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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 705/2024 R.G. promossa da
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avvocato Andrea Cartella
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docenti;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e espongono di essere docenti che Parte_1 Parte_2
hanno prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a CP_1
tempo determinato, per l'a.s. 2023/2024. Lamentano di non aver percepito, per i
Pag. 1 a 5 suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepiscono l'illegittimità della loro esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiedono che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per l'a.s. 2023/2024, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 ciascuno. Controparte_1
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
2. La domanda è fondata.
2.1. Posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto dei docenti al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità dei ricorrenti con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha CP_1
fornito alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che gli attori siano ancora inseriti nel sistema scolastico (essendo iscritti nelle graduatorie per le supplenze ed avendo stipulato contratti a tempo determinato anche per l'a.s. 2024/2025 – cfr. docc. allegati alle note di trattazione scritta del 4.2.2025, pienamente ammissibili ed utilizzabili per la decisione, in quanto sopravvenuti rispetto all'instaurazione del giudizio), deve essere accertato e dichiarato il diritto di questi ultimi a percepire l'importo di €
500,00 ciascuno, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente all'a.s. 2023/2024.
Pag. 2 a 5 2.2. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della
Carta Docente ed accredito della somma indicata.
2.3. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1
solo se ed in quanto i ricorrenti risultino in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del
D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib.
Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto CP_1
i ricorrenti risultino in servizio come docenti nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
Pag. 3 a 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, nonostante il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole all'assegnazione del bonus anche ai docenti precari) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
1.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite Parte_1
la Carta elettronica del docente, per l'a.s. 2023/2024 e condanna parte resistente a mettere a disposizione della suddetta ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 500,00, solo se ed in quanto la stessa risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
b) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per l'a.s.
2023/2024 e condanna parte resistente a mettere a disposizione del suddetto ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 500,00, solo se ed in quanto lo stesso risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 279,50, di cui € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 05/02/2025
Pag. 4 a 5
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 705/2024 R.G. promossa da
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avvocato Andrea Cartella
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docenti;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e espongono di essere docenti che Parte_1 Parte_2
hanno prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a CP_1
tempo determinato, per l'a.s. 2023/2024. Lamentano di non aver percepito, per i
Pag. 1 a 5 suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
1.1. Eccepiscono l'illegittimità della loro esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e chiedono che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per l'a.s. 2023/2024, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 ciascuno. Controparte_1
1.2. Parte resistente aderisce alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione e chiede la compensazione delle spese di lite.
2. La domanda è fondata.
2.1. Posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto dei docenti al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità dei ricorrenti con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha CP_1
fornito alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che gli attori siano ancora inseriti nel sistema scolastico (essendo iscritti nelle graduatorie per le supplenze ed avendo stipulato contratti a tempo determinato anche per l'a.s. 2024/2025 – cfr. docc. allegati alle note di trattazione scritta del 4.2.2025, pienamente ammissibili ed utilizzabili per la decisione, in quanto sopravvenuti rispetto all'instaurazione del giudizio), deve essere accertato e dichiarato il diritto di questi ultimi a percepire l'importo di €
500,00 ciascuno, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente all'a.s. 2023/2024.
Pag. 2 a 5 2.2. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della
Carta Docente ed accredito della somma indicata.
2.3. E' necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta CP_1
solo se ed in quanto i ricorrenti risultino in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del
D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib.
Torino, n. 1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto CP_1
i ricorrenti risultino in servizio come docenti nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
Pag. 3 a 5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento della pretesa fatta valere dal ricorrente, nonostante il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole all'assegnazione del bonus anche ai docenti precari) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€
1.000,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite Parte_1
la Carta elettronica del docente, per l'a.s. 2023/2024 e condanna parte resistente a mettere a disposizione della suddetta ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 500,00, solo se ed in quanto la stessa risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
b) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per l'a.s.
2023/2024 e condanna parte resistente a mettere a disposizione del suddetto ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di
€ 500,00, solo se ed in quanto lo stesso risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 279,50, di cui € 21,50 per esborsi ed € 258,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 05/02/2025
Pag. 4 a 5
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5