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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD BE IN, Presidente
RI RO, AT
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.uninominale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 945/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B203887 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B203887 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B203887 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 945 del 29.1.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. Uninominale in Liquidazione avverso l'avviso di accertamento notificato l'8.3.2024, preceduto da invito a comparire notificato il 29.12.2023 che, a sua volta, faceva seguito all'invito al contraddittorio notificato il 27.10.2023, relativo ad Ires, Iva e Irap anno 2017.
L'avviso di accertamento veniva impugnato solo per intervenuta decadenza dei termini per l'accertamento che la ricorrente indicava nel 31.12.2023.
Il Giudice di primo grado riteneva che poiché l'invito a comparire era stato fissato per l'8.1.2024, data allorché
l'ufficio era già decaduto dal poter emettere l'avviso di accertamento, la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, co. 3 bis del D. Lgs. N. 218 del 19.6.1997 non poteva operare.
Le spese venivano compensate in considerazione dell'oscillante giurisprudenza sulla questione.
Ricorreva in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, sostenendo che la sentenza si poneva in contraddizione con le pronunce della Corte di Cassazione sull'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento ex art. 67 D.L. 18/2020 anche per gli atti in scadenza nella annualità successive al 2020.
In particolare cita Ordinanza n. 960/2025 circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020.
Per quanto col ricorso introduttivo del giudizio non erano state sollevate contestazioni circa il merito, l'Ufficio riassumeva i recuperi contenuti nell'accertamento.
Così concludeva: “Chiede all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria:
In via principale, di riformare la Sentenza impugnata con conseguente conferma dell'Avviso di Accertamento impugnato.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi”.
Si costituiva la Società richiamando l'art. 157, co. 1 del D.L. 34/2020 secondo il quale gli atti in scadenza dall'8.3.2020 al 31.12.2020 avrebbero dovuto essere emessi entro il 31.12.2020 ma notificati dall'1 marzo al 28.2.2022. Ne derivava che non era possibile ritenere operante, per le annualità scadenti dopo il
31.12.2020, l'art. 67, co. 1 del D.L. 18/2020 dovendosi ritenere operante l'art. 157, co. 1 del D.L. 34/2020 che aveva dichiarato espressamente inapplicabile l'art. 67 cit.
Così concludeva: “Chiede a Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto che l'appellante Ufficio invoca l'applicazione del principio di cui alla richiamata Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15.1.2025, va rilevato che la stessa riguardava la questione sulla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia oltre il termine quinquennale riconoscendo uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione in forza dell'art. 67 D.L. 18/2020. Tale norma ha stabilito che la sospensione di tutti i termini relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle
Entrate, delle Riscossioni e degli altri enti impositori per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(sospensione di 85 giorni). Secondo la tesi dell'Ufficio, tale proroga non sarebbe limitata agli atti emessi entro il 31 maggio 2020 ma avrebbe posticipato la scadenza di tutti gli atti che sarebbero maturati nel periodo sospeso, anche se l'atto fiscale avesse scadenza successivamente e quindi anche nel 2021, 2022 e così di seguito. In pratica si tratterebbe di un vero e proprio spostamento temporale e non di una mera sospensione temporanea (c.d. proroga “a cascata”).
La normativa disciplinante la sospensione dei termini ha avuto aggiornamenti successivi al D.L. n. 18/2000
(il c.d. “Decreto Cura Italia”): il D.L. n. 34 del 19.5.2020 (il c.d. “Decreto Rilancio”), all'art. 157, co. 1, ha introdotto una disciplina speciale e più ampia differendo i termini per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi, i cui termini di decadenza scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, ad un periodo ben definito: tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022. La coesistenza di queste due disposizioni ha generato dubbi sulla loro reciproca influenza, in particolare sull'applicabilità cumulativa della proroga di 85 giorni a quella più estesa del Decreto
Rilancio. Il contrasto interpretativo è stato risolto con la sentenza n. 17668/2025 di cui si riporta la massima:
“Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma
1, del D.L. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quello di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015), al periodo intercorrente fra l'1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di 85 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra”.
Con tale sentenza è stato dunque statuito che la proroga di 85 giorni non può essere applicata in aggiunta al differimento più ampio stabilito dal “Decreto Rilancio”, posto che quest'ultimo è una norma speciale e successiva che ha assorbito e superato la previsione più generica dell'art. 67 D.L. n. 18/2020.
In conclusione, la tesi dell'Ufficio, che invoca la proroga di 85 giorni per tutti i termini di accertamento pendenti all'8.3.2020, proroga sulla quale ha basato la tempestività della notifica, non può essere accolta.
Le spese vengono compensate considerato il vasto contenzioso sorto nell'interpretazione e applicazione della normativa in oggetto.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD BE IN, Presidente
RI RO, AT
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 320/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l.uninominale In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 945/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B203887 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B203887 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B203887 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 945 del 29.1.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. Uninominale in Liquidazione avverso l'avviso di accertamento notificato l'8.3.2024, preceduto da invito a comparire notificato il 29.12.2023 che, a sua volta, faceva seguito all'invito al contraddittorio notificato il 27.10.2023, relativo ad Ires, Iva e Irap anno 2017.
L'avviso di accertamento veniva impugnato solo per intervenuta decadenza dei termini per l'accertamento che la ricorrente indicava nel 31.12.2023.
Il Giudice di primo grado riteneva che poiché l'invito a comparire era stato fissato per l'8.1.2024, data allorché
l'ufficio era già decaduto dal poter emettere l'avviso di accertamento, la proroga di 120 giorni prevista dall'art. 5, co. 3 bis del D. Lgs. N. 218 del 19.6.1997 non poteva operare.
Le spese venivano compensate in considerazione dell'oscillante giurisprudenza sulla questione.
Ricorreva in appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, sostenendo che la sentenza si poneva in contraddizione con le pronunce della Corte di Cassazione sull'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento ex art. 67 D.L. 18/2020 anche per gli atti in scadenza nella annualità successive al 2020.
In particolare cita Ordinanza n. 960/2025 circa l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex art. 67, co. 1, del D.L. n. 18/2020.
Per quanto col ricorso introduttivo del giudizio non erano state sollevate contestazioni circa il merito, l'Ufficio riassumeva i recuperi contenuti nell'accertamento.
Così concludeva: “Chiede all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria:
In via principale, di riformare la Sentenza impugnata con conseguente conferma dell'Avviso di Accertamento impugnato.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi”.
Si costituiva la Società richiamando l'art. 157, co. 1 del D.L. 34/2020 secondo il quale gli atti in scadenza dall'8.3.2020 al 31.12.2020 avrebbero dovuto essere emessi entro il 31.12.2020 ma notificati dall'1 marzo al 28.2.2022. Ne derivava che non era possibile ritenere operante, per le annualità scadenti dopo il
31.12.2020, l'art. 67, co. 1 del D.L. 18/2020 dovendosi ritenere operante l'art. 157, co. 1 del D.L. 34/2020 che aveva dichiarato espressamente inapplicabile l'art. 67 cit.
Così concludeva: “Chiede a Codesta Spettabile Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria di rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Posto che l'appellante Ufficio invoca l'applicazione del principio di cui alla richiamata Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15.1.2025, va rilevato che la stessa riguardava la questione sulla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia oltre il termine quinquennale riconoscendo uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione in forza dell'art. 67 D.L. 18/2020. Tale norma ha stabilito che la sospensione di tutti i termini relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle
Entrate, delle Riscossioni e degli altri enti impositori per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020
(sospensione di 85 giorni). Secondo la tesi dell'Ufficio, tale proroga non sarebbe limitata agli atti emessi entro il 31 maggio 2020 ma avrebbe posticipato la scadenza di tutti gli atti che sarebbero maturati nel periodo sospeso, anche se l'atto fiscale avesse scadenza successivamente e quindi anche nel 2021, 2022 e così di seguito. In pratica si tratterebbe di un vero e proprio spostamento temporale e non di una mera sospensione temporanea (c.d. proroga “a cascata”).
La normativa disciplinante la sospensione dei termini ha avuto aggiornamenti successivi al D.L. n. 18/2000
(il c.d. “Decreto Cura Italia”): il D.L. n. 34 del 19.5.2020 (il c.d. “Decreto Rilancio”), all'art. 157, co. 1, ha introdotto una disciplina speciale e più ampia differendo i termini per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi, i cui termini di decadenza scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, ad un periodo ben definito: tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022. La coesistenza di queste due disposizioni ha generato dubbi sulla loro reciproca influenza, in particolare sull'applicabilità cumulativa della proroga di 85 giorni a quella più estesa del Decreto
Rilancio. Il contrasto interpretativo è stato risolto con la sentenza n. 17668/2025 di cui si riporta la massima:
“Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma
1, del D.L. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quello di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015), al periodo intercorrente fra l'1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di 85 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra”.
Con tale sentenza è stato dunque statuito che la proroga di 85 giorni non può essere applicata in aggiunta al differimento più ampio stabilito dal “Decreto Rilancio”, posto che quest'ultimo è una norma speciale e successiva che ha assorbito e superato la previsione più generica dell'art. 67 D.L. n. 18/2020.
In conclusione, la tesi dell'Ufficio, che invoca la proroga di 85 giorni per tutti i termini di accertamento pendenti all'8.3.2020, proroga sulla quale ha basato la tempestività della notifica, non può essere accolta.
Le spese vengono compensate considerato il vasto contenzioso sorto nell'interpretazione e applicazione della normativa in oggetto.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.