Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 188/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. DE GUIDI IRENE ANTONIETTA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. RAMPONI ALESSANDRA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto , con l'obbligo di comunicarsi gli eventuali cambi di residenza
2. La casa coniugale, di proprietà del sig . , viene assegnata alla sig.ra , che vi Pt_2 Pt_1
continuerà ad abitare con i figli , unita m ente ai mobili arredi , corredi e pertinenze nella stessa esistenti, ad eccezione dei beni personali del sig. Pt_2
3. I figli minor i e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_1 Per_2
le decisioni più importanti nel loro interesse relativamente all 'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni de gli stessi . Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore separatamente , nei rispettivi periodi in cui i figli saranno collocati presso ciascuno di essi i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito di vita e per favorire in ogni modo duraturi e significativi r apporti con entrambe le linee parentali;
4. I figli avranno la residenza privilegiata presso l'abitazione materna;
5. Il sig. , godrà del seguente diritto di visita a i figli: Pt_2
-a week end alternati, dal venerdì dopo la scuola e sino al lunedì mattina quando ve l i riaccompagnerà
-quando i figli non trascorrer anno il fine settimana con il padre, potranno stare con lui dal mercoledì dopo la scuola e sino al venerdì mattina quando il sig. ve l i riaccompagnerà; Pt_2
-durante le vacanze di Natale, i figli st a r anno con un genitore dal 24.12 al 30.12 e con l'altro genitore dal 31.12. al 06.01. I periodi saranno alteranti di anno in anno tra i genitori. pagina 2 di 8 -durante le vacanze di Pasqua, i figli e star anno con un genitore dal Venerdì Per_1 Per_2
Santo sino alla sera di Pasqua ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore e sino al ritorno a scuola;
-durante le vacanze estive, e trascorrer anno con il padre tre settimane anche Per_1 Per_2
non consecutive da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 31.05;
-oltre alle giornate indicate, i figli potranno stare con il padre, su loro richiesta o su richiesta di quest'ultimo, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre;
6.Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per i figli e sul Pt_2 Per_1 Per_2
conto corrente della moglie, di cui conosce già le coordinate bancarie, la somma di €. 1.250,00=
milleduecento cinquanta /00) mensili entro il giorno 1 0 di ogni mese;
detta somma verrà
aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di gennaio del 2026
7.
entrambi i coniugi sosterranno, nella misura del 50% ci ascuno, le spese accessorie per il mantenimento de i figli, come individuate dal Protocollo famiglia in materia di separazione,
divorzio e affidamento dei figli nati fuori del ma trimonio adottato presso questo Tribunale, che qui si riporta:
S
ono a carico di ciascuna parte per il 50% ciascuna le spese straordinarie secondo il seguente nuovo schema: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a front e della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del geni tore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitam ente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di tic ket (e quindi non interamente coperte dal SSN); pagina 3 di 8 quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma so lo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavora no); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. c) Spese pe r conseguimento della patente di guida (teoria e pratica). ALTRE SPESE STRAORDI NARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre scuola,
per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia pagina 4 di 8 specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza,
la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà total mente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
le spese della scuola privata di e del la scuola calcio Caldiero sono a carico del sig. nella misura de l Per_2 Pt_2
100%
8. l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , fino a quando i Pt_1
figli vivranno con la stessa
9. le parti convengono che il sig. versi contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, Pt_2
nell'ambito di un complessivo riassetto dei rapporti patrimoniali famigliari, che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e dei figli, nonché delle pregresse vicende coniugali e,
più latamente, famigliari e degli apporti dati da ciascuna parte al ménage familiare, sia sotto un profilo economico che di impegno domestico e di cura (quindi, a titolo esemplificativo, tenendosi conto di: redditi, beni immobili, partecipazioni societarie come sopra meglio descritti nonché delle risorse familiari a suo tempo conferite nella società di cui è socio ed amministratore il sig. ) alla sig. ra Pt_2
la somma di €. 36.750 (trentaseimilasettecentocinquanta / /00); Parte_1
10. la sig.ra si impegna a cedere al sig. la totalità delle sue quote di Pt_1 Parte_2
partecipazione nella società “Baldo Impianti Idraulici sas, al sig. ad un prezzo Parte_2
pari al valore nominale di €. 3.250,00= (tremiladuecentocinquanta/ rinunciando ad ogni altra pretesa economica ulteriore rispetto alla predetta cessione;
11. la sig.ra si assume l'onere di provvedere al pagamento del mutuo contratto per Pt_1
l'acquisto dell'immobile sito in Albaredo D'Adige Via Ponteasse 44 tenendo indenne il sig.
da qualsiasi pagamento dovesse effettuare in relazione al suddetto mutuo;
qualora il sig. Pt_2 pagina 5 di 8 dovesse provvedere al pagamento di somme in relazione al predetto mutuo avrà diritto alla Pt_2
ripetizione d elle stesse da parte della sig.ra Pt_1
12. i coniugi si impegnano a chiudere i libretti postali ed i conti correnti cointestati ed a provvedere alla suddivisione di quanto sugli stessi giacente per la quota del 50% ciascuno;
13. i coniugi si impegnano a chiudere i conti correnti cointestati nr. 600250 presso BCC Filiale
di Albaredo D'Adige e nr. 10055935 presso Unicredit Filiale di Albaredo D' A dige
14. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e al rilascio del passaporto per il figlio minore validi per l'espatrio;
15. Spese legali interamente compensate tra le parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 30/01/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole e per essi i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto pagina 6 di 8 del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albaredo d' Adige (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in Albaredo d' Adige il 15/05/2004 tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di (al n. 11 P II Serie A anno 2004), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
pagina 7 di 8 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Albaredo d' Adige
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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