dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio del Geom. nel procedimento di ATP (deposito Persona_2
avvenuto il 26/05/2022), per poi essere nuovamente interrotto con la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, avvenuta sempre nell'anno 2022 (in questo senso si veda Cass. n.
17385 del 08/08/2007: "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi;
e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo ricorso giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide ritualmente con il deposito della relazione del consulente nominato"; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sent. n. 17385 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2, Sent. n. 11087 del 24/08/2000; Cass. Sez. 1, Sent. n. 3045 del 16/03/2000).
Le eccezioni di prescrizione e di decadenza proposte dal convenuto, per le suesposte ragioni, sono pertanto da ritenersi infondate, e di conseguenza è possibile esaminare nel merito la domanda di parte attrice.
4.
Nel merito, la domanda svolta dall'attore è fondata.
Il fabbricato in questione, acquistato dall'attore in data 21/06/2016 al prezzo di € 455.000,00, è un edificio abitativo unifamiliare, sviluppato su due piani fuori terra nel quale al piano terra si sviluppa la zona giorno e le parti accessorie di cantina e garage, mentre al piano primo è ubicata la zona notte ed un ampio terrazzo che si sviluppa su tre lati dell'edificio; la copertura è piana e vi si trova un'ampia dotazione di impianto fotovoltaico che ne occupa quasi l'intera superficie.
L'edificio ha la particolarità di essere in legno, tipologia per la quale, come evidenziato dal CTU, sono necessari specifiche competenze ed uno specifico “know-how” realizzativo.
E' necessario innanzitutto fare riferimento alle risultanze del giudizio di accertamento tecnico preventivo esperito ante causam.
La CTU del geom. è stata depositata, in detto procedimento, in data 26/05/2022. Persona_2
Le risultanze dell'ATP (fascicolo RG 3555/2021) sono state ritualmente acquisite al presente processo con l'ordinanza istruttoria dell'11/04/2024, e sono utilizzabili ai fini della decisione nonché opponibili ad entrambi i convenuti, in quanto entrambi costituti nel procedimento di A.T.P.
E', tra l'altro, principio pacifico in giurisprudenza che il giudice di merito possa trarre elementi di prova dalle indagini effettuate in sede di accertamento tecnico preventivo (Cass. Sez. 2, Sent. n. 7863
pagina 8 di 16 del 19/07/1995; Cass. Sez. 2, Sent. n. 849 del 07/03/1975; Cass. Sez. 3, Sent. n. 1165 del 27/04/1973;
Sez. 3, Sent. n. 742 del 17/04/1962).
Non vi sono validi motivi per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il C.T.U. Geom. Persona_2
che vengono quindi fatte proprie da questo Giudice, in assenza di accertamenti tecnici di
[...]
segno contrario circa la prospettazione di cause dei fenomeni infiltrativi riscontrati nell'immobile di proprietà dell'attore alternative rispetto a quelle prospettate dal c.t.u. (cause riconducibili a “vizi realizzativi nati con la costruzione e non sopravvenuti”, sulle quali v. infra).
5.
Il C.T.U. ha riscontrato, quanto alla copertura dell'edificio:
- la “presenza di telo impermeabile in EPDM con evidenze di increspature e numerose piegature anomale che rendono quasi inefficace la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane”, e che “tali anomalie risultano oltremodo amplificate dalla presenza dei basamenti in cemento a supporto dei pannelli fotovoltaici” (si vedano le fotografie riportate alle pagg. 10 -11 dell'ATP) ;
- “gli ambienti della zona notte del piano primo, sono interessati da infiltrazioni in più punti con manifesta presenza soprattutto in corrispondenza delle parti di solaio orizzontale lungo i muri perimetrali ed inoltre in corrispondenza dei camini di sfiato”, ed “analizzando i fenomeni e la stratigrafia dei materiali, pare evidente che il problema sia riconducibile alla mancata tenuta dello strato in EPDM “Firestone” che, anche visivamente, presenta numerosissime anomalie oltre a interruzioni di continuità con sigillatore effettuate in maniera non efficace” (pag. 14 ATP);
- “…le infiltrazioni hanno compromesso lo stato di conservazione del primo strato di pannelli OSB mentre per gli strati sottostanti, in alcuni punti, ovvero dove le infiltrazioni si manifestano nelle parti sottostanti, l'acqua è senza dubbio arrivata agli strati sottostanti ed al materiale isolante, oltre ad aver compromesso il controsoffitto in cartongesso” (si vedano le fotografie riportate a pag. 15 dell'ATP);
