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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2735/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2735 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
r che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Paolo Salvatori ed Ernesto Iannucci che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 420/2024, pubblicata in data 09/04/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 26.1.2022 la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2021 con cui l' le aveva intimato il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 33.429,56 dovuta a titolo di trattenute operate sulla 13^ e 14^ mensilità dal 2013 al 2020 e del luglio 2021 nonché di trattenute operate sugli stipendi dal maggio 2020 al settembre 2021, oltre accessori e spese. A fondamento dell'opposizione assumeva l'inammissibilità del ricorso monitorio per abusivo frazionamento del credito, avendo l Parte_2
già ottenuto nel giugno 2020 un decreto ingiuntivo per le quote
[...] associative trattenute dal maggio 2013 all'aprile 2020. Assumeva inoltre che, a seguito dell'opposizione a tale primo decreto ingiuntivo, aveva sottoscritto con la un verbale di conciliazione con cui l' aveva Pt_1 Parte_2 percepito l'intero saldo delle quote trattenute dal maggio 2013 all'aprile 2020 ed eccepiva infine la prescrizione estintiva.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto Pt_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente al pagamento di € 20.693,12, oltre interessi legali a titolo di quote sindacali trattenute sugli stipendi dal maggio 2020 al settembre 2021, sulle 13^ e 14^ mensilità di luglio e dicembre 2021 e sulle 14^ del luglio 2021, compensando integralmente le spese processuali fra le parti. Assorbita l'eccezione di prescrizione, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito in relazione alle trattenute sulle 13^ e 14^ mensilità dal maggio 2013 all'aprile
2020 che il sindacato avrebbe potuto e dovuto azionare con il precedente ricorso monitorio relativo alle quote sulle retribuzioni dirette dal maggio 2013 all'aprile 2020. Osservava il Tribunale che la conciliazione del maggio 2021 aveva avuto ad oggetto le sole quote di cui al decreto ingiuntivo n. 400/2020 mentre erano dovute le trattenute sulle buste paga da maggio 2020 a settembre
2021 e di luglio 2021, luglio 2020 e dicembre 2020 per 13^ e 14^ mensilità. 3
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la Pt_1 censurando l'accoglimento dell'eccezione di illegittimo frazionamento del credito per violazione degli artt. 24 e 41 Cost., 1175 e 1375 c.c. e 104 c.p.c.. Ha inoltre censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite ed ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, di “… condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore della sede di Latina, in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1 della somma di €.12.736,44 ovvero della somma maggiore o inferiore accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex articolo 1284 c.c., comma 4. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via gradata ha riproposto l'infondatezza delle richieste relative al periodo dal maggio 2013 all'aprile 2020 in quanto oggetto del verbale di conciliazione del 24.5.2021.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Con la recente sentenza n. 7299/2025 le S.U. della Corte di Cassazione, sanando il contrasto in materia, hanno sancito il seguente principio: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 4
c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Secondo i principi sanciti dalle S.U. nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, “-a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
-qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
-se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;
- quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
- Il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
5
- qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
- qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta”.
In applicazione di tali principi, osserva questa Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto violato il divieto di frammentazione del credito. Invero con l'originaria memoria difensiva la espressamente affermava che Pt_1 il credito azionato in via monitoria era “… corroborato documentalmente dalle deleghe dei lavoratori, dalle buste paga, nonché dalle distinte periodiche provenienti direttamente dalla con le quali Questa ha comunicato l'elenco degli CP_1 CP_1 iscritti ceduti e le trattenute eseguite” (così a pag. 5 della memoria di primo grado).
Del tutto irrilevante è la deduzione di parte appellante secondo cui al momento dell'esercizio della prima azione monitoria non era in possesso delle buste paga relative alla 13^ e 14^ mensilità atteso che la stessa Parte_2
nell'originaria memoria difensiva aveva correttamente evidenziato
[...] come, a fronte della produzione delle distinte periodiche trasmesse dalla e delle deleghe dei lavoratori, la produzione delle buste Controparte_1 paga era del tutto superflua (vd. pag. 6 della memoria di primo grado).
Inammissibili sono i rilevi secondo cui gli elenchi periodici trasmessi dalla e posti a fondamento del precedente ricorso Controparte_1 monitorio non comprendessero le 13^ e 14^ mensilità degli anni dal 2013 al
2020, trattandosi di deduzione nuova formulata per la prima volta nel grado in violazione dell'art. 437 c.p.c.. Invero nel giudizio di primo grado l' appellante si era difesa asserendo che “… il decreto ingiuntivo n. Parte_2
400/2020 – RG 1463/2020 aveva ad oggetto le trattenute operate dall'opponente per il periodo 2013-2020, sulla retribuzione mensile ordinaria dei propri dipendenti, mentre il decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio ha ad oggetto, in parte, le trattenute eseguite, come contributo sindacale, per il periodo 2013-2020 sulle mensilità extra 6
(tredicesima e quattordicesima), in parte le trattenute eseguite per il periodo maggio 2020- settembre 2021 sulle mensilità ordinarie e straordinarie corrisposte ai lavoratori, i quali cambiano continuamente” (vd. pag. 2 delle note autorizzate in primo grado).
