Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5111 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno
14/02/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Valeria Peditto e Riccardo Vitale in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma via Conte Rosso n. 5;
APPELLANTE
E
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 13727/2024 pubblicata il 06/09/2024 così pronunciava: << definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data il 9/4/2021 da avverso Parte_1
rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall' di Controparte_1
condanna della controparte al pagamento degli interessi decorrenti dal deposito del ricorso monitorio;
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4425/2021, N.R.G. 6736/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il
5/3/2021 e le domande riconvenzionali proposte da avverso Parte_1
l' ; CONDANNA Controparte_1 Parte_1
al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in
€ 5.0000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. >>
Proponeva appello citando controparte a comparire per Parte_1
l'udienza del 7 febbraio 2025.
L'appellante non compariva a detta prima udienza e neppure all'odierna udienza del 14 febbraio 2025 a cui la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c con rituale avviso al difensore. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348
c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre nulla può essere pronunciato sulle spese. La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, se dovuto, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5111 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede:
- Dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese;
- dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo