Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6076/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
6076/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. PINTO MICHELE, Parte_1 ricorrente
E
, avv. DE CHIRICO PATRIZIA, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 17.08.2018 parte ricorrente esponeva:
di aver svolto attività di cuoco dal 2015 al 2018;
che nell'espletamento della prestazioni lavorativa effettuava movimentazione manuale di carichi (pentolami di grandi dimensioni) oltre ad assumere posture incongrue;
che a causa delle mansioni svolte gli venivano diagnosticate discopatie multiple erniarie del tratto cervicale e lombosacrale oltre a patologia artrosica;
che il 07.02.2018 presentava all' domanda per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale e per il relativo indennizzo;
che la domanda veniva respinta anche a seguito di opposizione;
che stante l'evidente nesso ed il grado di menomazione relativo alle patologie sofferte riteneva dovuto un indennizzo nella misura pari al 24% come da relazione del CTP allegata.
1
Si costituiva l' eccependo che mancava la prova dell'esposizione a rischio CP_1 specifico con conseguente assenza di nesso causale oltre alla mancanza di prova della malattia dedotta in giudizio.
Acquisita la documentazione, assunte le prove orali, disposte due CTU medico legali, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa
2) La domanda è fondata.
3) La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro.
Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr. Cass.
8773/2018).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio attraverso la prova documentale e attraverso la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della seconda CTU espletata in corso di causa.
I testi escussi nel corso del giudizio, con dichiarazioni sufficientemente specifiche e sostanzialmente concordanti, hanno confermato il lavoro svolto dalla parte ricorrente, ed in particolare il fatto che lo stesso nelle mansioni di cuoco provvedesse a movimentare pentolami pesanti, in quanto pieni di acqua,
2 senza alcun ausilio meccanico, dovendo preparare i pasti per circa millecinquecento ospiti oltre ad effettuare preparazioni con movimenti costanti e pose incongrue come quelle necessarie per prepare il purè.
Anche la seconda consulenza tecnica d'ufficio ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra il lavoro svolto e alcune patologie riscontrate.
In particolare il CTU, dott. , sulla scorta di premesse Persona_1 condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento, ha chiarito che la parte ricorrente
“risulta certamente affetto da:
1. cervico-lombalgia cronica con brachialgia sinistra e sciatica omolaterale ricorrente, in discopatie multiple anche a carattere francamente erniario e danno neurogeno diffuso 2.tecnopatia del cingolo scapolo-omerale sinistro con lesione del sovraspinoso 3.sindrome del tunnel carpale bilaterale 4.poliartrosi in obeso di III classe” ma che in relazioni a tali plurimenomazioni policrone risultano patologie preesistenti extralavorative o escluse dal presente giudizio in quanto non oggetto di domanda;
infatti, anche a seguito di osservazioni dell' chiariva da un lato CP_1 che “è rilevabile la presenza di una componente extra-lavorativa che si individua nella degenerazione cronica poliartrosica articolare (coxartrosi, gonartrosi, spondilartrosi) correlabile non tanto all'età anagrafica (soggetto di
52aa), ma principalmente con l'obesità di terzo grado, riscontrata sia nel 2021
(CTU dr. sia dal sottoscritto durante la visita peritale” dall'altro che Per_2
“dalla documentazione offerta agli atti non si evince che la patologia della spalla rientrasse sicuramente o meno tra le patologie denunciate dal ricorrente all' . CP_1
Ne consegue che, tenuto conto anche del tipo di patologia e di quanto evidenziato in ordine al tipo di attività lavorativa svolta e del lasso di tempo durante il quale il ricorrente svolto questo tipo di lavoro (per oltre tre anni), deve ritenersi provato il nesso di causalità in relazione alle patologie di cui in causa (tunnel carpale, dell'ernia discale lombare e dell'ernia discale cervicale) nei limiti di quanto chiarito dal secondo CTU.
Si consideri, inoltre, che ai fini dell'accertamento del nesso causale da attività lavorativa della dedotta malattia basta anche la prova che nel contesto
3 lavorativo sia emersa anche solo una delle condizioni della malattia secondo il generale principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.. Occorre, inoltre, applicare lo standard di evidenza del “più probabile che non” (cfr. Cass.
2523/2020 e Cass. Sez. Un. 581/2008). Nel caso di specie nessuna altra condizione causale della dedotta malattia è emersa in giudizio, nè in sede di contraddittorio tecnico nè tanto meno risulta allegata in modo specifico dall' . CP_2
Infine si consideri, a fortiori, che trattasi di malattia professionale tabellata connessa a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi (MMC) svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.
La prima perizia non ha tenuto debitamente conto di tale movimentazione confermata dai testi. Le conclusioni della seconda perizia appaiono più condivisibili in quanto tengono debitamente conto delle risultanze istruttorie e della natura tabellata della patologia e delle lavorazioni connesse.
In merito, dunque, alla percentuale di danno indennizzabile, il CTU ha calcolato il danno biologico nella misura complessiva dell'8% (vd. CTU in atti), tenuto conto del complessivo impegno funzionale riscontrato (pari al 35%), dell'incidenza delle concorrenti patologie policrone extralavorative
(degenerazione cronica poliartrosica articolare (coxartrosi, gonartrosi, spondilartrosi) in obeso di III classe), delle patologie non valutabili in assenza di domanda (tecnopatia del cingolo scapolo-omerale sinistro con lesione del sovraspinoso ) e considerando la prevalente espressione monolaterale a sinistra (lato non dominante) della patologia. Tale stima appare condivisibile tenuto conto del tipo di patologie riscontrate e dei parametri medico legali di riferimento.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che le patologie “cervico-lombalgia cronica con brachialgia sinistra e sciatica omolaterale ricorrente, in discopatie multiple anche a carattere francamente erniario e danno neurogeno diffuso e sindrome del tunnel carpale bilaterale” dalle quali è affetto il ricorrente sono qualificabili quali malattie professionali e, pertanto, l' deve essere condannato al CP_1 pagamento dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un
4 danno biologico dell'8%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data della domanda amministrativa.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., applicando i valori in proporzione al decisum, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta, con distrazione.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (“cervico-lombalgia cronica con brachialgia sinistra e sciatica omolaterale ricorrente, in discopatie multiple anche a carattere francamente erniario e danno neurogeno diffuso e sindrome del tunnel carpale bilaterale”) sono causalmente connessa all'attività lavorativa dalla stessa espletata e, pertanto, costituiscono malattie professionali per una menomazione pari all'8%;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennizzo CP_1 previsto dal D.Lgs. n. 38/2000, in rapporto ad un danno biologico dell'8%,, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dalla domanda amministrativa fino al soddisfo;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente CP_1 che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di
€ 2.697,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%);
4. spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 16/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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