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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3949/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Ricorrente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3044F00249-2024 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato l'Resistente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe relativo a IRES IRAP 2017
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo che l'accertamento induttivo sarebbe stato indebitamente utilizzato in base alla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili, dal momento che, al contrario, esse sono state tutte consegnate e sono attendibili;
con particolare riferimento alle fatture, esse sono state tutte registrate in contabilità e nemmeno in sede di contraddittorio amministrativo l'Agenzia ha illustrato le ragioni della ritenuta inattendibilità, che non investe le scritture per i pregressi anni 2015 (concluso con accertamento con adesione) e 2016 (concluso con parziale accoglimento del ricorso da parte del giudice tributario); che la percentuale di redditività del 28% è stata calcolata dall'Agenzia in base al rapporto tra il reddito accertato e le componenti positive di reddito dichiarate per il 2016, prima però che il giudice tributario, accogliendo parzialmente il ricorso per il 2016, riducesse il reddito accertato, sicché detta percentuale è testualmente inattendibile per l'anno 2017, e deve essere ridotta al 7%; che il 16.4.2024 ha depositato il modello IPEA per il recupero di oltre 44mila euro di perdite pregresse, che l'Agenzia non ha riconosciuto.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva adducendo la legittimità del suo operato. Assumeva che le scritture sono inattendibili per diverse ragioni, ed in particolare perché le fatture registrate sono 329, mentre quelle consegnate sono 294, inoltre non è stato depositato il prospetto di raccordo tra i dati di bilancio e quelli dichiarativi per il 2017, ed infine la maggioranza delle fatture è priva di inerenza all'attività della ricorrente;
che effettivamente la percentuale del 28% è stata calcolata in base alla redditività del 2016, laddove il giudice tributario ha poi parzialmente accolto il ricorso riconoscendo il costo per compenso amministratore, che la stessa Agenzia aveva proposto in sede di mediazione, con proposta non accettata dalla ricorrente;
che le perdite pregresse sono recuperabili esclusivamente presentando il modello IPEA prima del ricorso, e non già in sede contenziosa.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 16964/22/2024 emessa il 18.11.2024
e depositata il 22.11.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era parzialmente fondato in quanto ritenevano le scritture contabili parzialmente inattendibili, "dal momento che l'Agenzia ha precisato che vi è difetto di inerenza della maggioranza delle fatture con l'attività dell'associazione, mentre l'associazione si è limitata ad affermare di avere registrato in contabilità le fatture. Non vi è dunque sostanzialmente contestazione tra le parti circa il fatto che le fatture sono (quasi tutte) registrate in contabilità ma quelle registrate sono (quasi tutte) non inerenti all'attività sociale, il che testimonia l'effettiva inattendibilità delle fatture. Quanto alla percentuale di redditività, l'Agenzia ha ammesso che il 28% è stato applicato in base al rapporto reddito/elementi positivi del 2016, che tuttavia è stato ridotto dal giudice tributario, il quale per quell'annualità ha riconosciuto i costi per l'amministratore, e la stessa Agenzia ammette che detti costi erano effettivamente da riconoscere. Ma se ciò è vero, evidentemente per il 2017 l'Agenzia avrebbe dovuto calcolare la percentuale di redditività del
2016 non in base all'accertamento, ma in base alla sentenza che parzialmente annullato quest'ultimo, per di più quando la stessa Agenzia ha riconosciuto i costi amministratore in sede di proposta, non accolta di mediazione. Poiché l'Agenzia non contesta che la percentuale 2016 si riduca, per effetto dei costi amministratore riconosciuti dal giudice tributario, al 7%, evidentemente la percentuale per il 2017 va ridotta dal 28% al 7%, come richiesto dal contribuente. Quanto allo scomputo delle perdite pregresse, la stessa Agenzia ammette che esse possono essere considerate se contenute nel modello IPEA depositato prima del ricorso, ciò che nel caso di specie è accaduto, avendo la ricorrente depositato detto modello il 16.4.2024, prima della notificazione del ricorso, sicché anche dette perdite vanno computate in favore della ricorrente. Il ricorso va dunque parzialmente accolto, rideterminando a cura dell'Agenzia l'accertamento con la percentuale di redditività 2017 nella misura del 7% e computando le perdite pregresse dichiarate nel modello IPEA depositato il 16.4.2024 dalla ricorrente".