-“relativamente alle lattonerie di copertura della veletta superiore, pare evidente che le sigillature fra gli elementi, realizzate con materiale siliconico, oltre a non essere appropriate alla funzione, hanno un veloce deperimento che porta a renderle del tutto inefficaci;
si evidenzia, inoltre, una serie di staffe ed altri supporti ( come per esempio il palo antenna ) che costituiscono potenziali rischi di infiltrazione, data la delicatezza e la precaria integrità del telo di copertura, ed in linea generale contribuiscono al degrado funzionale della impermeabilizzazione in essere, in linea generale si ritiene che una copertura concepita e realizzata con i materiali in essere, non si adatti ad essere “massicciamente” interessata dalla presenza di basamenti in cemento, mensole tassellate e punti di attraversamento non adeguatamente protetti e sigillati” (pag. 15 ATP);
pagina 9 di 16 5.1
In merito alla copertura, l'ausiliario ha quindi concluso (pag. 28 ATP):
- ritenendo non adeguata, per una copertura piana di una casa in legno, la scelta di una impermeabilizzazione mono-strato a basso spessore (“Per una copertura piana di una casa in legno la scelta di una impermeabilizzazione mono-strato a basso spessore, pare più rischiosa se confrontata con una a doppio strato con strato separatore interposto”);
- che “l'utilizzo della membrana impermeabile scelta deve rispettare precise condizioni, come si evince dalla documentazione tecnica del produttore, che non paiono rispettate nell'opera realizzata;
per quanto visto nei sondaggi, pare che il sistema di posa scelto tra quelli previsti da “Firestone” sia quello “in totale aderenza-sistema incollato a freddo”; non pare però che la membrana sia stata incollata al supporto su tutta la superficie (non si sarebbe arricciata in modo così evidente in copertura) e gli elementi passanti (tubi, sfiati …, nonché l'imbocco pluviale ) non paiono realizzati con gli elementi di sistema previsti (vedi voce di capitolato - allegato n° 7 )”.
Il CTU ha poi ritenuto non corretta la posa delle zavorre dei pannelli solari e fotovoltaici posate direttamente sulla membrana, senza uno strato interposto di ammortizzazione/separazione/scorrimento, poiché ciò “trasferisce alla membrana i carichi puntuali con possibili forature e le trazioni dovute alla spinta del vento, con conseguenti arricciature” (pag. 28 ATP).
6.
Quanto alla situazione delle terrazze, l'ausiliario, analizzando i fenomeni e la stratigrafia dei materiali, ha evidenziato che:
-“ il problema sia riconducibile alla mancata tenuta dello strato in che, anche CP_4
visivamente, presenta numerosissime anomalie relativamente alla integrazione con i canali di gronda sui lati e oltre alla presenza di uno scarso rinvolto in corrispondenza dell'attacco con le CP_5 CP_6
murature esterne”, con conseguente fenomeno di infiltrazione (pag. 18-19-20 ATP);
-“la presenza diffusa, nella parte sottostante, di infiltrazioni in corrispondenza dell'attacco delle murature, presume l'esistenza di un difetto nello scarso rinvolto della membrana EPDM” (pag. 21-22
ATP).
In merito alle terrazze, il CTU ha quindi così concluso (pag. 28 ATP) :
- “relativamente alla membrana EPDM, il risvolto perimetrale sui muri e sulle velette/parapetti di coronamento dei terrazzi, non è stato realizzato secondo le indicazioni del produttore…” ;
-“la listellatura a sostegno della pavimentazione delle terrazze, doveva essere posata su opportuni distanziatori rispetto al piano di scorrimento dell'acqua, in modo da salvaguardarla dal contatto
pagina 10 di 16 continuo con l'acqua stessa e di eventuali ristagni sempre possibili, che ne ha comportato la marcescenza”;
- “la barriera al vapore è demandata a un foglio di cellophane non giuntato e fissato con graffette metalliche al tavolato grezzo di chiusura del sandwich descritto sopra;
la funzione di barriera al vapore è evidentemente non assolta dal materiale perciò la presenza di aria ferma sopra all'isolante e nello strato di listellatura in pendenza tra i due pannelli in OSB, può creare condense interstiziali all'interno del solaio stesso” ;
- “le copertine in lamiera pre-verniciata che dovrebbero proteggere la testa delle pareti-parapetto sono siliconate nelle giunte ma il silicone non garantisce il passaggio dell'acqua in modo ermetico e la guaina non risulta risvoltata sotto le copertine;
è verosimile che alcune pareti siano bagnate dall'infiltrazione di acqua sotto la copertina”.
