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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1741/2020 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 24/09/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 25/09/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. SOFRA SIMONA ha concluso come da nota Parte_1 depositata in data 13.10.2025 per l'avv. CAIONE PAOLO e l'avv. SA AT Controparte_1
CA hanno concluso come da nota depositata in data 17.10.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:41 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1741/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1741/2020 R.G. promossa da: tra
p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SOFRA SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale Nervi Torre Gigli sc. A, in virtù di procura allegata alla costituzione in giudizio del nuovo difensore depositata telematicamente in data 18/05/2021; attrice contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. CAIONE PAOLO e dall'avv.
SA AT CA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in
Napoli (NA), Via Duomo n. 348, in virtù di procura a margine della comparsa di risposta;
convenuta
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' agente nella Parte_1 veste di cessionaria del credito di euro 11.179,35 cedutole dal signor - il quale, in data Persona_1
23/02/2019, aveva riportato ingenti danni alla carrozzeria della propria autovettura Mercedes Benz tg. EM440NR assicurata con l'odierna convenuta -, ha Controparte_1 convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – quest'ultima al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. – Nel merito previa risoluzione contrattuale per inadempienza da parte della Compagnia assicuratrice condannare la CP_1 CP_1
l pagamento di € 11.179,35 per il danno complessivo subito nell'evento sopra descritto a favore
[...] della o alla somma che il Giudice riterrà più opportuno oltre agli interessi Parte_1 dal giorno del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La società convenuta, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
21/07/2020, contestando la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, 1) in via preliminare, sospendere per improcedibilità la presente azione stante il mancato esperimento della mediazione prevista per legge e per contratto, ovvero in mancanza della stessa dichiarare la domanda improcedibile einammissibile, 2) nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto dichiarando che alcun indennizzo/risarcimento è dovuto per essere il caso conseguenza di un danno cd. indiretto non coperto dalla polizza;
3) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di condanna della compagnia di assicurazioni ad ogni eventuale pagamento, tener conto, nella determinazione della somma, del danno da svalutazione tecnico commerciale oltre di ogni ulteriore eventuale franchigia sussistente con diretta applicazione della stessa;
4) con condanna alle spese e competenze di giudizio.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria (all. nota di trattazione scritta avv. Sofra del 20/05/2021), concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente in data 1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, la domanda attorea non merita accoglimento in quanto infondata e non provata ed andrà, pertanto, rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nella fattispecie, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.
9205; Cass., I, 14/06/2018, n. 15630; Cass. III, 21/12/2017 n. 30656; Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass.
4/3/1978, n. 1081): è, dunque, onere dell'attore, cessionario del credito dell'assicurato, provare che il rischio verificatosi rientri nei “rischi inclusi” ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa (cfr. Cass. Civ., sez. III, 09/08/2023, n. 24273; Cass., sez. III, 23/01/2018 n.
1558).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla disamina della scarna documentazione complessivamente prodotta dalla parte attrice, si ritiene che la stessa non abbia compiutamente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente, non fornendo idonea prova del titolo del diritto fatto valere in giudizio.
Difetta, invero, la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione in forma scritta e la regolarità dello stesso (art. 1888 c.c.), ovvero anche del pagamento del premio per poter richiedere l'efficacia delle garanzie previste: peraltro, l'allegato n. 5 di cui all'indice dell'atto di citazione rubricata quale
“5) copia delle condizioni di polizza”, non risulta, invero, essere stata rinvenuta quale documentazione versata all'interno del fascicolo.
L'assenza di tale documentazione risulta dirimente ai fini della decisione della presente causa, di talché la domanda andrà integralmente respinta per essere la stessa infondata e non provata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Giulia Paolini Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale. Latina, 21/10/2025 Il Giudice Dott.ssa Giulia Paolini