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Agenzia delle
Entrate Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
L'Resistente 1 si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate DP 1 si incentra sulle due rilevanti questioni della percentuale di redditività e della computazione delle perdite pregresse. Si fa rilevare che l'Ufficio, anche in considerazione di quanto accertato per l'anno 2016, considerando la contabilità inattendibile, ha determinato in maniera induttiva il reddito per l'anno d'imposta 2017, utilizzando il metodo della redditività media del settore, nello specifico del 28% (redditività già dedotta per la stessa Associazione all'esito del controllo per l'anno d'imposta 2016).
(...) L'ufficio anche per gli anni d'imposta 2015 e 2016 ha notificato avviso di accertamento con i quali è stato rettificato il rettificato il reddito d'impresa, con il recupero sui costi. L'annualità 2015 è stata definita con acquiescenza articolo 15 D.lgs 218/97, in quanto precedentemente aveva sottoscritto proposta di accertamento con adesione che non si perfezionava a causa del mancato versamento nei termini di legge.
Per l'annualità 2016 la ricorrente ha presentato ricorso con effetti di reclamo e la Corte di Giustizia tributaria di Napoli con sentenza (agli atti), ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al compenso amministratori, tra l'altro costo già riconosciuto dalla scrivente in sede di mediazione con proposta non accettata.
Pertanto legittima risulta essere l'applicazione della percentuale di redditività dell'anno 2016, tenuto conto che trattasi di accertamento di tipo induttivo. La percentuale di redditività del 7% invocata da controparte e decisa dal giudice, non è riferita alla percentuale di redditività dell'anno 2016, come rideterminata a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso in seguito al riconoscimento dei costi relativa ai compensi amministratori nella misura di euro 15.545, bensì all'anno 2015, come del resto asserito da controparte nel ricorso introduttivo a pag.4.
La percentuale di redditività dell'anno 2016 (28%), in seguito all'accoglimento parziale del ricorso, con il riconoscimento dei compensi per amministratori in realtà si ridurrebbe al 23,61%, tenuto conto che per tale anno l'ufficio aveva accertato un reddito d'impresa di euro 91.717 con il riconoscimento dei compensi agli amministratori (15.545) il reddito d'impresa risulta essere pari ad euro 76.172 (76.172/ricavi 322.557) = 23,61
Contrariamente a quanto deciso la percentuale di redditività che l'ufficio avrebbe dovuto applicare all'anno
2017(anno in esame) non è il 7% bensì il 23,61%).
Quanto alle Perdite pregresse Modello IPEA l'Ufficio rileva che I giudici di prime cure erroneamente hanno riconosciuto lo scomputo delle perdite pregresse giacchè "Lo scomputo delle perdite pregresse è possibile solo su istanza della parte ed in sede di accertamento, ma non in sede contenziosa, in base alla circolare
15/E del 28 aprile 2017, che fornisce indicazioni sulle modalità di scomputo delle perdite in accertamento sia nell'ambito del procedimento ordinario (articolo 42, quarto comma, DPR 600/1973) che con riferimento alla definizione in adesione (articolo 7, comma 1-ter, Dlgs 218/1997).
Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall'ufficio.
L'Resistente 1 chiede la conferma della sentenza di prime cure, affermando che la percentuale di redditività proposta per la riforma parziale della sentenza impugnata dalla Direzione Provinciale I di Napoli, pari al 23,61%, è la risultante dell'utilizzo di una percentuale di redditività del tutto priva di criteri oggettivi di determinazione (che andrebbe invece determinato mediante ricorso ai) dati relativi all'andamento dell'anno d'imposta precedente, il 2015, utilizzando quale risultato della percentuale di redditività, il metodo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per determinare quella per l'anno d'imposta oggetto del presente giudizio, e quindi ha rapportato il maggior reddito accertato ai fini Ires e pari ad e 23.507 al valore complessivo della produzione ai fini Irap e pari ad € 328.369,00, dal quale veniva fuori una percentuale di redditività pari al 7%.
Relativamente invece all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse contenute nel modello IPEA inviato dalla società in data 16.04.2024, si ribadisce ancora una volta, che il modello è stato presentato assolutamente nei termini da parte della società, e quindi prima della notificazione del ricorso, con l'intento di pervenire ad un'adesione con l'ufficio che purtroppo non ci è mai stata perché l'Amministrazione Finanziaria non ha avuto alcuna apertura per il raggiungimento di un accordo
La Corte osserva quanto segue.