7.
Tale essendo dunque la situazione di fatto, non vi è dubbio che i vizi emersi all'esito dell'ATP siano riconducibili alla nozione di “grave difetto” contemplata dall'art. 1669 cod. civ. .
L'applicabilità dell'art. 1669 c.c. va vieppiù affermata, alla luce dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella materia, laddove, tra l'altro, si è ravvisata la fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. proprio in ipotesi di infiltrazioni di acqua e di umidità determinate da carenze di impermeabilizzazione, e nella presenza di vizi anche di limitata localizzazione (fra le tante, Cass., 29 luglio 1992, n. 9081; Cass., 2 dicembre 1980, n. 6298; Cass., 11 gennaio 1979, n. 206; Cass., 12 maggio 1999, n. 4692; Cass., 29 novembre 1994, n. 10218 ; Cass., 12 maggio 1999, n. 4692; Cass., 4 maggio 1978, n. 2070; Cass., 6 giugno 1977, n. 2321, Cass., 1 agosto 2003, n. 11740; Cass., 8 gennaio
2000, n. 117; Cass., 28 aprile 2004, n. 8140). La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di precisare che tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante l'art. 1669 cod. civ. “rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 2260 del 02/03/1998; in senso conforme Cass. Sez. 2, Sent. n. 117 del 08/01/2000; Cass. Sez. 2, Sent. n. 84 del 03/01/2013;
Cass. Sez. 2, Sent. n. 11740 del 01/08/2003).
Come noto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (C. 11740/2003; C. 8811/2003; C.
9636/2001; C. 456/1999), il difetto legittimante, a norma dell'art. 1669 c.c., l'azione di risarcimento dei danni può consistere in una qualunque alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, la quale, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina) bensì quegli elementi secondari o accessori, che consentono però
pagina 11 di 16 l'impiego duraturo cui l'opera è destinata, incide negativamente ed in modo considerevole sulla funzionalità globale dell'immobile stesso, indipendentemente dal fatto che i difetti siano emendabili a mezzo di interventi di straordinaria oppure ordinaria manutenzione (v. ex multis Cass. 2238/2012,
8140/2004, 81/2000 e 456/1999): elementi secondari ed accessori, quali, ad esempio, le impermeabilizzazioni.
8.
Ciò detto sull'esito dell'accertamento tecnico preventivo depositato in data 26/05/2022, è stata disposta, nel corso del presente giudizio, altra CTU con supplemento di indagine esperito dal medesimo professionista (geom. , il quale, nella relazione peritale depositata in data Persona_2
11.07.2024, ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel precedente ATP, confermando la sussistenza dei gravi vizi realizzativi dell'immobile, osservando che i fenomeni infiltrativi nel frattempo si fossero
“aggravati in termini di consistenza e, cosa più preoccupante, di conseguenze sulle strutture” (pag. 24 della relazione peritale dep. 11/07/2024).
9.
Quanto alle cause delle infiltrazioni riscontrate, il c.t.u. è stato molto chiaro nell'affermare che i fenomeni infiltrativi in questione avessero “origini derivanti da vizi realizzativi nati con la costruzione
e non sopravvenuti”, non cagionati da una omessa manutenzione (pag. 24), ed ha altrettanto chiaramente escluso, smentendo la tesi sostenuta dal convenuto, che le infiltrazioni potessero essere causalmente ricondotte ad una imperizia o all'incuria dell'attore (pag. 24 della relazione peritale dep.
11/07/2024).
10.
Il fatto che le cause delle infiltrazioni fossero riconducibili a vizi realizzativi di costruzione e che dunque i lavori di realizzazione del fabbricato fossero stati eseguiti da una impresa terza
(l'appaltatrice), non esenta da responsabilità la parte convenuta, la quale, come si è detto più sopra, tramite il proprio progettista e direttore dei lavori (Arch. ), aveva comunque mantenuto una CP_3 sorveglianza tecnica ed aveva l'onere di vigilare sulla corretta realizzazione dell'opera.