Nel merito deve escludersi che la conciliazione sottoscritta fra le parti in data 24.5.2021 abbia determinato l'estinzione del debito per cui è causa. Invero nella transazione in esame si legge che con il pagamento di quanto pattuito il Sindacato rinunciava “… al decreto ingiuntivo n. 400/2020 del 15- 16.07.2020 di cui in premessa e, con esso, ai crediti per i titoli rivendicati, nonché alla sua esecuzione” e dichiarava di non aver null'altro a pretendere
“… per qualsiasi ragione, motivo o causa inerente le pretese di cui al decreto ingiuntivo in premessa”. Il tenore letterale dell'accordo evidenzia come oggetto di transazione siano stati i soli crediti azionati con il primo ricorso monitorio e non le ulteriori trattenute sindacali per cui è causa.
Benché l'eccezione non sia stata riproposta nel grado, per completezza osserva la Corte che il termine di prescrizione è decennale e dunque non era maturato al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto
(17.12.2021).
Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, la società appellata deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di € 12.736,44, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Deve infatti essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. in quanto formulata per la prima volta nel grado (vd. Cass. n. 36659 del 25/11/2021).
In applicazione dei principi affermati dalla S.C. sussistono eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti, stante l'intervento delle S.U. in corso di causa e l'effettivo frazionamento del credito azionato in via monitoria, mentre resta assorbito il motivo di appello sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1 dell'ulteriore importo di € 12.736,44, oltre accessori;
7
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Roma, 06/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND TR
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2735/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 06/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2735 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
r che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Paolo Salvatori ed Ernesto Iannucci che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 420/2024, pubblicata in data 09/04/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 26.1.2022 la Controparte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2021 con cui l' le aveva intimato il pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 33.429,56 dovuta a titolo di trattenute operate sulla 13^ e 14^ mensilità dal 2013 al 2020 e del luglio 2021 nonché di trattenute operate sugli stipendi dal maggio 2020 al settembre 2021, oltre accessori e spese. A fondamento dell'opposizione assumeva l'inammissibilità del ricorso monitorio per abusivo frazionamento del credito, avendo l Parte_2
già ottenuto nel giugno 2020 un decreto ingiuntivo per le quote
[...] associative trattenute dal maggio 2013 all'aprile 2020. Assumeva inoltre che, a seguito dell'opposizione a tale primo decreto ingiuntivo, aveva sottoscritto con la un verbale di conciliazione con cui l' aveva Pt_1 Parte_2 percepito l'intero saldo delle quote trattenute dal maggio 2013 all'aprile 2020 ed eccepiva infine la prescrizione estintiva.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto Pt_1 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente al pagamento di € 20.693,12, oltre interessi legali a titolo di quote sindacali trattenute sugli stipendi dal maggio 2020 al settembre 2021, sulle 13^ e 14^ mensilità di luglio e dicembre 2021 e sulle 14^ del luglio 2021, compensando integralmente le spese processuali fra le parti. Assorbita l'eccezione di prescrizione, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito in relazione alle trattenute sulle 13^ e 14^ mensilità dal maggio 2013 all'aprile
2020 che il sindacato avrebbe potuto e dovuto azionare con il precedente ricorso monitorio relativo alle quote sulle retribuzioni dirette dal maggio 2013 all'aprile 2020. Osservava il Tribunale che la conciliazione del maggio 2021 aveva avuto ad oggetto le sole quote di cui al decreto ingiuntivo n. 400/2020 mentre erano dovute le trattenute sulle buste paga da maggio 2020 a settembre
2021 e di luglio 2021, luglio 2020 e dicembre 2020 per 13^ e 14^ mensilità. 3
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello la Pt_1 censurando l'accoglimento dell'eccezione di illegittimo frazionamento del credito per violazione degli artt. 24 e 41 Cost., 1175 e 1375 c.c. e 104 c.p.c.. Ha inoltre censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite ed ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, di “… condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore della sede di Latina, in persona del legale rappresentante p.t. Pt_1 della somma di €.12.736,44 ovvero della somma maggiore o inferiore accertata in corso di causa, oltre interessi moratori ex articolo 1284 c.c., comma 4. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto. In via gradata ha riproposto l'infondatezza delle richieste relative al periodo dal maggio 2013 all'aprile 2020 in quanto oggetto del verbale di conciliazione del 24.5.2021.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Con la recente sentenza n. 7299/2025 le S.U. della Corte di Cassazione, sanando il contrasto in materia, hanno sancito il seguente principio: “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 4
c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Secondo i principi sanciti dalle S.U. nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, “-a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
-qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
-se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte ha già affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede di legittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;
- quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto (v. Cass. n. 19048 del 2021, che a proposito del legittimo esperimento prima dell'azione cartolare e poi, con separato procedimento, dell'azione causale per la parte di credito non garantita dalle cambiali ha affermato che l'oggettivo interesse del creditore ad agire inizialmente con lo strumento giudiziario più spedito esclude il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale);
- Il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
5
- qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
- qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta”.
In applicazione di tali principi, osserva questa Corte che correttamente il Tribunale ha ritenuto violato il divieto di frammentazione del credito. Invero con l'originaria memoria difensiva la espressamente affermava che Pt_1 il credito azionato in via monitoria era “… corroborato documentalmente dalle deleghe dei lavoratori, dalle buste paga, nonché dalle distinte periodiche provenienti direttamente dalla con le quali Questa ha comunicato l'elenco degli CP_1 CP_1 iscritti ceduti e le trattenute eseguite” (così a pag. 5 della memoria di primo grado).
Del tutto irrilevante è la deduzione di parte appellante secondo cui al momento dell'esercizio della prima azione monitoria non era in possesso delle buste paga relative alla 13^ e 14^ mensilità atteso che la stessa Parte_2
nell'originaria memoria difensiva aveva correttamente evidenziato
[...] come, a fronte della produzione delle distinte periodiche trasmesse dalla e delle deleghe dei lavoratori, la produzione delle buste Controparte_1 paga era del tutto superflua (vd. pag. 6 della memoria di primo grado).
Inammissibili sono i rilevi secondo cui gli elenchi periodici trasmessi dalla e posti a fondamento del precedente ricorso Controparte_1 monitorio non comprendessero le 13^ e 14^ mensilità degli anni dal 2013 al
2020, trattandosi di deduzione nuova formulata per la prima volta nel grado in violazione dell'art. 437 c.p.c.. Invero nel giudizio di primo grado l' appellante si era difesa asserendo che “… il decreto ingiuntivo n. Parte_2
400/2020 – RG 1463/2020 aveva ad oggetto le trattenute operate dall'opponente per il periodo 2013-2020, sulla retribuzione mensile ordinaria dei propri dipendenti, mentre il decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio ha ad oggetto, in parte, le trattenute eseguite, come contributo sindacale, per il periodo 2013-2020 sulle mensilità extra 6
(tredicesima e quattordicesima), in parte le trattenute eseguite per il periodo maggio 2020- settembre 2021 sulle mensilità ordinarie e straordinarie corrisposte ai lavoratori, i quali cambiano continuamente” (vd. pag. 2 delle note autorizzate in primo grado).
Nel merito deve escludersi che la conciliazione sottoscritta fra le parti in data 24.5.2021 abbia determinato l'estinzione del debito per cui è causa. Invero nella transazione in esame si legge che con il pagamento di quanto pattuito il Sindacato rinunciava “… al decreto ingiuntivo n. 400/2020 del 15- 16.07.2020 di cui in premessa e, con esso, ai crediti per i titoli rivendicati, nonché alla sua esecuzione” e dichiarava di non aver null'altro a pretendere
“… per qualsiasi ragione, motivo o causa inerente le pretese di cui al decreto ingiuntivo in premessa”. Il tenore letterale dell'accordo evidenzia come oggetto di transazione siano stati i soli crediti azionati con il primo ricorso monitorio e non le ulteriori trattenute sindacali per cui è causa.
Benché l'eccezione non sia stata riproposta nel grado, per completezza osserva la Corte che il termine di prescrizione è decennale e dunque non era maturato al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto
(17.12.2021).
Ne consegue che in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, la società appellata deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore importo di € 12.736,44, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Deve infatti essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. in quanto formulata per la prima volta nel grado (vd. Cass. n. 36659 del 25/11/2021).
In applicazione dei principi affermati dalla S.C. sussistono eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti, stante l'intervento delle S.U. in corso di causa e l'effettivo frazionamento del credito azionato in via monitoria, mentre resta assorbito il motivo di appello sulla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Pt_1 dell'ulteriore importo di € 12.736,44, oltre accessori;
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compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Roma, 06/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND TR
( F.to dig.te)