Quanto alla percentuale di redditività per l'anno 2017 ed alla determinazione dei criteri, essendo pacifica perché non contestata l'inattendibilità della contabilità, la determinazione induttiva agganciata all'annualità precedente, a seguito anche della rideterminazione del reddito operata in via giurisdizionale, tenuto conto che per tale anno l'ufficio aveva accertato un reddito d'impresa di euro 91.717 con il riconoscimento dei compensi agli amministratori (15.545) il reddito d'impresa risulta essere pari ad euro76.172 (76.172/ricavi 322.557) 23,61, consente di concludere che la percentuale di redditività che l'ufficio avrebbe dovuto
-
applicare all'anno 2017(anno in esame) non è il 7% ovvero il 28% bensì il 23,61%.
Quanto alle perdite fiscali pregresse, sulla scorta delle regole di emendabilità della dichiarazione dei redditi e sulla differenza fra dichiarazione di scienza e atto negoziale, la Suprema Corte ha affermato che l'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'articolo 84 del TUIR, di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi d'imposta successivi, costituisce una facoltà, ovvero una manifestazione di volontà negoziale, e non una mera dichiarazione di scienza (Cass. n. 8195 del 2019, Cass. n. 5105 del 2019, Cass. n. 15452 del 2010).
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, il contribuente, pur nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 84 del TUIR, può scegliere come e quando utilizzare le perdite pregresse. L'appellata ha dimostrato che tale manifestazione di volontà c'è stata nel modello IPEA inviato dalla società in data 16.04.2024, quindi prima della notificazione del ricorso.
L'appello va dunque solo parzialmente accolto, mediante rideterminazione della percentuale di reddività
2017 nella misura del 23,61% e computando le perdite pregresse dichiarate nel modello IPEA depositato il 16.4.2024 dalla ricorrente oggi appellata.
Le spese vanno compensate per la natura della decisione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
DE MARCO MAURIZIO, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3949/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Ricorrente_1 NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3044F00249-2024 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento appello Resistente/Appellato: Inammissibilità/rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso tempestivamente depositato l'Resistente_1, regolarmente rappresentato e difeso nel procedimento, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe relativo a IRES IRAP 2017
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento eccependo che l'accertamento induttivo sarebbe stato indebitamente utilizzato in base alla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili, dal momento che, al contrario, esse sono state tutte consegnate e sono attendibili;
con particolare riferimento alle fatture, esse sono state tutte registrate in contabilità e nemmeno in sede di contraddittorio amministrativo l'Agenzia ha illustrato le ragioni della ritenuta inattendibilità, che non investe le scritture per i pregressi anni 2015 (concluso con accertamento con adesione) e 2016 (concluso con parziale accoglimento del ricorso da parte del giudice tributario); che la percentuale di redditività del 28% è stata calcolata dall'Agenzia in base al rapporto tra il reddito accertato e le componenti positive di reddito dichiarate per il 2016, prima però che il giudice tributario, accogliendo parzialmente il ricorso per il 2016, riducesse il reddito accertato, sicché detta percentuale è testualmente inattendibile per l'anno 2017, e deve essere ridotta al 7%; che il 16.4.2024 ha depositato il modello IPEA per il recupero di oltre 44mila euro di perdite pregresse, che l'Agenzia non ha riconosciuto.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva adducendo la legittimità del suo operato. Assumeva che le scritture sono inattendibili per diverse ragioni, ed in particolare perché le fatture registrate sono 329, mentre quelle consegnate sono 294, inoltre non è stato depositato il prospetto di raccordo tra i dati di bilancio e quelli dichiarativi per il 2017, ed infine la maggioranza delle fatture è priva di inerenza all'attività della ricorrente;
che effettivamente la percentuale del 28% è stata calcolata in base alla redditività del 2016, laddove il giudice tributario ha poi parzialmente accolto il ricorso riconoscendo il costo per compenso amministratore, che la stessa Agenzia aveva proposto in sede di mediazione, con proposta non accettata dalla ricorrente;
che le perdite pregresse sono recuperabili esclusivamente presentando il modello IPEA prima del ricorso, e non già in sede contenziosa.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli con sentenza n. 16964/22/2024 emessa il 18.11.2024
e depositata il 22.11.2024 accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite.
I giudici di prime cure, osservavano che il ricorso era parzialmente fondato in quanto ritenevano le scritture contabili parzialmente inattendibili, "dal momento che l'Agenzia ha precisato che vi è difetto di inerenza della maggioranza delle fatture con l'attività dell'associazione, mentre l'associazione si è limitata ad affermare di avere registrato in contabilità le fatture. Non vi è dunque sostanzialmente contestazione tra le parti circa il fatto che le fatture sono (quasi tutte) registrate in contabilità ma quelle registrate sono (quasi tutte) non inerenti all'attività sociale, il che testimonia l'effettiva inattendibilità delle fatture. Quanto alla percentuale di redditività, l'Agenzia ha ammesso che il 28% è stato applicato in base al rapporto reddito/elementi positivi del 2016, che tuttavia è stato ridotto dal giudice tributario, il quale per quell'annualità ha riconosciuto i costi per l'amministratore, e la stessa Agenzia ammette che detti costi erano effettivamente da riconoscere. Ma se ciò è vero, evidentemente per il 2017 l'Agenzia avrebbe dovuto calcolare la percentuale di redditività del
2016 non in base all'accertamento, ma in base alla sentenza che parzialmente annullato quest'ultimo, per di più quando la stessa Agenzia ha riconosciuto i costi amministratore in sede di proposta, non accolta di mediazione. Poiché l'Agenzia non contesta che la percentuale 2016 si riduca, per effetto dei costi amministratore riconosciuti dal giudice tributario, al 7%, evidentemente la percentuale per il 2017 va ridotta dal 28% al 7%, come richiesto dal contribuente. Quanto allo scomputo delle perdite pregresse, la stessa Agenzia ammette che esse possono essere considerate se contenute nel modello IPEA depositato prima del ricorso, ciò che nel caso di specie è accaduto, avendo la ricorrente depositato detto modello il 16.4.2024, prima della notificazione del ricorso, sicché anche dette perdite vanno computate in favore della ricorrente. Il ricorso va dunque parzialmente accolto, rideterminando a cura dell'Agenzia l'accertamento con la percentuale di redditività 2017 nella misura del 7% e computando le perdite pregresse dichiarate nel modello IPEA depositato il 16.4.2024 dalla ricorrente".
3. Avverso la suddetta sentenza, con atto tempestivamente notificato proponeva appello Agenzia delle
Entrate Riscossione chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
L'Resistente 1 si costituiva con controdeduzioni con le quali chiedeva l'inammissibilità/il rigetto dell'appello.
4. Alla udienza odierna, il collegio riunito in camera di consiglio, ha deciso il processo come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Agenzia delle Entrate DP 1 si incentra sulle due rilevanti questioni della percentuale di redditività e della computazione delle perdite pregresse. Si fa rilevare che l'Ufficio, anche in considerazione di quanto accertato per l'anno 2016, considerando la contabilità inattendibile, ha determinato in maniera induttiva il reddito per l'anno d'imposta 2017, utilizzando il metodo della redditività media del settore, nello specifico del 28% (redditività già dedotta per la stessa Associazione all'esito del controllo per l'anno d'imposta 2016).
(...) L'ufficio anche per gli anni d'imposta 2015 e 2016 ha notificato avviso di accertamento con i quali è stato rettificato il rettificato il reddito d'impresa, con il recupero sui costi. L'annualità 2015 è stata definita con acquiescenza articolo 15 D.lgs 218/97, in quanto precedentemente aveva sottoscritto proposta di accertamento con adesione che non si perfezionava a causa del mancato versamento nei termini di legge.
Per l'annualità 2016 la ricorrente ha presentato ricorso con effetti di reclamo e la Corte di Giustizia tributaria di Napoli con sentenza (agli atti), ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente al compenso amministratori, tra l'altro costo già riconosciuto dalla scrivente in sede di mediazione con proposta non accettata.
Pertanto legittima risulta essere l'applicazione della percentuale di redditività dell'anno 2016, tenuto conto che trattasi di accertamento di tipo induttivo. La percentuale di redditività del 7% invocata da controparte e decisa dal giudice, non è riferita alla percentuale di redditività dell'anno 2016, come rideterminata a seguito dell'accoglimento parziale del ricorso in seguito al riconoscimento dei costi relativa ai compensi amministratori nella misura di euro 15.545, bensì all'anno 2015, come del resto asserito da controparte nel ricorso introduttivo a pag.4.