Sul punto, in merito alle osservazioni svolte dal CTP del convenuto in sede di accertamento tecnico preventivo, si condividono le repliche del CTU, che di seguito si riportano:
“Il CTP osserva, nelle proprie conclusioni, di non aver avuto alcuna responsabilità nella realizzazione del manufatto che arriva già “pre-confezionato” e successivamente assemblato dall'azienda fornitrice ribadendo di essersi “fidata” dell'azienda stessa;
a parere del CTU questa considerazione pare pagina 12 di 16 totalmente inopportuna dati i ruoli rivestiti dall'arch. ( progettista, direttore lavori, venditore ); CP_3 come detto le costruzioni in legno costituiscono materia altamente specialistica e presumono una conoscenza dei particolari, dei materiali, delle soluzioni tecniche e di quant'altro sia necessario per poter realizzare a regola d'arte un edificio;
la progettazione e soprattutto la direzione lavori prevedono che il Tecnico sorvegli e faccia in modo che l'opera sia realizzata secondo progetto ed a regola d'arte; certamente durante l'esecuzione possono essere fatte scelte inopportune delle aziende operanti che devono essere corrette ed eventualmente modificate proprio dal Direttore Lavori” (pag. 31 ATP).
Rileva a tal proposito questo Giudice che il direttore dei lavori abbia l'obbligo di vigilare che l'opera venga realizzata in conformità con il progetto e che rispetti le regole dell'arte. Ciò significa che il direttore lavori debba accertarsi che ogni fase dei lavori sia eseguita correttamente e adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare difetti di costruzione, cosicché, nel caso concreto, deve ritenersi responsabile per aver omesso di vigilare correttamente sui lavori svolti dall'impresa costruttrice. Né i due convenuti sono stati in grado di provare, come era loro onere fare, di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa costruttrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una loro condotta colposa omissiva.
11.
Nel corso del presente giudizio il convenuto, anche tramite le osservazioni del proprio CTP, ha inoltre lamentato l'inerzia dell'attore, che anche successivamente al termine dell'ATP, non si sarebbe attivato per ridurre le infiltrazioni così non impedendo l'aggravamento dei fenomeni infiltrativi, sostenendo quindi, in definitiva, che l'aggravamento dei danni successivamente all'ATP fosse riconducibile ai mancati interventi riparativi da parte del CP_1
Osserva a tal proposito questo Giudice che l'applicabilità dell'art. 1227 cod. civ. presuppone pur sempre la sussistenza di una colpa del danneggiato, che nel caso concreto è da escludersi, posto che l'attore si è tempestivamente attivato nel denunciare i vizi e nel depositare un ricorso per accertamento tecnico, presentato anche a fini conciliativi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., senza tuttavia aver trovato alcun riscontro da parte dei due convenuti in termini di riconoscimento di un ristoro monetario, anche dopo che, in data 26/05/2022, è stato depositato l'atp del geom. le cui risultanze erano Per_2
inequivocabili.
Non si può poi addebitare all'attore di non essersi attivato per arginare il danno e di non aver fatto eseguire ad imprese terze opere di ripristino al fine di eliminare i vizi, atteso che ciò avrebbe comportato una irreversibile modifica dello stato dei luoghi, impedendo così quegli accertamenti che, invece, sono risultati possibili ed attendibili, sia in sede di ATP, sia nel corso del giudizio di merito con l'ultima CTU depositata in data 11/07/2024, proprio in virtù della mancata modifica dello stato dei luoghi. L'unico intervento posto in essere dal è infatti consistito “nel montaggio di teloni CP_1 pagina 13 di 16 protettivi al fine di ridurre la quantità di acqua piovana insistente sulle superfici orizzontali dei terrazzi”; intervento “da considerarsi puramente “pagliativo” e soltanto di contenimento del danno”
(così il ctu a pag. 24 della relazione peritale depositata in data 11/07/2024).
12.
Il consulente d'ufficio, con valutazione da cui non vi è motivo di discostarsi, nella propria ultima relazione depositata in data 11/07/2024, ha quantificato un totale di costi di ripristino pari ad €
160.693,00, in tale importo comprendendovi anche il costo necessario a liberare l'immobile durante i lavori ed i costi imprevisti durante lo svolgimento dei lavori.
La somma riconosciuta a titolo di costi di ripristino, non essendo liquidata all'attualità e costituendo debito di valore, va rivalutata sulla base degli indici Istat dalla data di deposito della relazione del CTU
(11/07/2024) ad oggi;
dalla stessa data e fino ad oggi sono altresì da riconoscersi gli interessi nella misura legale, sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. 1712/1995).