La percentuale di redditività dell'anno 2016 (28%), in seguito all'accoglimento parziale del ricorso, con il riconoscimento dei compensi per amministratori in realtà si ridurrebbe al 23,61%, tenuto conto che per tale anno l'ufficio aveva accertato un reddito d'impresa di euro 91.717 con il riconoscimento dei compensi agli amministratori (15.545) il reddito d'impresa risulta essere pari ad euro 76.172 (76.172/ricavi 322.557) = 23,61
Contrariamente a quanto deciso la percentuale di redditività che l'ufficio avrebbe dovuto applicare all'anno
2017(anno in esame) non è il 7% bensì il 23,61%).
Quanto alle Perdite pregresse Modello IPEA l'Ufficio rileva che I giudici di prime cure erroneamente hanno riconosciuto lo scomputo delle perdite pregresse giacchè "Lo scomputo delle perdite pregresse è possibile solo su istanza della parte ed in sede di accertamento, ma non in sede contenziosa, in base alla circolare
15/E del 28 aprile 2017, che fornisce indicazioni sulle modalità di scomputo delle perdite in accertamento sia nell'ambito del procedimento ordinario (articolo 42, quarto comma, DPR 600/1973) che con riferimento alla definizione in adesione (articolo 7, comma 1-ter, Dlgs 218/1997).
Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo posto in essere dall'ufficio.
L'Resistente 1 chiede la conferma della sentenza di prime cure, affermando che la percentuale di redditività proposta per la riforma parziale della sentenza impugnata dalla Direzione Provinciale I di Napoli, pari al 23,61%, è la risultante dell'utilizzo di una percentuale di redditività del tutto priva di criteri oggettivi di determinazione (che andrebbe invece determinato mediante ricorso ai) dati relativi all'andamento dell'anno d'imposta precedente, il 2015, utilizzando quale risultato della percentuale di redditività, il metodo utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria per determinare quella per l'anno d'imposta oggetto del presente giudizio, e quindi ha rapportato il maggior reddito accertato ai fini Ires e pari ad e 23.507 al valore complessivo della produzione ai fini Irap e pari ad € 328.369,00, dal quale veniva fuori una percentuale di redditività pari al 7%.
Relativamente invece all'utilizzo delle perdite fiscali pregresse contenute nel modello IPEA inviato dalla società in data 16.04.2024, si ribadisce ancora una volta, che il modello è stato presentato assolutamente nei termini da parte della società, e quindi prima della notificazione del ricorso, con l'intento di pervenire ad un'adesione con l'ufficio che purtroppo non ci è mai stata perché l'Amministrazione Finanziaria non ha avuto alcuna apertura per il raggiungimento di un accordo
La Corte osserva quanto segue.
Quanto alla percentuale di redditività per l'anno 2017 ed alla determinazione dei criteri, essendo pacifica perché non contestata l'inattendibilità della contabilità, la determinazione induttiva agganciata all'annualità precedente, a seguito anche della rideterminazione del reddito operata in via giurisdizionale, tenuto conto che per tale anno l'ufficio aveva accertato un reddito d'impresa di euro 91.717 con il riconoscimento dei compensi agli amministratori (15.545) il reddito d'impresa risulta essere pari ad euro76.172 (76.172/ricavi 322.557) 23,61, consente di concludere che la percentuale di redditività che l'ufficio avrebbe dovuto
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applicare all'anno 2017(anno in esame) non è il 7% ovvero il 28% bensì il 23,61%.
Quanto alle perdite fiscali pregresse, sulla scorta delle regole di emendabilità della dichiarazione dei redditi e sulla differenza fra dichiarazione di scienza e atto negoziale, la Suprema Corte ha affermato che l'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'articolo 84 del TUIR, di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi d'imposta successivi, costituisce una facoltà, ovvero una manifestazione di volontà negoziale, e non una mera dichiarazione di scienza (Cass. n. 8195 del 2019, Cass. n. 5105 del 2019, Cass. n. 15452 del 2010).
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, il contribuente, pur nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 84 del TUIR, può scegliere come e quando utilizzare le perdite pregresse. L'appellata ha dimostrato che tale manifestazione di volontà c'è stata nel modello IPEA inviato dalla società in data 16.04.2024, quindi prima della notificazione del ricorso.
L'appello va dunque solo parzialmente accolto, mediante rideterminazione della percentuale di reddività
2017 nella misura del 23,61% e computando le perdite pregresse dichiarate nel modello IPEA depositato il 16.4.2024 dalla ricorrente oggi appellata.
Le spese vanno compensate per la natura della decisione.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione;
compensa le spese.