Sulla somma così complessivamente determinata decorrono gli interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Ai danni in termini di costi di ripristino, va aggiunto il danno emergente documentato, coincidente con l'esborso economico sostenuto dal per il suo provvisorio trasferimento presso altro immobile CP_1
condotto in locazione, pari ad un canone di locazione annuale che, come si evince dal contratto di locazione registrato avente decorrenza dal 01.10.2023, è pari ad € 3.600,00 (doc. attoreo n. 10).
Non può invece riconoscersi il “danno da minor valore dell'immobile”.
Sul punto il CTU, nel quantificare il minor valore dell'immobile, ha erroneamente considerato anche
“l'importo presunto delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi”, ed è comunque dirimente osservare che, come richiesto nel quesito peritale, il minor valore dell'immobile avrebbe dovuto essere quantificato e riconosciuto solo “in caso di non emendabilità dei vizi”, mentre nel caso concreto non vi
è alcuna prova che i vizi non siano emendabili.
Non sono provati, nell'an, ulteriori danni, e dunque non può procedersi ad una loro liquidazione in via equitativa.
L'ammontare complessivo del risarcimento del danno da riconoscersi all'attore è pari quindi ai costi di ripristino quantificati dal CTU in € 160.693,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, cui si aggiunge la somma di € 3.600,00 quale esborso economico sostenuto dal a titolo di canone di CP_1
locazione.
pagina 14 di 16 Per le ragioni sopra esplicitate, rispondono in solido di tale danno, ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c., i due convenuti e entrambi come “venditori-costruttori”, e la Controparte_2 Controparte_3
seconda anche come progettista e direttore lavori.
13.
Quanto infine alla regolamentazione delle spese di lite, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass. 15672/2005).
Pertanto le spese di C.T.U., già liquidate in favore del geom. all'esito del Persona_2 procedimento di ATP r.g. n. 3555/2021 con separato decreto del 27 maggio 2022 (“€ 2.006,00 a titolo di onorario, € 191,22 per spese, oltre cassa previdenza ed iva come per legge”), devono seguire il principio di soccombenza e devono, quindi, essere poste in via definitiva in solido a carico dei due convenuti, risultanti soccombenti all'esito del presente giudizio di merito.
Per le medesime ragioni, vanno liquidate in questa sede anche le spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo. Anch'esse, dovendo seguire il principio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro e riconosciute in favore di parte attrice.
Quanto alla loro misura, esse vanno liquidate così come da dispositivo secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenendo in considerazione il valore della controversia rientrante nello scaglione da € 52.001 ad € 260.000, ed applicando per il procedimento di istruzione preventiva i valori medi relativi alle sole attività difensive concretamente espletate (fase di studio pari ad € 1.080,00 e fase introduttiva pari ad € 945,00), oltre agli esborsi sostenuti per contributo unificato e marca da bollo pari ad € 286,00.
Le spese del giudizio di merito seguono parimenti la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo in considerazione un valore della controversia rientrante nello scaglione da € 52.001 ad €
260.000, ed applicando i valori medi previsti dal DM 147/2022 per le fasi di studio (€ 2.552), introduttiva (€ 1.628), di trattazione (€ 5.670) e decisionale (€ 4.253); oltre agli esborsi sostenuti per contributo unificato e marca da bollo pari ad € 545,00.
Infine, anche le spese della CTU svolta in corso di causa, già liquidate con separato decreto dell'11 luglio 2024 (“€ 2.178,00 a titolo di onorario, € 53,00 per spese, oltre accessori di legge”), seguendo la soccombenza, vanno poste in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, della somma a titolo di risarcimento del danno pari ad € 160.693,00, con rivalutazione sulla base degli indici Istat dalla data di deposito della relazione del CTU (11/07/2024) alla data della presente sentenza, oltre agli interessi nella misura legale sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. 1712/1995), e gli interessi nella misura legale sul complessivo importo dalla presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, della somma a titolo di danno emergente pari ad € 3.600,00, oltre interessi legali dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (14/11/2024) sino al saldo.
3) Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese legali del procedimento di accertamento tecnico preventivo (RG 3555/2021), che si liquidano in €
2.025,00 per compenso, € 286,00 per esborsi a titolo di contributo unificato e marca da bollo, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
4) Pone in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU, già liquidate nell'ambito del procedimento di ATP r.g. n. 3555/2021, come da separato decreto del 27 maggio
2022.
5) Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, in € 545,00 per esborsi, oltre
Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
6) Pone le spese della CTU esperita in corso di causa, così come liquidate con separato decreto dell'11 luglio 2024, in via definitiva a carico solidale dei convenuti.
Reggio Emilia, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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